Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 12/02/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4572/2017 del vaR.G.A.C., avente ad oggetto LOCAZIONE DI BENI MOBILI , pendente TRA
, codice fiscale , titolare della OXFORD Parte_1 C.F._1
di residente in Cava dè Parte_1 P.IVA_1 Tirreni (SA), via A Sorrentino n. 16, rapp.tata e difesa dall'avv. Gianluca Albore in forza di mandato in calce al ricorso, presso lo studio del quale ele.te domicilia in Salerno, via dei Principati n. 78; RICORRENTE E
, codice fiscale , residente in [...] C.F._2
Lorenteggio, n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro, codice fiscale C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA), Via A. Barbarulo, n. 22; RESISTENTE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/03/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis cpc, agiva in giudizio per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni “ 1) dichiarare risolto il contratto di locazione concluso inter partes per grave inadempimento del locatore alla data del 28.02.2015; 2) condannare il sig.
[...]
al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale CP_1
392/78 pari ad € 16.044,48 (pari ad € 891,36 X 18 mensilità ), nonché alla restituzione del deposito cauzionale, il tutto oltre interessi;
3) condannare il sig. in via equitativa al CP_1 rimborso delle migliorie apportate al locale condotto in locazione e dallo stesso trattenute;
4) condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Parte ricorrente premetteva quanto segue: di avere condotto in locazione un immobile dal
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
che il canone annuo veniva convenuto in € 8057,00 con versamento trimestrale, oltre ad un deposito cauzionale di € 2.014,18; che all'interno dell'immobile la conduttrice creava, con autorizzazione del locatore, nn. 3 ambienti distinti con due piccoli bagni, rifacendo gli impianti ed i sanitari, nonché provvedeva all'installazione di nn. 5 porte;
che a erano contestate CP_1 due inadempienze contrattuali: 1) nel periodo 2012-2013 la locazione di un immobile adiacente a quello condotto in locazione dalla ricorrente ad un centro massaggi “STELLA D'ORIENTE” ove si svolgevano attività diverse da quelle pubblicizzate e che il predetto CP_ locale veniva sequestrato dall' come riportato dalle cronache dei giornali;
2) cospicue infiltrazioni di acqua dal soffitto in occasione delle piogge invernali con la determinazione di inutilizzabilità degli ambienti;
che con lettera del 25.02.2015 la conduttrice comunicava la necessità di risolvere il contratto nonché la richiesta di una indennità per l'avviamento commerciale oltre al risarcimento per le migliori apportate, rilasciando l'immobile dal 28.02.2015; che l'esperito tentativo di mediazione terminava con esito negativo per assenza del locatore. Si costituiva parte resistente eccependo preliminarmente di non aver partecipato alla mediazione N. 398/2015 presso il Tribunale di Nocera Inferiore per indisponibilità di mezzi per raggiungere l'Ufficio Giudiziario e chiedeva infatti un rinvio ma senza esito, giusta mail del 22.07.2015, prodotta in atti. Eccepiva poi che, con contratto di locazione ad uso diverso del 25.08.2001, concedeva in locazione alla OXFORD SCHOOL OF ENGLISH di , partita iva Parte_1
, codice fiscale , l'unità immobiliare sita in Cava dè P.IVA_1 C.F._1
Tirreni (SA) alla via Pasquale Atenolfi, n. 8, piano secondo, cat A/10, con annesso terrazzo di circa mq 15, registrato in Salerno il 30.08.2001 n. 020799; che il canone per il primo anno veniva convenuto in € 6.713,93 con rate di € 671,39 ad eccezione di mesi agosto e settembre 2001 che non venivano versati, per consentire i lavori a farsi necessari alla conduttrice, giusta pagina tre del contratto regolarmente registrato;
che il contratto de quo, aveva una durata di sei anni con rinnovo tacito, salvo disdetta da esercitarsi nelle forme previste per la locazione in uso commerciale;
che, a garanzia delle obbligazioni assunte, la conduttrice versava una cauzione di € 2.014,18, sulla quale maturavano interessi legali;
che al cpv 6 del contratto il locatore autorizzava le modifiche interne necessarie per destinare il locale all'uso per il quale era stato locato, con l'esplicito impegno della conduttrice a restituire al termine della locazione l'unità immobiliare nella medesima situazione di fatto in cui esso si trovava, adempimento non effettuato dalla ricorrente;
