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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 619/2025 promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in [...] di San Vitale n. 134, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 Alessandra BARBERO, Cos. Fisc. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Cuneo, viale Angeli n. 24,
RICORRENTE
Contro
( in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n.15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi (C.F. CP_2 C.F._3 PEC avv.marcella. e dall'avv. Franco Pasut (C.F. Email_1
, posta elettronica certificata C.F._4
t.) unitamente e disgiuntamente, in forza di procura Email_2 generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma,
[...]
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 DEart. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ordinare, ai sensi DEart. 423 c.p.c., all' sede di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, in favore della ricorrente della somma di € 13.386,99 (tredicimilatrecentoottantasei/99), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR non erogato dalla soc. con unico socio, P.IVA , né Parte_2 P.IVA_2 dall'affittuario ditta , P.IVA Parte_3 P.IVA_3
- con vittoria di spese e onorari e con distrazione delle stesse”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da Parte_1 e mandare l resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della soc. che con contratto di affitto di Parte_2 ramo di azienda registrato il 22.5.2017 la società in questione ha affittato al sig.
[...]
, titolare DEomonima PR individuale, il ramo di azienda indicato nel Parte_3 contratto;
che la cessione ha compreso anche i contratti di lavoro subordinato in essere, tra i quali quello a tempo indeterminato del ricorrente;
che non vi è mai stato un effettivo subentro DEaffittuario, sig. , e che dopo alcuni mesi, il rapporto Parte_3 di lavoro con il ricorrente è cessato;
che il trattamento di fine rapporto che gli spetterebbe, risultante dalla certificazione unica 2018 emessa dalla soc. è pari Parte_2 ad euro 13.386,99, relativo al TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro con la società in questione;
di non aver percepito il trattamento di fine rapporto né alcuna altra spettanza;
che con decreto ingiuntivo 269/18 il Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, ha ingiunto alla soc. di pagare immediatamente al ricorrente l'importo di euro Parte_2 13.386,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge e le spese di procedura;
che la soc. è fallita il 20.8.2020 (fallimento n. 17/2020); di essersi quindi Parte_2 insinuato nel passivo fallimentare della società e di essere stato ammesso in privilegio per complessivi euro 22.925,56, di cui euro 9.538,57 per crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ed euro 13.386,99 per trattamento di fine rapporto;
di aver presentato, una volta divenuto esecutivo lo stato passivo del fallimento, domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto al fondo di garanzia presso l' che tale CP_2 istanza è stata respinta con la seguente motivazione “il rapporto di lavoro è cessato in data 31/10/2017 per un'altra ditta (cessione ramo di azienda in data 25/05/2017”; di aver quindi presentato istanza di riesame evidenziando la responsabilità solidale del datore di lavoro
Pag. 2 a 7
che ha concesso in affitto il ramo di azienda ex art. 2112 c.c. e la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con l'PR cancellata;
che l' ha tuttavia così CP_2 risposto “…la presente per comunicare che la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di reiezione della domanda di liquidazione del TFR in favore del Sig. non può essere Parte_1 accolta in quanto al momento della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda entrambe le aziende erano in bonis ed il rapporto di lavoro è successivamente cessato per un'altra azienda”; che l' lo ha CP_2 invitato a presentare nuova domanda nei confronti DEPR affittuaria del Pt_3 ramo di azienda, confermando dunque la volontà di non riesaminare la pratica;
