TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1703/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_1 C.F._1 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
LIZZI ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_3 C.F._5 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
CHIARA (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_4 C.F._6
ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_5 C.F._7 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_2 C.F._8 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI ALEARDO, CP_3 C.F._9
NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_4 C.F._10 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_6 C.F._11 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli LIZZI Parte_7 C.F._12
ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_8 C.F._13 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
ALESSANDRA MAURELLI (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI C.F._14 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_9 C.F._15 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
SALVATORE PIZZUTI (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI C.F._16 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
pagina 2 di 11 (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI ALEARDO, Parte_10 C.F._17
NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI ALEARDO, Parte_11 C.F._18
NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_12 C.F._19 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_5 C.F._20
ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_13 C.F._21 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_6 C.F._22 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
FRANCESCA VARAGONA (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI C.F._23 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_7 P.IVA_1 Avv.ti BAZZONI IE, ON TI ( ) VIA DE' C.F._24
pagina 3 di 11 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_8 C.F._25
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI IE
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_9 P.IVA_2 BAZZONI IE, ON TI ( ) VIA DE' C.F._24 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_8 C.F._25
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI IE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-08-2023, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il e l' di Controparte_7 Controparte_10
Bologna, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere stati tutti docenti in servizio presso l' Parte_14 nell'anno scolastico 2022/2023, assegnati a Plessi diversi dello stesso Istituto,
[...] come in specifico allegato per ciascuno degli stessi. Affermavano poi che nel corso del mese di luglio 2022, il Consiglio di Istituto aveva deliberato a maggioranza i criteri di assegnazione dei docenti ai Plessi ed alle Classi, stabilendo che tutti i docenti di area comune, non vincolati all'uso dei laboratori, fossero assegnati su Classi di Plessi diversi, in assenza di qualunque compenso per lo spostamento tra un Plesso e l'altro, nonostante che il Collegio dei Docenti avesse proposto che ciascuno dei Docenti fosse chiamato a svolgere il servizio in un unico Plesso. Affermavano ancora che in data 09-09-2022, la Dirigente dell'Istituto aveva pubblicato il Decreto di assegnazione dei Docenti alle Classi ed ai Plessi, sulla base di tale criterio, che aveva avuto applicazione per l'intero anno scolastico, ed aveva costretto circa 46 Docenti, allo spostamento quotidiano tra il Plesso di Via Marconi ed i Plessi di Viale Silvani e di Via Muratori, costringendo i Docenti coinvolti a ritagliare i minuti dedicati allo spostamento, da quelli della lezione dell'ora successiva in un Plesso diverso. Eccepivano l'illegittimità della decisione assunta dalla , per le Controparte_11 ragioni indicate in ricorso, e chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro l'annullasse.
pagina 4 di 11 Sul punto ribadivano che i Docenti coinvolti nello spostamento quotidiano tra i Plessi, erano costretti a ritagliare i minuti dedicati allo spostamento, da quelli della lezione dell'ora successiva in un Plesso diverso, nel caso che le lezioni fossero in continuità temporale, mentre nel caso in cui tra l'una e l'altra vi fosse una c.d. “ora buca”, costringevano i Docenti ad utilizzare una parte dell'ora buca per lo spostamento. Precisavano che in tale ultimo caso il tempo di spostamento dovesse essere qualificato come orario lavorativo e dovesse quindi essere remunerato a parte, e chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse il CP_7 convenuto a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la retribuzione dovuta per le frazioni di ora impiegate negli spostamenti. In subordine chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno, CP_7 per la mancata fruizione delle c.d. ore buche tra una lezione e l'altra, ove collocate in Plessi diversi. Il tutto con interessi legali e con vittoria di spese di giudizio. Allegavano per ciascuno dei ricorrenti un prospetto delle asserite giornate ed ore in cui erano stati impegnati negli spostamenti. Si costituiva tardivamente il giudizio il , Controparte_7 affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare allegava innanzitutto la legittimità delle decisioni assunte dalla Dirigente Scolastica per l'anno scolastico in