Art. 244. Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale 1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' a ordinamento militare. 3. Le unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana. 4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
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9 ottobre 2010
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Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio di dati digitali e proporzionalità temporale: ragionevolezza vs tassativitàFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 maggio 2026
Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2026 (ud. 3 dicembre 2025), n. 543 La valenza costituzionale del principio di proporzionalità non consente “zone franche” e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell'adozione della misura cautelare reale. La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, in …
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Giurisprudenza • 8
- 1. CGUE, n. C-552/24, Sentenza della Corte, Confédération nationale du Crédit mutuel e a. contro Banca centrale europea, 18/12/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 dicembre 2025 (*) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (EPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli EPI dai fondi propri di base di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Controllo giurisdizionale» Nella causa …Leggi di più...
- regolamento (UE) n. 1024/2013·
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- direttiva 2013/36/UE·
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