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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17655 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 56385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(cod. fisc. Parte_1
), in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Roma, alla Via Cilicia 55, presso lo studio dell'avv. Ilaria Pallotti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- Attore – nei confronti di in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. Alberto Galieti, con studio in Albano Laziale, Piazza G. Donizetti;
- Convenuta –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_2 attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti meglio specificati in narrativa e, per l'effetto 2) condannare la Convenuta al pagamento della somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di ogni
1 2
singolo pagamento revocabile fino alla domanda giudiziale ed agli interessi di mora ex art.
1284, quarto comma, c.c. e D. Lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al soddisfo, o, in subordine, agli interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo, o in quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, del presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, nella persona del Giudice designato, in ragione di quanto esposto in narrativa, rigettare la domanda proposta perché palesemente infondata in fatto ed in diritto ed in particolare per insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, commi 2
e 3 della Legge Fallimentare. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Solo in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ammettere la al passivo fallimentare ex art. 70 II L. Fall. CP_1 per la somma equivalente a quanto eventualmente tenuta a restituire”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2024 ed iscritto a ruolo in data 22 dicembre 2024, il Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di ottenere la revocatoria ex art. 67 co.
[...] CP_1
2 l.f. dei pagamenti effettuati, dall'odierna attrice in bonis, per complessivi euro 15.000,00:
- Euro 5.000,00 a mezzo assegno dal conto corrente presso Banca Centro Lazio
Credito Cooperativo Italiano del Lazio il 15-21.07.2021 per il pagamento delle
Fatt. n.194 del 29.11.2019 e n. 181 del 31 ottobre 2019 (All. 12 – estratto c/c Banca
Centro Lazio con pagamento di Luglio 2021);
- 2. € 5.000,00 assegno dal conto corrente presso Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo
- Italiano del Lazio il 15-22.10.2021 per il pagamento delle Fatt. nn 204 del 19 dicembre 2019,
- 194 del 29 novembre 2019 e 19 del 30 gennaio 2020 (All. 13 – estratto c/c Banca
Centro Lazio
- con pagamento di Ottobre 2021);
- 3. € 5.000,00 assegno dal conto corrente presso Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo
2 3
- Italiano del Lazio il 15.21.12.2021 per il pagamento delle Fatture di gennaio e febbraio 2020
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
❖ che la costituita Parte_1 il 14 settembre 1961, nasce come azienda familiare in forma di società in nome collettivo (trasformata dapprima in s.r.l. e poi, nel 2015, in facente capo Pt_1 all'omonima famiglia Plocco;
❖ che la società, specializzata nel settore della carpenteria e delle lavorazioni meccaniche, costruzioni di carpenteria, montaggi e manutenzione di impianti industriali, si caratterizzava tradizionalmente per la costruzione di componenti meccanici singoli e assemblati riguardanti la movimentazione automatica del materiale.
❖ che l'attività d'impresa veniva esercitata presso l'opificio di Frosinone, Via delle
Dogane 18, ove la società aveva in forza circa cinquanta dipendenti;
❖ che con sentenza n. 902 del 21 dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società;
❖ che un primo segnale dell'incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni si manifestava nel settembre 2007, allorquando la società ha subito esecuzioni da parte di terzi, con conseguenti iscrizioni ipotecarie sugli immobili di proprietà siti nel Comune di Frosinone;
❖ che successivamente, nel mese di novembre 2016, subiva il pignoramento presso terzi ad opera di per un credito pari ad euro 128.559,93; Parte_3
❖ che nel maggio 2018, veniva iscritta altra ipoteca esattoriale sui beni immobili della fallita per euro 1.582.515,88;
❖ che nell'anno 2019:
- l'Agenzia delle Entrate iscriveva ulteriore ipoteca per € 1.970.623,64;
- la Banca di Credito Cooperativo di Anagni s.c., creditrice di € 869.237,08, procedeva al pignoramento immobiliare dell'opificio (formalità n.