oggetto, ex art. 25 del Dlgs N°165/2001 e del Dpr dpr n. 275 del 1999. Precisava sul punto che la Dirigente Scolastica nel rispetto delle proprie prerogative, nella riunione del Collegio Docenti del Giugno 2022, aveva invitato il Collegio ad avanzare proposte per individuare i criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi, per l'anno scolastico entrante, ed in quella sede erano emerse proposte contrastanti, la prima delle quali privilegiava un orario di servizio che valorizzasse per ogni docente la permanenza presso un'unica sede dell'Istituto per l'intero orario di lavoro, mentre l'altra privilegiava il criterio di assegnazione di ciascun docente in maniera uniforme ed equa su ciascuna classe, evitando di costituire team di lavoro privilegiati, composti da soli docenti di ruolo e con esperienza, e classi alle quali destinare in misura predominante docenti con contratto a tempo determinato, ciò allo scopo precipuo di garantire agli studenti un miglior servizio e una vera continuità didattica sul lungo periodo. Precisava ancora che in sede di riunione del Consiglio di Istituto, in data 22 Luglio 2022, il Consiglio aveva valutato le due proposte, aveva votato quasi all'unanimità la proposta che prevedeva l'assegnazione di ciascun docente in maniera uniforme ed equa su ciascuna classe, sui diversi Plessi. Evidenziava poi che nell'anno scolastico 2022/2023, l' Parte_14 presentava 4 diversi indirizzi di studio, Grafico, Moda, Aziendale e Punto Vendita, era frequentato da più di 1000 studenti, con 51 classi, distribuite su 3 plessi, il primo in via G. Marconi N°40, il secondo in via P. Muratori N°1 ed il terzo in Via G. Vicini N°21, e vi prestavano servizio in qualità di solo personale docente N°130 insegnanti, con la pagina 5 di 11 conseguenza che la predisposizione di un orario di servizio che assecondasse le esigenze del singolo NT, potevano trovare quale muro invalicabile le oggettive difficoltà di incastro con le esigenze di tutti gli altri e soprattutto con l'interesse generale della scuola, di cui la Dirigente era tenuta a farsi carico, tanto più considerando che dal settembre 2022 era intervenuta una novità di grande impatto e cioè che l'orario settimanale dell'Istituto era stato distribuito su N° 5 giornate, come deliberato dal Consiglio d'Istituto. Precisava ancora sul punto che i diversi erano collocati all'interno dello stesso CP_12 quartiere, a poche vie di distanza l'uno dall'altro. Eccepiva poi sul punto che i ricorrenti non avevano riferito, nel ricorso introduttivo, quale fosse la distanza e il tempo di percorrenza tra un Plesso e l'altro, evidenziando che la distanza massima tra il Plesso collocato in via Marconi ed i plessi di via Muratori e via Vicini, era pari a Km. 1,3 percorribili con uno spostamento a piedi in 16 minuti e in 3 minuti in auto. Eccepiva ancora il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti in merito alle pretese reclamate in giudizio, circa il presunto orario di servizio extra prestato. Eccepiva ancora che, nel tempo intercorrente tra un'ora e l'altra di servizio, nelle c.d. ore buche, non vi era alcun dovere di tenersi a disposizione del datore di lavoro per casi di necessità, esistendo un orario di servizio, noto fin dall'inizio dell'anno, tale per cui ogni docente organizzava il proprio tempo fra una lezione e l'altra come meglio credeva, pur essendo consapevole che, se il proprio orario lo richiede, per l'ora successiva di lavoro doveva trovarsi presso la classe di servizio.
Evidenziava poi, relativamente al quantum allegato da ciascun ricorrente, che tali allegazioni si sostanziano genericamente in documenti autoprodotti, tesi ad affermare il presunto svolgimento di un monte orario di lavoro extra prestato in favore dell'Amministrazione, privi di alcun riscontro oggettivo, costituite da conteggi basati su un identico numero di settimane che moltiplicava per il numero di giornate settimanali in cui veniva previsto un orario di servizio su due sedi. Contestava tali conteggi, evidenziando che negli stessi, nessuno dei ricorrenti aveva tenuto conto delle ferie e dei permessi goduti o assenze a vario titolo. Precisava sul punto che: la NT aveva reclamato il beneficio anche per tutte le giornate in Parte_1 cui era stata assente dal servizio per cause varie, e precisamente per le giornate dal 28- 11-2022 al 07-12-2022, del 17-01-2023, del 14-02-2022 , dal 30-03 2023 al 31-03- 2023, del 28-04-2023, del 11-05-2023, del 25-05-2023, del 02-11-2022 giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e per le giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
il NT aveva reclamato il beneficio per le giornate del CP_13
11-11-2022, 18-11-2022 e 27-02-2023, in cui era assente, oltre che l'8 e 9 giugno in cui la scuola era terminata;
pagina 6 di 11 La NT IA BU aveva reclamato il beneficio anche per la giornata del 18-11-2022, in cui era stata assente, oltre che per l'8 e 9 giugno in cui le lezioni erano terminate;
il NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate del 21- Persona_1
10-2022, 18-11-2022, 23-01-2023, dal 02-02-2023 al 22-02-2023, del 08-03-2023, dal 05-04-2023 al 12-05-2023, del 01-06-2023, in cui era stato assente, oltre che per la giornata del 02-11-2022 giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
il NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate di assenza Controparte_2 dal 15-09-2022 al 30-09-2022, del 24-10-2022, del 18-11-2022, del 23-11-2022, del 21-12-2022, del 09-01-2023, del 23-01-2023, del 06-03-2023, del 27-
03-2023, del 09-03-2023, del 03-04-2023, del 05-04-2023, del 26-04-2023, del 05-06- 2023, oltre che per l'8 giugno in cui le lezioni erano terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate di assenza CP_3 dal 19-10-2022 al 26-10-2022, del 07-11-2022, del 12-12-2022, del 13-12-2022, del 09-03-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate di Controparte_4 assenza del 16-11-2022, del 8-11-2022, dal 21-11-2022 al 25-11-2022, del 28-04-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per la giornata di Parte_6 assenza del 07-10-2022, oltre che per la giornata del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate Parte_7 nelle quali era stata assente del 28-10-2022, del 18-11-2022, del 17-02-2023, 06-03- 2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio per le giornate nelle quali era Parte_8 stata assente del 18-11-2022, del 17-01-2023, del 18-01-2023, del 23-03-2023, del 24-03-2023, del 21-04-2023, oltre che per la giornata del 8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT LE AU aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle quali era stata assente del 18-11-2022, del 21-04-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e il 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate Parte_9 nelle quali era stata assente del 11-10-2022, del 17-11-2022, del pagina 7 di 11 08-03-2023, del 09-03-2023, del 01-06-2023, del 06-06-2023, oltre che per la giornata del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
il NT SA TI aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle quali era stato assente del 18-11-2022, oltre che per le giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle quali Parte_10 era stata assente del 11-06-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle Parte_11 quali era stata assente del 21-10-2022, del 18-11-2022, del 28-11-2022, del 29-11-2022, del 30-11-2022, del 30-01-2023, del 31-01-2023, del 06-02-2023, del 07-02-2023, del
09-03-2023, del 21-03-203, del 22-03-2023, del 04-04-2023, del 05-04-2023, del 16-05-2023, oltre che per la giornata del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate Parte_12 nelle quali era stata assente del 18-11-2022, oltre che per le giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle Controparte_5 quali era stata assente del 03-10-2022, del 13-10-2022, del 14-10-2022, del 18-11-2022, dal 21-11-2022 al 02-12-2022, del 09-12-2022, del 12-01-2023, dal 24-01-2023 al 24- 02-2023, del 05-06-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle Parte_13 quali era stata assente del 21-02-2022, del 28-09-2022, del 28-10-2022, del 07-11- 2022, del 08-11-2022, del 09-11-2022, del 18-11-2022, del 06-12-2022, del 07-12-2022, del 20-12-2022, del 22-12-2022, del 23-12-2022, del 26-12-2022, del 26-01-2023, del 27-01-2023, del 15-02-2023, del 16-02-2023, del 17- 02-2023, del 03-03-2023, del 03-04-2023, del 15-05-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività della commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per la giornata del Controparte_6
02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate dell'8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT CE GO aveva reclamato il beneficio anche per le giornate in cui era stata assente dal 06-10-2022 al 14-10-2022, del 18-11-2022, del 27-02-2023, del 08-03-2023, del 9-03-2023, del 10-03-2023, del 14-03-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per festività commemorazione dei defunti e nelle giornate del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate. Il processo si svolgeva alle udienze del 26-02-2024, 07-10-2024, 22-11-2024,
pagina 8 di 11 10-02-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente alla domanda dei ricorrenti inerente un'asserita illegittimità del Decreto della Dirigente dell del 09-09-2022, avente ad oggetto Parte_14
l'assegnazione dei Docenti alle Classi ed ai Plessi per l'anno scolastico 2022/2023, osserva il Tribunale che la domanda è radicalmente infondata. Infatti, come già rilevato dal convenuto, la fonte normativa che regola le CP_7 competenze del Dirigente Scolastico è in primo luogo rintracciabile nel disposto dell'art. 25 del D.Lgs N°165/2001, che attribuisce al Dirigente Scolastico i poteri di gestione del personale assegnato alle Istituzioni scolastiche, statuendo che “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. […] Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”. A ciò si aggiunge che, con riferimento alla ripartizione delle competenze di gestione del personale tra le istituzioni scolastiche e gli organi dell'Amministrazione dello Stato, ossia il e Uffici Scolastici Regionali, il primo comma dell'art. 14 del dpr CP_7
N°275 del 1999 -Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59- statuisce che “a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica”. Il primo comma del successivo articolo 15 dispone che: “sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento: a. la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b. reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c. mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto; d. autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e.
