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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12201/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RIZZO ERNESTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di “1. Accertare e dichiarare illegittimo, nullo e inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre 2022 emesso da di Lecce e notificato Controparte_2 all'odierno ricorrente con raccomandata del 11.11.2022, per violazione dell'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 L. 241/1990; 2. … per infondatezza nel merito della pretesa per violazione CP_ dell'art. 12 co. 1 D.L. 41/2021 nonché per violazione /o errata interpretazione della Circolare n.
61 del 14.04.2021; 3. … per irripetibilità in applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L. n. 88/1989
e art 13 L. n. 412/1991, nonché per violazione del principio del legittimo affidamento e del principio CP_ di irripetibilità delle prestazioni assistenziali;
4. condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data delle singole avvenute trattenute alla data dell'effettivo pagamento in restituzione”.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “la CP_1 domanda del ricorrente è stata revocata in quanto nel periodo di riferimento previsto dalla normativa risulta avere un reddito (da rapporti di lavoro dipendente OTD in agricoltura) superiore alla soglia di accesso al REM stesso. Nello specifico il ricorrente ha percepito una retribuzione nel mese di febbraio 2021 di € 789,00, a titolo di compenso del rapporto in agricoltura svolto presso l'azienda agricola LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO che ha denunciato l'attività lavorativa successivamente al pagamento con modello da DM (vedasi allegati)”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in adesione all'orientamento espresso dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 554/2025 allegata alle note scritte, che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo relativa ad un caso perfettamente analogo.
Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo dell'indebito di € 1680,00 a titolo di Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021; come si è già visto, secondo quanto dedotto dall , l'indebito trae origine dal fatto che il ricorrente ha una retribuzione di CP_1
€789,00 nel mese di febbraio 2021 superiore a € 560,00 previsti legislativamente per l'accesso.
In senso contrario, il ricorrente ha dedotto che “tale dato reddituale non sarebbe comunque utilizzabile in ragione delle considerazioni precedentemente svolte in tema di criterio di cassa. Ed invero l'importo risultante dalla busta paga di febbraio, pur riferito a prestazioni lavorative rese in quella stessa mensilità, è stato posto in pagamento solo nel mese di marzo. In applicazione del criterio di cassa, tuttavia, tale dato non potrà in ogni caso essere valorizzato al fine di verificare la sussistenza del requisito reddituale richiesto per la concessione della prestazione in esame, giacché come precedentemente chiarito per tale criterio ciò che rileva è il momento dell'incasso o del pagamento, essendo irrilevante se vi sia discordanza tra il momento del pagamento e il periodo cui lo stesso inerisce. Anche per tali motivi, pertanto, è corretto sostenere che il reddito percepito dal ricorrente nel febbraio 2021 determinato secondo il criterio di cassa, era ampiamente al di sotto della soglia di cui all'art. 82 co. 5 D.L. 34/2020”. La tesi del ricorrente appare fondata.
L'art. 12 co. 1 dDL 41/2021 prevede infatti che:
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito
«Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 […]; la norma fa quindi riferimento al reddito familiare nel mese di febbraio e non “del” mese di febbraio.
Nello stesso senso, si è espresso l con Messaggio n. 1378 del 01.04.2021, al punto 2), nella CP_1 parte in cui si legge che il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati: … b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio
2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio, di cui all'articolo 82, comma
5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso.
2 Una volta stabilito che, con riferimento al mese di febbraio 2021, il reddito familiare deve essere valutato in base al criterio di cassa, dagli atti risulta che la retribuzione del mese di febbraio 2021
è stata pagata con bonifico in data 15.03.2021 (all. 4); ciò smentisce l'assunto dell , secondo CP_1 cui Non è provato l'assunto di controparte secondo il quale “l'importo risultante dalla busta paga di febbraio, pur riferito a prestazioni rese in quella stessa mensilità, è stato posto in pagamento solo nel mese di marzo” e dunque, in applicazione del criterio di cassa, non avrebbe dovuto aver rilievo ai fini della revoca della prestazione;
ai fini per cui è causa, rileva invece la retribuzione del mese di gennaio 2021, pagata con bonifico in data 15.02.2021, per l'importo di € 383,00 netti
(pari a € 458,99 lordi), come tale inferiore al limite di € 560,00 indicato dall . CP_1
Risulta dagli atti e non è contestato il possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 1680,00 a titolo di Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, comunicato dall con provvedimento del 21.10.2022 e condanna l alla CP_1 CP_3 restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese CP_1 forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 02/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12201/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RIZZO ERNESTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di “1. Accertare e dichiarare illegittimo, nullo e inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre 2022 emesso da di Lecce e notificato Controparte_2 all'odierno ricorrente con raccomandata del 11.11.2022, per violazione dell'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 L. 241/1990; 2. … per infondatezza nel merito della pretesa per violazione CP_ dell'art. 12 co. 1 D.L. 41/2021 nonché per violazione /o errata interpretazione della Circolare n.
61 del 14.04.2021; 3. … per irripetibilità in applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L. n. 88/1989
e art 13 L. n. 412/1991, nonché per violazione del principio del legittimo affidamento e del principio CP_ di irripetibilità delle prestazioni assistenziali;
4. condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data delle singole avvenute trattenute alla data dell'effettivo pagamento in restituzione”.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “la CP_1 domanda del ricorrente è stata revocata in quanto nel periodo di riferimento previsto dalla normativa risulta avere un reddito (da rapporti di lavoro dipendente OTD in agricoltura) superiore alla soglia di accesso al REM stesso. Nello specifico il ricorrente ha percepito una retribuzione nel mese di febbraio 2021 di € 789,00, a titolo di compenso del rapporto in agricoltura svolto presso l'azienda agricola LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO che ha denunciato l'attività lavorativa successivamente al pagamento con modello da DM (vedasi allegati)”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in adesione all'orientamento espresso dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 554/2025 allegata alle note scritte, che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo relativa ad un caso perfettamente analogo.
Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo dell'indebito di € 1680,00 a titolo di Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021; come si è già visto, secondo quanto dedotto dall , l'indebito trae origine dal fatto che il ricorrente ha una retribuzione di CP_1
€789,00 nel mese di febbraio 2021 superiore a € 560,00 previsti legislativamente per l'accesso.
In senso contrario, il ricorrente ha dedotto che “tale dato reddituale non sarebbe comunque utilizzabile in ragione delle considerazioni precedentemente svolte in tema di criterio di cassa. Ed invero l'importo risultante dalla busta paga di febbraio, pur riferito a prestazioni lavorative rese in quella stessa mensilità, è stato posto in pagamento solo nel mese di marzo. In applicazione del criterio di cassa, tuttavia, tale dato non potrà in ogni caso essere valorizzato al fine di verificare la sussistenza del requisito reddituale richiesto per la concessione della prestazione in esame, giacché come precedentemente chiarito per tale criterio ciò che rileva è il momento dell'incasso o del pagamento, essendo irrilevante se vi sia discordanza tra il momento del pagamento e il periodo cui lo stesso inerisce. Anche per tali motivi, pertanto, è corretto sostenere che il reddito percepito dal ricorrente nel febbraio 2021 determinato secondo il criterio di cassa, era ampiamente al di sotto della soglia di cui all'art. 82 co. 5 D.L. 34/2020”. La tesi del ricorrente appare fondata.
L'art. 12 co. 1 dDL 41/2021 prevede infatti che:
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito
«Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 […]; la norma fa quindi riferimento al reddito familiare nel mese di febbraio e non “del” mese di febbraio.
Nello stesso senso, si è espresso l con Messaggio n. 1378 del 01.04.2021, al punto 2), nella CP_1 parte in cui si legge che il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati: … b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio
2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio, di cui all'articolo 82, comma
5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso.
2 Una volta stabilito che, con riferimento al mese di febbraio 2021, il reddito familiare deve essere valutato in base al criterio di cassa, dagli atti risulta che la retribuzione del mese di febbraio 2021
è stata pagata con bonifico in data 15.03.2021 (all. 4); ciò smentisce l'assunto dell , secondo CP_1 cui Non è provato l'assunto di controparte secondo il quale “l'importo risultante dalla busta paga di febbraio, pur riferito a prestazioni rese in quella stessa mensilità, è stato posto in pagamento solo nel mese di marzo” e dunque, in applicazione del criterio di cassa, non avrebbe dovuto aver rilievo ai fini della revoca della prestazione;
ai fini per cui è causa, rileva invece la retribuzione del mese di gennaio 2021, pagata con bonifico in data 15.02.2021, per l'importo di € 383,00 netti
(pari a € 458,99 lordi), come tale inferiore al limite di € 560,00 indicato dall . CP_1
Risulta dagli atti e non è contestato il possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 1680,00 a titolo di Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, comunicato dall con provvedimento del 21.10.2022 e condanna l alla CP_1 CP_3 restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese CP_1 forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 02/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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