Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/06/2025, n. 11359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11359 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06808/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6808 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tampieri Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea, Angelo Pacileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
- della nota, trasmessa a mezzo e-mail ordinaria in data 14.5.2021, avente a oggetto “IAFR4625-GE00003 – Anticipo esito istanza di «rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa, ove occorrer possa, (i) la nota prot. GSE/P20210004627 del 22.2.2021 con la quale il GSE ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tampieri Energie s.r.l. il 15/10/2021, per l'annullamento:
- del provvedimento prot. GSE/P20210019986 del 22.7.2021, avente a oggetto “IAFR_4625_GE00003/Gestione esercizio impianto di generazione elettrica da fonte Biomasse con potenza nominale pari a 20,11 MW sito nel Comune di Faenza (RV) – Diniego dell'istanza di rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo – Addendum al Contratto GRIN_001248”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha installato presso il proprio stabilimento, in cui svolge l’attività di produzione di olio di semi, due impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) collegati tra loro in parallelo.
2. La presente impugnativa riguarda l’impianto IAFR n. 4625 che, in relazione all’intervento di rifacimento (doc. 1 prodotto dalla ricorrente), è stato ammesso a beneficiare dei certificati verdi di cui al D.M. 24 ottobre 2005.
3. Ai fini della determinazione della produzione netta, l’energia complessivamente assorbita dai servizi ausiliari dell’impianto è stata inizialmente definita in modo forfettario, quale percentuale dell’energia lorda prodotta dall’impianto.
4. Successivamente, su richiesta dell’odierna ricorrente, si è proceduto a quantificare l’energia assorbita sulla base delle misurazioni risultanti dai contatori sigillati dall’Agenzia delle Dogane, la quale tra il 2013 e il 2014 ha impartito alla società prescrizioni in ordine all’installazione di contatori per la misurazione separata della quota di vapore prelevata dall’impianto e destinata ad usi tecnologici esterni al ciclo di produzione di energia ai fini dell’applicazione dell’accisa.
5. In considerazione della misurazione separata delle quote (di cui consta il quantitativo di energia autoconsumato dall’impianto) relative, rispettivamente, ai servizi ausiliari del ciclo produttivo dell’energia e alle apparecchiature del processo produttivo dell’impresa (vapore impiegato nell’essicazione dei semi da olio), l’interessata ha avviato con il Gestore interlocuzioni finalizzate al riesame dei parametri di calcolo dell’incentivo, al fine di rideterminare la misura dei consumi interni mediante i contatori fiscali sigillati dall’Agenzia delle Dogane.
6. Nel 2016 il regime dei certificati verdi è stato sostituito dalla tariffa onnicomprensiva, riconosciuta attraverso la stipulazione della convenzione GRIN (doc. 19 prodotto dal GSE).
7. Con riguardo all’istanza di ricalcolo del periodo 2016-2020 il GSE trasmetteva il preavviso di rigetto (doc. 19 prod. ric.) e, successivamente, una e-mail (doc. 21 prod. ric.), con cui comunicava le risultanze istruttorie relative alle percentuali dei consumi interni dell’impianto.
8. Tali atti venivano impugnati dalla società con il ricorso introduttivo, articolato come segue:
I. Sulla portata delle prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e sulla loro insindacabilità a opera del GSE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504/1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla circolare del Ministero delle Finanze prot. UTCIF/1969 del 4.1.1969. Eccesso di potere del GSE per insindacabilità dei provvedimenti adottati da altre amministrazioni. Sviamento di potere. Incompetenza. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Parte ricorrente sostiene che l’esenzione ovvero l’assoggettamento a tassazione costituirebbe il criterio per stabilire se una quota di energia debba essere considerata nel perimetro dei servizi ausiliari ovvero al di fuori di esso e, pertanto, meritevole di incentivo. Inoltre, invaderebbe le competenze di altri enti e sarebbe errata l’interpretazione del Gestore secondo cui le prescrizioni impartite dall’Agenzia riguarderebbero unicamente il profilo fiscale, distinguendo tra servizi ausiliari esenti da imposte e servizi ausiliari assoggettati a imposta.