di aver presentato altra domanda al fondo di garanzia dell indicando come ultimo datore di CP_2 lavoro l'PR , affittuaria del ramo di azienda in forza di Parte_3 contratto registrato il 22.5.2027; che con comunicazione del 19.6.2024 l' ha CP_2 comunicato al ricorrente il rigetto della domanda di intervento del fondo di garanzia “perché duplicato pratica gi rigettata: affitto di ramo d'azienda”; di aver quindi impugnato con ricorso amministrativo tale provvedimento attraverso il patronato Inas, allegando che “l'affitto di ramo d'azienda non è stato in bonis e l'attività è cessata immediatamente dopo l'affitto del ramo d'azienda. I titoli sono nei confronti DEazienda cedente così come l'ammissione al passivo fallimentare (L.A. LAVANDERIA SRL di LAZZARINO ANTONIETTA, documenti già prodotti all'Istituto in allegato al ricorso avverso il precedente rigetto del 25.08.2022) e non è pertanto possibile procurarsi medesimi titoli nei confronti di altro datore di lavoro. La domanda è stata ripresentata nei confronti del datore di lavoro ceduto ( ditta individuale) su espressa istanza dell che Parte_3 CP_2 aveva respinto la precedente domanda di intervento del fondo di garanzia richiedendo che la domanda fosse presentata nei confronti DEultimo datore di lavoro (ditta ) ...”; che con Parte_3 delibera n. 243423 del 25.9.2024 l' ha rigettato il ricorso amministrativo con la CP_2 medesima motivazione del provvedimento impugnato;
che un titolo per il pagamento del TFR in favore del ricorrente è già stato emesso dal Tribunale di Cuneo ed è nei confronti della soc. motivo per cui risulta impossibile presentare una Parte_2 nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro;
che non vi sono buste paga né certificazione unica DEPR affittuaria che in realtà non è subentrata dopo la stipula del contratto;
che infatti l'PR affittuaria risultava già cancellata al momento della stipula del contratto di affitto, come emerge dal raffronto di visura e contratto;
che come emerge dalla circolare 70/2023 menzionata dal CP_2 Comitato Provinciale nella ultima delibera di respingimento, in caso di cedente e cessionario insolventi il Fondo di Garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte “in bonis” alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito.
La parte resistente ha invece allegato: che la domanda di liquidazione del TFR è stata respinta in quanto il rapporto di lavoro è cessato in seguito ad una cessione di ramo d'azienda avvenuto in bonis in favore DEPR in relazione Parte_3 alla quale il ricorrente ha cessato il suo rapporto di lavoro;
che in base alla circolare 70/2023, al punto 5.a, “Grava, pertanto, sul cessionario in bonis l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso DEaffitto”; che colui che avrebbe dovuto pagare il TFR era
[...]
, come si evince dal contratto di cessione ramo aziendale;
che il sig. Parte_3 Pt_1 ha presentato una nuova domanda al fondo di garanzia recante come indicazione
Pag. 3 a 7 DEultimo datore di lavoro;
che la domanda in questione è stata Parte_3 respinta, poiché, pur avendo indicato la denominazione DEPR cessionaria, il lavoratore ha allegato la documentazione relativa al fallimento della società
[...] non fornendo tuttavia nessun documento circa il fallimento o Parte_2 insolvenza a seguito di esecuzione individuale nei confronti DEultimo datore di lavoro;
che in base alle indicazioni DEUfficio Amministrativo, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di intervento del fondo di garanzia dopo aver esperito una esecuzione individuale nei confronti DEPR , allegando la Parte_3 documentazione richiesta a corredo delle domande presentate come esecuzione individuale;
che se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non può ritenersi tenuto ad intervenire in quanto il TFR deve essere corrisposto per l'intero dal cessionario, ciò a prescindere dalle vicende relative alla posizione del lavoratore nello stato passivo del cessionario;
che da ultimo la Corte di Cassazione civ., Sez. lavoro, 18.2.2025, n. 4265, ha dichiarato l'inopponibilità al Fondo di Garanzia DEesclusione della responsabilità del cessionario con la seguente massima: “L'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà DEPR cessionaria, trattandosi di res inter alios acta.”.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento del TFR formulata nei confronti del Fondo di Garanzia dell a seguito del fallimento della società cedente del ramo di CP_2 azienda, domanda, questa, che è stata respinta in sede amministrativa dall in quanto CP_2 il relativo obbligo di pagamento sarebbe posto a carico del soggetto cessionario e non già del cedente il ramo d'azienda.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare le condizioni di intervento del Fondo, anche in ragione della finalità perseguita con la Direttiva 80/97/CEE che è la fonte comunitaria DEarticolo 2 della legge n.297 del 1982.
Ebbene, scopo della direttiva europea è l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore.
L'articolo 2112 c.c., rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda”, riconosce oltretutto ai lavoratori subordinati alcune importanti tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie DEazienda non incidano negativamente sulle loro posizioni. Tra le tutele approntate particolare importanza rivestono, ai fini della disciplina del Fondo di garanzia, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e l'obbligazione solidale del cedente e del cessionario per i crediti di lavoro esistenti all'atto del trasferimento. A esse il legislatore ha dedicato i primi due
Pag. 4 a 7
commi DEarticolo 2112 c.c., che così dispongono: “1. In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.
È necessario però evidenziare che, essendo il diritto al TFR esigibile solo al termine del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento attuato da aziende in bonis, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo di garanzia non è tenuto a intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario;
al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il Fondo di garanzia è tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19277, e Cass. Civ., 28 novembre 2018, n. 30804) ha più volte affermato che affinché sussistano i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia è necessario che l'insolvenza riguardi “il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro» (cfr. al riguardo Circolare n.70/2023). CP_2
Occorre altresì evidenziare, come allegato correttamente dalla parte ricorrente, che è la stessa Circolare n.70/2023 a prevedere che qualora sia il cedente che il cessionario CP_2 siano stati assoggettati a procedura concorsuale, il Fondo di garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte in bonis alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito.
Con riferimento alla diversa fattispecie del fallimento di una delle parti nel corso DEesecuzione di un contratto di affitto di azienda, la precisa quanto CP_3 segue.
Come stabilito nell'articolo 79 della legge fallimentare, “il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono retrocedere corrispondendo alla controparte un equo indennizzo”.
Grava, pertanto, sul cessionario in bonis l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso DEaffitto.
È necessario, tuttavia, evidenziare che l'PR individuale cessionaria risultava già cancellata dal registro delle imprese al momento della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda, in quanto, come si evince dalla visura offerta in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente) alla data del 28.2.2017 l'PR individuale
[...]
non esisteva più giuridicamente perché cancellata. Ne consegue quindi Parte_3 che il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato il 16.5.2017 non ha alcuna validità ed è da ritenersi nullo, stante l'inesistenza giuridica del soggetto cessionario, il quale al tempo della stipulazione del contratto in questione era già stato cancellato dal registro delle imprese, con conseguente inefficacia originaria della cessione del ramo di azienda.
Pag. 5 a 7 Occorre inoltre aggiungere che il ricorrente ha già ottenuto il relativo titolo per il pagamento del TFR (cfr. decreto ingiuntivo 269/18 il Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, che ha ingiunto alla soc. i pagare immediatamente al ricorrente Parte_2
l'importo di euro 13.386,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge e le spese di procedura;
esecutività dello stato passivo del fallimento della società Parte_2
come risulta dal doc. 4 fasc. ricorrente), considerato oltretutto che il relativo diritto di
[...] credito di importo pari ad euro 13.386,99 è già maturato nei confronti della società
[...] cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), tenuto soprattutto conto DEoggettiva Parte_2
e, soprattutto, giuridica impossibilità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro, il quale al tempo della conclusione del contratto di affitto del ramo di azienda non esisteva già più.
Ne consegue perciò la sussistenza del diritto del sig. ad ottenere dal Fondo di Pt_1 garanzia dell il pagamento del TFR, dal momento che nessun rapporto di lavoro è CP_2 mai cessato con la società stante la nullità e quindi l'inefficacia Parte_2 originaria del contratto di affitto del ramo di azienda concluso con l'inesistente PR individuale . Parte_3
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna nei confronti dell a pagare CP_2 tramite il Fondo di Garanzia in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di euro 13.386,99, a titolo di TFR non erogato dalla soc. con unico Pt_2 Parte_2 socio, né dall'affittuario PR individuale . Parte_3
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento DEequivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione DEevento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pag. 6 a 7
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare tramite il Fondo di Garanzia in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di euro 13.386,99, a titolo di TFR non erogato dalla soc. con Parte_2 unico socio, né dall'affittuario PR individuale;
il Parte_3 tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 15.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 619/2025 promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in [...] di San Vitale n. 134, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 Alessandra BARBERO, Cos. Fisc. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Cuneo, viale Angeli n. 24,
RICORRENTE
Contro
( in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n.15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi (C.F. CP_2 C.F._3 PEC avv.marcella. e dall'avv. Franco Pasut (C.F. Email_1
, posta elettronica certificata C.F._4
t.) unitamente e disgiuntamente, in forza di procura Email_2 generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma,
[...]
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 DEart. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ordinare, ai sensi DEart. 423 c.p.c., all' sede di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, in favore della ricorrente della somma di € 13.386,99 (tredicimilatrecentoottantasei/99), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR non erogato dalla soc. con unico socio, P.IVA , né Parte_2 P.IVA_2 dall'affittuario ditta , P.IVA Parte_3 P.IVA_3
- con vittoria di spese e onorari e con distrazione delle stesse”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da Parte_1 e mandare l resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della soc. che con contratto di affitto di Parte_2 ramo di azienda registrato il 22.5.2017 la società in questione ha affittato al sig.
[...]
, titolare DEomonima PR individuale, il ramo di azienda indicato nel Parte_3 contratto;
che la cessione ha compreso anche i contratti di lavoro subordinato in essere, tra i quali quello a tempo indeterminato del ricorrente;
che non vi è mai stato un effettivo subentro DEaffittuario, sig. , e che dopo alcuni mesi, il rapporto Parte_3 di lavoro con il ricorrente è cessato;
che il trattamento di fine rapporto che gli spetterebbe, risultante dalla certificazione unica 2018 emessa dalla soc. è pari Parte_2 ad euro 13.386,99, relativo al TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro con la società in questione;
di non aver percepito il trattamento di fine rapporto né alcuna altra spettanza;
che con decreto ingiuntivo 269/18 il Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, ha ingiunto alla soc. di pagare immediatamente al ricorrente l'importo di euro Parte_2 13.386,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge e le spese di procedura;
che la soc. è fallita il 20.8.2020 (fallimento n. 17/2020); di essersi quindi Parte_2 insinuato nel passivo fallimentare della società e di essere stato ammesso in privilegio per complessivi euro 22.925,56, di cui euro 9.538,57 per crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ed euro 13.386,99 per trattamento di fine rapporto;
di aver presentato, una volta divenuto esecutivo lo stato passivo del fallimento, domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto al fondo di garanzia presso l' che tale CP_2 istanza è stata respinta con la seguente motivazione “il rapporto di lavoro è cessato in data 31/10/2017 per un'altra ditta (cessione ramo di azienda in data 25/05/2017”; di aver quindi presentato istanza di riesame evidenziando la responsabilità solidale del datore di lavoro
Pag. 2 a 7
che ha concesso in affitto il ramo di azienda ex art. 2112 c.c. e la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con l'PR cancellata;
che l' ha tuttavia così CP_2 risposto “…la presente per comunicare che la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di reiezione della domanda di liquidazione del TFR in favore del Sig. non può essere Parte_1 accolta in quanto al momento della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda entrambe le aziende erano in bonis ed il rapporto di lavoro è successivamente cessato per un'altra azienda”; che l' lo ha CP_2 invitato a presentare nuova domanda nei confronti DEPR affittuaria del Pt_3 ramo di azienda, confermando dunque la volontà di non riesaminare la pratica;
di aver presentato altra domanda al fondo di garanzia dell indicando come ultimo datore di CP_2 lavoro l'PR , affittuaria del ramo di azienda in forza di Parte_3 contratto registrato il 22.5.2027; che con comunicazione del 19.6.2024 l' ha CP_2 comunicato al ricorrente il rigetto della domanda di intervento del fondo di garanzia “perché duplicato pratica gi rigettata: affitto di ramo d'azienda”; di aver quindi impugnato con ricorso amministrativo tale provvedimento attraverso il patronato Inas, allegando che “l'affitto di ramo d'azienda non è stato in bonis e l'attività è cessata immediatamente dopo l'affitto del ramo d'azienda. I titoli sono nei confronti DEazienda cedente così come l'ammissione al passivo fallimentare (L.A. LAVANDERIA SRL di LAZZARINO ANTONIETTA, documenti