12779/10006 del 2 agosto 2019);
- la concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Frosinone,
[...]
disponeva il fermo amministrativo degli Controparte_2 automezzi aziendali della società in forza di due ingiunzioni per oltre €
20.000,00;
3 4
- i dipendenti iscrivevano ipoteche giudiziali sugli immobili della fallita per un importo complessivo superiore ad € 100.000,00;
- la iscriveva pignoramento presso Controparte_3 terzi (n. R.G.E. 1935/2019);
❖ che la società risultava già da tempo segnalata a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte di diversi intermediari;
❖ che in questo contesto di conclamata decozione, la società ha effettuato tre pagamenti in favore della convenuta per complessivi euro 15.000,00;
❖ che il pagamento è stato accettato dalla nonostante la conoscenza di CP_1 quest'ultima dello stato di insolvenza in cui versava l'odierna attrice;
❖ che l'odierna convenuta conosceva lo stato di decozione in cui versava la
[...]
, risulta dimostrato, dalla circostanza che le fatture emesse dalla Parte_1 [...]
CP_
risultano pagate dalla società in bonis anche a distanza di un anno dalla loro emissione;
❖ che pertanto sussistono i presupposti per proporre l'azione revocatoria ex art. 67 co.
2 l.f.;
❖ che nel caso di specie il pagamento delle suddette somme è avvenuto nel c.d. periodo sospetto ai sensi dell'art. 67 l.f. in combinato disposto con l'art. 69 bis l.f. e che pertanto sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati dalla nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, Parte_1 intervenuta, nella specie, in data 21 dicembre 2021;
Con memoria del 28 marzo 2025 si costituiva in giudizio la sostenendo CP_1
l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti in questione, essendo stati effettuati nei termini d'uso fra le parti, e contestando altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento dell'azione intrapresa, consistente nella conoscenza da parte della medesima dello stato di insolvenza in cui avrebbe versato la alla data del Parte_1 pagamento. Ha quindi conclusivamente chiesto il rigetto della domanda proposta dall'attrice con salvezza di spese vinte.
La causa istruita solo documentalmente, con provvedimento del 23 settembre 2025, veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dal Fall. 873/21 Parte_4
[...] [..
[...]
non è fondata e non merita accoglimento.
[...]
Come è noto, l'azione revocatoria fallimentare costituisce il principale strumento a tutela della parità di trattamento dei creditori e di garanzia del rispetto della graduazione dei crediti. L'art. 67 l. fall. distingue due tipologie sostanziali di atti impugnabili: una prima categoria, caratterizzata per diversi aspetti dalla anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, dalla quale deriva una presunzione di percezione dell'insolvenza, che impone al soggetto in bonis l'onere di provare l'inscientia, ed una seconda categoria in cui ad essere presunto è solo l'eventus damni, laddove invece la conoscenza dell'insolvenza deve essere dimostrata dal curatore, che peraltro potrà giovarsi anche della prova presuntiva.
La questione prospettata dalla lite concerne la revoca dei pagamenti effettati dalla società in bonis nelle date del 15/21 luglio 2021, 15/22 ottobre 2021 e 15/21 dicembre 2021 (durante il c.d. “periodo sospetto”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 2 della l.f. “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Il Curatore fallimentare che agisce in revocatoria dovrà, oltre che fornire la prova del fatto storico del compimento nel “periodo sospetto” dell'atto revocando, dimostrare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore successivamente fallito all'epoca dell'atto. Bisogna altresì specificare, che lo stato di insolvenza, di cui deve essere a conoscenza il convenuto in revocatoria, corrisponda alla nozione accolta nell'art. 5 l.f. (art. 2 CCII) come presupposto per la dichiarazione di fallimento e quindi come incapacità dell'imprenditore ad assolvere regolarmente, e con normali mezzi solutori, alle obbligazioni assunte per il venir meno della liquidità e della disponibilità di credito occorrenti per il normale svolgimento dell'impresa.
Pertanto, la norma fallimentare, richiede la prova della conoscenza effettiva e non della semplice conoscibilità dell'insolvenza.
