Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10123.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Missineo dom.
CONTRO
; , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappr. ex lege
Parte ricorrente ha adito, in data 18.9.23, questo Tribunale chiedendo accertarsi il diritto per il servizio civile espletato al punteggio di ulteriori punti 6 nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale Ata valide per il triennio 2021\24 con condanna di parte avversa alla conseguente attribuzione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Part All'uopo espone come, dipendente abbia presentato, ex dM 3.3.21 n.50, richiesta di aggiornamento della III fascia delle suddette graduatorie evidenziando di avere svolto servizio civile dall'1.9.18 al 31.8.19; come detto periodo rilevi ex art.485, co.VII, ed art.569, co.III, dlgs n.297 del 1994; come il Ministero limiti erroneamente [Cass.
2.3.20 n.5679] detto punteggio
Fissata, l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e lamentato l'infondatezza del ricorso, rientrando nella discrezionalità della amministrazione la individuazione del rilievo da assegnare al servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro rispetto a quello prestato prima della assunzione.
Nel diritto processuale amministrativo è dato riscontrare una categoria processuale (il controinteressato) che vale a contrassegnare una formula di tutela di terzi identificati dalla portata dell'atto impugnato e che risulta ricostruita sul modello del giudizio di impugnazione che a sua volta ha costituito il paradigma per qualsiasi tipologia di azione proponibile dinanzi al giudice amministrativo. Si tratta di una categoria che ha condizionato ed indirizzato la giurisprudenza amministrativa nella gestione del principio della tutela del contraddittorio nell'economia dei giudizi regolati dal diritto processuale amministrativo, fondando per tal via quelle pronunzie che nell'ottica culturale del giudice ordinario sarebbero viziate per lesione di quel principio. E' il caso ben noto dell'ente controllato nel giudizio di impugnazione, da parte di un terzo, dell'atto di controllo che abbia annullato una delibera dell'ente. Lì dove l'ente, pur litisconsorte necessario, non è controinteressato, siccome reiteratamente affermato da una giurisprudenza consolidata, a dispetto degli sforzi della dottrina tesa a tentare itinerari ermeneutici capaci di consentire margini per un'affermazione di un ruolo processuale irrinunziabile anche per l'ente.
La nozione processuale di controinteressato è viceversa sconosciuta al diritto procedurale civile, sicchè per giurisprudenza risalente controversie che coinvolgono più posizioni soggettive sono decise senza il previo contraddittorio con il soggetto che pur potrebbe subire pregiudizi dalla decisione adottata dall'autorità giudiziaria adita. Un siffatto indirizzo si traduce in un meccanismo vizioso scatenante processi a catena determinati dalla necessità del controinteressato di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.
Invero, si deve ritenere che (appunto al fine di scongiurare i rischi intrinsecamente connessi con siffatta soluzione operativa da un lato e consentire all'autorità giudiziaria adita una più consapevole cognizione dei fatti di causa, dall'altro) il giudice chiamato a pronunziare provvedimenti capaci di effetti modificativi della posizione di soggetti che non risultino chiamati in giudizio debba disporre l'integrazione del contraddittorio. Del resto, l'individuazione del ruolo del giudice ordinario attraverso l'enucleazione della formula “giudice del diritto piuttosto che dell'atto” –tralatiziamente ripetuta in giurisprudenza- non significa rifiuto di tutela del terzo controinteressato, ma segnala la necessità di uscire dalle strettoie dell'atto garantendo la posizione di chiunque risulti comunque (dal punto di vista giuridico, significativamente) implicato dalla richiesta di tutela.
Soluzione questa invero suggerita dalla stessa Corte Suprema in una lontana sentenza del 1992 -allorchè ha affermato che “in tema di procedure concorsuali nell'impiego privato, nel caso in cui il dipendente, lamentando l'irregolare e non corretto svolgimento delle procedure di selezione, chieda il riconoscimento del proprio diritto alla promozione e la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del danno, sono configurabili due domande autonome (ancorché fondate sugli stessi fatti), delle quali solo la prima esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
ne consegue che, ove il giudice abbia pronunciato solo sulla domanda risarcitoria, è irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio predetto” [Cass. civ., Sez.lav., 19/02/1992, n.2074]- e sottintesa da altra del 1997, in cui si è escluso che il diritto a promozione automatica per avvenuto espletamento di mansioni superiori a quelle di assunzione coinvolga la posizione di nessun altro lavoratore, cui possa riconoscersi la qualità di controinteressato e, conseguentemente, di litisconsorte necessario [Cass. civ., Sez.lav.,
03/06/1997, n.4932]. Sulla stessa linea, vale ricordare Cass.12128\1998, in base a cui,
“nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il giudice, ove riscontri la non integrita' del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione non e' necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno”.
La problematica de qua impone alcune rapide considerazioni.
Il fenomeno della pluralità di parti è disciplinato nel codice di rito negli artt.102\111; in particolare l'art.102 tratta di litisconsorzio necessario mentre l'art.103 di litisconsorzio facoltativo.
Il litisconsorzio necessario integra un presupposto processuale, sicchè l'integrazione del contraddittorio costituisce una condizione dell'adozione del provvedimento giurisdizionale. La prescrizione normativa sembra strutturata secondo il modello delle norme in bianco, descrivendo il fenomeno (necessità che la decisione sia adottata unitariamente nei confronti di più soggetti) senza tuttavia focalizzare le ipotesi in cui lo stesso sia dato riscontrare. Al fine di meglio comprendere la portata dell'istituto, giova prendere le mosse da alcune norme che introducono ipotesi di litisconsorzio necessario ex lege, ovvero gli artt.247 cod. civ. e 784 cpc.
In caso di disconoscimento di filiazione legittima e quindi della qualità di padre, il giudizio deve essere svolto tra il padre che disconosce, la madre ed il figlio, in quanto il disconoscimento si riverbera sulla sfera giuridica della madre il cui rapporto di filiazione legittima (piuttosto che naturale) con il figlio è condizionato dall'essere quest'ultimo figlio del marito.
In relazione allo scioglimento della comunione, la necessità del litisconsorzio discende dall'emergenza di un fenomeno di contitolarità che determina in capo a ciascun comunista un diritto pieno esteso su tutto il bene e tuttavia condizionato dalla sussistenza di diritti analoghi spettanti a terzi e destinato ad essere ridotto a seguito della domanda di un comunista tesa a sottrarre a detta contitolarità una parte del bene. Nel difetto di una divisione nei confronti di ciascuno dei comunisti, è dato riscontrare solo un accorpamento di quote. La ratio dell'istituto de quo deve essere rintracciata all'interno delle coordinate del diritto sostanziale ed in particolare nella unitarietà della situazione sostanziale ovvero inscindibilità di più situazione sostanziali;
sicchè il fenomeno processuale riflette la portata sostanzale degli effetti oggetto della domanda giudiziale.
Si tratta allora di verificare la riproponibilità di siffatta soluzione anche in ipotesi non individuate normativamente. Ebbene, la soluzione della problematica per tal via suggerita impone un contemperamento tra principio della domanda (in base a cui il giudice è vincolato dalla domanda dell'attore e non può imporre di agire nei confronti di soggetti diversi da quelli dallo stesso indicati e quindi una tutela diversa da quella invocata dalla parte) e principio di tutela del contraddittorio;
il che passa attraverso l'individuazione degli effetti della domanda di tutela e quindi dei confini della tutela del contraddittorio sulla scorta di dati intrinseci alla domanda e non alla stessa estrinseci. Valutazioni queste che inevitabilmente appaiono intrecciate con quelle relative al vaglio circa l'emergenza delle condizioni dell'azione. E così, la richiesta di divisione nei confronti di uno solo dei comunisti pregiudicherebbe l'interesse ad agire dell'attore.
Si scopre per tal via come il fenomeno de quo sottintenda –giova ripetere- una situazione sostanziale unitaria ovvero più situazioni sostanziali inscindibili, che (l'una e le altre) tuttavia non costituiscono condizione sufficiente, dovendosi misurare con il dato processuale della tutela sollecitata. Non a caso, in ipotesi di obbligazioni solidali che pur, alla luce di un indirizzo che appare consolidato, costituiscono espressione di una situazione sostanziale unitaria, è lo stesso codificatore che esclude il litisconsorzio necessario.
Non resta che interrogarsi circa la possibilità di confinare il fenomeno del litisconsorzio necessario nell'ambito delle sentenze costitutive. Che è quanto è affermato in linea di principio in giurisprudenza, salvo poi adattare il suddetto principio nell'economia di singole fattispecie, allentando la rigidità in tal modo tracciata dei confini di operatività dell'istituto e finendo per questa via con il tradirne la lettura offerta.
Appare in proposito significato il raffronto tra gli artt.1453 c.c. da un lato e gli artt. 1454 e 1456
c.c. dall'altro.
