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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Paola Parte_1 Lauriero;
e
, con l'assistenza e difesa dall'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 21.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza-ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata- va rigettata, per quanto di seguito esposto. In via preliminare, deve rilevarsi che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla l. n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata l. n. 533 -che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo- né dall'art. 443 c.p.c. -che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato- (così Cass., sez. un., 05-08-1994, n. 7269). Inoltre, detta mancanza, nei procedimenti di previdenza e assistenza, è sempre rilevabile d'ufficio prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio(così Cass., Sez. Lav., Sent. n. 26146/2010).
1 Deve osservarsi che la modifica legislativa dell'ultimo comma dell'art. 47 D.P.R. n. 639/19, introdotta dall'art. 38, comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 9870, ha chiarito, in via definitiva, la necessità di un'apposita preliminare domanda amministrativa anche in caso di richiesta di riconoscimento di prestazioni erogate solo in parte, così recitando: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato di avere presentato all' la domanda amministrativa afferente alla CP_1 prestazione per cui è causa nel rispetto del termine decadenziale prescritto dalla legge;
di conseguenza, l'odierna domanda giudiziale va rigettata, in quanto improponibile. In ordine alle spese processuali –attesa la natura della presente pronunzia- se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari,21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Paola Parte_1 Lauriero;
e
, con l'assistenza e difesa dall'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 21.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza-ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata- va rigettata, per quanto di seguito esposto. In via preliminare, deve rilevarsi che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla l. n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata l. n. 533 -che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo- né dall'art. 443 c.p.c. -che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato- (così Cass., sez. un., 05-08-1994, n. 7269). Inoltre, detta mancanza, nei procedimenti di previdenza e assistenza, è sempre rilevabile d'ufficio prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio(così Cass., Sez. Lav., Sent. n. 26146/2010).
1 Deve osservarsi che la modifica legislativa dell'ultimo comma dell'art. 47 D.P.R. n. 639/19, introdotta dall'art. 38, comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 9870, ha chiarito, in via definitiva, la necessità di un'apposita preliminare domanda amministrativa anche in caso di richiesta di riconoscimento di prestazioni erogate solo in parte, così recitando: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato di avere presentato all' la domanda amministrativa afferente alla CP_1 prestazione per cui è causa nel rispetto del termine decadenziale prescritto dalla legge;
di conseguenza, l'odierna domanda giudiziale va rigettata, in quanto improponibile. In ordine alle spese processuali –attesa la natura della presente pronunzia- se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari,21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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