Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1290/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1290/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.01.2025,
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...] e Parte 1 (C.F. '
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DE SANTIS Quinto
e dall'Avv. DIONIGI Alessandro ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Bastia
Umbra, Piazza Cavour n. 18, presso i Difensori;
- RICORRENTE –
E
'nato a [...] il [...]; Controparte 1
RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 17.09.2024, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo e, decorsi i termini di legge, lo scioglimentola separazione giudiziale dal marito, Controparte_1 del matrimonio.
In particolare, ha rappresentato che: tra le Parti è stato celebrato matrimonio civile in Napoli in data 2.04.2009, trascritto nei
-
Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n.
19, parte I, Sez. G, anno 2009; dalla loro unione non sono nati figli;
la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile, tanto che le parti hanno interrotto ogni tipo di rapporto da anni, traferendosi ciascuno in altre città e perdendo i contatti;
che, il Resistente risulta totalmente irreperibile;
Per tali ragioni, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
senza alcuna previsione di natura economica;
il tutto con compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 24.09.2024, il Giudice delegato all'Istruttoria ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 29.01.2025.
All'udienza, mutato il Giudice Istruttore (nuova persona fisica) è comparsa la sola parte Ricorrente, la quale, esibita la notifica perfezionatasi in favore del Resistente ex art. 143 cpc, ha insistito per le conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice, considerata a causa matura per la decisione, ha invitato la Ricorrente a precisare le conclusioni e discutere ex art. 473.bis.22 cpc. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede che ha espresso parere favorevole.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
Le risultanze processuali, il contegno di parte Resistente non costituita e resasi irreperibile hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Peraltro, la pronuncia in tema di separazione dei coniugi può fondarsi su una frattura dipesa da una condizione di distacco e disaffezione di una delle parti e non deve sussistere necessariamente una situazione di conflitto tra i coniugi (Cass. 21099/2007; Cass. n. 3356/2007).
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta di parte Ricorrente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Alcuna statuizione deve essere disposta in ordine alle condizioni patrimoniali ed economiche, non essendoci alcuna domanda in tal senso da parte della Ricorrente che si è dichiarata economicamente autosufficiente.
Per quanto attiene alla ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., non essendo tale pronuncia procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.
2 lett. b) della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione personale, così provvede:
DICHIARA la separazione personale di Parte 1 e Controparte_1 coniugi per matrimonio civile celebrato in Napoli in data 2.04.2009, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 19, parte
I, Sez. G, anno 2009;
Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
-
di Napoli affinché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
-
Relatore.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini