Decreto decisorio 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 31 maggio 2024
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 22/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2022, proposto da
NI AS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Guido Rodio e Lorenzo Rodio Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
“del silenzio-rifiuto formatosi sull’atto di significazione ed invito notificato in data 28.07.2021 alla Regione Puglia, presso gli indirizzi P.E.C. avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it., così come estratto dal pubblico elenco ReGIndE e serviziodemaniopatrimonio@pec.rupar.puglia.it, volto a sollecitare l'adozione degli atti necessari a proseguire e concludere il procedimento di sdemianializzazione del “Derivativo Ofantino”, denominato “Contro Ofanto”, di cui all''''elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con R.D. n. 6941/1914, dando così attuazione all''''art. 89 del D.lgs. n. 112/98 che impone l'obbligo di avviare e concludere i procedimenti di sdemanializzazione di opere che non svolgono più alcuna funzione idraulica;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di concludere - con l'adozione di un provvedimento espresso - il procedimento avviato”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la memoria del 11 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori Lorenzo Rodio Nico per la parte ricorrente, Angelo Diana per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso innanzi a questo Tribunale la NI AS ha impugnato il silenzio sulla istanza di ampliamento dello stabilimento industriale di proprietà mediante la sdemanializzazione del Derivativo Ofantino.
Con memoria del 3 marzo 2025 l’istante rappresenta che in merito al suddetto ampliamento, con nota prot. n. 4738 del 20.03.2023, il Comune di Trinitapoli ha indetto la Conferenza di Servizi svoltasi in data 4.5.2023 e conclusasi in data 21.10.2024. Nella comunicazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 29.10.2024 sarebbe stata riconosciuta la necessità di riattivare la procedura nei confronti della Regione Puglia.
Con memoria del successivo 8 marzo 2025 la regione, dopo aver preso atto dell’istanza depositata dalla società ricorrente per la dichiarazione del suo sopravvenuto difetto di interesse, eccepisce il suo interesse affinché, in sede di decisione, per i motivi già esposti e documentati nelle proprie precedenti memorie difensive e rimasti incontestati da controparte, venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio per difetto di legittimazione passiva della Regione, che sarebbe stata evocata in luogo dell’Agenzia del demanio, con condanna alle spese, in applicazione del principio generale della soccombenza.
Secondo la difesa della Regione Puglia l’istante non avrebbe chiesto alla Regione Puglia alcun “ampliamento dello stabilimento industriale” di sua proprietà, ma “l’annullamento del silenzio-rifiuto” serbato dalla Regione su un’istanza di “sdemanializzazione” di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato.
Le particelle catastali in questione apparterrebbero al demanio statale.
La “comunicazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 29.10.2024” riguarderebbe, in ogni caso, un oggetto diverso da quello del giudizio, che riconoscerebbe – a detta di controparte – “la necessità di riattivare la procedura nei confronti della Regione Puglia”.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In relazione a quanto precede, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente.
Quest’ultima infatti ha ribadito che, attesa la evoluzione del procedimento connesso all’istanza presentata a suo tempo per la “costruzione di un capannone per ampliamento di un impianto produttivo esistente…”, la stessa non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.
In tal senso non assume rilievo la questione in ordine alla legittimazione passiva ovvero all’appartenenza/gestione delle particelle demaniali in contestazione, posto che comunque alla data odierna secondo la prospettazione della ricorrente, questa non intende più coltivare il giudizio.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO