Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dott.ssa NA Carla Catalano Presidente
2) dott.ssa Laura Laureti Consigliere
3) dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1557/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Arturo Spinazzola, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec
-appellante- Email_1
E
( ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Giovanni Tecce, presso il cui studio in Mirabella Eclano alla via
Passo n. 39 è elettivamente domiciliata -appellata-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.6.2022, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 569/2022, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta nei suoi confronti da , volta Controparte_1 all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dello studio dentistico del , dall'1.3.2009 al 24.8.2018 e alla condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle differenze retributive per l'importo di € 54.065,48, comprensive di
La sentenza impugnata ha accolto parzialmente la domanda e condannato il
[...]
al pagamento in favore della della somma di € 47.802,19 a titolo Parte_1 CP_1
di retribuzioni relative ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre
2016, agosto 2018 nonché tredicesima e quattordicesima mensilità; ha rigettato la domanda riconvenzionale.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata e, conseguentemente, il rigetto delle domande formulate dalla nel giudizio di CP_1 primo grado e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame in quanto Controparte_1
inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n.
5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del 04/0372011).
Poiché le parti non sono comparse all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la loro assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, né l'appellante né l'appellato costituito hanno depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c.
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del
2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 15.5.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
Dott. Paolo Barletta Dott.ssa NA Carla Catalano