II. Sulla corretta interpretazione della disciplina di riferimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504/1995. Violazione e falsa applicazione della delibera AEEG n. 2/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla circolare del Ministero delle Finanze prot. UTCIF/1969 del 4.1.1969. Eccesso di potere del GSE per insindacabilità dei provvedimenti adottati da altre amministrazioni. Sviamento di potere. Incompetenza. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Il rinvio da parte della delibera dell’Arera alla normativa fiscale confermerebbe la concordanza tra la disciplina degli incentivi e quella fiscale, non ammettendo l’individuazione da parte del GSE di un altro parametro normativo volto alla differenziazione dei perimetri applicativi delle stesse.
III. Sulla violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.
Si censurano la contrarietà della condotta amministrativa del GSE rispetto ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa e la contraddittorietà tra gli atti impugnati e la precedente attività provvedimentale dello stesso Gestore, con particolare riguardo al metodo di determinazione dell’energia elettrica netta definito nel 2013 sulla base delle registrazioni delle letture dei contatori fiscali.
9. Si costituiva in giudizio il Gestore dei servizi energetici per resistere al ricorso.
10. Alla e-mail di comunicazione delle risultanze istruttorie (doc. 21 prod. ric.) faceva seguito il provvedimento di rigetto, che veniva impugnato con atto di motivi aggiunti, articolato come segue:
I. Sulla violazione della normativa di riferimento e sulla rilevanza e corretta interpretazione al caso di specie della delibera dell’ARERA n. 442/2012.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto contrastante con la disciplina di riferimento e poiché basato su un’errata interpretazione della delibera dell’Arera n. 442/2012, conseguente all’erronea qualificazione dell’impianto operata dal GSE ad esito di un’istruttoria carente. La violazione riguarderebbe in particolare il par. 6.2., lett. b, della citata delibera nella parte in cui prevede la misurazione separata dei consumi dei servizi ausiliari rispetto alle altre utenze ad uso tecnologico presso gli impianti inseriti in stabilimenti nei quali si svolgono anche altre attività diverse dalla produzione di energia elettrica.
II. Sulla illegittima condotta procedimentale del GSE.
Si censura la violazione dei principi del giusto procedimento e dell’affidamento e si ripropongono i medesimi motivi in cui è articolato il ricorso introduttivo.
11. Il GSE produceva documenti e a tale deposito facevano seguito le memorie delle parti e la replica della ricorrente.
12. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare si esaminano le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dal GSE con riguardo al ricorso introduttivo e all’atto di motivi aggiunti.
1.1. Si osserva che “ nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. Questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale ” (Cons. Stato, sez. V, n. 7205/2024). Nel caso in esame il preavviso di rigetto e la e-mail contenente l’anticipazione delle risultanze istruttorie sono atti di natura interlocutoria e propulsiva, volti a stimolare il contraddittorio e, per tale ragione, inidonei a determinare un arresto procedimentale e a far sorgere un obbligo di immediata e autonoma impugnazione, potendo i vizi di tali atti essere fatti valere solo mediante l’impugnazione del provvedimento finale (Cons. Stato, sez. VI, n. 7966/2024).
1.2. Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito per le ragioni che si vengono ad illustrare con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, che è invece ammissibile, stante la sostanziale sovrapponibilità delle censure.
1.3. L’atto di motivi aggiunti è ammissibile perché diretto avverso il provvedimento conclusivo della serie procedimentale concernente la rivalutazione delle annualità 2016-2020, e procedibile, in quanto l’interesse all’impugnazione del provvedimento in parola non è scalfito dai provvedimenti adottati dal Gestore nell’aprile e nell’ottobre 2023, concernenti gli incentivi delle diverse annualità 2021 e 2022.
2. Esaminate le eccezioni preliminari e stabilita l’inammissibilità del ricorso introduttivo, si passa alla trattazione dell’atto di motivi aggiunti.
3. Occorre effettuare una sintetica ricostruzione della disciplina applicabile al fine di affrontare la questione nodale della controversia, concernente la correttezza dell’algoritmo di calcolo dell’incentivo in concreto spettante.
3.1. Alla base della disciplina che regola il riconoscimento dei certificati verdi di cui al D.M. 24 ottobre 2005 vi sono le nozioni di “produzione lorda” e di “produzione netta” di un impianto:
i) “ produzione lorda di un impianto è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza ” (art. 2, comma 2, lett. d, del D.M. 24 ottobre 2005);
ii) produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, espresse in MWh, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza ” (art. 2, comma 2, lett. e, del D.M. 24 ottobre 2005).
3.1.1. Dal dato normativo si ricava che l’incentivo viene attribuito sulla base della “produzione netta” dell’impianto, ottenuta sottraendo alla misurazione della “produzione lorda” il quantitativo di energia elettrica che viene assorbito dai servizi ausiliari ovvero disperso nei trasformatori principali.
3.2. Ai fini delle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Arera) nella delibera n. 2/2006, richiamandosi alla normativa fiscale di cui all'articolo 52, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ratione temporis vigente, ha definito “ energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ” “ quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile ” (doc. 3 prod. ric.; punto 2, lett. a).
3.3. La convenzione GRIN stipulata dalla ricorrente con il GSE a decorrere dal 2016 conferma che ai fini del calcolo della produzione netta incentivata sono utilizzate le misure dell’energia elettrica prodotta (doc. 19 prod. GSE, art. 3.3) e che si tiene conto della percentuale di assorbimento dei servizi autoalimentati dal generatore rispetto alla produzione lorda (doc. 19 prod. GSE, pag. 11).
3.3.1. Si tratta di una definizione di tipo funzionale, poiché un dato componente dell’impianto può essere qualificato come servizio ausiliario se l’energia che esso assorbe ai fini del proprio funzionamento è utilizzata per lo svolgimento di una attività strettamente connessa con il ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia elettrica.
3.4. In via generale si osserva che non tutta l’energia prodotta dall’impianto è incentivabile, in quanto una parte di essa serve ad alimentare le strutture di supporto al funzionamento dell’impianto (c.d. assorbimento dei servizi ausiliari) e un’altra parte viene dispersa nelle fasi di trasporto verso la rete di distribuzione (c.d. perdite di linea) e di trasformazione della tensione (c.d. perdite di trasformazione).
3.5. Su tale assunto è stata elaborata la sopra citata definizione di “produzione netta di un impianto” contenuta nell’art. 2, comma 2, lettera e, del D.M. 24 ottobre 2005, in sostanza ripresa dalla normativa successiva (art. 2, comma 1, lettera f, del D.M. 18 dicembre 2008).
3.6. Le disposizioni del normatore secondario e le delibere dell’Autorità di regolazione passate in rassegna presentano quali tratti comuni il carattere funzionale della nozione di “servizi ausiliari” e, sulla base di esso, la necessità del Gestore di verificare l’effettivo assorbimento dei componenti ancillari al ciclo di produzione dell’energia elettrica secondo un accertamento da svolgersi caso per caso.
3.7. La ratio sottesa alle predette disposizioni è quella di quantificare in modo corretto l’energia netta incentivabile, sottraendo dalla produzione lorda il quantitativo (di energia) che viene impiegato dall’impianto ai fini del proprio funzionamento (autoalimentazione ovvero autoconsumo dell’impianto).
4. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che nello stabilimento della ricorrente il vapore è destinato in modo promiscuo:
- al ciclo cogenerativo;
- ad usi tecnologici esterni al ciclo cogenerativo.
Dall’estrazione del vapore destinato agli usi tecnologici esterni al ciclo cogenerativo viene prelevato anche il vapore che alimenta i servizi ausiliari connessi ai cicli termici dei turbogruppi (doc. 6 prod. ric., pag. 10 di 26).
5. La configurazione degli impianti presenti nello stabilimento della società ricorrente è caratterizzata:
(i) dal collegamento in parallelo dei gruppi cogenerativi;
(ii) dalla possibilità per il soggetto responsabile di scegliere la modulazione del vapore da destinare agli usi cogenerativi e/o tecnologici;
(iii) dal fatto che il quantitativo di vapore prelevato per gli usi tecnologici comprende una quota destinata ai servizi ausiliari e una quota destinata agli usi tecnologici esterni alla produzione di energia;
(iv) dall’installazione dei contatori fiscali prescritta dall’Agenzia delle Dogane, che misurano i quantitativi di calore utili a determinare la mancata produzione di energia elettrica relativa agli usi tecnologici esterni (doc. 5 prod. ric.).