che, in data 13 maggio 2013, l'avv. Albore, nell'interesse della Oxford invia una comunicazione Pa
all'indirizzo via E. De Filippis, n. 36, Cava de Tirreni, chiedendo il recesso anticipato del contratto di locazione a far data dal 30.06.2014, addebitando la irrevocabile volontà di recedere dal contratto all'apertura nell'immobile adiacente a quello condotto in locazione di un centro massaggi;
che la predetta missiva non giungeva al locatore, già residente in [...] e veniva conosciuta dal locatore solo quando per circostanze personali del medesimo, l'avv. Sileo del foro di Salerno, pignorava i canoni di locazione del deducente presso il terzo Oxford, e solo in quella sede il scopriva la CP_1 predetta comunicazione inviata il 14.05.2013; che, dopo due anni, il 25.02.2015, l'avv. Albore, nell'interesse della ricorrente, inviava al sig. altra richiesta di risoluzione del CP_1 contratto di locazione, nonché richiesta di indennità di avviamento, indennità per migliorie e richiamando la predetta missiva del 14.05.2013, comunicava, altresì, che il 01.03.2015 avrebbe consegnato le chiavi;
che la resistente rappresentava, inoltre, la volontà al
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 pagamento delle somme pignorate ancora nella sua disponibilità, e chiedeva disposizioni in ordine alla rimozione delle migliorie apportate ( previo pagamento di indennità) o asporto delle stesse;
che alla predetta missiva il ricorrente rispondeva con A/R del 21.03.2015 contestando ogni pretesa e sollecitando il rispetto del contratto sottoscritto;
che l'11.05.2015, la sig.ra consegnava arbitrariamente le chiavi a mezzo posta alla Pt_1 residenza del sig. che, dopo l'ispezione dell'immobile locato, il ricorrente CP_1 formalizzava tutte le contestazioni con missiva del 20.07.2015, rimasta senza riscontro;
che il resistente, con A.R. del 09.03.2017, costituiva in mora la ricorrente sollecitando il saldo dei canoni non pagati nonché il risarcimento dei danni arrecati all'immobile con inoltro di un computo metrico e conteggio del dovuto, che la missiva restava senza riscontro;
che la consegna delle chiavi dell'immobile de quo avveniva l'11.05.2015, ed a far data dal mese di giugno 2014 la ricorrente deve canoni arretrati per € 10.696,32, nonché € 67,00 /2, per la registrazione della risoluzione del contratto di locazione;
che alla predetta somma dovrebbero essere decurtate le spese versate all'avv. Sileo creditore procedendo € 3157,03 (giusta fattura n.7/2015 avv. Sileo), deposito cauzionale di € 2014,18, ma solo se dovuto, rilevato lo stato dell'immobile alla consegna, oltre interessi legali maturati € 55,72 oltre quelli maturandi;
che, dunque, la ricorrente è morosa oltre che per i canoni scaduti dal 10.05.2014 all'11.05.2015, anche per le spese per la risoluzione del contratto, e dovrà risarcire i danni arrecati all'immobile determinati in € 28500,00, giusto computo allegato, nonché la perdita di disponibilità del bene fino al ripristino;
che privi di pregio devono ritenersi i motivi di risoluzione del contratto avanzati dalla ricorrente, rilevato che, (primo motivo) per la circostanza del “centro messaggi STELLA D'ORIENTE” il resistente aveva locato la predetta unità con contratto registrato ed è stato regolarmente pagato senza mai ricevere alcuna comunicazione dalla competente autorità giudiziaria, ed in ogni caso sarebbe parte offesa in un eventuale giudizio penale, ad oggi inesistente;
che la comunicazione del 14.05.2013 non è pervenuta al resistente per errata indicazione dell'indirizzo del destinatario che allora era residente a Corsico (MI), ma, in ogni caso, non è un giusto motivo di recesso quello indicato nella missiva, nè risulta ammissibile la risoluzione di un contratto di locazione subordinato alla difficoltà di reperire altra unità locativa, nè sarebbe dovuta alcuna indennità di avviamento commerciale;
che, anche la seconda comunicazione del 25.02.2015, che si limitava a rinnovare le richieste della prima missiva, oltre alla impossibilità di prosieguo dell'attività per infiltrazioni non legittimava la risoluzione e/o recesso del contratto de quo;
che anche questa circostanza non poteva essere causa di risoluzione arbitraria del contratto di locazione, secondo le disposizioni in materia di locazioni uso diverso, non sussistendo alcun grave inadempimento, nè la prova che la circostanza sia vera, infatti la sig.ra , rinnovava il recesso e la risoluzione Pt_1 per i medesimi motivi che ove fondati avr vuto determinare l'immediato rilascio del bene, invece, continuava ad occupare l'immobile per altri due anni, senza pagare il canone di locazione;
