Articolo 3 della Legge 27 novembre 2017, n. 187
Articolo 2Articolo 4
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20 dicembre 2017
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2017