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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3606/2024 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Maria PADULA per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - intimante
E
- ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea SPADA per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità. Mutamento del rito.
Per l'udienza di discussione del 20 marzo 2025 parte intimante depositava note di udienza in data 19 marzo 2025 da intendersi in questa sede trascritti.
FATTI DI CAUSA
intimava sfratto per morosità a per l'immobile sito in Latina Parte_1 CP_1
Viale Europa n. 2, 5* piano.
All'udienza del 25 giugno 2024 l'intimante dichiarava la persistenza della morosità per il solo mese di gennaio 2025 per euro 590,00. Parte intimata chiedeva termine di grazia che veniva concesso con rinvio all'udienza cartolare del 12 settembre 2024 per la verifica della sanatoria.
Con ordinanza del 12 settembre 2024 resa all'esito dell'udienza cartolare in pari data il giudice, rilevato che parte intimata negava l'esistenza della morosità e produceva documentazione dalla quale risultava la sostituzione della caldaia e del pagamento del prezzo chiedendo il rigetto della domanda di sfratto, rilevato che parte intimante dichiarava la persistenza della morosità limitatamente al mese di gennaio 2024, rilevato che pertanto doveva essere disposta la trasformazione del rito con rigetto della richiesta di ordinanza di rilascio dovendo la causa essere istruita al fine di accertare la persistenza della morosità, rigettava la richiesta di rilascio, disponeva la trasformazione del rito e rinviava all'udienza cartolare del 20 marzo 2025 ore 9.00.
Con note conclusive del 26 febbraio 2025 parte intimante dichiarava la persistenza della morosità per il mese di gennaio 2024 e che l'intimato non aveva pagato il canone dal mese di novembre per un totale quindi di euro 3.540,00, oltre spese (euro 100,39) e compensi
(euro 280,00 + oneri di legge) di procedura, liquidati all'udienza del 25 giugno 2024.
Con le note di udienza del 19 marzo 2019 l'intimante ha dichiarato la persistenza dell'inadempimento e la debenza della somma di euro 4.130,00 per i mesi di
Gennaio/Settembre/Novembre/Dicembre 2024 e di Gennaio/Febbraio/Marzo 2025 oltre spese ed onorari già liquidati dal Giudice alla prima udienza di comparizione della fase sommaria chiedendo l'accoglimento della domanda. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
E' onere di colui che si afferma creditore allegare e documentare l'esistenza del titolo mentre è onere del debitore documentare il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione. Parte intimata dopo aver richiesto il termine di grazia e pagato alcune mensilità non ha prodotto idonea documentazione per comprovare di avere ottemperato al pagamento delle mensilità successive al mese di settembre 2024 e non ha idoneamente documentato il pagamento, asseritamente effettuato, della caldaia dell'immobile condotto in locazione non producendo la documentazione relativa al bonifico o ad altro mezzo di pagamento.
La soccombenza dell'intimato nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, nella misura media, sulla base del
D.M. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
3606/2024 ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accertato l'inadempimento di dichiara risolto il contratto di locazione in CP_1
essere tra le parti del 15 ottobre 2022 registrato il 26 ottobre 2022;
- ordina a l'immediato rilascio dell'immobile in favore di sito CP_1 Parte_1
in Latina Viale Europa n. 2 (5° piano), libero da persone e cose;
- condanna a corrispondere a la somma di € 4.130,00 oltre CP_1 Parte_1
interessi dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 100,39 CP_1 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 21 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava