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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 397/2018
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. LI Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
(C.F. con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GIOMPAOLO LUANA
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GOTI ELEONORA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -dichiarare, ai sensi dell'art.8 L.06.03.1978 n.74, la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto da e e la trascrizione Parte_1 Controparte_1
dell'emananda sentenza nell'ufficio di Stato Civile del Comune di Follonica con ogni
conseguenza di legge;
- pronunciare la separazione dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig.
[...]
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, per contro, rigettare la CP_1
domanda di separazione con addebito a carico della Sig.ra Parte_1
-porre a carico del marito Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1
un assegno mensile per il mantenimento comunque non inferiore Parte_1
ad € 770,00 oltre riv istat, o nella maggior somma che il Giudicante Vorrà disporre.
Rigettare le domande tutte formulate da parte convenuta per le motivazioni in atti. Il
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria si insiste sulla richiesta di indagini della polizia tributaria volte a
conoscere a
pieno l'effettiva situazione economica patrimoniale del Sig. per le CP_1
motivazioni in atti
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione: a) – respingere la domanda di addebito della separazione a carico del
convenuto e, per contro, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto,
dichiarare la separazione tra i coniugi, con addebito a carico della ricorrente per
violazione dell'obbligazione di cui all'art. 143, 3° comma c.c. per i fatti dedotti in
narrativa; b – in subordine, ove non accolta la domanda di addebito della separazione a
carico della ricorrente, valutata la complessiva possidenza economica non soltanto
reddituale diretta dei coniugi, ma quella complessiva e comprensiva anche dei valori
Pag. 2 di 14 immobiliari di entrambi, e inoltre del reddito derivante dalle attività lavorative non
dichiarate dalla ricorrente medesima e del contributo ricevuto dalla cognata ,
[...]
sua convivente, per spese domestiche o reddituali locative egualmente non CP_2
dichiarate , determinare in E. 200,00 il contributo di mantenimento a carico del
convenuto ed a favore della attrice. Con vittoria di spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
di sentir pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1
con addebito a carico di quest'ultimo e previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore per un importo almeno pari ad euro 770,00
Si è costituito in giudizio costituiva il chiedendo a sua volta al Controparte_1
Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie ed opponendosi al riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di quest'ultima, soltanto in via subordinata fissato dal resistente in euro
250,00 e comunque chiedendo di “autorizzarsi la divisione della immobile
costituente l'abitazione coniugale come da allegato” alla comparsa di costituzione e risposta.
Con Ordinanza presidenziale del 28.09.2018, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, è stato disposto a carico di il pagamento, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, della somma mensile di €
500,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La causa istruita documentalmente e per testimoni è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Pag. 3 di 14 Le domande.
1. La separazione personale dei coniugi.
Entrambi i coniugi hanno proposto la domanda sullo stato. Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., giacché entrambe le parti hanno dichiarato che la convivenza è cessata e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. L'addebito della separazione e il risarcimento del danno.
2.1. La domanda di addebito promossa dalla ricorrente.
Come detto, ha chiesto che la separazione sia addebitata al Parte_1
marito, a tal proposito allegando che quest'ultimo
- si sarebbe “sottratto volontariamente ai propri obblighi coniugali di assistenza,
privando la Sig.ra dei mezzi necessari per vivere e per sostentarsi e ponendola Per_1
in uno stato di bisogno” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- avrebbe “fatto mancare ogni sostegno affettivo, psicologico alla moglie,
decidendo di abbandonarla con un comportamento sprezzante” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- avrebbe tenuto “all'oscuro la moglie di questioni anche personali, che hanno
influito sulla vita e sull'indirizzo della famiglia” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- “pur avendo anche una maggiore capacità lavorativa, patrimoniale e reddituale”
avrebbe “partecipato marginalmente alle spese della conduzione e gestione della casa e
della famiglia, lasciandole per gran parte gravare sulla moglie che, non solo si è resa
autonoma con l'attività lavorativa ma, grazie a questa, ha mantenuto sé stessa e la
Pag. 4 di 14 famiglia, dando, nel contempo, ìl proprio contributo come casalinga, svolgendo le
attività domestiche quotidiane necessarie” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- avrebbe tenuto “parallelamente al matrimonio una relazione extra coniugale di