che il mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, e dunque l'inadempimento della principale obbligazione posta a suo carico, non poteva intendersi legittimato dall'eccezione di inadempimento sollevata dalla medesima parte ai sensi del disposto di cui all'art. 1460 c.c., avente fondamento su una riduzione o una diminuzione di godimento del bene, per evento ricollegabile al fatto del locatore;
che la sospensione totale o parziale del pagamento del canone, invero, era legittima nella sola ipotesi in cui vi sia stata sproporzione fra i rispettivi inadempimenti delle parti, da valutarsi non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva, tale che può ritenersi giustificata una sospensione integrale dell'adempimento dell'obbligo del conduttore di corrispondere il
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 canone di locazione solo a fronte di una effettiva compromissione totale del godimento del bene locato, ferma restando la necessità di accertare giudizialmente, in seguito alla sospensione dell'adempimento a carico del conduttore, la carenza della prestazione della controparte;
che, in mancanza dell'accertamento predetto, la condotta del conduttore costituiva fatto arbitrario ed illegittimo che alterava il sinallagma contrattuale e determinava uno squilibrio tra le prestazioni della parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi, che configurava, pertanto, inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ed all'obbligazione principale a suo carico gravante;
che, il contratto della sig.ra , quindi in virtù del suo comportamento, si era Pt_1 tacitamente rinnovato per la terza volta consecutiva ad agosto 2013 fino all'11.05.2015, con ogni conseguenza di legge in materia di locazione uso diverso, rilevato che nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività uso diverso, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, (cfr Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2000, n. 1177); che nulla è dovuto alla ricorrente per l'indennità di avviamento ex art. 34, L. 329/1978, rilevato che il nostro ordinamento non riserva una tutela diretta all'avviamento commerciale, ma prevede norme che disciplinano i singoli fattori che concorrono a formarlo;
che dal combinato disposto degli artt. 27 e 34 l. 392/78, il conduttore, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, con esclusione dei casi di risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha diritto, per ciò che riguarda le imprese industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
21 se trattasi di attività alberghiere;
che ai sensi dell'art. 35, della predetta legge, l'indennità è esclusa nelle ipotesi in cui gli immobili vengano utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori o qualora siano destinati all'esercizio di attività professionale, come nella circostanza de qua, avendo il ricorrente locato un immobile in categoria catastale A/10 studi professionali, per destinarlo all'insegnamento della lingua inglese;
che, in ogni caso, alla ricorrente non è dovuta l'indennità di avviamento perché il rapporto di locazione de quo è cessato a causa di risoluzione per inadempimento, disdetta e/o recesso del conduttore, giuste missive versate in atti;
che, in ordine ai danni da infiltrazione come innanzi precisato, la ricorrente doveva procedere alla manutenzione ordinaria degli infissi interni ed esterni ex art 7, del contratto di locazione, adempimento non eseguito, rilevato lo stato degli infissi, inoltre, dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi così come previsto nel contratto all'art. 6, rilevato che i lavori eseguiti per le condizioni in cui versano costituiscono pregiudizio nella locazione dell'immobile; che, inoltre, risultano contrattualmente a carico della conduttrice le spese eseguite quali migliorie, pertanto non può essere accolta la richiesta di rimborso delle medesime, rilevato che le opere eseguite dovranno essere eliminate per la costituzione dello status quo ante;
che la consegna dell'immobile nello stato di cui sopra, ha determinato e determina una perdita economica importante per il ricorrente, correlata alla mancata percezione del canone, rilevato che il rilascio del bene non ha posto il locatore nella condizione di poter esercitare il godimento di cui si era privato concedendo l'immobile in locazione, secondo tutte le sue naturali modalità, cioè o direttamente, o per mera detenzione o attraverso il conferimento a terzi a titolo oneroso del godimento attraverso una nuova locazione;
che la perdita de qua viene determinata nel tempo occorrente per il ripristino dell'immobile in
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 condizioni tali da poter essere goduto direttamente o da poter essere goduto indirettamente a titolo locativo, giusto computo metrico allegato;
che il tempo necessario per i lavori di ripristino e la loro durata costituisce un danno da perdita del corrispettivo della locazione dal momento del rilascio fino al momento entro il quale il ripristino delle condizioni dell'immobile sia avvenuto secondo l'ordinaria diligenza, che viene determinata in mesi sei o in quelli che l'espletanda CTU individuerà; che la ragione giustificativa di tale conclusione si può rinvenire non tanto nell'esistenza di un danno conseguente all'inadempimento che ha giustificato la risoluzione del contratto locativo, bensì nell'esistenza di un inesatto adempimento dell'obbligazione di rilascio;
che il danno da inesatto adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1590 c.c. o secondo termini concordati si giustifica in quanto detta obbligazione, che non è rappresentata solo dalla riconsegna, ma dalla restituzione dell'immobile nello stato indicato dal primo e dal terzo comma della norma, non risulta adempiuta;
che tale danno da mancato ripristino del godimento del locatore nelle condizioni in cui avrebbe dovuto esserlo, rilevato che impedisce il godimento diretto o indiretto tramite una nuova locazione e, dunque, consente solo il godimento mediante mera detenzione, poiché per essere eliminato postula lo svolgimento di un'attività sul bene di ripristino delle condizioni in cui doveva essere restituito, può giustificare il riconoscimento al locatore di una somma a titolo di “perdita”, cioè di danno emergente, commisurata al canone che egli avrebbe riscosso come corrispettivo della privazione del godimento se la locazione fosse continuata, ma ciò fino al momento, da accertarsi in concreto nel quale l'attività di ripristino si sarebbe potuta completare. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 4 luglio – 10 dicembre 2013, n. 27614). Tanto premesso, concludeva come segue, chiedendo al Giudice: CP_1 preliminarmente di ediazione per la spiegata riconvenzionale e l'esito negativo di quella già esperita;
rigettare il ricorso ex art 447 bis cpc proposto, e le conclusioni ivi rassegnate infondato in fatto e diritto per i motivi riportati in premessa;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione dell'unità immobiliare sita in Cava dè Tirreni (SA), alla via Pasquale Atenolfi, n. 8, piano secondo, con annesso terrazzo di circa mq 15, registrato in Salerno il 30.08.2001 n. 020799, per inadempimento della conduttrice morosa delle mensilità descritte in premessa per un importo di € 10696,32; accertare e dichiarare la durata della locazione fino alla data dell'11.05.2015, data in cui sono state consegnate la chiavi al resistente;
accertare e dichiarare che la sig.
[...]
, non ha versato i canoni di locazione dal mese di giugno 2014 al maggio 2015 Pt_1 per un importo di € 10.696,32 somma che decurtata della somma versata all'avv. Sileo, di
€ 3157,03, e del deposito cauzionale (ove non compreso nella richiesta di risarcimento danni) ammonta ad € 5536,39, e per l'effetto in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la ricorrente al pagamento;
accertare e dichiarare anche con l'espletanda C.T.U. i danni arrecati all'immobile locato dal sig. secondo le CP_1 determinazioni contrattuali convenute, nonché il tempo per l'intervento di ripristino dello status quo ante al contratto di locazione, e per l'effetto condannare sempre in via riconvenzionale, la ricorrente al pagamento della somma di € 28.500.00, ovvero di quella somma che sarà accertata con la espletanda CTU;
accertare e condannare la ricorrente al pagamento della somma di € 5.400,00 per il risarcimento del danno da perdita imputabile al tempo necessario per il ripristino dell'immobile de quo;
accertare e condannare la ricorrente alla rifusione dell'importo cauzionale quale parte del risarcimento del danno arrecato al resistente per i motivi in premessa;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze in favore del difensore antistatario.
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 All'udienza del 24/10/2018 il Giudice concedeva termine per la mediazione ed ammetteva le richieste istruttorie. Escussi i testi, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provato e, comunque non contestato che, in data 25/8/2001, veniva stipulato tra le parti un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un immobile in località Cava dei Tirreni, via P. Atenolfi, n. 8, originariamente costituito da un unico ambiente;
che la durata era di 2292 giorni, rinnovabili, il canone era originariamente di € 6.713,93, mensili e veniva versato un deposito cauzionale di € 2014,18. L'art. 6 prevedeva l'autorizzazione del locatore ad effettuare le modifiche interne necessarie per destinare l'immobile all'uso per il quale lo stesso veniva concesso in locazione, con l'impegno del conduttore di restituire l'immobile al termine della locazione nella situazione originaria. Occorre a questo punto verificare gli inadempimenti reciproci al fine della risoluzione del contratto. Con riguardo all'eccepita locazione dell'immobile adiacente ad un centro massaggi oggetto di sequestro per la presunta attività sessuale svolta, va rilevato che, a parte i ritagli di giornale dai quali si evinceva il sequestro di tale immobile per sospetta attività, il teste
, militare che si era occupato delle indagini, si è limitato a riferire di aver Testimone_1 lazione all'attività del centro. Pertanto, non solo non è possibile stabilire con certezza quali attività venissero effettivamente svolte nell'immobile, non essendo stato prodotto alcun atto processuale relativo all'esito giudiziario di tale vicenda, ma che comunque alcun inadempimento è imputabile al locatore, che si è limitato a concedere in locazione l'immobile con regolare contratto registrato, non risultando che lo stesso abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria. Con riguardo alle lamentate infiltrazioni, dalle foto prodotte da parte ricorrente risultano le lamentate infiltrazioni, che parte ricorrente fa risalire al 2010, infiltrazioni confermate anche dal teste all'udienza del 12/5/2022, che ha riferito della presenza di infiltrazioni in Tes_2 più immobili del , eliminate a seguito dell'esecuzione di lavori CP_3 CP_4
Il mero verificarsi di infiltrazioni non è di per sè sufficiente a legittimare il rifiuto di pagamento dei canoni a meno che dette infiltrazioni non siano così gravi da rendere invivibile / inagibile l'immobile incidendo, per l'effetto, sulla funzione economico-sociale del contratto di locazione finendo, di tal guisa, per influire sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso. Va, in proposito rilevato, però, che la ricorrente, solo in data 12/5/2015, ben cinque anni dopo l'inizio delle lamentate infiltrazioni, provvedeva a restituire le chiavi dell'immobile, permanendo nello stesso, dovendo pertanto corrispondere i relativi canoni. Parte ricorrente non ha invece versato i canoni di locazione dal mese di giugno 2014 al maggio 2015 per un importo di € 10.696,32. Trattandosi di un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, premesso che la prova dell'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato inter partes è di carattere documentale, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto ex artt. 1453 cod. civ., sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento. Al riguardo, va immediatamente chiarito che parte resistente non ha contestato il mancato pagamento dei canoni di locazione allegando tuttavia, a difesa della propria scelta,
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, come rappresentato nella raccomandata del 25/2/2015, in cui chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento. Va rilevato che, sebbene le infiltrazioni siano datate da parte ricorrente al 2010, solo nel febbraio del 2015, la stessa comunicava al locatore la presenza di tali infiltrazioni, ma cessava di pagare il canone già nel mese di giugno 2014, per oltre un anno, certamente configurandosi il grave inadempimento richiesto per le locazioni commerciali ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c.. Di talché, non avendo parte conduttrice dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento del canone su di sé gravante relativamente ai mesi da giugno 2014 al mese di maggio 2015 (data di rilascio dell'immobile), va dichiarata, ex art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della ricorrente. Il rigetto della domanda di risoluzione della ricorrente comporta anche il rigetto della domanda di pagamento dell'avviamento. Con riguardo alla domanda di pagamento delle migliorie, la stessa va compensata con la domanda riconvenzionale di ripristino dello stato dei luoghi prevista in contratto. Allo stesso modo può essere rigettata la domanda di restituzione del deposito cauzionale, tenuto conto dello stato in cui veniva rilasciato l'immobile al momento della restituzione. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della resistente, della somma di € 7539.29 (€ 10.696,32 per i canoni, somma che va decurtata della somma versata all'avv. Sileo, di € 3157,03), oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dr.ssa Lucia Esposito, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1036/2010 del R.G.A.C., avente ad oggetto LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, pendente tra e Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda di parte ricorrente;
2. accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale;
per l'effetto:
3. dichiara risoluto per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione intercorso tra e -locatore- e -conduttrice- avente ad CP_1 Parte_1 oggetto l'immobil Cava dei Tirre n. 8;
4. condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
7539,00, oltre interessi, dalle singole scadenze al soddisfo.
5. condanna al pagamento, in favore di della le spese di Parte_1 CP_1 lite che si li ,00 per spese ed € 5077, si, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 17.03.2025 Il Giudice
Dr. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4572/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7