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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1538/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. IN AR
- ricorrente -
e
C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
IN AR
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 22.7.2025.
Condizioni congiunte: “1) il figlio minore , mantenendo la propria residenza e prevalente Per_1
collocazione presso la madre, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare per l'accudimento e la serena educazione del figlio e a concordare le
1 principali decisioni in campo educativo, religioso, sanitario e ogni altra questione che dovesse riguardarlo;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio medesimo, e comunque a week-end alternati, fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì e giovedì sera di ogni settimana, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1
una settimana con ciascun genitore;
le Festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; 3) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il signor corrisponderà entro il 10 di ogni mese alla moglie la somma di € 300,00 (trecento/00) CP_1
annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, fino a quando non sarà Per_1
economicamente indipendente;
4) ciascun genitore si impegna a sostenere in misura pari alla metà le spese straordinarie per il figlio, così come individuate e regolamentate nel Protocollo del
Tribunale di Alessandria vigente;
5) la casa familiare sita in Bassignana, via dei Ponti n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla signora , che si farà carico di ogni Pt_1 onere e spesa di ordinaria manutenzione dell'immobile, mentre le eventuali spese di straordinaria manutenzione, nonché le tasse e le imposte di proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi;
6) la signora si farà altresì carico integralmente delle rate del mutuo cointestato acceso Pt_1 presso Credit Agricole, impegnandosi fin d'ora a manlevare e tenere indenne il sig. da CP_1
eventuali richieste della Banca relativa al contratto di mutuo in oggetto;
7) entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già diviso i beni comuni e di nulla avere reciprocamente a pretendere in dipendenza del trascorso periodo di loro convivenza;
8) essi prestano fin d'ora il proprio assenso per il rilascio e /o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche del figlio minore, ove necessario”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.7.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da
2 rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 26.5.2014;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) il figlio minore
, mantenendo la propria residenza e prevalente collocazione presso la madre, verrà Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare per l'accudimento e la serena educazione del figlio e a concordare le principali decisioni in campo educativo, religioso, sanitario e ogni altra questione che dovesse riguardarlo;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio medesimo, e comunque a week-end alternati, fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì e giovedì sera di ogni settimana, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze estive trascorrerà una settimana con ciascun genitore;
le Festività verranno trascorse con Per_1 ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; 3) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il signor corrisponderà entro il 10 di ogni mese alla moglie la CP_1 somma di € 300,00 (trecento/00) annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, fino a quando non sarà economicamente indipendente;
4) ciascun genitore si Per_1
impegna a sostenere in misura pari alla metà le spese straordinarie per il figlio, così come individuate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria vigente;
5) la casa familiare sita in Bassignana, via dei Ponti n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla signora , che si farà carico di ogni onere e spesa di ordinaria Pt_1 manutenzione dell'immobile, mentre le eventuali spese di straordinaria manutenzione, nonché le tasse e le imposte di proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi;
6) la signora si farà altresì carico integralmente delle rate del mutuo cointestato acceso presso Pt_1
3 Credit Agricole, impegnandosi fin d'ora a manlevare e tenere indenne il sig. da CP_1
eventuali richieste della relativa al contratto di mutuo in oggetto;
7) entrambi i CP_2
coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già diviso i beni comuni e di nulla avere reciprocamente a pretendere in dipendenza del trascorso periodo di loro convivenza;
8) essi prestano fin d'ora il proprio assenso per il rilascio e /o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche del figlio minore, ove necessario”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1538/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. IN AR
- ricorrente -
e
C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
IN AR
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 22.7.2025.
Condizioni congiunte: “1) il figlio minore , mantenendo la propria residenza e prevalente Per_1
collocazione presso la madre, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare per l'accudimento e la serena educazione del figlio e a concordare le
1 principali decisioni in campo educativo, religioso, sanitario e ogni altra questione che dovesse riguardarlo;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio medesimo, e comunque a week-end alternati, fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì e giovedì sera di ogni settimana, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1
una settimana con ciascun genitore;
le Festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; 3) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il signor corrisponderà entro il 10 di ogni mese alla moglie la somma di € 300,00 (trecento/00) CP_1
annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, fino a quando non sarà Per_1
economicamente indipendente;
4) ciascun genitore si impegna a sostenere in misura pari alla metà le spese straordinarie per il figlio, così come individuate e regolamentate nel Protocollo del
Tribunale di Alessandria vigente;
5) la casa familiare sita in Bassignana, via dei Ponti n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla signora , che si farà carico di ogni Pt_1 onere e spesa di ordinaria manutenzione dell'immobile, mentre le eventuali spese di straordinaria manutenzione, nonché le tasse e le imposte di proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi;
6) la signora si farà altresì carico integralmente delle rate del mutuo cointestato acceso Pt_1 presso Credit Agricole, impegnandosi fin d'ora a manlevare e tenere indenne il sig. da CP_1
eventuali richieste della Banca relativa al contratto di mutuo in oggetto;
7) entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già diviso i beni comuni e di nulla avere reciprocamente a pretendere in dipendenza del trascorso periodo di loro convivenza;
8) essi prestano fin d'ora il proprio assenso per il rilascio e /o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche del figlio minore, ove necessario”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.7.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da
2 rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 26.5.2014;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) il figlio minore
, mantenendo la propria residenza e prevalente collocazione presso la madre, verrà Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare per l'accudimento e la serena educazione del figlio e a concordare le principali decisioni in campo educativo, religioso, sanitario e ogni altra questione che dovesse riguardarlo;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio medesimo, e comunque a week-end alternati, fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì e giovedì sera di ogni settimana, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze estive trascorrerà una settimana con ciascun genitore;
le Festività verranno trascorse con Per_1 ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; 3) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il signor corrisponderà entro il 10 di ogni mese alla moglie la CP_1 somma di € 300,00 (trecento/00) annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, fino a quando non sarà economicamente indipendente;
4) ciascun genitore si Per_1
impegna a sostenere in misura pari alla metà le spese straordinarie per il figlio, così come individuate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria vigente;
5) la casa familiare sita in Bassignana, via dei Ponti n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla signora , che si farà carico di ogni onere e spesa di ordinaria Pt_1 manutenzione dell'immobile, mentre le eventuali spese di straordinaria manutenzione, nonché le tasse e le imposte di proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi;
6) la signora si farà altresì carico integralmente delle rate del mutuo cointestato acceso presso Pt_1
3 Credit Agricole, impegnandosi fin d'ora a manlevare e tenere indenne il sig. da CP_1
eventuali richieste della relativa al contratto di mutuo in oggetto;
7) entrambi i CP_2
coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già diviso i beni comuni e di nulla avere reciprocamente a pretendere in dipendenza del trascorso periodo di loro convivenza;
8) essi prestano fin d'ora il proprio assenso per il rilascio e /o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche del figlio minore, ove necessario”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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