6. Come illustrato, la questione nodale della presente controversia è rappresentata dalla verifica della correttezza dell’algoritmo utilizzato dal Gestore ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
7. Nel caso in esame, non viene misurata direttamente l’energia elettrica immessa in rete, ma tale dato (ossia la produzione netta) viene ricavato attraverso le letture delle misurazioni dei contatori di produzione (produzione lorda) e dei contatori installati sui punti di prelievo interni all’impianto (autoconsumo). Tale metodo quantitativo è conforme alla disciplina dianzi illustrata, secondo cui la produzione netta ( i.e. la produzione incentivabile) si ottiene sottraendo alla produzione lorda i quantitativi di energia che non possono essere incentivati perché autoconsumati dal produttore.
8. Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.
8.1. La qualificazione giuridica dell’impianto - che in sede processuale parte ricorrente assume essere errata - non ha alcuna incidenza concreta sul calcolo dell’incentivo, in quanto la questione dirimente ai fini della determinazione dell’incentivo è rappresentata dalla quantificazione dell’energia non destinata all’immissione in rete, da sottrarre alla produzione lorda ( output totale dell’impianto) ai fini dell’ottenimento della produzione netta dell’impianto ( output immesso in rete e, pertanto, incentivabile). Nel caso di specie, il quantitativo dell’energia non immessa in rete consta di due quote, la prima destinata ad usi tecnologici relativi alla produzione dell’energia (servizi ausiliari), la seconda impiegata in usi tecnologici “esterni” alla produzione di energia (servizi afferenti al ciclo produttivo dei beni dell’impresa, i.e. l’essiccazione dei semi per l’estrazione di olio).
8.2. In sostanza, ciò che rileva ai fini del riconoscimento degli incentivi è unicamente la destinazione dell’energia prelevata dalla produzione totale, la quale (energia prelevata) comprende nel caso di specie l’intero quantitativo di energia autoconsumata dall’impianto e non immessa in rete. Invece, in base alla disciplina fiscale viene presa in considerazione anche la composizione del quantitativo di energia prelevata, per esentare dall’accisa la quota impiegata nel ciclo produttivo dell’energia (servizi ausiliari) e, invece, assoggettare a tassazione la quota utilizzata nel ciclo produttivo dei beni dell’impresa (nel caso in esame, il processo industriale di essiccazione dei semi).
8.3. Non è possibile incentivare l’energia che il produttore preleva dall’ output totale e impiega nei processi produttivi dell’impresa, proprio perché si tratta di una voce che concorre alla formazione del quantitativo di energia sottratto alla produzione lorda (e, quindi, da sottrarre anche nell’algoritmo). A voler aderire alla tesi della società ricorrente, si giungerebbe - sulla base di una scelta del produttore di energia che, peraltro, in base alla configurazione dell’impianto de quo , può anche modulare in autonomia il vapore destinato all’una ovvero all’altra quota - ad incentivare una quota di energia destinata ad un processo produttivo interno all’impresa anziché al ciclo di generazione e trasformazione che è oggetto di benefici. Si tratta di energia che, si ribadisce, non viene immessa in rete, essendo autoconsumata dall’impianto, e che, ai fini della determinazione dell’incentivo spettante, deve comunque essere sottratta dalla produzione lorda alla stregua di un normale punto di prelievo.
8.4. Priva di pregio è anche la censura relativa all’errata interpretazione della delibera 442/2012 dell’Arera. Orbene, secondo il par. 6.2. di tale delibera la regola generale per gli impianti che producono esclusivamente energia è la riconduzione di tutti i consumi interni ai servizi ausiliari, mentre negli impianti in cui vi sono altre attività diverse dalla produzione di energia elettrica si suggerisce di isolare - all’interno del quantitativo di energia destinato all’autoconsumo - il consumo dei servizi ausiliari in senso stretto da quello relativo ad attività riconducibili agli altri consumi interni dell’impianto. Ciò ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, come si ricava dalla lettura complessiva della delibera in argomento, la quale precisa che:
- “ Il termine autoconsumo non è previsto dalla normativa fiscale in materia di assoggettamento ad accise dell'energia elettrica, dove al più si distingue tra consumi propri assoggettati od esenti da accise ” (doc. 25 prod. ric., par. 6.2.);
- “ le finalità perseguite dai due citati sistemi normativi sono diverse e, in parte, antitetiche: dal punto di vista fiscale, i consumi sono distinti tra "esenti" e "tassati", e, sebbene le pratiche concrete risultino non omogenee, l'interesse erariale è di restringere l'ambito dei consumi esenti, che talvolta si vorrebbe arbitrariamente far coincidere con i servizi ausiliari; viceversa, dal punto di vista degli oneri generali di sistema derivanti dai sistemi di incentivazione, più sono sottostimati gli ausiliari e più alta è l'energia incentivata ed i relativi oneri ” ( ibidem , par. 3).
8.5. L’assorbimento dei servizi ausiliari è quindi una nozione che attiene al flusso di energia prodotto nel suo complesso dall’impianto ed è finalizzata a garantire una corretta incentivazione, escludendo dai benefici l’energia autoconsumata e le perdite di trasformazione e di linea fisiologicamente collegate al processo di produzione e trasporto dell’energia (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 14868/2024).
Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato con riguardo alle quote di energia da sottrarre alla produzione lorda (assorbimento dei servizi ausiliari ovvero autoalimentazione di componenti dell’impianto ovvero autoconsumo), la ratio sottesa al meccanismo di calcolo è sempre quella di ottenere l’energia incentivabile (ossia la produzione netta da porre quale base di calcolo dell’incentivo) sottraendo alla produzione lorda dell’impianto il quantitativo di energia non destinato all’immissione in rete.
8.6. Il motivo è infondato.
9. Parimenti infondati sono gli ulteriori tre motivi, che ripropongono le stesse censure in cui è articolato il ricorso introduttivo.
9.1. In primo luogo, non merita condivisione la tesi della ricorrente secondo cui una quota dell’energia prelevata dalla produzione lorda dell’impianto ai fini dell’impiego nel processo industriale di essiccazione dovrebbe essere incentivata per il solo fatto di essere assoggettata ad imposta a differenza di quella assorbita dal ciclo di produzione dell’energia elettrica. Come illustrato, indipendentemente dalla qualificazione formale dei punti di prelievo di energia elettrica interni all’impianto, ciò che rileva ai fini del riconoscimento degli incentivi (e che influenza il valore numerico della variabile indipendente dei servizi ausiliari inserita nella formula) è il profilo funzionale del prelievo di energia interno all’impianto, ossia la sottrazione di un quantitativo dalla produzione lorda per destinarlo all’autoconsumo anziché all’immissione in rete. La destinazione dell’energia cui guarda la disciplina degli incentivi è l’immissione in rete, quella cui guarda la disciplina fiscale è distinta di due tipologie, l’impiego (dell’energia) nella produzione di altra energia ( i.e. assorbimento dei servizi ausiliari), meritevole di esenzione, e il consumo da parte delle utenze industriali, assoggettato a tassazione.
9.1.1. Dalle considerazioni esposte deriva che le prescrizioni impartite dall’Agenzia delle Dogane riguardano unicamente il profilo fiscale, distinguendo i punti di prelievo interni all’impianto sulla base della destinazione dell’energia, quale fattore di produzione (esente) ovvero quale prodotto (tassato). Il Gestore, nell’esercizio di un proprio potere, può risolvere la questione pregiudiziale dell’assorbimento di energia da parte dell’impianto, rilevante per definire la regula iuris del caso concreto, in senso difforme rispetto a quanto stabilito da altra amministrazione nell’esercizio di un diverso potere pubblico. Tale attività interpretativa non comporta un’illegittima invasione della sfera di attribuzioni dell’agenzia fiscale, poiché “ è ben possibile che più enti siano titolari di attribuzioni diverse, il cui esercizio implica la soluzione di questioni pregiudiziali, giuridiche o fattuali, comuni: ciò tuttavia non significa che la soluzione alla questione comune fornita da un’amministrazione nell’adozione di un proprio provvedimento vincoli l’altra amministrazione nell’esercizio di una diversa attribuzione ” (Cons. Stato, sez. II, n. 11552/2022).
9.2. In secondo luogo, la normativa fiscale ha ampiezza e finalità diverse rispetto alla disciplina degli incentivi, che la richiama “ solo quale ausilio interpretativo e, pertanto, da adattare alla specificità del riconoscimento degli incentivi per cui è causa ” (Cons. Stato, sez. II, n. 9/2022). Il rinvio operato dalla delibera Arera n. 2/2006 alla L. 504/1995 persegue l’obiettivo di mutuare da essa il criterio funzionale utile per la qualificazione dei “servizi ausiliari di centrale” senza tuttavia determinare una piena sovrapposizione rispetto alla normativa in materia di incentivi, per cui la valutazione condotta caso per caso dal Gestore può anche sfociare in una “ determinazione autonoma della quota di consumi per ausiliari, prescindendo dalla ridetta dichiarazione Utf ” (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5045/2018).
9.3. In terzo luogo, non meritano ingresso le censure relative all’andamento dell’iter procedimentale, caratterizzato dal corretto svolgimento del contraddittorio sugli elementi essenziali della fattispecie. Con riguardo alle verifiche di competenza del GSE, la costante giurisprudenza della Sezione ha affermato che i termini per la conclusione del procedimento non hanno natura perentoria ma acceleratoria. La loro funzione non è quella di prevedere un momento oltre il quale il provvedimento non può essere più adottato, ma soltanto di assicurare il normale svolgimento del procedimento, per cui a seguito del decorso del termine di carattere acceleratorio e ordinatorio non viene meno il potere che, anche quando esercitato tardivamente, non vizia di per sé il provvedimento adottato ( ex multis , TAR Lazio, sez. III-s, n. 15711/2024).
9.3.1. Priva di pregio è la censura della contraddittorietà tra gli atti impugnati e la precedente attività provvedimentale, censura che postula in realtà un inesistente divieto di revisione in senso peggiorativo dei parametri di calcolo, dei quali proprio parte ricorrente richiede il riesame. Si osserva che nel corso del rapporto incentivante il Gestore ha effettuato i calcoli della produzione netta utilizzando l’algoritmo definito dalla normativa secondaria e attenendosi a dati oggettivi, ovverosia alle letture delle misurazioni dei contatori fiscali. Parte ricorrente invece sostiene che l’introduzione della misurazione separata della quota di vapore impiegata per usi tecnologici diversi dalla produzione di energia (rispetto a quella afferente ai servizi ausiliari in senso stretto) avrebbe cambiato la valorizzazione dei dati ad essa relativa, incidendo sul riconoscimento degli incentivi. Come illustrato, la separazione delle quote sulla base del ciclo produttivo che alimentano (produzione di energia ovvero produzione di beni dell’impresa) è prevista solo dalla disciplina fiscale, mentre ai fini del riconoscimento dell’incentivo esse sono aggregate in un unico quantitativo di energia, da sottrarre alla produzione lorda, in quanto autoconsumato dall’impianto. L’obiettivo della definizione dell’assorbimento dei punti di prelievo interni all’impianto è quello di individuare l’effettiva percentuale di autoconsumo, in quanto la ratio del sistema incentivante e la natura imperativa delle regole di cui consta prevedono il riconoscimento degli incentivi soltanto in relazione all’energia effettivamente immessa in rete, evitando che i meccanismi di attribuzione dei benefici operino in assenza dei presupposti di legge e, quindi, comportino l’erogazione di incentivi indebiti (Cons. Stato, sez. VI, n. 5946/2014).
Quanto all’affidamento del privato, si osserva che la corretta erogazione di risorse pubbliche caratterizzate da scarsità e l’esigenza di dare certezza ai rapporti giuridici sono assicurate dal potere dell’autorità procedente di effettuare verifiche fondate su elementi oggettivi, risultando tale potere ragionevole e proporzionato alla finalità perseguita. La definizione del valore di assorbimento dei servizi ausiliari all’atto della qualificazione dell’impianto ovvero in un momento successivo non preclude la verifica nel corso del rapporto di incentivazione, trattandosi di un dato dinamico che è collegato all’andamento della produzione dell’impianto e che incide sulla quantificazione dell’energia immessa in rete e, quindi, sull’incentivo da erogare.
10. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile poiché proposto avverso atti endoprocedimentali privi di rilevanza esterna, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto in quanto infondato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del GSE, liquidate in euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Aristide Police, nominato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO