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Ordinanza 19 aprile 2025
Ordinanza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede,
nel procedimento possessorio n. R.G. 1912/2024, pendente tra
CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. LUCA MATTACE RASO e LUCA PENNISI e domicilio eletto presso i difensori;
RICORRENTE
e
(CF: , con il patrocinio dell'avv. GENNARO Controparte_1 C.F._1
ARPANO e MARIA TERESA GIANOTTI e domicilio eletto presso i difensori;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso possessorio ai sensi dell'art. 703 c.p.c., ha chiesto di essere Parte_1
reintegrata nella detenzione qualificata del ricettario per la preparazione degli impasti e dell'autocarro , targato BT182KN, nonché dei beni collocati all'interno Controparte_2
di tale veicolo, del cui spoglio si è reso autore. Controparte_1
si è costituito in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il ricorso è stato istruito tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione degli informatori da queste introdotti.
***
Pagina 1 Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre premettere che le azioni possessorie sono poste a tutela di uno stato di fatto, quale esteriorizzazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Pertanto, il compito del giudice è limitato ad accertare l'esistenza, da un lato, di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'attività integrante gli estremi dello spoglio o della molestia, di cui,
rispettivamente, agli art. 1168 c.c. e 1170 c.c.
1. Lo spoglio del ricettario
ha allegato di aver stipulato con il 30/5/2023, un contratto Parte_1 Controparte_1
di affitto d'azienda, avente ad oggetto l'attività di fabbricazione di prodotti di panetteria
(doc. 2 ricorrente). Il sig. nei mesi successivi alla conclusione dell'accordo, ha CP_1
prestato la propria opera di collaborazione, in maniera saltuaria, per agevolare il subentro di nella conduzione aziendale. Parte_1
La ricorrente ha dedotto che in data 1/10/2024 il resistente, introducendosi senza autorizzazione nello stabilimento di Landiona (NO), ove l'attività aziendale viene esercitata, ha sottratto dagli uffici un ricettario essenziale per la preparazione degli impasti
(c.d. bighe). Detto ricettario era costituito da un quaderno contenente formule ed istruzioni per la preparazione degli ingredienti e per la messa in opera dei macchinari e degli utensili utilizzati per realizzare gli impasti dei prodotti di panificazione. Secondo l'allegazione della ricorrente, si trattava di un documento essenziale, in mancanza del quale è stato necessario sospendere l'attività aziendale, con un fermo produttivo che si è protratto fintanto che non sono state trovate soluzioni alternative.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, negando Controparte_1
di aver mai sottratto alcun ricettario, essendosi limitato a ritirare alcuni effetti personali.
Egli, inoltre, ha negato che sussistesse un vero e proprio ricettario, bene nemmeno menzionato nel contratto di affitto di azienda.
Ebbene, l'istruttoria orale condotta non ha fornito adeguato riscontro probatorio rispetto alle allegazioni di parte ricorrente.
La teste , alla domanda “c'era presso l'azienda un ricettario?” ha risposto Testimone_1
affermando “sì, erano dei fogli scritti a mano, rilegati e tenuti in laboratorio vicino alle macchine
Pagina 2 di produzione per la preparazione del prodotto”. Secondo quanto riferito, su di esso erano annotate le ricette base di come preparare gli impasti, le dosi in base al tipo di prodotto.
Il teste che ha dichiarato di aver lavorato anche presso il laboratorio, ha Testimone_2
affermato di aver visto dei fogli scritti a mano, degli appunti, non rilegati, con le indicazioni relative agli impasti ed alle modifiche apportate dal sig. CP_1
Il teste ha dichiarato che c'erano dei fogli pinzati, scritti a mano, posti su un Tes_3
tavolo vicino alle impastatrici. Su di essi erano appuntate le dosi delle ricette. Alla
domanda “sa chi li ha scritti?” il teste ha risposto “penso . CP_1
La teste ha dichiarato che non esisteva un ricettario vero e proprio, ma degli Testimone_4
appunti con gli ingredienti, scritti su dei fogli semplici, di block notes. Alla domanda “sa chi
usava gli appunti?” la teste ha risposto “penso e che erano quelli che dirigevano Tes_2 CP_1
gli altri ragazzi che lavoravano in laboratorio”.