già prodotti all'Istituto in allegato al ricorso avverso il precedente rigetto del 25.08.2022) e non è pertanto possibile procurarsi medesimi titoli nei confronti di altro datore di lavoro. La domanda è stata ripresentata nei confronti del datore di lavoro ceduto ( ditta individuale) su espressa istanza dell che Parte_3 CP_2 aveva respinto la precedente domanda di intervento del fondo di garanzia richiedendo che la domanda fosse presentata nei confronti DEultimo datore di lavoro (ditta ) ...”; che con Parte_3 delibera n. 243423 del 25.9.2024 l' ha rigettato il ricorso amministrativo con la CP_2 medesima motivazione del provvedimento impugnato;
che un titolo per il pagamento del TFR in favore del ricorrente è già stato emesso dal Tribunale di Cuneo ed è nei confronti della soc. motivo per cui risulta impossibile presentare una Parte_2 nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro;
che non vi sono buste paga né certificazione unica DEPR affittuaria che in realtà non è subentrata dopo la stipula del contratto;
che infatti l'PR affittuaria risultava già cancellata al momento della stipula del contratto di affitto, come emerge dal raffronto di visura e contratto;
che come emerge dalla circolare 70/2023 menzionata dal CP_2 Comitato Provinciale nella ultima delibera di respingimento, in caso di cedente e cessionario insolventi il Fondo di Garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte “in bonis” alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito.
La parte resistente ha invece allegato: che la domanda di liquidazione del TFR è stata respinta in quanto il rapporto di lavoro è cessato in seguito ad una cessione di ramo d'azienda avvenuto in bonis in favore DEPR in relazione Parte_3 alla quale il ricorrente ha cessato il suo rapporto di lavoro;
che in base alla circolare 70/2023, al punto 5.a, “Grava, pertanto, sul cessionario in bonis l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso DEaffitto”; che colui che avrebbe dovuto pagare il TFR era
[...]
, come si evince dal contratto di cessione ramo aziendale;
che il sig. Parte_3 Pt_1 ha presentato una nuova domanda al fondo di garanzia recante come indicazione
Pag. 3 a 7 DEultimo datore di lavoro;
che la domanda in questione è stata Parte_3 respinta, poiché, pur avendo indicato la denominazione DEPR cessionaria, il lavoratore ha allegato la documentazione relativa al fallimento della società
[...] non fornendo tuttavia nessun documento circa il fallimento o Parte_2 insolvenza a seguito di esecuzione individuale nei confronti DEultimo datore di lavoro;
che in base alle indicazioni DEUfficio Amministrativo, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di intervento del fondo di garanzia dopo aver esperito una esecuzione individuale nei confronti DEPR , allegando la Parte_3 documentazione richiesta a corredo delle domande presentate come esecuzione individuale;
che se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non può ritenersi tenuto ad intervenire in quanto il TFR deve essere corrisposto per l'intero dal cessionario, ciò a prescindere dalle vicende relative alla posizione del lavoratore nello stato passivo del cessionario;
che da ultimo la Corte di Cassazione civ., Sez. lavoro, 18.2.2025, n. 4265, ha dichiarato l'inopponibilità al Fondo di Garanzia DEesclusione della responsabilità del cessionario con la seguente massima: “L'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà DEPR cessionaria, trattandosi di res inter alios acta.”.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento del TFR formulata nei confronti del Fondo di Garanzia dell a seguito del fallimento della società cedente del ramo di CP_2 azienda, domanda, questa, che è stata respinta in sede amministrativa dall in quanto CP_2 il relativo obbligo di pagamento sarebbe posto a carico del soggetto cessionario e non già del cedente il ramo d'azienda.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare le condizioni di intervento del Fondo, anche in ragione della finalità perseguita con la Direttiva 80/97/CEE che è la fonte comunitaria DEarticolo 2 della legge n.297 del 1982.
Ebbene, scopo della direttiva europea è l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore.
L'articolo 2112 c.c., rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda”, riconosce oltretutto ai lavoratori subordinati alcune importanti tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie DEazienda non incidano negativamente sulle loro posizioni. Tra le tutele approntate particolare importanza rivestono, ai fini della disciplina del Fondo di garanzia, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e l'obbligazione solidale del cedente e del cessionario per i crediti di lavoro esistenti all'atto del trasferimento. A esse il legislatore ha dedicato i primi due
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commi DEarticolo 2112 c.c., che così dispongono: “1. In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.
È necessario però evidenziare che, essendo il diritto al TFR esigibile solo al termine del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento attuato da aziende in bonis, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo di garanzia non è tenuto a intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario;
al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il Fondo di garanzia è tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19277, e Cass. Civ., 28 novembre 2018, n. 30804) ha più volte affermato che affinché sussistano i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia è necessario che l'insolvenza riguardi “il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro» (cfr. al riguardo Circolare n.70/2023). CP_2
Occorre altresì evidenziare, come allegato correttamente dalla parte ricorrente, che è la stessa Circolare n.70/2023 a prevedere che qualora sia il cedente che il cessionario CP_2 siano stati assoggettati a procedura concorsuale, il Fondo di garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte in bonis alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito.
Con riferimento alla diversa fattispecie del fallimento di una delle parti nel corso DEesecuzione di un contratto di affitto di azienda, la precisa quanto CP_3 segue.
Come stabilito nell'articolo 79 della legge fallimentare, “il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono retrocedere corrispondendo alla controparte un equo indennizzo”.
Grava, pertanto, sul cessionario in bonis l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso DEaffitto.
È necessario, tuttavia, evidenziare che l'PR individuale cessionaria risultava già cancellata dal registro delle imprese al momento della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda, in quanto, come si evince dalla visura offerta in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente) alla data del 28.2.2017 l'PR individuale
[...]
non esisteva più giuridicamente perché cancellata. Ne consegue quindi Parte_3 che il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato il 16.5.2017 non ha alcuna validità ed è da ritenersi nullo, stante l'inesistenza giuridica del soggetto cessionario, il quale al tempo della stipulazione del contratto in questione era già stato cancellato dal registro delle imprese, con conseguente inefficacia originaria della cessione del ramo di azienda.
Pag. 5 a 7 Occorre inoltre aggiungere che il ricorrente ha già ottenuto il relativo titolo per il pagamento del TFR (cfr. decreto ingiuntivo 269/18 il Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, che ha ingiunto alla soc. i pagare immediatamente al ricorrente Parte_2
l'importo di euro 13.386,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge e le spese di procedura;
esecutività dello stato passivo del fallimento della società Parte_2
come risulta dal doc. 4 fasc. ricorrente), considerato oltretutto che il relativo diritto di
[...] credito di importo pari ad euro 13.386,99 è già maturato nei confronti della società
[...] cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), tenuto soprattutto conto DEoggettiva Parte_2
e, soprattutto, giuridica impossibilità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro, il quale al tempo della conclusione del contratto di affitto del ramo di azienda non esisteva già più.
Ne consegue perciò la sussistenza del diritto del sig. ad ottenere dal Fondo di Pt_1 garanzia dell il pagamento del TFR, dal momento che nessun rapporto di lavoro è CP_2 mai cessato con la società stante la nullità e quindi l'inefficacia Parte_2 originaria del contratto di affitto del ramo di azienda concluso con l'inesistente PR individuale . Parte_3
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna nei confronti dell a pagare CP_2 tramite il Fondo di Garanzia in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di euro 13.386,99, a titolo di TFR non erogato dalla soc. con unico Pt_2 Parte_2 socio, né dall'affittuario PR individuale . Parte_3
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento DEequivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione DEevento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
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1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare tramite il Fondo di Garanzia in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di euro 13.386,99, a titolo di TFR non erogato dalla soc. con Parte_2 unico socio, né dall'affittuario PR individuale;
il Parte_3 tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 15.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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