Ordinanza collegiale 13 marzo 2024
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2021, proposto da
ZO TO SQ, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Mastroviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla restituzione, previa riduzione in pristino, del suolo illegittimamente occupato dal Comune di Castellaneta, per l'estensione di mq. 5.366, costituente quota parte del suolo avente complessiva estensione di mq. 24.242 (distinto in Catasto al foglio 58, p.lle 16, 17, 18, 19, 20 e 49) ricadente nel P.E.E.P. del Comune predetto, approvato con D.P.G.R. Pugliese n. 2387 del 26.10.1977, occupato in via d'urgenza dal Comune di Castellaneta per l'intera estensione di mq. 24.242 (giusta la delibera di G.M. n. 339 del 20.05.1980 e i decreti sindacali attuativi nn. 4 e 5 del 18.06.1980), ma espropriato per la minor superficie di mq. 18.876 (giusta il decreto sindacale di esproprio n. 03/86 del 6.08.1986);
nonché per la condanna
del Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco p.t., alla restituzione in favore del ricorrente, previa rimozione delle opere eventualmente realizzate, dell'anzidetto suolo, come sopra individuato per mq. 5.366 e al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto dell'illecito spossessamento e del mancato godimento del predetto suolo di mq. 5.366 per il periodo di illegittima occupazione intercorso dalla scadenza del periodo di occupazione legittima (ossia da 6/8/1986) sino alla restituzione del suolo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e, in subordine, nel caso di mancata restituzione del suolo, per la condanna
del Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno per equivalente, in misura commisurata al valore di mercato del predetto suolo di mq. 5.366, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento per il periodo di occupazione sine titulo da determinarsi secondo il criterio di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 369/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, già proprietario dei suoli ubicati in agro di Castellaneta, riportati in Catasto al Foglio 58 particelle nn. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 49, estesi complessivamente mq. 24.242 e interamente ricompresi nel P.E.E.P. del Comune di Castellaneta approvato con D.P.G.R. Pugliese n. 2387 del 26.10.1977, espone quanto segue.
Con deliberazione di G.M. del Comune di Castellaneta n. 339 del 20.05.1980, e conseguenti decreti sindacali nn. 4 e 5 del 18.06.1980, tali suoli - unitamente ad altri - sono stati occupati in via d’urgenza dal Comune predetto per l’intera loro estensione (e quindi in ragione di mq. 24.242); l’immissione in possesso di tali suoli è avvenuta in data 6 agosto 1980 e di tanto sono stati redatti regolari verbali di presa di possesso in pari data.
Tuttavia, il successivo decreto di espropriazione, adottato con atto sindacale del Comune di Castellaneta n. 03/86 del 6.08.1986 ha riguardato solo la minor superficie di mq. 18.876, interessando, in particolare, la particella n. 49 (per mq. 12.310), la particella n.16 (per mq. 499), la particella n.17 (per mq. 2.630), la particella n.18 (per mq. 122), la particella n.19 (per mq. 1.790) e la particella n.20 (per mq. 1.525).
In definitiva, l’area effettivamente espropriata dall’A.C. è stata di complessivi mq. 18.876, a fronte dell’area effettivamente occupata (a seguito dei decreti di occupazione d’urgenza), pari a complessivi mq. 24.242.
In conseguenza di ciò, un’area estesa mq. (24.242 – 18.876 =) 5.366, già oggetto di occupazione d’urgenza, ma non di espropriazione definitiva, dal 6/8/1986 è rimasta nella disponibilità e nel possesso del Comune di Castellaneta in assenza di regolare titolo di legittimazione (decreto di esproprio).
Con sentenza della Corte di Appello di Lecce 7.05.1992 n. 238, divenuta definitiva, è stata determinata l’indennità per il periodo di occupazione legittima dell’intero suolo (ovvero del suolo esteso mq. 24.242) nella misura di € 206.708,56 (stante il valore venale dei suoli stimato in ragione di € 720.015,95), ed è stata regolarmente liquidata; con riferimento all’area effettivamente espropriata (avente la superficie complessiva di mq. 18.876), l’indennità di espropriazione è stata anch’essa definitivamente determinata (nella somma di euro 637.411,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di espropriazione), a seguito di giudizio di opposizione, con sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 545/12 del 30.06.2012, divenuta definitiva. Tale indennità corrisponde ad un valore venale di (€ 637.411: mq. 18.876 =) € 34/mq. circa.