pagina 9 di 11 riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2”. Tali norme attribuiscono a Dirigente Scolastico una propria autonomia e competenza nella individuazione delle regole di assegnazione del personale docente alle classi, competenza e autonomia che non risultano sminuite dalle disposizioni che, in precedenza, disciplinavano l'esercizio della funzione direttiva, osia gli art. 396 del dlgs N°297/94, il cui richiamo va necessariamente coordinato con il diverso assetto organizzativo del servizio scolastico, conseguente all'introduzione della qualifica di Dirigente Scolastico, unico soggetto responsabile dei risultati del suddetto servizio. Osserva poi il Tribunale che nel caso in esame, è emerso dalle allegazioni delle parti ed è incontestato che la Dirigente Scolastica dott.ssa ha invitato il Collegio Docenti Pt_15 ad avanzare proposte per individuare criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l'anno scolastico 2022/2023, ed ha poi rappresentato le varie proposte nel Consiglio di Istituto del 22 Luglio 2022, che ha votato praticamente all'unanimità la proposta di assegnazione dei docenti ai Plessi ed alle Classi, stabilendo che tutti i docenti di area comune, non vincolati all'uso dei laboratori, fossero assegnati su Classi di Plessi diversi. Ne consegue che il Decreto della Dirigente Scolastica del 09-09-2022, ha rispecchiato fedelmente un deliberato del Consiglio di Istituto, e si tratta di un atto assunto con i poteri propri del Datore di lavoro privato, conforme alla legge cui non sono applicabili i vizi propri dell'atto amministrativo, e che comunque appare fondato su criteri di logicità e buona amministrazione, criteri che sono stati condivisi dall'Intero Consiglio di Istituto. Né si può ritenere che il criterio di assegnazione di ciascun docente in maniera uniforme ed equa su ciascuna classe dell'istituto, sia criterio abnorme, posto che lo stesso è chiaramente finalizzato allo scopo precipuo di garantire agli studenti un miglior servizio e una vera continuità didattica sul lungo periodo, evitando di costituire team di lavoro diversi a seconda dei Plessi in cui si articola l'Istituto stesso. Per quanto riguarda la domanda dei ricorrente inerente un asserito diritto degli stessi a recuperare i tempi di asserita percorrenza tra un plesso e l'altro, osserva il Tribunale che anche la stessa è da una parte radicalmente infondata e dall'altra priva di allegazioni a sostegno. Infatti, con riferimento a quella parte della domanda inerente le ore di insegnamento in continuità tra un plesso e l'altro, osserva il Tribunale che gli stessi ricorrenti hanno affermato che per tali ore, i Docenti coinvolti ritagliavano i minuti dedicati allo spostamento, da quelli della lezione dell'ora successiva in un Plesso diverso, con la conseguenza che non vi è mai stato alcun aggravio di orario, né alcun orario lavorativo ulteriore. Per quanto riguarda le ore di insegnamento non in continuità, ossia intervallate da una c.d. “ora buca”, osserva innanzitutto il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti, è emerso che che i diversi Plessi sono collocati all'interno dello stesso quartiere, rispettivamente, in via Marconi, in via Muratori ed in via Vicini, a poche vie di distanza l'uno dall'altro, distanza che è percorribile anche a piedi in pochi minuti, senza volere considerare i pagina 10 di 11 servizi di autobus esistenti in città, notoriamente efficienti e capillari, circostanza quest'ultima notoria. Nello specifico, gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che la distanza massima tra il
Plesso collocato in via Marconi ed i plessi di via Muratori e via Vicini, era pari a Km. 1,3 percorribili con uno spostamento a piedi in 16 minuti e in 3 minuti in auto. Già da tali osservazioni emerge l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, cui si aggiunge l'assoluta carenza di allegazione con riferimento all'indicazione delle concrete e specifiche giornate in cui gli stessi avessero dovuto trasferirsi da un all'altro, CP_14 nel corso di un'ora buca, e la radicale mancanza di indicazioni specifiche sulle tempistiche di ciascuno degli allegati trasferimenti, con la loro specifica collocazione spazio temporale. Non vi è in sostanza alcuna allegazione probatoria circa le giornate in cui i ricorrenti abbiano effettuato il percorso da un Plesso all'altro nel corso di un'ora buca, quali fossero i plessi interessati, quale sia stato il tempo occorrente in concreto. In buona sostanza la controversia risente del fatto di essere un semplice prolungamento del conflitto sindacale pregresso, avente l'oggetto le contrapposte e parimenti ragionevoli pretese dei ricorrenti e degli Organismi Scolastici, che ha dato luogo al conflitto protrattosi nell'anno Scolastico 2022/2023. Pertanto le domande svolte dai ricorrenti nei confronti del convenuto vengono CP_7 respinte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la novità e complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte dai ricorrenti contro il . Controparte_7
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 10-02-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1703/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_1 C.F._1 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
LIZZI ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_3 C.F._5 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