Le deposizioni rese non consentono di ritenere provato che il ricettario di cui è stato lamentato lo spoglio fosse un bene aziendale e, dunque, un bene detenuto da Parte_1
[...]
Tutti i testi hanno chiarito che gli appunti ivi apposti erano stati presi dal sig. In CP_1
particolare, il teste che lavorava a stretto contatto con quest'ultimo, ne ha Tes_2
spiegato la genesi, avendo affermato di aver predisposto personalmente le ricette e di avere trasferito le proprie competenze al sig. gli appunti erano relativi alle CP_1
proprie indicazioni in ordine agli impasti ed alle modifiche che il sig. vi CP_1
apportava. Egli è stato chiaro nell'aver affermato che non si trattava di “un ricettario a
disposizione di tutti”.
Considerato il tenore delle deposizioni rese dagli informatori, non è stata fornita prova che tali appunti, presi dal sig. su dei fogli di block notes pinzati e da questi consultati, CP_1
benché conservati presso i locali produttivi, fossero stati messi a disposizione dell'azienda e fossero divenuti, pertanto, beni aziendali legittimamente detenuti da dalla parte ricorrente.
Per tale assorbente motivazione non meritano accoglimento né la domanda di reintegrazione nella detenzione qualificata, né la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta in via di subordine.
Pagina 3
2. Lo spoglio del veicolo
ha allegato di aver stipulato con un contratto di comodato Parte_1 Controparte_1
d'uso gratuito, con cui ha ricevuto in uso l'autocarro , targato Controparte_3
BT182KN. In ordine a tale contratto, ha comunicato il proprio recesso in Controparte_1
data 6/10/2024 a mezzo PEC, invitando la ricorrente a provvedere alla restituzione del mezzo e, tuttavia, impossessandosi clandestinamente del veicolo nell'arco della stessa giornata. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, su di esso erano caricati n. 66
cartoni di Buns Classico con uovo da 100 e n. 20 sacchi da 25 kg di farina.
nel costituirsi in giudizio, non ha negato di essersi impossessato Controparte_1
dell'autocarro, avendo chiarito che il mezzo è stato rimosso la mattina del successivo
7/10/2024 ed avendo negato che su di esso fosse presente della merce.
Ebbene, essendo pacifico che il predetto autocarro fosse un bene aziendale ed essendo altrettanto pacifico che il sig. se ne sia impossessato, va affermata la sussistenza CP_1
del dedotto spoglio. Il resistente, infatti, è clandestinamente entrato in possesso di un bene che fino a quel momento era detenuto da un altro soggetto, senza attendere che fossero concordate le modalità di riconsegna e senza garantire alla controparte alcun preavviso.
La materia del contendere, tuttavia, risulta cessata, dal momento che, successivamente all'introduzione del giudizio, il resistente ha dato prova di aver venduto a terzi l'autocarro, sicché non può ordinarsene la restituzione.
Quanto alla circostanza che il mezzo presentasse merce a bordo, dall'istruttoria orale è
emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato di non sapere se il furgone fosse carico il giorno in cui Tes_3
non è stato rinvenuto.
La teste ha dichiarato che era “impossibile che fosse carico, perché noi non lo Testimone_4
lasciavamo mai carico un giorno per l'altro”. Alla domanda “sa se altri lo lasciavano carico per il
giorno dopo?” la teste ha risposto “non è mai successo”, pur avendo, altresì, dichiarato di non essere l'ultima a lasciare il luogo di lavoro e che il furgone era a disposizione di tutti.
L'unica teste ad aver confermato la circostanza è , la quale ha reso una Testimone_1
deposizione che, sul punto, non si mostra attendibile. La stessa, infatti, ha dichiarato che il furgone era stato caricato la sera prima e che la mattina successiva esso non era più stato
Pagina 4 trovato. Ha confermato che “capita che la sera lo si prepari per la mattina dopo per fare il
trasporto”. Nel caso di specie, ha riferito che “c'erano dei cartoni di prodotto che dovevamo
portare la mattina dopo in magazzino per le spedizioni”.
Solo all'esito della domanda a chiarimenti posta dal legale di parte resistente, la teste ha corretto la deposizione, avendo affermato di non lavorare la domenica (posto che il furgone è stato sottratto di lunedì) e che ciò che ha dichiarato era da riferirsi al venerdì
sera in relazione alle attività da compiere il successivo lunedì mattina.
La teste si è dunque contraddetta, avendo riferito prassi relative al carico del furgone alla sera per il mattino successivo e non relative al carico del furgone il venerdì per il successivo lunedì ed apparendo singolare che la stessa non avesse ricordato, in prima battuta, che erano trascorsi ben due giorni tra il carico del furgone ed il suo utilizzo.
Non si reputa, pertanto, che la prova possa dirsi raggiunta sulla scorta della sola,
contraddittoria, deposizione di tale teste. Ciò si scontra, peraltro, con quanto dichiarato da che ha affermato che il furgone non veniva mai caricato la sera per la Testimone_4
mattina successiva: sebbene fossero più di uno i soggetti utilizzatori del mezzo, appare difficile concepire che, all'interno della stessa azienda, fossero dettate direttive e vigessero prassi organizzative del tutto contrapposte.
3. Le spese di lite
La parziale fondatezza del ricorso e, precisamente, di un solo capo della domanda su due,
giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione nella detenzione qualificata del furgone DaimlerChrysler AG, targato BT182KN;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Novara, 18 aprile 2025
Il Giudice
Pagina 5 Pagina 6
dott.ssa Elena Scotti
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede,
nel procedimento possessorio n. R.G. 1912/2024, pendente tra
CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. LUCA MATTACE RASO e LUCA PENNISI e domicilio eletto presso i difensori;
RICORRENTE
e
(CF: , con il patrocinio dell'avv. GENNARO Controparte_1 C.F._1
ARPANO e MARIA TERESA GIANOTTI e domicilio eletto presso i difensori;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso possessorio ai sensi dell'art. 703 c.p.c., ha chiesto di essere Parte_1
reintegrata nella detenzione qualificata del ricettario per la preparazione degli impasti e dell'autocarro , targato BT182KN, nonché dei beni collocati all'interno Controparte_2
di tale veicolo, del cui spoglio si è reso autore. Controparte_1
si è costituito in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il ricorso è stato istruito tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione degli informatori da queste introdotti.
***
Pagina 1 Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre premettere che le azioni possessorie sono poste a tutela di uno stato di fatto, quale esteriorizzazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Pertanto, il compito del giudice è limitato ad accertare l'esistenza, da un lato, di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'attività integrante gli estremi dello spoglio o della molestia, di cui,
rispettivamente, agli art. 1168 c.c. e 1170 c.c.
1. Lo spoglio del ricettario
ha allegato di aver stipulato con il 30/5/2023, un contratto Parte_1 Controparte_1
di affitto d'azienda, avente ad oggetto l'attività di fabbricazione di prodotti di panetteria
(doc. 2 ricorrente). Il sig. nei mesi successivi alla conclusione dell'accordo, ha CP_1
prestato la propria opera di collaborazione, in maniera saltuaria, per agevolare il subentro di nella conduzione aziendale. Parte_1
La ricorrente ha dedotto che in data 1/10/2024 il resistente, introducendosi senza autorizzazione nello stabilimento di Landiona (NO), ove l'attività aziendale viene esercitata, ha sottratto dagli uffici un ricettario essenziale per la preparazione degli impasti
(c.d. bighe). Detto ricettario era costituito da un quaderno contenente formule ed istruzioni per la preparazione degli ingredienti e per la messa in opera dei macchinari e degli utensili utilizzati per realizzare gli impasti dei prodotti di panificazione. Secondo l'allegazione della ricorrente, si trattava di un documento essenziale, in mancanza del quale è stato necessario sospendere l'attività aziendale, con un fermo produttivo che si è protratto fintanto che non sono state trovate soluzioni alternative.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, negando Controparte_1
di aver mai sottratto alcun ricettario, essendosi limitato a ritirare alcuni effetti personali.
Egli, inoltre, ha negato che sussistesse un vero e proprio ricettario, bene nemmeno menzionato nel contratto di affitto di azienda.
Ebbene, l'istruttoria orale condotta non ha fornito adeguato riscontro probatorio rispetto alle allegazioni di parte ricorrente.
La teste , alla domanda “c'era presso l'azienda un ricettario?” ha risposto Testimone_1
affermando “sì, erano dei fogli scritti a mano, rilegati e tenuti in laboratorio vicino alle macchine
Pagina 2 di produzione per la preparazione del prodotto”. Secondo quanto riferito, su di esso erano annotate le ricette base di come preparare gli impasti, le dosi in base al tipo di prodotto.
Il teste che ha dichiarato di aver lavorato anche presso il laboratorio, ha Testimone_2
affermato di aver visto dei fogli scritti a mano, degli appunti, non rilegati, con le indicazioni relative agli impasti ed alle modifiche apportate dal sig. CP_1
Il teste ha dichiarato che c'erano dei fogli pinzati, scritti a mano, posti su un Tes_3
tavolo vicino alle impastatrici. Su di essi erano appuntate le dosi delle ricette. Alla
domanda “sa chi li ha scritti?” il teste ha risposto “penso . CP_1
La teste ha dichiarato che non esisteva un ricettario vero e proprio, ma degli Testimone_4
appunti con gli ingredienti, scritti su dei fogli semplici, di block notes. Alla domanda “sa chi
usava gli appunti?” la teste ha risposto “penso e che erano quelli che dirigevano Tes_2 CP_1
gli altri ragazzi che lavoravano in laboratorio”.
Le deposizioni rese non consentono di ritenere provato che il ricettario di cui è stato lamentato lo spoglio fosse un bene aziendale e, dunque, un bene detenuto da Parte_1
[...]
Tutti i testi hanno chiarito che gli appunti ivi apposti erano stati presi dal sig. In CP_1
particolare, il teste che lavorava a stretto contatto con quest'ultimo, ne ha Tes_2
spiegato la genesi, avendo affermato di aver predisposto personalmente le ricette e di avere trasferito le proprie competenze al sig. gli appunti erano relativi alle CP_1
proprie indicazioni in ordine agli impasti ed alle modifiche che il sig. vi CP_1
apportava. Egli è stato chiaro nell'aver affermato che non si trattava di “un ricettario a
disposizione di tutti”.
Considerato il tenore delle deposizioni rese dagli informatori, non è stata fornita prova che tali appunti, presi dal sig. su dei fogli di block notes pinzati e da questi consultati, CP_1
benché conservati presso i locali produttivi, fossero stati messi a disposizione dell'azienda e fossero divenuti, pertanto, beni aziendali legittimamente detenuti da dalla parte ricorrente.
Per tale assorbente motivazione non meritano accoglimento né la domanda di reintegrazione nella detenzione qualificata, né la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta in via di subordine.
