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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 14532/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in Torretta (PA) in via Giuseppe Ungaretti snc, elettivamente domiciliata in Palermo, via Versilia n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Menallo dal quale
è rappresentata e difesa per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DELL'11.02.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento dell'indennità di CP_1
accompagnamento per il periodo andante dal mese di ottobre 2021 e sino al mese di marzo 2022 compreso, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.425,00, oltre CP_1 rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Francesco Menallo, ai sensi dell'art. 93 cpc.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2023 l'esponente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendone la condanna a versare in suo favore sei mensilità “indebitamente trattenute e per l'importo pari a quelle dell'inesistente indebito (€ 3.141,81), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo”.
Deduceva di percepire dal mese di luglio 2020 l'indennità di accompagnamento che però dal mese di ottobre 2021 non era stata erogata. A seguito di interlocuzioni tra
CP_ il patronato che l'assisteva e l' otteneva il ripristino della prestazione a decorrere dal mese di aprile 2022 mentre nulla veniva corrisposto per il periodo ottobre 2021-marzo 2022 poiché si assumeva che la percipiente fosse irreperibile.
Essendo rimasto inesitato il ricorso in via amministrativa, promuoveva il presente
CP_ giudizio, lamentando l'erroneità del provvedimento dell' atteso che la propria residenza era rimasta immutata, ovvero di essere residente nel comune di Torretta, in via Giuseppe Ungaretti snc e che aveva eletto solo il domicilio in via Felice
Bisazza n. 12 a Palermo presso il nipote, stante che non era in grado di vivere da sola perché non autosufficiente. Produceva certificato storico di residenza e copia delle lettere contenente i tributi inoltrate dal Comune di Torretta.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, atteso il periodo di irreperibilità assumendo che la ricorrente non aveva comunicato, come suo obbligo, il cambio di indirizzo.
La causa veniva istruita mediante i documenti prodotti, attesa l'irrilevanza della prova testimoniale indicata dalla Sig.ra Pt_1
All'udienza di oggi le parti hanno rassegnate le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * * Il ricorso merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che la dichiarazione di irreperibilità effettuata dai
Comuni nei confronti delle persone residenti nel proprio territorio, comporta la perdita del diritto alle prestazioni assistenziali, ciò in quanto la residenza costituisce requisito essenziale per l'erogazione di dette prestazioni.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
In merito deve rilevarsi che, in seguito della comunicazione di irreperibilità di un
CP_ soggetto effettuata dai Comuni, l' sarebbe tenuta alla sospensione della prestazione da comunicare all'interessato e, in caso di mancati chiarimenti, alla revoca della prestazione.
La comunicazione all'interessato è modellata sulla procedura di dichiarazione d'irreperibilità ove, per poter procedere alla effettiva cancellazione è necessaria una notificazione all'irreperibile, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., che nel caso di specie non risulta essere stata eseguita.
Invero, dalla documentazione allegata emerge che la signora era ed è residente nel
Comune di Torretta, in via Giuseppe Ungaretti snc dal 24.11.1993 e almeno sino al
09.05.2022 (data certificato) e che il Comune di residenza ha inviato l'avviso di pagamento della TARI c/ Messina Giuseppe via Felice Bisazza n. 12 - Palermo, indicando espressamente tale indirizzo. Se ne ricava che la ricorrente ha comunicato il nuovo domicilio al Comune di residenza.
CP_ L' dal canto suo, non ha dato prova di dichiarazione di irreperibilità resa dal limitandosi a produrre una cartolina di ricevimento con indicazione di CP_2
irreperibilità ed assumendo che tale informazione sia stata resa dal Comune.
Attese le acquisizioni documentali, risulta provato che la ricorrente ha mantenuto la residenza nel Comune di Torretta, spostando nel Comune di Palermo il solo domicilio. La domanda pertanto deve essere accolta, dichiarandosi il diritto della ricorrente a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2021 e sino al mese di marzo 2022 con condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
nella misura stabilita per legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate ma con l'aumento per predisposizioni per pct e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 11.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba AM
Firmato digitalmente