CHIARA (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_4 C.F._6
ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_5 C.F._7 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_2 C.F._8 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI ALEARDO, CP_3 C.F._9
NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_4 C.F._10 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_6 C.F._11 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli LIZZI Parte_7 C.F._12
ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_8 C.F._13 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
ALESSANDRA MAURELLI (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI C.F._14 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_9 C.F._15 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
SALVATORE PIZZUTI (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI C.F._16 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
pagina 2 di 11 (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI ALEARDO, Parte_10 C.F._17
NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI ALEARDO, Parte_11 C.F._18
NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_12 C.F._19 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_5 C.F._20
ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI ALEARDO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Parte_13 C.F._21 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI Controparte_6 C.F._22 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
FRANCESCA VARAGONA (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LIZZI C.F._23 ALEARDO, NI GU ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 CP_1
( ) Indirizzo Telematico, ( ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIZZI
ALEARDO
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_7 P.IVA_1 Avv.ti BAZZONI IE, ON TI ( ) VIA DE' C.F._24
pagina 3 di 11 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_8 C.F._25
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI IE
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_9 P.IVA_2 BAZZONI IE, ON TI ( ) VIA DE' C.F._24 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_8 C.F._25
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI IE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-08-2023, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il e l' di Controparte_7 Controparte_10
Bologna, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere stati tutti docenti in servizio presso l' Parte_14 nell'anno scolastico 2022/2023, assegnati a Plessi diversi dello stesso Istituto,
[...] come in specifico allegato per ciascuno degli stessi. Affermavano poi che nel corso del mese di luglio 2022, il Consiglio di Istituto aveva deliberato a maggioranza i criteri di assegnazione dei docenti ai Plessi ed alle Classi, stabilendo che tutti i docenti di area comune, non vincolati all'uso dei laboratori, fossero assegnati su Classi di Plessi diversi, in assenza di qualunque compenso per lo spostamento tra un Plesso e l'altro, nonostante che il Collegio dei Docenti avesse proposto che ciascuno dei Docenti fosse chiamato a svolgere il servizio in un unico Plesso. Affermavano ancora che in data 09-09-2022, la Dirigente dell'Istituto aveva pubblicato il Decreto di assegnazione dei Docenti alle Classi ed ai Plessi, sulla base di tale criterio, che aveva avuto applicazione per l'intero anno scolastico, ed aveva costretto circa 46 Docenti, allo spostamento quotidiano tra il Plesso di Via Marconi ed i Plessi di Viale Silvani e di Via Muratori, costringendo i Docenti coinvolti a ritagliare i minuti dedicati allo spostamento, da quelli della lezione dell'ora successiva in un Plesso diverso. Eccepivano l'illegittimità della decisione assunta dalla , per le Controparte_11 ragioni indicate in ricorso, e chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro l'annullasse.
pagina 4 di 11 Sul punto ribadivano che i Docenti coinvolti nello spostamento quotidiano tra i Plessi, erano costretti a ritagliare i minuti dedicati allo spostamento, da quelli della lezione dell'ora successiva in un Plesso diverso, nel caso che le lezioni fossero in continuità temporale, mentre nel caso in cui tra l'una e l'altra vi fosse una c.d. “ora buca”, costringevano i Docenti ad utilizzare una parte dell'ora buca per lo spostamento. Precisavano che in tale ultimo caso il tempo di spostamento dovesse essere qualificato come orario lavorativo e dovesse quindi essere remunerato a parte, e chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse il CP_7 convenuto a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la retribuzione dovuta per le frazioni di ora impiegate negli spostamenti. In subordine chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno, CP_7 per la mancata fruizione delle c.d. ore buche tra una lezione e l'altra, ove collocate in Plessi diversi. Il tutto con interessi legali e con vittoria di spese di giudizio. Allegavano per ciascuno dei ricorrenti un prospetto delle asserite giornate ed ore in cui erano stati impegnati negli spostamenti. Si costituiva tardivamente il giudizio il , Controparte_7 affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare allegava innanzitutto la legittimità delle decisioni assunte dalla Dirigente Scolastica per l'anno scolastico in oggetto, ex art. 25 del Dlgs N°165/2001 e del Dpr dpr n. 275 del 1999. Precisava sul punto che la Dirigente Scolastica nel rispetto delle proprie prerogative, nella riunione del Collegio Docenti del Giugno 2022, aveva invitato il Collegio ad avanzare proposte per individuare i criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi, per l'anno scolastico entrante, ed in quella sede erano emerse proposte contrastanti, la prima delle quali privilegiava un orario di servizio che valorizzasse per ogni docente la permanenza presso un'unica sede dell'Istituto per l'intero orario di lavoro, mentre l'altra privilegiava il criterio di assegnazione di ciascun docente in maniera uniforme ed equa su ciascuna classe, evitando di costituire team di lavoro privilegiati, composti da soli docenti di ruolo e con esperienza, e classi alle quali destinare in misura predominante docenti con contratto a tempo determinato, ciò allo scopo precipuo di garantire agli studenti un miglior servizio e una vera continuità didattica sul lungo periodo. Precisava ancora che in sede di riunione del Consiglio di Istituto, in data 22 Luglio 2022, il Consiglio aveva valutato le due proposte, aveva votato quasi all'unanimità la proposta che prevedeva l'assegnazione di ciascun docente in maniera uniforme ed equa su ciascuna classe, sui diversi Plessi. Evidenziava poi che nell'anno scolastico 2022/2023, l' Parte_14 presentava 4 diversi indirizzi di studio, Grafico, Moda, Aziendale e Punto Vendita, era frequentato da più di 1000 studenti, con 51 classi, distribuite su 3 plessi, il primo in via G. Marconi N°40, il secondo in via P. Muratori N°1 ed il terzo in Via G. Vicini N°21, e vi prestavano servizio in qualità di solo personale docente N°130 insegnanti, con la pagina 5 di 11 conseguenza che la predisposizione di un orario di servizio che assecondasse le esigenze del singolo NT, potevano trovare quale muro invalicabile le oggettive difficoltà di incastro con le esigenze di tutti gli altri e soprattutto con l'interesse generale della scuola, di cui la Dirigente era tenuta a farsi carico, tanto più considerando che dal settembre 2022 era intervenuta una novità di grande impatto e cioè che l'orario settimanale dell'Istituto era stato distribuito su N° 5 giornate, come deliberato dal Consiglio d'Istituto. Precisava ancora sul punto che i diversi erano collocati all'interno dello stesso CP_12 quartiere, a poche vie di distanza l'uno dall'altro. Eccepiva poi sul punto che i ricorrenti non avevano riferito, nel ricorso introduttivo, quale fosse la distanza e il tempo di percorrenza tra un Plesso e l'altro, evidenziando che la distanza massima tra il Plesso collocato in via Marconi ed i plessi di via Muratori e via Vicini, era pari a Km. 1,3 percorribili con uno spostamento a piedi in 16 minuti e in 3 minuti in auto. Eccepiva ancora il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti in merito alle pretese reclamate in giudizio, circa il presunto orario di servizio extra prestato. Eccepiva ancora che, nel tempo intercorrente tra un'ora e l'altra di servizio, nelle c.d. ore buche, non vi era alcun dovere di tenersi a disposizione del datore di lavoro per casi di necessità, esistendo un orario di servizio, noto fin dall'inizio dell'anno, tale per cui ogni docente organizzava il proprio tempo fra una lezione e l'altra come meglio credeva, pur essendo consapevole che, se il proprio orario lo richiede, per l'ora successiva di lavoro doveva trovarsi presso la classe di servizio.
Evidenziava poi, relativamente al quantum allegato da ciascun ricorrente, che tali allegazioni si sostanziano genericamente in documenti autoprodotti, tesi ad affermare il presunto svolgimento di un monte orario di lavoro extra prestato in favore dell'Amministrazione, privi di alcun riscontro oggettivo, costituite da conteggi basati su un identico numero di settimane che moltiplicava per il numero di giornate settimanali in cui veniva previsto un orario di servizio su due sedi. Contestava tali conteggi, evidenziando che negli stessi, nessuno dei ricorrenti aveva tenuto conto delle ferie e dei permessi goduti o assenze a vario titolo. Precisava sul punto che: la NT aveva reclamato il beneficio anche per tutte le giornate in Parte_1 cui era stata assente dal servizio per cause varie, e precisamente per le giornate dal 28- 11-2022 al 07-12-2022, del 17-01-2023, del 14-02-2022 , dal 30-03 2023 al 31-03- 2023, del 28-04-2023, del 11-05-2023, del 25-05-2023, del 02-11-2022 giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e per le giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
il NT aveva reclamato il beneficio per le giornate del CP_13
11-11-2022, 18-11-2022 e 27-02-2023, in cui era assente, oltre che l'8 e 9 giugno in cui la scuola era terminata;
pagina 6 di 11 La NT IA BU aveva reclamato il beneficio anche per la giornata del 18-11-2022, in cui era stata assente, oltre che per l'8 e 9 giugno in cui le lezioni erano terminate;
il NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate del 21- Persona_1
10-2022, 18-11-2022, 23-01-2023, dal 02-02-2023 al 22-02-2023, del 08-03-2023, dal 05-04-2023 al 12-05-2023, del 01-06-2023, in cui era stato assente, oltre che per la giornata del 02-11-2022 giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
il NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate di assenza Controparte_2 dal 15-09-2022 al 30-09-2022, del 24-10-2022, del 18-11-2022, del 23-11-2022, del 21-12-2022, del 09-01-2023, del 23-01-2023, del 06-03-2023, del 27-
03-2023, del 09-03-2023, del 03-04-2023, del 05-04-2023, del 26-04-2023, del 05-06- 2023, oltre che per l'8 giugno in cui le lezioni erano terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate di assenza CP_3 dal 19-10-2022 al 26-10-2022, del 07-11-2022, del 12-12-2022, del 13-12-2022, del 09-03-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate di Controparte_4 assenza del 16-11-2022, del 8-11-2022, dal 21-11-2022 al 25-11-2022, del 28-04-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per la giornata di Parte_6 assenza del 07-10-2022, oltre che per la giornata del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate Parte_7 nelle quali era stata assente del 28-10-2022, del 18-11-2022, del 17-02-2023, 06-03- 2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio per le giornate nelle quali era Parte_8 stata assente del 18-11-2022, del 17-01-2023, del 18-01-2023, del 23-03-2023, del 24-03-2023, del 21-04-2023, oltre che per la giornata del 8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT LE AU aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle quali era stata assente del 18-11-2022, del 21-04-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e il 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate Parte_9 nelle quali era stata assente del 11-10-2022, del 17-11-2022, del pagina 7 di 11 08-03-2023, del 09-03-2023, del 01-06-2023, del 06-06-2023, oltre che per la giornata del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
il NT SA TI aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle quali era stato assente del 18-11-2022, oltre che per le giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle quali Parte_10 era stata assente del 11-06-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle Parte_11 quali era stata assente del 21-10-2022, del 18-11-2022, del 28-11-2022, del 29-11-2022, del 30-11-2022, del 30-01-2023, del 31-01-2023, del 06-02-2023, del 07-02-2023, del
09-03-2023, del 21-03-203, del 22-03-2023, del 04-04-2023, del 05-04-2023, del 16-05-2023, oltre che per la giornata del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate Parte_12 nelle quali era stata assente del 18-11-2022, oltre che per le giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle Controparte_5 quali era stata assente del 03-10-2022, del 13-10-2022, del 14-10-2022, del 18-11-2022, dal 21-11-2022 al 02-12-2022, del 09-12-2022, del 12-01-2023, dal 24-01-2023 al 24- 02-2023, del 05-06-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per le giornate nelle Parte_13 quali era stata assente del 21-02-2022, del 28-09-2022, del 28-10-2022, del 07-11- 2022, del 08-11-2022, del 09-11-2022, del 18-11-2022, del 06-12-2022, del 07-12-2022, del 20-12-2022, del 22-12-2022, del 23-12-2022, del 26-12-2022, del 26-01-2023, del 27-01-2023, del 15-02-2023, del 16-02-2023, del 17- 02-2023, del 03-03-2023, del 03-04-2023, del 15-05-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per le festività della commemorazione dei defunti e nelle giornate del 8 e 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT aveva reclamato il beneficio anche per la giornata del Controparte_6
02-11-2022, giornata di chiusura per le festività di commemorazione dei defunti e nelle giornate dell'8 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate;
la NT CE GO aveva reclamato il beneficio anche per le giornate in cui era stata assente dal 06-10-2022 al 14-10-2022, del 18-11-2022, del 27-02-2023, del 08-03-2023, del 9-03-2023, del 10-03-2023, del 14-03-2023, oltre che per la giornata del 02-11-2022, giornata di chiusura per festività commemorazione dei defunti e nelle giornate del 9 giugno 2023 in cui le lezioni erano già terminate. Il processo si svolgeva alle udienze del 26-02-2024, 07-10-2024, 22-11-2024,
pagina 8 di 11 10-02-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente alla domanda dei ricorrenti inerente un'asserita illegittimità del Decreto della Dirigente dell del 09-09-2022, avente ad oggetto Parte_14
l'assegnazione dei Docenti alle Classi ed ai Plessi per l'anno scolastico 2022/2023, osserva il Tribunale che la domanda è radicalmente infondata. Infatti, come già rilevato dal convenuto, la fonte normativa che regola le CP_7 competenze del Dirigente Scolastico è in primo luogo rintracciabile nel disposto dell'art. 25 del D.Lgs N°165/2001, che attribuisce al Dirigente Scolastico i poteri di gestione del personale assegnato alle Istituzioni scolastiche, statuendo che “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. […] Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”. A ciò si aggiunge che, con riferimento alla ripartizione delle competenze di gestione del personale tra le istituzioni scolastiche e gli organi dell'Amministrazione dello Stato, ossia il e Uffici Scolastici Regionali, il primo comma dell'art. 14 del dpr CP_7
N°275 del 1999 -Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59- statuisce che “a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica”. Il primo comma del successivo articolo 15 dispone che: “sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento: a. la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b. reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c. mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto; d. autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e.
pagina 9 di 11 riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2”. Tali norme attribuiscono a Dirigente Scolastico una propria autonomia e competenza nella individuazione delle regole di assegnazione del personale docente alle classi, competenza e autonomia che non risultano sminuite dalle disposizioni che, in precedenza, disciplinavano l'esercizio della funzione direttiva, osia gli art. 396 del dlgs N°297/94, il cui richiamo va necessariamente coordinato con il diverso assetto organizzativo del servizio scolastico, conseguente all'introduzione della qualifica di Dirigente Scolastico, unico soggetto responsabile dei risultati del suddetto servizio. Osserva poi il Tribunale che nel caso in esame, è emerso dalle allegazioni delle parti ed è incontestato che la Dirigente Scolastica dott.ssa ha invitato il Collegio Docenti Pt_15 ad avanzare proposte per individuare criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l'anno scolastico 2022/2023, ed ha poi rappresentato le varie proposte nel Consiglio di Istituto del 22 Luglio 2022, che ha votato praticamente all'unanimità la proposta di assegnazione dei docenti ai Plessi ed alle Classi, stabilendo che tutti i docenti di area comune, non vincolati all'uso dei laboratori, fossero assegnati su Classi di Plessi diversi. Ne consegue che il Decreto della Dirigente Scolastica del 09-09-2022, ha rispecchiato fedelmente un deliberato del Consiglio di Istituto, e si tratta di un atto assunto con i poteri propri del Datore di lavoro privato, conforme alla legge cui non sono applicabili i vizi propri dell'atto amministrativo, e che comunque appare fondato su criteri di logicità e buona amministrazione, criteri che sono stati condivisi dall'Intero Consiglio di Istituto. Né si può ritenere che il criterio di assegnazione di ciascun docente in maniera uniforme ed equa su ciascuna classe dell'istituto, sia criterio abnorme, posto che lo stesso è chiaramente finalizzato allo scopo precipuo di garantire agli studenti un miglior servizio e una vera continuità didattica sul lungo periodo, evitando di costituire team di lavoro diversi a seconda dei Plessi in cui si articola l'Istituto stesso. Per quanto riguarda la domanda dei ricorrente inerente un asserito diritto degli stessi a recuperare i tempi di asserita percorrenza tra un plesso e l'altro, osserva il Tribunale che anche la stessa è da una parte radicalmente infondata e dall'altra priva di allegazioni a sostegno. Infatti, con riferimento a quella parte della domanda inerente le ore di insegnamento in continuità tra un plesso e l'altro, osserva il Tribunale che gli stessi ricorrenti hanno affermato che per tali ore, i Docenti coinvolti ritagliavano i minuti dedicati allo spostamento, da quelli della lezione dell'ora successiva in un Plesso diverso, con la conseguenza che non vi è mai stato alcun aggravio di orario, né alcun orario lavorativo ulteriore. Per quanto riguarda le ore di insegnamento non in continuità, ossia intervallate da una c.d. “ora buca”, osserva innanzitutto il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti, è emerso che che i diversi Plessi sono collocati all'interno dello stesso quartiere, rispettivamente, in via Marconi, in via Muratori ed in via Vicini, a poche vie di distanza l'uno dall'altro, distanza che è percorribile anche a piedi in pochi minuti, senza volere considerare i pagina 10 di 11 servizi di autobus esistenti in città, notoriamente efficienti e capillari, circostanza quest'ultima notoria. Nello specifico, gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che la distanza massima tra il
Plesso collocato in via Marconi ed i plessi di via Muratori e via Vicini, era pari a Km. 1,3 percorribili con uno spostamento a piedi in 16 minuti e in 3 minuti in auto. Già da tali osservazioni emerge l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, cui si aggiunge l'assoluta carenza di allegazione con riferimento all'indicazione delle concrete e specifiche giornate in cui gli stessi avessero dovuto trasferirsi da un all'altro, CP_14 nel corso di un'ora buca, e la radicale mancanza di indicazioni specifiche sulle tempistiche di ciascuno degli allegati trasferimenti, con la loro specifica collocazione spazio temporale. Non vi è in sostanza alcuna allegazione probatoria circa le giornate in cui i ricorrenti abbiano effettuato il percorso da un Plesso all'altro nel corso di un'ora buca, quali fossero i plessi interessati, quale sia stato il tempo occorrente in concreto. In buona sostanza la controversia risente del fatto di essere un semplice prolungamento del conflitto sindacale pregresso, avente l'oggetto le contrapposte e parimenti ragionevoli pretese dei ricorrenti e degli Organismi Scolastici, che ha dato luogo al conflitto protrattosi nell'anno Scolastico 2022/2023. Pertanto le domande svolte dai ricorrenti nei confronti del convenuto vengono CP_7 respinte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la novità e complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte dai ricorrenti contro il . Controparte_7
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 10-02-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 11 di 11