Le uniche ipotesi in cui l'attore in revocatoria potrebbe fornire agevolmente tale prova sono rappresentate dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del convenuto o dal giuramento decisorio di quest'ultimo. Per ovviare ad una simile situazione, la giurisprudenza con orientamento pressoché unanime, è giunta ad ammettere la possibilità di assolvere l'onere in questione attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, purché ovviamente gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
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Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (Corte di Cass. 7722/1996), parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (Corte di
Cass. 1101/2014; Corte di Cass. 26935/2006; Corte di Cass. 11060/1998).
Sul punto, va considerato che operatori economici quali banche, istituti finanziari, società di leasing e di factoring (c.d. operatori qualificati) proprio in ragione della attività economica svolta sono tenuti a compiere scrupolose e particolareggiate indagini dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale. Tali soggetti sono, invero, tenuti a dotarsi di un'organizzazione di mezzi in grado di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi indicatori di insolvibilità del cliente ed operare secondo criteri di avvedutezza, prudenza e professionalità nell'accertamento delle condizioni economiche dei propri clienti.
Nel caso di specie, il fallimento attore non ha compiutamente assolto l'onere della prova della conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza nel quale si trovava il solvens all'epoca dei pagamenti.
In particolare, la Curatela non ha fornito alcuna prova circa la natura qualificata della società convenuta, né risulta dagli atti di causa che quest'ultima abbia levato protesti o pignoramenti o abbia proposto azioni giudiziarie per il recupero forzoso dei crediti.
I ritardi nei pagamenti delle forniture da parte dell'odierna fallita non necessariamente costituiscono espressione di uno stato di insolvenza, ma possono essere ricondotti ad una normale ipotesi di inadempimento molto frequente nella prassi commerciale, o ad una momentanea difficoltà ad adempiere da parte della . Parte_1
Inoltre, la convenuta ha fornito la prova dell'esistenza di un pregresso e consolidato rapporto commerciale tra le parti, confermato dalla sottoscrizione di un accordo per la fornitura e vendita di prodotti metallici e plastici risalente all'anno 2013.
L'esame dello storico dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti del giudizio, conferma quanto rappresentato dalla nella propria memoria difensiva, circa la sussistenza CP_1 di una prassi consolidata tra le parti in forza della quale la provvedeva al Parte_1 pagamento delle fatture, non alla data di emissione delle stesse o con una scadenza fissa, bensì mediante pagamenti effettuati anche oltre l'anno dalla scadenza.
A dimostrazione del solido rapporto commerciale in essere tra le due società, e a dimostrazione della mancata conoscenza del dedotto stato di insolvenza della Pt_1
6 7
Plocco in bonis, la resistente ha documentato, che nei soli anni dal 2016 al 2019, periodo di massima crisi della società (secondo la ricostruzione di parte attrice), di aver ricevuto dalla società attrice pagamenti per oltre 130.000,00.
Si osserva inoltre che la ha continuato ad effettuare la fornitura di merci, in favore CP_1 della resistente in bonis, fino al 03 dicembre 2021, quindi fino a pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento della (21 dicembre 2021), rimanendo peraltro Parte_1 creditrice della fallita dell'ulteriore somma di euro 42.333,47.
Non vi sono dunque elementi da cui poter desumere, anche solo in via presuntiva, che la fosse a conoscenza dello stato di dissesto della quando ha ricevuto i CP_1 Parte_1 pagamenti oggetto di domanda.
Privo di qualsivoglia rilievo dimostrativo della conoscenza da parte della convenuta dello stato di decozione della è inoltre la dedotta sussistenza di ipoteche Parte_1 esattoriali, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali iscritti in danno della medesima società in bonis, trattandosi di formalità non riferibili in alcun modo ai rapporti in essere tra le parti, delle quali non vi è prova che la convenuta sia stata resa edotta e che, peraltro, non risulta abbiano pregiudicato i pagamenti che la in bonis ha continuato ad Parte_1 eseguire secondo la prassi suddetta.
Per quanto sopra l'azione revocatoria va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (trattasi di giudizio non implicate accertamenti o questioni giuridiche di particolare complessità), per una causa di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda;
❖ condanna il Parte_1 Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del curatore p.t. al
[...] P.IVA_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi CP_1 euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Roma in data 16 dicembre 2025
Il
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Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 56385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(cod. fisc. Parte_1
), in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Roma, alla Via Cilicia 55, presso lo studio dell'avv. Ilaria Pallotti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- Attore – nei confronti di in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. Alberto Galieti, con studio in Albano Laziale, Piazza G. Donizetti;
- Convenuta –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_2 attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti meglio specificati in narrativa e, per l'effetto 2) condannare la Convenuta al pagamento della somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di ogni
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singolo pagamento revocabile fino alla domanda giudiziale ed agli interessi di mora ex art.
1284, quarto comma, c.c. e D. Lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al soddisfo, o, in subordine, agli interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo, o in quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, del presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, nella persona del Giudice designato, in ragione di quanto esposto in narrativa, rigettare la domanda proposta perché palesemente infondata in fatto ed in diritto ed in particolare per insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, commi 2
e 3 della Legge Fallimentare. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Solo in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ammettere la al passivo fallimentare ex art. 70 II L. Fall. CP_1 per la somma equivalente a quanto eventualmente tenuta a restituire”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2024 ed iscritto a ruolo in data 22 dicembre 2024, il Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di ottenere la revocatoria ex art. 67 co.
[...] CP_1
2 l.f. dei pagamenti effettuati, dall'odierna attrice in bonis, per complessivi euro 15.000,00:
- Euro 5.000,00 a mezzo assegno dal conto corrente presso Banca Centro Lazio
Credito Cooperativo Italiano del Lazio il 15-21.07.2021 per il pagamento delle
Fatt. n.194 del 29.11.2019 e n. 181 del 31 ottobre 2019 (All. 12 – estratto c/c Banca
Centro Lazio con pagamento di Luglio 2021);
- 2. € 5.000,00 assegno dal conto corrente presso Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo
- Italiano del Lazio il 15-22.10.2021 per il pagamento delle Fatt. nn 204 del 19 dicembre 2019,
- 194 del 29 novembre 2019 e 19 del 30 gennaio 2020 (All. 13 – estratto c/c Banca
Centro Lazio
- con pagamento di Ottobre 2021);
- 3. € 5.000,00 assegno dal conto corrente presso Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo
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- Italiano del Lazio il 15.21.12.2021 per il pagamento delle Fatture di gennaio e febbraio 2020
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
❖ che la costituita Parte_1 il 14 settembre 1961, nasce come azienda familiare in forma di società in nome collettivo (trasformata dapprima in s.r.l. e poi, nel 2015, in facente capo Pt_1 all'omonima famiglia Plocco;
❖ che la società, specializzata nel settore della carpenteria e delle lavorazioni meccaniche, costruzioni di carpenteria, montaggi e manutenzione di impianti industriali, si caratterizzava tradizionalmente per la costruzione di componenti meccanici singoli e assemblati riguardanti la movimentazione automatica del materiale.
❖ che l'attività d'impresa veniva esercitata presso l'opificio di Frosinone, Via delle
Dogane 18, ove la società aveva in forza circa cinquanta dipendenti;
❖ che con sentenza n. 902 del 21 dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società;
❖ che un primo segnale dell'incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni si manifestava nel settembre 2007, allorquando la società ha subito esecuzioni da parte di terzi, con conseguenti iscrizioni ipotecarie sugli immobili di proprietà siti nel Comune di Frosinone;
❖ che successivamente, nel mese di novembre 2016, subiva il pignoramento presso terzi ad opera di per un credito pari ad euro 128.559,93; Parte_3
❖ che nel maggio 2018, veniva iscritta altra ipoteca esattoriale sui beni immobili della fallita per euro 1.582.515,88;
❖ che nell'anno 2019:
- l'Agenzia delle Entrate iscriveva ulteriore ipoteca per € 1.970.623,64;
- la Banca di Credito Cooperativo di Anagni s.c., creditrice di € 869.237,08, procedeva al pignoramento immobiliare dell'opificio (formalità n.
12779/10006 del 2 agosto 2019);
- la concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Frosinone,
[...]
disponeva il fermo amministrativo degli Controparte_2 automezzi aziendali della società in forza di due ingiunzioni per oltre €
20.000,00;
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- i dipendenti iscrivevano ipoteche giudiziali sugli immobili della fallita per un importo complessivo superiore ad € 100.000,00;
- la iscriveva pignoramento presso Controparte_3 terzi (n. R.G.E. 1935/2019);
❖ che la società risultava già da tempo segnalata a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte di diversi intermediari;
❖ che in questo contesto di conclamata decozione, la società ha effettuato tre pagamenti in favore della convenuta per complessivi euro 15.000,00;
❖ che il pagamento è stato accettato dalla nonostante la conoscenza di CP_1 quest'ultima dello stato di insolvenza in cui versava l'odierna attrice;
❖ che l'odierna convenuta conosceva lo stato di decozione in cui versava la
[...]
, risulta dimostrato, dalla circostanza che le fatture emesse dalla Parte_1 [...]
CP_
risultano pagate dalla società in bonis anche a distanza di un anno dalla loro emissione;
❖ che pertanto sussistono i presupposti per proporre l'azione revocatoria ex art. 67 co.
2 l.f.;
❖ che nel caso di specie il pagamento delle suddette somme è avvenuto nel c.d. periodo sospetto ai sensi dell'art. 67 l.f. in combinato disposto con l'art. 69 bis l.f. e che pertanto sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati dalla nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, Parte_1 intervenuta, nella specie, in data 21 dicembre 2021;
Con memoria del 28 marzo 2025 si costituiva in giudizio la sostenendo CP_1
l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti in questione, essendo stati effettuati nei termini d'uso fra le parti, e contestando altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento dell'azione intrapresa, consistente nella conoscenza da parte della medesima dello stato di insolvenza in cui avrebbe versato la alla data del Parte_1 pagamento. Ha quindi conclusivamente chiesto il rigetto della domanda proposta dall'attrice con salvezza di spese vinte.
La causa istruita solo documentalmente, con provvedimento del 23 settembre 2025, veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dal Fall. 873/21 Parte_4
[...] [..
[...]
non è fondata e non merita accoglimento.
[...]
Come è noto, l'azione revocatoria fallimentare costituisce il principale strumento a tutela della parità di trattamento dei creditori e di garanzia del rispetto della graduazione dei crediti. L'art. 67 l. fall. distingue due tipologie sostanziali di atti impugnabili: una prima categoria, caratterizzata per diversi aspetti dalla anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, dalla quale deriva una presunzione di percezione dell'insolvenza, che impone al soggetto in bonis l'onere di provare l'inscientia, ed una seconda categoria in cui ad essere presunto è solo l'eventus damni, laddove invece la conoscenza dell'insolvenza deve essere dimostrata dal curatore, che peraltro potrà giovarsi anche della prova presuntiva.
La questione prospettata dalla lite concerne la revoca dei pagamenti effettati dalla società in bonis nelle date del 15/21 luglio 2021, 15/22 ottobre 2021 e 15/21 dicembre 2021 (durante il c.d. “periodo sospetto”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 2 della l.f. “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Il Curatore fallimentare che agisce in revocatoria dovrà, oltre che fornire la prova del fatto storico del compimento nel “periodo sospetto” dell'atto revocando, dimostrare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore successivamente fallito all'epoca dell'atto. Bisogna altresì specificare, che lo stato di insolvenza, di cui deve essere a conoscenza il convenuto in revocatoria, corrisponda alla nozione accolta nell'art. 5 l.f. (art. 2 CCII) come presupposto per la dichiarazione di fallimento e quindi come incapacità dell'imprenditore ad assolvere regolarmente, e con normali mezzi solutori, alle obbligazioni assunte per il venir meno della liquidità e della disponibilità di credito occorrenti per il normale svolgimento dell'impresa.
Pertanto, la norma fallimentare, richiede la prova della conoscenza effettiva e non della semplice conoscibilità dell'insolvenza.
Le uniche ipotesi in cui l'attore in revocatoria potrebbe fornire agevolmente tale prova sono rappresentate dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del convenuto o dal giuramento decisorio di quest'ultimo. Per ovviare ad una simile situazione, la giurisprudenza con orientamento pressoché unanime, è giunta ad ammettere la possibilità di assolvere l'onere in questione attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, purché ovviamente gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
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Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (Corte di Cass. 7722/1996), parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (Corte di
Cass. 1101/2014; Corte di Cass. 26935/2006; Corte di Cass. 11060/1998).
Sul punto, va considerato che operatori economici quali banche, istituti finanziari, società di leasing e di factoring (c.d. operatori qualificati) proprio in ragione della attività economica svolta sono tenuti a compiere scrupolose e particolareggiate indagini dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale. Tali soggetti sono, invero, tenuti a dotarsi di un'organizzazione di mezzi in grado di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi indicatori di insolvibilità del cliente ed operare secondo criteri di avvedutezza, prudenza e professionalità nell'accertamento delle condizioni economiche dei propri clienti.
Nel caso di specie, il fallimento attore non ha compiutamente assolto l'onere della prova della conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza nel quale si trovava il solvens all'epoca dei pagamenti.
In particolare, la Curatela non ha fornito alcuna prova circa la natura qualificata della società convenuta, né risulta dagli atti di causa che quest'ultima abbia levato protesti o pignoramenti o abbia proposto azioni giudiziarie per il recupero forzoso dei crediti.
I ritardi nei pagamenti delle forniture da parte dell'odierna fallita non necessariamente costituiscono espressione di uno stato di insolvenza, ma possono essere ricondotti ad una normale ipotesi di inadempimento molto frequente nella prassi commerciale, o ad una momentanea difficoltà ad adempiere da parte della . Parte_1
Inoltre, la convenuta ha fornito la prova dell'esistenza di un pregresso e consolidato rapporto commerciale tra le parti, confermato dalla sottoscrizione di un accordo per la fornitura e vendita di prodotti metallici e plastici risalente all'anno 2013.
L'esame dello storico dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti del giudizio, conferma quanto rappresentato dalla nella propria memoria difensiva, circa la sussistenza CP_1 di una prassi consolidata tra le parti in forza della quale la provvedeva al Parte_1 pagamento delle fatture, non alla data di emissione delle stesse o con una scadenza fissa, bensì mediante pagamenti effettuati anche oltre l'anno dalla scadenza.
A dimostrazione del solido rapporto commerciale in essere tra le due società, e a dimostrazione della mancata conoscenza del dedotto stato di insolvenza della Pt_1
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Plocco in bonis, la resistente ha documentato, che nei soli anni dal 2016 al 2019, periodo di massima crisi della società (secondo la ricostruzione di parte attrice), di aver ricevuto dalla società attrice pagamenti per oltre 130.000,00.
Si osserva inoltre che la ha continuato ad effettuare la fornitura di merci, in favore CP_1 della resistente in bonis, fino al 03 dicembre 2021, quindi fino a pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento della (21 dicembre 2021), rimanendo peraltro Parte_1 creditrice della fallita dell'ulteriore somma di euro 42.333,47.
Non vi sono dunque elementi da cui poter desumere, anche solo in via presuntiva, che la fosse a conoscenza dello stato di dissesto della quando ha ricevuto i CP_1 Parte_1 pagamenti oggetto di domanda.
Privo di qualsivoglia rilievo dimostrativo della conoscenza da parte della convenuta dello stato di decozione della è inoltre la dedotta sussistenza di ipoteche Parte_1 esattoriali, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali iscritti in danno della medesima società in bonis, trattandosi di formalità non riferibili in alcun modo ai rapporti in essere tra le parti, delle quali non vi è prova che la convenuta sia stata resa edotta e che, peraltro, non risulta abbiano pregiudicato i pagamenti che la in bonis ha continuato ad Parte_1 eseguire secondo la prassi suddetta.
Per quanto sopra l'azione revocatoria va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (trattasi di giudizio non implicate accertamenti o questioni giuridiche di particolare complessità), per una causa di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda;
❖ condanna il Parte_1 Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del curatore p.t. al
[...] P.IVA_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi CP_1 euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Roma in data 16 dicembre 2025
Il
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Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
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