Pagina 3
2. Lo spoglio del veicolo
ha allegato di aver stipulato con un contratto di comodato Parte_1 Controparte_1
d'uso gratuito, con cui ha ricevuto in uso l'autocarro , targato Controparte_3
BT182KN. In ordine a tale contratto, ha comunicato il proprio recesso in Controparte_1
data 6/10/2024 a mezzo PEC, invitando la ricorrente a provvedere alla restituzione del mezzo e, tuttavia, impossessandosi clandestinamente del veicolo nell'arco della stessa giornata. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, su di esso erano caricati n. 66
cartoni di Buns Classico con uovo da 100 e n. 20 sacchi da 25 kg di farina.
nel costituirsi in giudizio, non ha negato di essersi impossessato Controparte_1
dell'autocarro, avendo chiarito che il mezzo è stato rimosso la mattina del successivo
7/10/2024 ed avendo negato che su di esso fosse presente della merce.
Ebbene, essendo pacifico che il predetto autocarro fosse un bene aziendale ed essendo altrettanto pacifico che il sig. se ne sia impossessato, va affermata la sussistenza CP_1
del dedotto spoglio. Il resistente, infatti, è clandestinamente entrato in possesso di un bene che fino a quel momento era detenuto da un altro soggetto, senza attendere che fossero concordate le modalità di riconsegna e senza garantire alla controparte alcun preavviso.
La materia del contendere, tuttavia, risulta cessata, dal momento che, successivamente all'introduzione del giudizio, il resistente ha dato prova di aver venduto a terzi l'autocarro, sicché non può ordinarsene la restituzione.
Quanto alla circostanza che il mezzo presentasse merce a bordo, dall'istruttoria orale è
emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato di non sapere se il furgone fosse carico il giorno in cui Tes_3
non è stato rinvenuto.
La teste ha dichiarato che era “impossibile che fosse carico, perché noi non lo Testimone_4
lasciavamo mai carico un giorno per l'altro”. Alla domanda “sa se altri lo lasciavano carico per il
giorno dopo?” la teste ha risposto “non è mai successo”, pur avendo, altresì, dichiarato di non essere l'ultima a lasciare il luogo di lavoro e che il furgone era a disposizione di tutti.
L'unica teste ad aver confermato la circostanza è , la quale ha reso una Testimone_1
deposizione che, sul punto, non si mostra attendibile. La stessa, infatti, ha dichiarato che il furgone era stato caricato la sera prima e che la mattina successiva esso non era più stato
Pagina 4 trovato. Ha confermato che “capita che la sera lo si prepari per la mattina dopo per fare il
trasporto”. Nel caso di specie, ha riferito che “c'erano dei cartoni di prodotto che dovevamo
portare la mattina dopo in magazzino per le spedizioni”.
Solo all'esito della domanda a chiarimenti posta dal legale di parte resistente, la teste ha corretto la deposizione, avendo affermato di non lavorare la domenica (posto che il furgone è stato sottratto di lunedì) e che ciò che ha dichiarato era da riferirsi al venerdì
sera in relazione alle attività da compiere il successivo lunedì mattina.
La teste si è dunque contraddetta, avendo riferito prassi relative al carico del furgone alla sera per il mattino successivo e non relative al carico del furgone il venerdì per il successivo lunedì ed apparendo singolare che la stessa non avesse ricordato, in prima battuta, che erano trascorsi ben due giorni tra il carico del furgone ed il suo utilizzo.
Non si reputa, pertanto, che la prova possa dirsi raggiunta sulla scorta della sola,
contraddittoria, deposizione di tale teste. Ciò si scontra, peraltro, con quanto dichiarato da che ha affermato che il furgone non veniva mai caricato la sera per la Testimone_4
mattina successiva: sebbene fossero più di uno i soggetti utilizzatori del mezzo, appare difficile concepire che, all'interno della stessa azienda, fossero dettate direttive e vigessero prassi organizzative del tutto contrapposte.
3. Le spese di lite
La parziale fondatezza del ricorso e, precisamente, di un solo capo della domanda su due,
giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione nella detenzione qualificata del furgone DaimlerChrysler AG, targato BT182KN;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Novara, 18 aprile 2025
Il Giudice
Pagina 5 Pagina 6
dott.ssa Elena Scotti