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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/10/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2132/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MALTA FABRIZIO
e da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MALTA FABRIZIO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio;
B) la moglie potrà continuare a vivere ed abitare nella casa coniugale sita in Parte_2
Graffignana via S. Francesca Cabrini n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali, così identificata: foglio 4, particella 113, Sub.721, A/3, oltre a vano box, e provvederà a farsi carico di tutte le spese ordinarie (utenze) nonché spese condominiali, ad eccezione di quelle spese considerate straordinarie;
C) Il sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre Parte_1 sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
D) Il sig. si impegna a versare alla moglie sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 mensile di Euro 200,00 entro il 10 di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento;
E) L'autovettura intestata al sig. , tg. FZ600WM, rimarrà assegnata in proprietà Parte_1
pagina 1 di 2 esclusiva allo stesso mentre l'autovettura intestata alla sig.ra tg. FD738DN Parte_2 rimarrà assegnata in proprietà esclusiva alla stessa ed i coniugi si autorizzano reciprocamente ad eventuali vendite o permute delle stesse;
F) Il sig. e la sig.ra danno atto che ogni altra questione anche Parte_1 Parte_2 economica è già stata precedentemente risolta tra gli stessi e ribadiscono di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a questo riguardo;
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché a trasmettersi le dichiarazioni dei redditi o similari a semplice richiesta della parte interessata;
H) Che i ricorrenti sigg. e con la sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Graffignana (LO), trascritto nel
[...] registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 01, parte II, serie A, anno 1992;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Graffignana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 25/09/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2132/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MALTA FABRIZIO
e da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MALTA FABRIZIO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio;
B) la moglie potrà continuare a vivere ed abitare nella casa coniugale sita in Parte_2
Graffignana via S. Francesca Cabrini n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali, così identificata: foglio 4, particella 113, Sub.721, A/3, oltre a vano box, e provvederà a farsi carico di tutte le spese ordinarie (utenze) nonché spese condominiali, ad eccezione di quelle spese considerate straordinarie;
C) Il sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre Parte_1 sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
D) Il sig. si impegna a versare alla moglie sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 mensile di Euro 200,00 entro il 10 di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento;
E) L'autovettura intestata al sig. , tg. FZ600WM, rimarrà assegnata in proprietà Parte_1
pagina 1 di 2 esclusiva allo stesso mentre l'autovettura intestata alla sig.ra tg. FD738DN Parte_2 rimarrà assegnata in proprietà esclusiva alla stessa ed i coniugi si autorizzano reciprocamente ad eventuali vendite o permute delle stesse;
F) Il sig. e la sig.ra danno atto che ogni altra questione anche Parte_1 Parte_2 economica è già stata precedentemente risolta tra gli stessi e ribadiscono di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a questo riguardo;
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché a trasmettersi le dichiarazioni dei redditi o similari a semplice richiesta della parte interessata;
H) Che i ricorrenti sigg. e con la sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Graffignana (LO), trascritto nel
[...] registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 01, parte II, serie A, anno 1992;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Graffignana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 25/09/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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