cui si è apertamente vantato al momento in cui ha deciso di liberarsi della moglie,
lasciandola nel peggiore dei momenti, umiliandola e mortificandola con un sentimento
di grave disistima e d'irrispettosità della dignità della persona… in ragione anche
dell'ambiente “ristretto” in cui [i coniugi] svolgono la loro vita, dei pettegolezzi già
suscitati, della posizione sociale dei coniugi, della notorietà del conosciuto a CP_1
Follonica, piccola cittadina di provincia, come professionista Geometra e Desingner”;
tale relazione, al momento della disgregazione della coppia matrimoniale,
sarebbe stata “consolidata ormai da anni” ed avrebbe “inciso inevitabilmente sul
rapporto coniugale” tanto da determinare, ad esempio, “una protratta astensione dei
rapporti sessuali” (vds. pagg. 10 e 11 ricorso introduttivo)
Ciò posto occorre osservare che molti commentatori ritengono ormai anacronistico, o comunque troppo semplicistico, l'istituto dell'addebito della separazione nell'attuale realtà sociale, dove raramente il naufragio del matrimonio dipende da una ben individuata colpa e molto più spesso è frutto di un logoramento progressivo e multifattoriale, a determinare il quale si sovrappongono in modo pressoché inestricabile una quantità di ragioni spirituali e materiali imputabili ad ambedue i protagonisti, che nel corso del tempo finiscono per erodere il cemento dell'unione sostituendo all'originaria attrazione reciproca una forza repulsiva non più contrastabile, fino a raggiungere la soglia della intollerabilità. In effetti, viene da chiedersi se nella degenerazione del matrimonio sia realistica la possibilità di discernere una causa determinante, secondo uno schema esplicativo proprio delle
Pag. 5 di 14 concatenazioni elementari, oppure se tale approccio sia strutturalmente inadatto a dipanare interazioni psicologiche estremamente complesse come quelle che si realizzano nella vita coniugale. Un numero crescente di specialisti,
persuaso dalla seconda alternativa, giunge a teorizzare una sorta di crepuscolo dell'addebito, secondo una chiave di lettura sociologica non priva di seguito in giurisprudenza, laddove sempre più raramente si perviene alla pronuncia in discussione, nella implicita convinzione per cui ogni violazione dei doveri coniugali trovi quasi sempre spiegazione nel malfunzionamento oggettivo del rapporto, innestandosi i comportamenti soggettivi di ciascuno in una catena causale talmente complessa e confusa da diventare indiscernibile.
Pur non potendosi accogliere un'esegesi normativa che avrebbe un significato sostanzialmente abrogativo, bisogna riconoscere che lo spazio per attribuire la responsabilità della separazione, una volta che si prenda sul serio il problema dell'imputazione causale, diventa molto esiguo nei numerosi casi in cui il fallimento del matrimonio non scaturisce da un fatto isolato e storicamente ben circoscritto, giungendo all'esito di un percorso degenerativo di lunga durata denso di avvenimenti e di interazioni, che rendono arduo – se non arbitrario -
risalire alla fonte causale primaria di una sequenza di effetti a loro volta causanti.
Ebbene, in questo contesto deve allora rilevarsi che nell'ordito assertivo della ricorrente l'unica violazione agli obblighi coniugali che viene descritta in termini causalmente efficienti rispetto all'irrimediabile disgregazione del consorzio di vita è quella relativa all'obbligo di fedeltà.
Le violazioni degli obblighi di assistenza, di contribuzione e collaborazione,
risultano invece evocate dalla parte ricorrente, in sé e per sé, senza che ne sia in
Pag. 6 di 14 alcun modo allegata o descritta fenomenologicamente, prima che provata, la porta eziologica rispetto alla intollerabilità della convivenza.
In questo senso, dunque, tali allegazioni risultano irrilevanti ai fini del decidere,
poiché assorbite nello scadimento progressivo dell'unione senza che alle stesse sia possibile attribuire un particolare rilievo causale in relazione alla rottura del rapporto.
È in questo contesto che deve essere letta anche, in particolare, l'allegazione secondo cui il avrebbe “fatto mancare ogni sostegno affettivo, psicologico CP_1
alla moglie, decidendo di abbandonarla con un comportamento sprezzante”.
Ebbene, anche l'istantaneità dell'interruzione delle convivenza dei coniugi rispetto all'avvenuto decesso della madre della risulta significativa Pt_1
della preesistenza di una profonda crisi coniugale: la circostanza, infatti, di per sé, non assume i tratti univoci di un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, ma dà evidenza, piuttosto, d'una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza.
Con riferimento alle citate, asserite violazioni, dunque, deve escludersi che il comportamento contrario ai predetti doveri, in ipotesi tenuto dal resistente,
possa essere considerato quale causa efficiente del fallimento della convivenza.
Diverso discorso deve invece essere svolto con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà; questa sì, descritta come foriera per la resistente di
“grave sgomento, profondo dolore, frustrazione ed umiliazione” e tale da farle
Pag. 7 di 14 “perdere l'unico punto di riferimento e … crollare tutte le sue certezze”(vds. pag. 10
ricorso introduttivo) e dunque capace di rendere intollerabile la convivenza.
In proposito, ancora, nella memoria integrativa depositata il 21.2.2019, si esplicita che “nel Gennaio del 2017, a seguito di un litigio, il poneva fine CP_1
alla convivenza con la moglie contro la quale incominciava a manifestare sentimenti di
disprezzo confessandole di aver da anni una relazione amorosa con un'altra donna,
di ER MA (Gr), con cui manifestava l'intenzione di CP_3
trascorrere la propria vecchiaia”
Ebbene l'allegazione della ricorrente, secondo cui, di fatto, la convivenza sarebbe divenuta intollerabile a seguito della confessione da parte del marito di una relazione extra coniugale è smentita anche soltanto dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in sede di interrogatorio formale. Pt_1
Tali dichiarazioni, infatti, confliggono, con l'impianto assertivo e probatorio della ricorrente: se negli atti si sostiene che la convivenza sarebbe stata interrotta a seguito di un litigio avvenuto nel gennaio 2017, in sede di interrogatorio formale, la ricorrente a più riprese chiarisce che la convivenza si è
interrotta (prima del 2017) quando suo marito si “è spostato nell'appartamento di
sotto ovvero il 31.12.2016” (vds. interrogatorio formale udienza del 3.11.2020).
Anche ove la testimonianza di sui capitoli di prova orale nn 1 e 2 Testimone_1
della memoria ex art 183, comma VI, n. 2 c.p.c ( ove si chiede conferma “
1. DVC
nei primi mesi del 2017 durante un litigio avuto fra i coniugi, il diceva alla CP_1
di avere una relazione che durava da anni e che la sua compagna, più giovane, Pt_1
era la donna con la quale avrebbe trascorso la sua vecchiaia;
2. DVC: durante il
medesimo litigio il diceva di aver sposato la perché “zitella” e, per CP_1 Pt_1
questo, poteva stare con un “vedovo” e che fare l'amore con Lei “gli faceva venire il
Pag. 8 di 14 vomito”), potesse ritenersi attendibile e credibile, dunque, la stessa non potrebbe che dare conferma del fatto che la crisi coniugale preesisteva alla citata lite e non è stata invece dalla stessa ingenerata.
A ciò si aggiunga che l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito è
stata invero smentita dagli altri testi ascoltati e, in particolare, da quanto desumibile delle dichiarazioni di coordinatrice del personale Testimone_2
della Cooperativa Cuore Liburnia Sociale, che ha confermato, tra l'altro, che “la
ha seguito il nipote del LI, disabile dal 2004 ed ancora oggi, e CP_3 CP_1
poi negli anni successivi anche la madre del sig. tra il 2006 e il 2008 e poi dal CP_1
2017 la sig.ra chiese alla Cooperativa l'assistenza della er suo Persona_2 CP_3
padre”.
Ebbene, stante il riscontro probatorio della richiesta di intervento della figlia del deve escludersi che tra la d il resistente fosse in essere una CP_1 CP_3
qualche rapporto sentimentale.
Nessun elemento di inattendibilità o non credibilità può essere riscontrato con riferimento alle dichiarazioni testimoniali di soggetto che non Testimone_2
ha rapporti diretti con alcuna delle parti ovvero interessi nel presente giudizio.
Quanto sopra non può che portare al rigetto della domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente
2.2. la domanda di addebito dispiegata dal resistente.
Come accennato, ha a sua volta formulato domanda di Controparte_1
addebito della separazione nei confronti della moglie, fondando la richiesta sul seguente assunto:
Pag. 9 di 14 “il coniuge che presti per il considerevole arco di tempo di 25 anni attività lavorativa o
che svolga prestazioni d'opera in favore di una società della quale è stato socio, senza
richiedere che siano versate le contribuzioni di legge (rapporto di lavoro dipendente) o
che volontariamente non le versi (rapporto di prestazione d'opera), tenendo all'oscuro di
tale sua scelta l'altro coniuge, viola l'art. 143, 3° comma c.c. il quale impone ad
entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni della famiglia, intendendosi per tali non
solo quelli in itinere o della quotidianità, ma anche e soprattutto quelli futuri relativi
cioè al periodo nei quali entrambi avranno cessato di svolgere attività lavorativa e
debbano vivere di redditi da pensione”. (vds. pag. 18 comparsa di costituzione e risposta).
Ancora sul punto il a allegato quanto segue: CP_1
“il convenuto non è a conoscenza dei quale sia sostato nell'arco di 25 anni l'effettivo
inquadramento della moglie all'interno della s.a.s. Planet, ma è evidente che questa o ha
prestato attività di lavoro dipendente o, più verosimilmente, di prestatore d'opera in
favore della società rientrando tale sua attività in quelle societarie secondo quanto
eventualmente previsto dallo stesso statuto sociale”.
Ebbene anche tale domanda non può che risultare infondata
In proposito non può che notarsi che come correttamente osservato da attenta dottrina, la reale determinazione e portata del contenuto dell'obbligo di assistenza morale e materiale è rimessa all'accordo tra i coniugi, potendo lo stesso variare in base alle condizioni ambientali, sociali e culturali in cui vive la famiglia.
Pag. 10 di 14 Al fine di comprendere il reale contenuto del predetto obbligo, dunque, è
fondamentale ricostruire quale sia stato l'indirizzo della vita familiare concordato dai coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, ove il matrimonio è stato contratto nel 1989, allorché
aveva già 43 anni (e due figli) e era già CP_1 Parte_1
trentanovenne, appare che alcuno specifico indirizzo di vita sia stato pattuito in relazione alle scelte lavorative e previdenziali dell'uno o dell'altro.
A rendere evidente quanto precede basta lo stralcio sopra riportato, ove il resistente dà atto di non conoscere neppure quale fosse la natura (dipendente o libero professionale) del rapporto lavorativo della moglie.
In presenza di una simile situazione e non essendo comunque stato contestato che la ricorrente abbia contribuito al ménage familiare sia economicamente che con il proprio lavoro domestico, la domanda non può che essere rigettata.
Ad escludere che la fine del matrimonio possa essere addebitata al contegno della ricorrente, anziché al progressivo scadimento del rapporto imputabile ad entrambi i coniugi, sono poi le stesse allegazioni del resistente che, ancora nella comparsa conclusionale, chiarisce che “la vicenda che in realtà segnò l'inizio della
crisi del matrimonio è…, rappresentata dalla conoscenza da parte del convenuto, che
risale all'anno 2012, che la moglie in oltre 25 anni di attività lavorativa, prestata quale
socia accomandante della società Planet s.a.s. (della quale il fratello era socio di
maggioranza ed accomandatario) non aveva maturato alcuna contribuzione al fine
dell'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia”(vds., pag. 12 comparsa conclusionale CP_1
Pag. 11 di 14 Il lasso temporale intercorrente tra la citata scoperta e l'interruzione della convivenza, infatti, risulta dare tangibile dimostrazione del fatto che la rottura del rapporto coniugale sia il frutto non dello specifico contengo dell'uno o dell'altro coniuge, ma di quel logoramento progressivo e multifattoriale (a cui si
è fatto cenno anche con riferimento alla domanda della ricorrente) in cui si sovrappongono nella realtà, in modo pressoché inestricabile, una quantità di ragioni spirituali e materiali imputabili ad ambedue i protagonisti, che nel corso del tempo finiscono per erodere il cemento dell'unione sostituendo all'originaria attrazione reciproca una forza repulsiva non più contrastabile.
3. La domanda di contributo al mantenimento della moglie.
Quanto alla domanda relativa alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente occorre osservare che all'esito dell'istruttoria, entrambe le posizioni economiche delle parti sono risultate lacunose.
Su questa scorta risulta necessario rimettere la causa sul ruolo per svolgere indagini di polizia tributaria sulle posizioni di entrambi i coniugi, rimettendo alla decisione definitiva anche ogni valutazione in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
e in relazione al matrimonio contratto
[...] Controparte_1
tra in data 19/06/1989 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Follonica alla Parte I, atto n. 12, anno 1989;
RIGETTA le domande di addebito dispiegate dalle parti;
Pag. 12 di 14 RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. LI Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 13 di 14 Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 397/2018
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. LI Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
Considerata la necessità di un approfondimento istruttorio sulle condizioni economiche della parti;
dispone che la Guardia di Finanza di Follonica previo esame degli atti e delle produzioni documentali delle parti, nonché dei dati relativi a conti correnti, depositi, partecipazioni, bilanci ecc. ovunque detenuti rispettivamente da
[...]
e da in Italia e/o all'estero, e/o di qualsivoglia CP_1 Parte_1 attività di rilevanza economica svolta dagli stessi, svolga indagini di Polizia
Tributaria, fornendo elementi utili a verificare l'effettivo tenore di vita delle parti e la loro capacità reddituale e patrimoniale, fornendone relazione scritta nel termine i 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
fissa per l'esame della relazione e, in ipotesi, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 ottobre 2025, ore 9.10.
si comunichi alle parti e al Comando della Guardia di Finanza di Follonica.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. LI Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 397/2018
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. LI Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
(C.F. con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GIOMPAOLO LUANA
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GOTI ELEONORA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -dichiarare, ai sensi dell'art.8 L.06.03.1978 n.74, la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto da e e la trascrizione Parte_1 Controparte_1
dell'emananda sentenza nell'ufficio di Stato Civile del Comune di Follonica con ogni
conseguenza di legge;
- pronunciare la separazione dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig.
[...]
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, per contro, rigettare la CP_1
domanda di separazione con addebito a carico della Sig.ra Parte_1
-porre a carico del marito Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1
un assegno mensile per il mantenimento comunque non inferiore Parte_1
ad € 770,00 oltre riv istat, o nella maggior somma che il Giudicante Vorrà disporre.
Rigettare le domande tutte formulate da parte convenuta per le motivazioni in atti. Il
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria si insiste sulla richiesta di indagini della polizia tributaria volte a
conoscere a
pieno l'effettiva situazione economica patrimoniale del Sig. per le CP_1
motivazioni in atti
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione: a) – respingere la domanda di addebito della separazione a carico del
convenuto e, per contro, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto,
dichiarare la separazione tra i coniugi, con addebito a carico della ricorrente per
violazione dell'obbligazione di cui all'art. 143, 3° comma c.c. per i fatti dedotti in
narrativa; b – in subordine, ove non accolta la domanda di addebito della separazione a
carico della ricorrente, valutata la complessiva possidenza economica non soltanto
reddituale diretta dei coniugi, ma quella complessiva e comprensiva anche dei valori
Pag. 2 di 14 immobiliari di entrambi, e inoltre del reddito derivante dalle attività lavorative non
dichiarate dalla ricorrente medesima e del contributo ricevuto dalla cognata ,
[...]
sua convivente, per spese domestiche o reddituali locative egualmente non CP_2
dichiarate , determinare in E. 200,00 il contributo di mantenimento a carico del
convenuto ed a favore della attrice. Con vittoria di spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
di sentir pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1
con addebito a carico di quest'ultimo e previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore per un importo almeno pari ad euro 770,00
Si è costituito in giudizio costituiva il chiedendo a sua volta al Controparte_1
Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie ed opponendosi al riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di quest'ultima, soltanto in via subordinata fissato dal resistente in euro
250,00 e comunque chiedendo di “autorizzarsi la divisione della immobile
costituente l'abitazione coniugale come da allegato” alla comparsa di costituzione e risposta.
Con Ordinanza presidenziale del 28.09.2018, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, è stato disposto a carico di il pagamento, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, della somma mensile di €
500,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La causa istruita documentalmente e per testimoni è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Pag. 3 di 14 Le domande.
1. La separazione personale dei coniugi.
Entrambi i coniugi hanno proposto la domanda sullo stato. Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., giacché entrambe le parti hanno dichiarato che la convivenza è cessata e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. L'addebito della separazione e il risarcimento del danno.
2.1. La domanda di addebito promossa dalla ricorrente.
Come detto, ha chiesto che la separazione sia addebitata al Parte_1
marito, a tal proposito allegando che quest'ultimo
- si sarebbe “sottratto volontariamente ai propri obblighi coniugali di assistenza,
privando la Sig.ra dei mezzi necessari per vivere e per sostentarsi e ponendola Per_1
in uno stato di bisogno” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- avrebbe “fatto mancare ogni sostegno affettivo, psicologico alla moglie,
decidendo di abbandonarla con un comportamento sprezzante” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- avrebbe tenuto “all'oscuro la moglie di questioni anche personali, che hanno
influito sulla vita e sull'indirizzo della famiglia” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- “pur avendo anche una maggiore capacità lavorativa, patrimoniale e reddituale”
avrebbe “partecipato marginalmente alle spese della conduzione e gestione della casa e
della famiglia, lasciandole per gran parte gravare sulla moglie che, non solo si è resa
autonoma con l'attività lavorativa ma, grazie a questa, ha mantenuto sé stessa e la
Pag. 4 di 14 famiglia, dando, nel contempo, ìl proprio contributo come casalinga, svolgendo le
attività domestiche quotidiane necessarie” (vds. pag. 10 ricorso introduttivo);
- avrebbe tenuto “parallelamente al matrimonio una relazione extra coniugale di
cui si è apertamente vantato al momento in cui ha deciso di liberarsi della moglie,
lasciandola nel peggiore dei momenti, umiliandola e mortificandola con un sentimento
di grave disistima e d'irrispettosità della dignità della persona… in ragione anche
dell'ambiente “ristretto” in cui [i coniugi] svolgono la loro vita, dei pettegolezzi già
suscitati, della posizione sociale dei coniugi, della notorietà del conosciuto a CP_1
Follonica, piccola cittadina di provincia, come professionista Geometra e Desingner”;
tale relazione, al momento della disgregazione della coppia matrimoniale,
sarebbe stata “consolidata ormai da anni” ed avrebbe “inciso inevitabilmente sul
rapporto coniugale” tanto da determinare, ad esempio, “una protratta astensione dei
rapporti sessuali” (vds. pagg. 10 e 11 ricorso introduttivo)
Ciò posto occorre osservare che molti commentatori ritengono ormai anacronistico, o comunque troppo semplicistico, l'istituto dell'addebito della separazione nell'attuale realtà sociale, dove raramente il naufragio del matrimonio dipende da una ben individuata colpa e molto più spesso è frutto di un logoramento progressivo e multifattoriale, a determinare il quale si sovrappongono in modo pressoché inestricabile una quantità di ragioni spirituali e materiali imputabili ad ambedue i protagonisti, che nel corso del tempo finiscono per erodere il cemento dell'unione sostituendo all'originaria attrazione reciproca una forza repulsiva non più contrastabile, fino a raggiungere la soglia della intollerabilità. In effetti, viene da chiedersi se nella degenerazione del matrimonio sia realistica la possibilità di discernere una causa determinante, secondo uno schema esplicativo proprio delle
Pag. 5 di 14 concatenazioni elementari, oppure se tale approccio sia strutturalmente inadatto a dipanare interazioni psicologiche estremamente complesse come quelle che si realizzano nella vita coniugale. Un numero crescente di specialisti,
persuaso dalla seconda alternativa, giunge a teorizzare una sorta di crepuscolo dell'addebito, secondo una chiave di lettura sociologica non priva di seguito in giurisprudenza, laddove sempre più raramente si perviene alla pronuncia in discussione, nella implicita convinzione per cui ogni violazione dei doveri coniugali trovi quasi sempre spiegazione nel malfunzionamento oggettivo del rapporto, innestandosi i comportamenti soggettivi di ciascuno in una catena causale talmente complessa e confusa da diventare indiscernibile.
Pur non potendosi accogliere un'esegesi normativa che avrebbe un significato sostanzialmente abrogativo, bisogna riconoscere che lo spazio per attribuire la responsabilità della separazione, una volta che si prenda sul serio il problema dell'imputazione causale, diventa molto esiguo nei numerosi casi in cui il fallimento del matrimonio non scaturisce da un fatto isolato e storicamente ben circoscritto, giungendo all'esito di un percorso degenerativo di lunga durata denso di avvenimenti e di interazioni, che rendono arduo – se non arbitrario -
risalire alla fonte causale primaria di una sequenza di effetti a loro volta causanti.
Ebbene, in questo contesto deve allora rilevarsi che nell'ordito assertivo della ricorrente l'unica violazione agli obblighi coniugali che viene descritta in termini causalmente efficienti rispetto all'irrimediabile disgregazione del consorzio di vita è quella relativa all'obbligo di fedeltà.
Le violazioni degli obblighi di assistenza, di contribuzione e collaborazione,
risultano invece evocate dalla parte ricorrente, in sé e per sé, senza che ne sia in
Pag. 6 di 14 alcun modo allegata o descritta fenomenologicamente, prima che provata, la porta eziologica rispetto alla intollerabilità della convivenza.
In questo senso, dunque, tali allegazioni risultano irrilevanti ai fini del decidere,
poiché assorbite nello scadimento progressivo dell'unione senza che alle stesse sia possibile attribuire un particolare rilievo causale in relazione alla rottura del rapporto.
È in questo contesto che deve essere letta anche, in particolare, l'allegazione secondo cui il avrebbe “fatto mancare ogni sostegno affettivo, psicologico CP_1
alla moglie, decidendo di abbandonarla con un comportamento sprezzante”.
Ebbene, anche l'istantaneità dell'interruzione delle convivenza dei coniugi rispetto all'avvenuto decesso della madre della risulta significativa Pt_1
della preesistenza di una profonda crisi coniugale: la circostanza, infatti, di per sé, non assume i tratti univoci di un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, ma dà evidenza, piuttosto, d'una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza.
Con riferimento alle citate, asserite violazioni, dunque, deve escludersi che il comportamento contrario ai predetti doveri, in ipotesi tenuto dal resistente,
possa essere considerato quale causa efficiente del fallimento della convivenza.
Diverso discorso deve invece essere svolto con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà; questa sì, descritta come foriera per la resistente di
“grave sgomento, profondo dolore, frustrazione ed umiliazione” e tale da farle
Pag. 7 di 14 “perdere l'unico punto di riferimento e … crollare tutte le sue certezze”(vds. pag. 10
ricorso introduttivo) e dunque capace di rendere intollerabile la convivenza.
In proposito, ancora, nella memoria integrativa depositata il 21.2.2019, si esplicita che “nel Gennaio del 2017, a seguito di un litigio, il poneva fine CP_1
alla convivenza con la moglie contro la quale incominciava a manifestare sentimenti di
disprezzo confessandole di aver da anni una relazione amorosa con un'altra donna,
di ER MA (Gr), con cui manifestava l'intenzione di CP_3
trascorrere la propria vecchiaia”
Ebbene l'allegazione della ricorrente, secondo cui, di fatto, la convivenza sarebbe divenuta intollerabile a seguito della confessione da parte del marito di una relazione extra coniugale è smentita anche soltanto dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in sede di interrogatorio formale. Pt_1
Tali dichiarazioni, infatti, confliggono, con l'impianto assertivo e probatorio della ricorrente: se negli atti si sostiene che la convivenza sarebbe stata interrotta a seguito di un litigio avvenuto nel gennaio 2017, in sede di interrogatorio formale, la ricorrente a più riprese chiarisce che la convivenza si è
interrotta (prima del 2017) quando suo marito si “è spostato nell'appartamento di
sotto ovvero il 31.12.2016” (vds. interrogatorio formale udienza del 3.11.2020).
Anche ove la testimonianza di sui capitoli di prova orale nn 1 e 2 Testimone_1
della memoria ex art 183, comma VI, n. 2 c.p.c ( ove si chiede conferma “
1. DVC
nei primi mesi del 2017 durante un litigio avuto fra i coniugi, il diceva alla CP_1
di avere una relazione che durava da anni e che la sua compagna, più giovane, Pt_1
era la donna con la quale avrebbe trascorso la sua vecchiaia;
2. DVC: durante il
medesimo litigio il diceva di aver sposato la perché “zitella” e, per CP_1 Pt_1
questo, poteva stare con un “vedovo” e che fare l'amore con Lei “gli faceva venire il
Pag. 8 di 14 vomito”), potesse ritenersi attendibile e credibile, dunque, la stessa non potrebbe che dare conferma del fatto che la crisi coniugale preesisteva alla citata lite e non è stata invece dalla stessa ingenerata.
A ciò si aggiunga che l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito è
stata invero smentita dagli altri testi ascoltati e, in particolare, da quanto desumibile delle dichiarazioni di coordinatrice del personale Testimone_2
della Cooperativa Cuore Liburnia Sociale, che ha confermato, tra l'altro, che “la
ha seguito il nipote del LI, disabile dal 2004 ed ancora oggi, e CP_3 CP_1
poi negli anni successivi anche la madre del sig. tra il 2006 e il 2008 e poi dal CP_1
2017 la sig.ra chiese alla Cooperativa l'assistenza della er suo Persona_2 CP_3
padre”.
Ebbene, stante il riscontro probatorio della richiesta di intervento della figlia del deve escludersi che tra la d il resistente fosse in essere una CP_1 CP_3
qualche rapporto sentimentale.
Nessun elemento di inattendibilità o non credibilità può essere riscontrato con riferimento alle dichiarazioni testimoniali di soggetto che non Testimone_2
ha rapporti diretti con alcuna delle parti ovvero interessi nel presente giudizio.
Quanto sopra non può che portare al rigetto della domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente
2.2. la domanda di addebito dispiegata dal resistente.
Come accennato, ha a sua volta formulato domanda di Controparte_1
addebito della separazione nei confronti della moglie, fondando la richiesta sul seguente assunto:
Pag. 9 di 14 “il coniuge che presti per il considerevole arco di tempo di 25 anni attività lavorativa o
che svolga prestazioni d'opera in favore di una società della quale è stato socio, senza
richiedere che siano versate le contribuzioni di legge (rapporto di lavoro dipendente) o
che volontariamente non le versi (rapporto di prestazione d'opera), tenendo all'oscuro di
tale sua scelta l'altro coniuge, viola l'art. 143, 3° comma c.c. il quale impone ad
entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni della famiglia, intendendosi per tali non
solo quelli in itinere o della quotidianità, ma anche e soprattutto quelli futuri relativi
cioè al periodo nei quali entrambi avranno cessato di svolgere attività lavorativa e
debbano vivere di redditi da pensione”. (vds. pag. 18 comparsa di costituzione e risposta).
Ancora sul punto il a allegato quanto segue: CP_1
“il convenuto non è a conoscenza dei quale sia sostato nell'arco di 25 anni l'effettivo
inquadramento della moglie all'interno della s.a.s. Planet, ma è evidente che questa o ha
prestato attività di lavoro dipendente o, più verosimilmente, di prestatore d'opera in
favore della società rientrando tale sua attività in quelle societarie secondo quanto
eventualmente previsto dallo stesso statuto sociale”.
Ebbene anche tale domanda non può che risultare infondata
In proposito non può che notarsi che come correttamente osservato da attenta dottrina, la reale determinazione e portata del contenuto dell'obbligo di assistenza morale e materiale è rimessa all'accordo tra i coniugi, potendo lo stesso variare in base alle condizioni ambientali, sociali e culturali in cui vive la famiglia.
Pag. 10 di 14 Al fine di comprendere il reale contenuto del predetto obbligo, dunque, è
fondamentale ricostruire quale sia stato l'indirizzo della vita familiare concordato dai coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, ove il matrimonio è stato contratto nel 1989, allorché
aveva già 43 anni (e due figli) e era già CP_1 Parte_1
trentanovenne, appare che alcuno specifico indirizzo di vita sia stato pattuito in relazione alle scelte lavorative e previdenziali dell'uno o dell'altro.
A rendere evidente quanto precede basta lo stralcio sopra riportato, ove il resistente dà atto di non conoscere neppure quale fosse la natura (dipendente o libero professionale) del rapporto lavorativo della moglie.
In presenza di una simile situazione e non essendo comunque stato contestato che la ricorrente abbia contribuito al ménage familiare sia economicamente che con il proprio lavoro domestico, la domanda non può che essere rigettata.
Ad escludere che la fine del matrimonio possa essere addebitata al contegno della ricorrente, anziché al progressivo scadimento del rapporto imputabile ad entrambi i coniugi, sono poi le stesse allegazioni del resistente che, ancora nella comparsa conclusionale, chiarisce che “la vicenda che in realtà segnò l'inizio della
crisi del matrimonio è…, rappresentata dalla conoscenza da parte del convenuto, che
risale all'anno 2012, che la moglie in oltre 25 anni di attività lavorativa, prestata quale
socia accomandante della società Planet s.a.s. (della quale il fratello era socio di
maggioranza ed accomandatario) non aveva maturato alcuna contribuzione al fine
dell'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia”(vds., pag. 12 comparsa conclusionale CP_1
Pag. 11 di 14 Il lasso temporale intercorrente tra la citata scoperta e l'interruzione della convivenza, infatti, risulta dare tangibile dimostrazione del fatto che la rottura del rapporto coniugale sia il frutto non dello specifico contengo dell'uno o dell'altro coniuge, ma di quel logoramento progressivo e multifattoriale (a cui si
è fatto cenno anche con riferimento alla domanda della ricorrente) in cui si sovrappongono nella realtà, in modo pressoché inestricabile, una quantità di ragioni spirituali e materiali imputabili ad ambedue i protagonisti, che nel corso del tempo finiscono per erodere il cemento dell'unione sostituendo all'originaria attrazione reciproca una forza repulsiva non più contrastabile.
3. La domanda di contributo al mantenimento della moglie.
Quanto alla domanda relativa alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente occorre osservare che all'esito dell'istruttoria, entrambe le posizioni economiche delle parti sono risultate lacunose.
Su questa scorta risulta necessario rimettere la causa sul ruolo per svolgere indagini di polizia tributaria sulle posizioni di entrambi i coniugi, rimettendo alla decisione definitiva anche ogni valutazione in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
e in relazione al matrimonio contratto
[...] Controparte_1
tra in data 19/06/1989 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Follonica alla Parte I, atto n. 12, anno 1989;
RIGETTA le domande di addebito dispiegate dalle parti;
Pag. 12 di 14 RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. LI Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 13 di 14 Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 397/2018
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. LI Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
Considerata la necessità di un approfondimento istruttorio sulle condizioni economiche della parti;
dispone che la Guardia di Finanza di Follonica previo esame degli atti e delle produzioni documentali delle parti, nonché dei dati relativi a conti correnti, depositi, partecipazioni, bilanci ecc. ovunque detenuti rispettivamente da
[...]
e da in Italia e/o all'estero, e/o di qualsivoglia CP_1 Parte_1 attività di rilevanza economica svolta dagli stessi, svolga indagini di Polizia
Tributaria, fornendo elementi utili a verificare l'effettivo tenore di vita delle parti e la loro capacità reddituale e patrimoniale, fornendone relazione scritta nel termine i 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
fissa per l'esame della relazione e, in ipotesi, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 ottobre 2025, ore 9.10.
si comunichi alle parti e al Comando della Guardia di Finanza di Follonica.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. LI Bovicelli dott. Mario Venditti
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