La prima di dette norme prevede una risoluzione del contratto per inadempimento attraverso una pronunzia costitutiva;
la seconda e la terza invece individuano nella pronunzia del giudice una sentenza di mero accertamento. Affermare nell'un caso e negare negli altri due la necessità di un litisconsorzio appare conclusione contraddittoria. Invero anche una sentenza di mero accertamento può servire allo scopo di rimuovere un titolo che pur apparente (ad es. il contratto nullo, quello risolto per clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere) spiega comunque una sua vis.
Ciò detto, si deve riconoscere ai soggetti inseriti nelle graduatorie Cs , AT ed AA che sarebbero pregiudicati dall'inserimento richiesto da parte ricorrente il ruolo di contraddittore necessario nel procedimento giudiziario in esame. Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, si deve osservare quanto segue.
Ai sensi degli artt. 37 c.p.c., 68, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 18 D.Lgs. 387 del 1998, che regolano la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo e il giudice ordinario nelle controversie relative al personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni, la materia dei pubblici concorsi, dalla emanazione del bando fino all'approvazione della graduatoria, è devoluta al giudice amministrativo, mentre resta attribuita al giudice ordinario la disciplina successiva del rapporto, compresa fra la sottoscrizione del contratto di lavoro e la cessazione dal servizio;
la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche per i concorsi interni, specie quelli diretti a reclutare personale dirigenziale, tanto è vero che i vincitori sono tenuti a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro [Cass. civ. Sez. Unite, 15/10/2003, n. 15403].
Per le controversie in materia di procedure concorsuali devono intendersi pertanto quelle attinenti alla fase del concorso che va dall'adozione del bando sino all'approvazione della graduatoria con cui si concludono le operazioni [Cass. Sez. VII, Sentenza n. 2848 del
14/04/2022].
Si tratta allora di verificare quando si verta in materia di concorso al fine di valutare i profili di giurisdizione.
In passato, si è osservato come rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia su di una selezione per soli titoli finalizzata all'assunzione essendo irrilevante ai fini della nozione di concorso la presenza o meno di margini di discrezionalità nella valutazione dei titoli [Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/01/2010, n. 529].
Invero più recentemente si è sottolineato come, allorchè “ i punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali”… “la formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie […], per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto [Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 10/05/2022) 20-07- 2022, n. 22693]
E lì dove non di concorso si tratti, è rimesso al giudice ordinario sindacare atti amministrativi.
Del resto, “in tutti i casi in cui vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti a tale giudice dal secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001” [Cass. , Sez. V, Sentenza n. 2834 del
14/04/2022].
La nozione di concorso appare quindi intrecciarsi con quella di [esercizio della] discrezionalità amministrativa nel quadro di una valutazione comparativa di candidati, nella specie non ravvisabile.
Peraltro, si deve osservare, “ richiamando principi ormai consolidati, che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 8 giugno
2016, n. 11712; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25210; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011,
n. 22733; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3052).
4.2. Questa affermazione si fonda sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (ancora Cass.,
Sez. Un., n. 11712/2016, cit.).
4.3. Con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso,
Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) - con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.) [Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 06/07/2021) 16-09-2021, n. 25044]. Nella specie parte ricorrente lamenta l'erroneo collocamento nella posizione in graduatoria in violazione di un precetto normativo.
Detto anche di ciò, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, valga quanto segue.
È noto, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), prevede che "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative" mentre l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, prescrive che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", inoltre l' art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, al comma 1, prevede che "(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
Ci si misura con disposizioni che esprimono una valenza generale sicchè quand'anche alcune riferite al solo personale docente, devono ritenersi applicabili anche al personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni per una differenziazione e considerato il substrato costituzionale di cui al capoverso dell'art.52 Cost che dispone l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge senza pregiudizio per la posizione di lavoro del cittadino e semmai un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.“Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità
e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".
5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.” [Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 19/07/2022) 23-08-2022, n. 7383].
Ciò detto si deve valutare se appaia giustificata la differente valutazione del servizio di leva a seconda di quando sia stato espletato.
Ebbene, la ratio della normativa suddetta è quello di compensare il sacrificio connesso all'espletamento del servizio militare obbligatorio senza imporre tuttavia un uguale trattamento per quanti siano meramente aspiranti ad una occupazione e quanti , al momento dell'espletamento del servizio di leva, già risultassero inseriti nei ruoli della Pubblica amministrazione in relazione a cui, il riconoscimento del maggior punteggio, invero appare costituire soluzione in linea con la previsione codicistica ex art.2110 c.c. trattandosi di ipotesi di legittima sospensione del rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 11/06/2025
Lorenzo Bellanova