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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1778/2025 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio promossa
DA
, nato a [...] l'[...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura prodotta in atti C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Rinaldi, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
RICORRENTE
1 CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
ET Di LL, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione, all'esito di discussione orale, all'udienza del 19.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario l'08.01.2000, in Linguaglossa, con , dalla Controparte_1
unione con la quale erano nati i figli (11.05.2000) e Persona_1 Persona_2
(05.12.2002), oggi entrambi maggiorenni, ma soltanto il primo economicamente autosufficiente, avendo il secondo proseguito gli studi.
Al riguardo, ha dedotto che in data 12.01.2024 è stato autorizzato l'accordo di separazione assistita dei coniugi e di non essersi da allora più riconciliato con la moglie,
essendo pertanto trascorso il periodo prescritto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che la resistente, dal momento del proprio trasferimento a Roma, non ha più contributo al mantenimento del figlio come Per_2
2 invece stabilito nell'accordo di separazione tra i coniugi, con la conseguenza che le spese necessaire per la vita del figlio, ancora convivente con il padre, sono da egli sostenute, malgrado le proprie precarie condizioni economiche.
Il ricorrente ha concluso chiedendo di porre a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il pagamento di € 300,00 mensili, Per_2
oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2025, si è costituita in giudizio che, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha dedotto Controparte_1
che vive a Catania presso un alloggio universitario e che, grazie alle borse di Per_2
studio erogate dall'Università di Catania, provvede autonomamente al proprio sostentamento;
ha precisato, altresì, che - nei giorni di permanenza di presso i Per_2
genitori nella casa coniugale - entrambi garantiscono il mantenimento diretto, come concordato in sede di separazione.
La resistente, poi, a proposito delle proprie condizioni economiche, ha dedotto di svolgere l'attività di sarta a Roma e di produrre un reddito annuale modesto, attesa la breve durata dei contratti di lavoro stipulati e le spese che deve sostenere, specie di locazione, chiedendo al tribunale di “Disporre che la casa coniugale ritorni nella disponibilità di entrambi i coniugi comproprietari per quote indivise”, atteso che fruendo di alloggio a Catania, non convive più con il padre. Per_2
In subordine, la resistente ha chiesto che il Tribunale riconosca l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 150,00 Per_2
3 ciascuno, oltre al pagamento delle spese straordinarie, da versare direttamente al figlio.
All'udienza di comparizione del 19.11.2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, le parti hanno insistito nei propri atti e la causa è stata rimessa in decisione
Tanto premesso deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6
maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di
Catania, sez. affari civili, il 12.11.2024.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alle ulteriori domande proposte, serve rilevare quanto segue.
Il ricorrente ha rappresentato che il figlio, pur avendo raggiunto la maggiore età,
non è economicamente indipendente in quanto ha continuato ad investire nella propria formazione personale e, avendo conseguito la laurea triennale in Filosofia, frequenta
4 l'Ateneo catanese per implementare il suo percorso formativo.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “(…) se il figlio è
neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o
di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio
dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle
circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento
di una autonoma collocazione lavorativa” (Sent. n. 26875 del 20.09.2023).
Nel caso di specie, è in procinto di compiere ventritré anni ma, nonostante Per_2
non possa essere considerato neomaggiorenne, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio richiesto - per la dimostrazione della permanenza dell'obbligo del mantenimento in capo ai genitori - tramite la produzione in giudizio della dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'università, che attesta l'impegno del figlio e il diritto di quest'ultimo ad ottenere un contributo economico da parte dei genitori per proseguire gli studi, essendo peraltro incontestato che il giovane frequenti con profitto l'università (tanto da meritare, per come è pacifico, una bora di studio).
Nel medesimo senso, appare utile richiamare Cassazione civile, sez. I,
22/06/2023, n.17947, secondo cui “Relativamente al tema del pagamento dell'assegno
di mantenimento al figlio maggiorenne ma non autosufficiente questa Corte, muovendo
dalla disamina dell'art. 337-septies c.c. assunta a norma centrale nel regolamento dei
rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni e rivedendo il proprio precedente
5 orientamento, ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori
fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa
disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa
l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla
stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque,
si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, che, per essere vinta, necessita
della prova del diritto al mantenimento ulteriore. In conseguenza di tale meditata
nuova impostazione, questa Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni
che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del
richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del figlio
provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del
diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella
ricerca di un lavoro. Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di
prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere
probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi
e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo
difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità
dei mezzi di prova”.
Accertato il diritto al contributo di mantenimento di deve esserne stabilito Per_2
6 il quantum e le modalità di erogazione.
Il ricorrente all'udienza del 19.11.2025 ha chiarito che, anche se il figlio usufruisce dei benefici legati alla vittoria di una borsa di studio erogata dall'Università
di Catania - come affermato da entrambe le parti in giudizio - nel weekend e nei periodi in cui non deve frequentare i corsi universitari, rientra nella casa coniugale, dove Per_2
vive insieme al padre, il quale ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione pari a ed € 700,00.
La resistente, invece, alla medesima udienza ha depositato in atti il proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal gennaio 2025, grazie al quale ella percepisce la somma mensile di € 1.210,00.
Tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente, il quale non è in grado da solo di sostenere le spese necessarie per il mantenimento del figlio e delle reali esigenze economiche di quest'ultimo, attesa la disponibilità dei benefici legati alla fruizione della borsa di studio, il Collegio ritiene di determinare l'importo dell'assegno nella misura di € 200,00, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, da corrispondere - in difetto di specifica domanda del figlio - al ricorrente,
entro il giorno 5 e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l'art. 337 septies, c.c.,
accordi al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di
7 mantenimento, l'attribuzione della provvidenza direttamente alla prole ne presuppone la domanda giudiziale (ai sensi dell'art. 99, c.p.c.), costituendo il pagamento dell'assegno in questione a favore del figlio maggiorenne non un facoltà
dell'obbligato, bensì il prodotto di una decisione giudiziaria (cfr Cass., n. 9700/2021).
E' principio consolidato, quindi, quello secondo il quale in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi esiste la legittimazione attiva concorrente del figlio (titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente
(titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore), il che esclude che il genitore obbligalo abbia autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere.
Quanto alla casa coniugale, di cui le parti sono comproprietarie per pari quote indivise, ritiene il Collegio - fermo restando continua a far rientro nella casa Per_2
coniugale e che l'alloggio presso la casa dello studente rappresenta una sistemazione temporanea - che, in difetto di espressa domanda di assegnazione da parte del ricorrente, nessuna statuizione possa essere emessa e che il relativo godimento non possa che essere disciplinato - salvo diversi accordi tra le parti (cfr in tal senso l'accordo di separazione) in conformità del relativo titolo.
Attesa la natura del giudizio e l'esito complessivo dello stesso le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del
8 matrimonio contratto con rito concordatario in Linguaglossa in data 08.01.2000, tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Linguaglossa dell'anno 2000, al N. 1 della
Parte II, Serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Linguaglossa di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla Controparte_1
data di pubblicazione della presente sentenza, entro giorno 5 di ogni mese, a
[...]
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno Pt_1 Per_2
dell'importo di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie;
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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