Articolo 1169 del Codice civile
Articolo 1117Articolo 1117 ter
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19 aprile 1942
Art. 1169.

(Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio).

La reintegrazione si puo' domandare anche contro chi e' nel possesso in virtu' di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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