Deduce, inoltre, il ricorrente che l’illecita occupazione da parte del Comune di Castellaneta dell’anzidetto suolo residuo di mq. 5.366 è proseguita ininterrottamente dal 6/8/1986 ad oggi, benché lo stesso ne abbia più volte fatto richiesta di restituzione (da ultimo con atto stragiudiziale di diffida notificato in data 4/7 settembre 2020, al quale il Comune di Castellaneta ha opposto un totale silenzio, non avendo provveduto né alla restituzione del suolo illegittimamente occupato, né alla sua acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, né a fornire comunicazione alcuna).
1.1. Con il ricorso all’esame, il ricorrente chiede pertanto la restituzione del suolo, previa riduzione in pristino, per la parte (mq. 5.366) di cui è tuttora pieno proprietario e comunque il risarcimento dei danni subiti a seguito e per effetto della occupazione illecita perpetrata dal Comune di Castellaneta, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe.
1.2. Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Castellaneta.
1.3. Con ordinanza collegiale n. 369 del 13 marzo 2024, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 5 marzo 2024, questo Tribunale, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto che il Comune di Castellaneta - in persona del Sindaco pro tempore - provveda a depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Sindaco e del Dirigente competente, avendo cura di prendere posizione sui fatti affermati e sulle doglianze formulate nel ricorso ed, in particolare, di evidenziare se, con riferimento alla residua porzione di terreno di mq. 5.366, di che trattasi, sia stato emesso (o meno) decreto di esproprio da parte della P.A. (anche, eventualmente, a titolo di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001) ovvero ogni altro atto di natura ablatoria, chiarendo compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa.
Il 13 maggio 2024 il Comune di Castellaneta provvedeva ad adempiere all’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale, depositando la chiesta relazione di chiarimenti.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, osserva questo Tribunale che sussiste la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”).
Ed invero, a tale riguardo, la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione” (ex multis Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549)» (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti, sensi e termini di seguito indicati.
3.1. Ciò premesso, rileva il Collegio che, con la predetta relazione di chiarimenti depositata il 13 maggio 2024, il Sindaco del Comune di Castellaneta ha precisato quanto segue: “ 1. con delibera di GM n. 339 del 20/05/1980 ed i successivi decreti sindacali attuativi nn. 4-5 del 18/06/1980, il Comune di Castellaneta ha disposto l’occupazione in via d’urgenza dei terreni di proprietà del sig. TO SQ ZO, individuati catastalmente al Fg. 58, p.lle 16-17-18-19-20-49, ricadenti nel PEEP approvato con DPGR n. 2387 del 26/10/1977, la cui superficie complessiva risultava essere pari a mq 24.24 . 2. con decreto sindacale n. 3/86 del 06/08/1986 si è “pronunciata l’espropriazione ed è autorizzata l’occupazione definitiva a favore di questo Comune”, di una superficie complessiva di proprietà del sig. TO SQ ZO pari a mq 18.876, in luogo dei mq 24.242 oggetto di iniziale occupazione in via d’urgenza, per una differenza in diminuzione di mq 5.366; 4. con nota del 13/05/2022, prot. n. 15527, il Responsabile della VII Area di questo Ente ha appurato che della totalità delle aree occupate a seguito di delibera di GM n. 339 del 20/05/1980 (Fg. 58, p.lle 16-17-18-19-20-49, di superficie complessiva pari a mq 24.242), una parte di esse sono state utilizzate e da sempre rimaste nella disponibilità del sig. TO SQ ZO (mq 2.790), mentre un’altra parte risulta in ogni caso libera e non occupata dall’Ente (mq 2.576);tale affermazione confermerebbe che dei mq 24.242 indicati dalla DGM n. 339/1980, una superficie pari a mq 5.366 (somma dell’area da sempre in possesso del sig. TO SQ ZO (mq 2.790) e dell’area rimasta libera da opere/interdizioni (mq 2.576)), non sia stata effettivamente occupata dall’Ente dal 1986 ad oggi;6. inoltre, a supporto di quanto affermato dal Responsabile della VII Area nella nota del 13/05/2022, prot. n. 15527, si precisa che le particelle 375 - 374 (parte) e 335 (parte) risultano in contiguità con quelle di proprietà del sig. TO SQ ZO (fg. 58, p.lle 349-626), e senza soluzioni di continuità con gli stessi terreni, come dimostrato dalle immagini allegate alla presente, acquisite dal portale telematico SIT PUGLIA;7. tuttavia, per le particelle “libere” la cui somma risulta essere pari a mq 2.574 (p.lle 368-18-365-377 parte-658parte) non è possibile affermare che siano in possesso o comunque utilizzate dal sig. TO SQ ZO, ed a parere dello Scrivente non possiedono, altresì, che peculiarità tali da suggerire l’avvio di procedure di esproprio a titolo di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. Pertanto si ritiene che per le stesse possano intraprendersi procedure per la restituzione effettiva in favore del sig. TO SQ ZO. Si evidenzia, infine, in riscontro a quanto richiesto dal T.A.R. Puglia Sezione di Lecce, che con riferimento alla residua porzione di terreno di mq. 5.366 non risulta agli atti di questo Ufficio l’adozione di un decreto di esproprio da parte dell’Ente, presumibilmente mai avviata per i motivi di cui ai punti 4, 5 e 6 della presente relazione” .
3.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che la menzionata relazione comunale di chiarimenti confermi le affermazioni del ricorrente e la fondatezza delle domande azionate dallo stesso, con la precisazione, in primo luogo, che risulta del tutto irrilevante (ai fini di causa), oltre che indimostrata, l’asserita (da parte del Comune di Castellaneta) non occupazione e/o non trasformazione dell’area di mq 2.790 (p.lla 375, porzioni delle p.lle 374 e 335) che, a dire dell’A.C., sarebbe rimasta nella disponibilità del ricorrente, dato che anche tali aree - che derivano dal frazionamento, rispettivamente, delle originarie p.lla 49, di mq. 13.267, e p.lla 20, di mq. 1.440 - risultano espressamente riportate sia nella delibera di G.M. del Comune intimato n. 339 del 1980 (con la quale ne è stata disposta l’occupazione in via d’urgenza), sia nei verbali di immissione in possesso in data 6 agosto 1980; peraltro, non vi è prova che le stesse siano state formalmente restituite al ricorrente.
In definitiva, anche tali aree, occupate in via d’urgenza nel 1980, sono state oggetto della contestata occupazione illegittima.
3.3. A tanto deve - però - aggiungersi che, risulta per tabulas che la particella 49 del foglio di mappa 58 risulta di proprietà di ZO TO EL, TO SQ, IG, NI, IN, sicchè con riferimento a tale particella, il ricorso deve essere accolto per la sola quota proprietaria di spettanza del ricorrente.
3.4. Orbene, ciò precisato, rileva questo Tribunale che, con precipuo riferimento alla suddetta porzione di terreno di mq. 5.366 (oggetto del presente ricorso), con esclusione, quanto alla particella 49 del Foglio 58 della parte non di proprietà del ricorrente, non risulta l’adozione di un decreto di esproprio da parte dell’Ente, sicchè, entro tali limiti il ricorso deve essere accolto; invero, la mancata persistente emanazione dell’atto finale ablatorio, con conseguente illegittima privazione della disponibilità della predetta porzione dei beni immobili di proprietà del ricorrente e loro trasformazione, configura un illecito permanente della P.A., sottoposto alla cognizione di questo Tribunale.
3.5. A tanto deve ricordarsi che la fattispecie della “occupazione acquisitiva” è stata definitivamente espunta dall’ordinamento giuridico, a far data dalle decisioni con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto la illegittimità dell’istituto, segnalando che il rimedio della restituzione del bene risulta essere la forma privilegiata di riparazione a favore del proprietario illegittimamente spogliato dello stesso (sentenze, tutte contro Italia, 30 maggio 2000, Carbonara e Ventura e Società Belvedere Alberghiera; 15 e 29 luglio 2004, Scordino; 19 maggio 2005, Acciardi; 15 luglio 2005, Carletta; 21 dicembre 2006, De Angelis; 6 marzo 2007, Scordino; 4 dicembre 2007, Pasculli).
La mera circostanza relativa alla acquisizione di fatto del bene in mano pubblica a seguito della realizzazione dell’opera, non determina l’acquisto della titolarità del bene in capo alla Amministrazione e non fa venire meno l’obbligo di restituire al privato il bene illegittimamente appreso.
La Corte Costituzionale ha segnalato che il ristoro ordinario non può che essere costituito dalla restituzione del bene illegittimamente appreso, salve preminenti ragioni di interesse pubblico (integrante extrema ratio) comportanti la riparazione per equivalente (sentenze n. 293 del 2010 e n. 349 del 2007).
Di recente, con le pronunce nn. 2, 3 e 4 del 20 gennaio 2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “nessuna norma attribuisce … al soggetto espropriato, pur a fronte dell’illegittimità del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare l’attribuzione della proprietà all’amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno” e ha negato, pertanto, l’applicabilità nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità dell’istituto della rinuncia abdicativa (o traslativa) implicita nella domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall’illecito permanente, costituito dall'occupazione di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo, nonché rilevando l’assoluta neutralità della richiesta risarcitoria, in quanto “la proposizione di una domanda risarcitoria del pregiudizio sofferto rispetto a un bene, attraverso la richiesta di una somma corrispondente al controvalore del bene, nulla esprime realmente in ordine alla volontà di preservarne, o meno, la titolarità.
Infatti, siffatta domanda non è né logicamente né giuridicamente incompatibile con la volontà di permanere titolare del diritto di proprietà, potendo anche il danno da perdita del godimento del bene, in vista della sua proiezione tendenziale all’infinito in ragione di una prospettata radicale e irreversibile trasformazione del bene, finire per equivalere al valore di scambio, sicché la mera richiesta di un risarcimento del danno commisurato al valore del bene appare del tutto neutra sotto il profilo della volontà di rinunciare, o meno, alla proprietà. Considerata la rilevanza degli effetti dell’atto abdicativo, comportante la perdita del diritto di proprietà su un bene immobile, non appare ammissibile, per ragioni di certezza del traffico giuridico immobiliare, ancorare l’effetto a manifestazioni di volontà enucleabili da atti processuali a contenuto non univoco, in violazione dei principi di accessibilità, precisione e prevedibilità cui deve essere improntata la disciplina delle procedure ablative nonché lo stesso regime giuridico di circolazione dei beni, per di più immobili”.
3.6. In particolare, posto che la mancata emanazione dell’atto finale ablatorio (come riconosciuto dallo stesso Comune resistente nella relazione di chiarimenti depositata il 13 maggio 2024), con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei beni immobili indicati in narrativa e loro trasformazione, configura un illecito permanente della P.A (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), le aree occupate in questione ( mq 5.366 con eccezione, quanto alla particella n.49 del Foglio 58 delle quote non di spettanza del ricorrente) sono rimaste di proprietà del ricorrente, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinarne la invocata restituzione allo stesso, previa la necessaria riduzione in pristino.
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);
d) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis T.U. espr.”
Rimane, comunque, salva l’eventuale applicazione da parte dell’Ente comunale dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…)”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001.
3.7. Per la determinazione del danno da mancato godimento il Collegio ritiene, peraltro, di poter fare applicazione, in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno, dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri equitativi indicati dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9427).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Comune intimato dovrà proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento delle aree di che trattasi a cagione dell’occupazione (tuttora) illegittima, secondo i seguenti criteri:
I) dovrà tenersi conto dell’area di mq. 5.366 occupata e non espropriata dalla P.A. per la realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi;
II) in base ai principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 novembre 2016, n. 4636, il risarcimento “può essere calcolato - ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis T.U. n. 327/2001 (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929; 28 gennaio 2016 n. 329; 2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno”, per tutto il periodo di occupazione illegittima, ossia dal 6 agosto 1986 sino alla effettiva restituzione al ricorrente.
III) quanto al valore del terreno potrà tenersi conto di quanto determinato dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 545/12 del 30.06.2012, divenuta definitiva, con la quale si è stabilito un valore venale di € 34/mq. circa.
In altri termini, “il risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione divenuta illegittima (illegittimità, nel caso di specie, tuttora permanente) deve essere calcolato facendo applicazione analogica, in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile), dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, e, dunque, in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore dei terreni concretamente occupati.
IV) trattandosi di debiti di valore, le somme di cui al precedente punto n. II dovranno essere rivalutate alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dovranno, inoltre, essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata al ricorrente, da parte del Comune di Castellaneta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o da quella di notificazione, se anteriore.
3.8. Non può al contrario essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale stante la mancata allegazione delle prove sulle quali la relativa domanda si fonda.
4. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, quanto - da un lato - alla domanda, così correttamente qualificata, di restituzione della porzione di terreno di che trattasi di mq. 5.366 occupata e non espropriata dall’A.C. (con esclusione, quanto alla particella n. 49 del Foglio n.58 delle quote non di proprietà della parte ricorrente), previa riduzione in pristino, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., e - dall’altro - alla definizione dei criteri ex art. 34, comma 4, del c.p.a. per il risarcimento dei danni da mancato godimento rivenienti dall’illegittima occupazione nei sensi, limiti e termini innanzi precisati, a partire dalla data dal 6 agosto 1986 sino alla effettiva restituzione al ricorrente.
4.1. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Castellaneta e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi, limiti e termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
-condanna il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente della porzione di terreno di che trattasi di mq. 5.366 occupata e non espropriata dall’A.C. (con esclusione, quanto alla particella n. 49 del Foglio n.58 delle quote non di proprietà della parte ricorrente), previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l’acquisizione “sanante” delle aree ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;
- condanna il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento della porzione dei terreni di che trattasi secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva;
- respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal ricorrente;
- condanna il Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, (Mille/00) oltre gli accessori ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO