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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3644 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto PETRIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso e chiedono di:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 24.1.1972, C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_3 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civ.; CodiceFiscale_4
b) ordinare al Comune di ED NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
c) omologare le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
1 3) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, nella nuova residenza di Via Antonio Pigafetta 24 a ED NO.
4) Il padre potrà incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
- a fine settimana alterni dal sabato mattina fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
- sette giorni consecutivi durante le festività natalizie (incluso alternativamente il giorno di Natale o di Capodanno);
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con il giorno di Pasqua trascorso alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre.
I figli potranno inoltre stare con il genitore, a prescindere dal diritto di visita sopra indicato, nel rispettivo giorno del compleanno del medesimo. Il giorno del compleanno dei figli i genitori sin da ora si impegnano a trascorrerlo insieme o comunque a fare in modo che il figlio “festeggiato” possa trascorrere del tempo sia con l'uno che con l'altro genitore.
I figli trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni et similia).
5) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2
dei figli la somma di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 (annualmente rivalutata in base agli indici Istat), e lo stesso provvederà altresì al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dall'Allegato D del Protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26 ottobre 2017, che i genitori dichiarano di conoscere.
6) Darsi atto che i coniugi hanno già definito i reciproci rapporti patrimoniali, rimanendo solamente da dividere mobili e suppellettili presenti nella casa coniugale e acquistati insieme.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ED NO (VI) in data 22/05/1999, che l'unione era entrata in
2 irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla Per_1 Per_2
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in ED NO (VI) in data 22/05/1999 con atto trascritto al n. 9, Parte II, Serie A,
Anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ED NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3644 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto PETRIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso e chiedono di:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 24.1.1972, C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_3 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civ.; CodiceFiscale_4
b) ordinare al Comune di ED NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
c) omologare le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
1 3) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, nella nuova residenza di Via Antonio Pigafetta 24 a ED NO.
4) Il padre potrà incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
- a fine settimana alterni dal sabato mattina fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
- sette giorni consecutivi durante le festività natalizie (incluso alternativamente il giorno di Natale o di Capodanno);
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con il giorno di Pasqua trascorso alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre.
I figli potranno inoltre stare con il genitore, a prescindere dal diritto di visita sopra indicato, nel rispettivo giorno del compleanno del medesimo. Il giorno del compleanno dei figli i genitori sin da ora si impegnano a trascorrerlo insieme o comunque a fare in modo che il figlio “festeggiato” possa trascorrere del tempo sia con l'uno che con l'altro genitore.
I figli trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni et similia).
5) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2
dei figli la somma di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 (annualmente rivalutata in base agli indici Istat), e lo stesso provvederà altresì al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dall'Allegato D del Protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26 ottobre 2017, che i genitori dichiarano di conoscere.
6) Darsi atto che i coniugi hanno già definito i reciproci rapporti patrimoniali, rimanendo solamente da dividere mobili e suppellettili presenti nella casa coniugale e acquistati insieme.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ED NO (VI) in data 22/05/1999, che l'unione era entrata in
2 irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla Per_1 Per_2
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in ED NO (VI) in data 22/05/1999 con atto trascritto al n. 9, Parte II, Serie A,
Anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ED NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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