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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata e pubblicata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 6 giugno 2022, n.1325/2022, iscritto al n. 5216/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), con sede legale in Napoli, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Melisurgo n. 4, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14/6/2023, dagli
Avv.ti Rita Raia (codice fiscale ) e Antonio Formisano (codice C.F._1 fiscale ); C.F._2
APPELLANTE
E
(codice fiscale Controparte_1
), costituitasi in persona del suo Direttore Generale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa – in virtù di procura generale alle liti per scrittura privata autenticata
N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. 3 Sud Pag. 1 a 12 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dal notaio del 6 febbraio 2023 (repertorio n. 8360) - dagli Avv.ti Persona_1
Eduardo Martucci (codice fiscale ) e Adele De Paula (codice C.F._3 fiscale;
C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 283/2020, emesso il 20.2.2020, il Tribunale di Torre
Annunziata intimava all' di pagare, in favore della Controparte_1
l'importo di € 135.046,45 oltre “interessi convenzionali (art.7 del Parte_1 contratto)” a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie afferenti alle branche di dialisi e radiodiagnostica, per le quali il Centro risultava accreditato, rese nel mese di agosto 2019.
In particolare, il credito si fondava sulle fatture n° 42E/ARAD/2 di € 79.792,36 relativa alle prestazioni di radiodiagnostica, n° 43E/BDIA del di € 162,27, n° 44E/BDIA di € 8.962,73 e n° 45E/BDIA di € 46.129,09 relative alle prestazioni di emodialisi, tutte emesse il 31.8.2019. Cont Con atto di citazione notificato il 17.4.2020, l' roponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la mancata ricezione e registrazione della fattura
42E/ARAD/2 del 31.8.2019 di € 79.792,36, avente ad oggetto il corrispettivo per le prestazioni di radiodiagnostica, la mancanza del contratto relativo alle prestazioni di emodialisi, l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002; infine, invocava la responsabilità aggravata del creditore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché la veva Pt_1 reiterato più volte la richiesta di pagamento di prestazioni di dialisi, pur essendo consapevole dell'assenza di contratto.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata il 28.9.2020, si costituiva la che contestava le Pt_1 avverse allegazioni ed evidenziava di aver regolarmente comunicato le fatture, depositando copia dell'estratto autenticato del proprio registro delle fatture elettroniche;
in ordine alla mancanza del contratto per le prestazioni di emodialisi, deduceva cheil
[...] con sentenza n. 4184/2019 (prodotta in atti), aveva riconosciuto l'obbligo per CP_3
Cont l' e la Regione Campania di predisporre i contratti per prestazioni di emodialisi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sicché in considerazione dell'inattività
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dell'Amministrazione e dell'accreditamento per le prestazioni in questione, non vi era motivo per negare la remunerazione delle stesse. In via subordinata, chiedeva comunque che venisse riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'ingiustificato Cont arricchimento realizzato dall'
Con sentenza n. 1325/2022, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con riferimento alle prestazioni afferenti alla branca di emodialisi, il Tribunale rilevava che la documentazione prodotta dal Centro dimostrava solo l'accreditamento, mentre era necessario il contratto che per le PP.AA. deve intervenire in forma scritta a pena di nullità.
Con riguardo agli importi richiesti a titolo di corrispettivo per le prestazioni di Cont radiodiagnostica, di cui alla fattura n.42/E, accoglieva l'eccezione sollevata dall' secondo cui la stessa non era mai stata trasmessa e inserita nei sistemi di contabilità con le modalità stabilite nel contratto.
Infine, il Tribunale rigettava la richiesta subordinata di condanna al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione a titolo di ingiustificato arricchimento, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità, pur escludendo che il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte della P.A. sia requisito per l'accoglimento della domanda ex art. 2041
c.c., ha comunque affermato che nulla è dovuto quando l'arricchimento non è stato voluto Cont
o consapevole;
l' infatti, aveva “eccepito di non aver mai ricevuto le fatture poste a base della pretesa creditoria dell'opposta, deducendo che le stesse non risultano registrate, né presenti nei sistemi di contabilità e l'opposta non ha provato la ricezione Cont da parte dell' delle fatture in questione. Ne consegue che l'opponente non è mai stata posta in condizione di sapere, prima del giudizio, che in favore degli assistiti del CP_5 erano state rese le prestazioni di cui si chiede la remunerazione. Sussistono pertanto gli estremi per considerare operante nella fattispecie in esame il limite dell'arricchimento imposto, con la conseguenza che la domanda va rigettata”.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2022, la ha proposto appello Pt_1 avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via principale
e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1325/2022, resa dal Tribunale di Torre Annunziata (…); 2) Per
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n°
283/2020 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro Controparte_4 tempore, al pagamento, in favore della Società della somma pari ad € Parte_1
135.046,45, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) In via subordinata, accertare
e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti CP_6 nel giudizio di I grado e reiterati nel seguente giudizio di appello. 4) Condannare
l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 5) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”. Cont Con comparsa depositata il 28.3.2023 si è costituita l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. in accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
2. Confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, che revocava integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n.
283/2020, in quanto infondato nel merito.
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
All'udienza dell'1.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo termini abbrevato ex art. 190 comma 2° c.p.c. di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, articolato in tre motivi, è infondato e deve essere rigettato.
1. Con il primo motivo di appello rubricato “Error in iudicando ed in CP_7 procedendo in merito alla mancata contrattualizzazione per la Parte_2
e/o omessa motivazione”, il Centro ha sostenuto che il Tribunale, in ordine alla
[...]
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
questione della mancanza del contratto per le prestazioni di emodialisi, non avrebbe vagliato le sue difese e non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta ed in particolare, non avrebbe tenuto conto, oltre che dei provvedimenti di accreditamento, della sentenza del TAR Campania n. 4184/2019 del 30.7.2019 che aveva Cont accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dall' in ordine alla richiesta di convocare i centri per la sottoscrizione dei contratti relativi alle prestazioni di emodialisi.
Il motivo è infondato.
Come più volte osservato da questa Corte, anche in altre controversie in tutto analoghe alla presente (cfr. sentenze n. 3737/2023 e 4667/2023), col conforto della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e
23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria accreditata che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle Cont prestazioni, anche i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti, di natura lato sensu concessoria, derivanti dall'accreditamento. La stipulazione dei contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass.
19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3
c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Del resto anche la S.C. ha più volte affermato, con specifico riguardo alla materia in esame, che “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle
Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass.
7019/2020; nello stesso senso cfr. Cass. 17588/2018; Cass.17665/2019).
Quindi, in definitiva, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. 20690/2016 e 12540/2016), è da escludere che possano ritenersi validamente conclusi, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/1992, accordi contrattuali per “facta concludentia”, rappresentati dalla mancata sospensione dell'accreditamento oppure dalla mancata sottoscrizione del contratto per Cont causa (peraltro non provata) imputabile all' con conseguente lesione del legittimo affidamento della struttura a tale sottoscrizione, sicché la pretesa creditoria per le prestazioni di “dialisi” è priva di fondamento. Cont È irrilevante il fatto che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro per la sottoscrizione dei contratti, perché ciò non toglie che, in assenza degli stessi, le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva rifiutarsi di eseguirle). Né appare rilevante la sentenza del TAR Campania del 19/6/2019 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal centro avverso il silenzio della P.A. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il G.A., Cont infatti, si è limitato ad imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) della presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta della ricorrente del 17 marzo 2018”, specificando tuttavia che “non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula dell'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”.
È appena il caso di aggiungere che la sentenza de qua riguarda comunque gli anni
2015 – 2018, mentre le prestazioni di cui si chiede la remunerazione sono state rese nel
2019.
2. Con il secondo motivo di impugnazione rubricato “Error in iudicando ed Error in procedendo in merito al mancato riconoscimento e pagamento della fattura n°
42E/ARAD/2 del 31.08.2019 di € 79.792,36 afferente le prestazioni di Radiodiagnostica
– Mancanza onere probatorio sulla mancata ricezione della fattura” l'appellante ha
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non sia stata inviata la fattura n° 42E/ARAD/2 del 31.08.2019 di € 79.792,36 relativa alle prestazioni di Cont radiodiagnostica, in considerazione delle contestazioni sul punto formulate dall' e della mancanza di prove al riguardo da parte del centro. In particolare, il Centro ritiene che la fattura sia stata regolarmente registrata in contabilità, come risulta dall'estratto del proprio registro fatture elettroniche depositato nel giudizio di primo grado e che ciò sia sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Dalla documentazione in atti si evince che la fattura è stata depositata come file in formato .pdf da cui, però, non si desume né che sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche, atteso che per la prestazione di servizi resi nei confronti della p.a. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica. Infatti, da una ricognizione normativa, emerge che l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la Finanziaria 2008
(art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214), quando il Governo ha incaricato il Ministero dell'Economia e delle Finanze di istituire il Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo 2008, viene amministrato dall' e gestito dal punto di vista tecnico dalla Controparte_8 CP_9
In particolare, secondo il comma 209 dell'art. 1 L. 244/2007, “l'emissione, la
[...] trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; secondo il comma 210 dello stesso articolo, le Pubbliche Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”. L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”, con cui tale strumento è entrato in vigore.
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del detto Regolamento: “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.
Dal quadro normativo sopra richiamato si desume che l'unico modo di trasmissione della fattura elettronica è quello da effettuare tramite il Sistema di
Interscambio (SdI), che effettua i controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza del cd. codice destinatario, esistenza della partita IVA del fornitore ovvero del codice fiscale del cliente) ai fini della corretta trasmissione e quindi dell'esistenza della detta fattura.
Ciò detto, si deve aggiungere che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del d.P.R.
633/1972 prevede che: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” e, riprendendo quanto sopra dedotto, l'unico modo di trasmissione o messa a disposizione delle fatture elettroniche è l'invio al Sistema di Interscambio. Pertanto, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo la modalità anzidetta, le fatture non possono essere considerate come emesse. Di conseguenza, alla luce dell'art. 7 del contratto Cont stipulato tra la l' solo la rendicontazione (e, quindi, l'emissione di fattura) Pt_1 fa sorgere il diritto di pagamento degli acconti previsti dal comma 1 del detto articolo, la cui maturazione avviene entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Nel caso de quo la rendicontazione, ossia la valida emissione della fattura, non può dirsi avvenuta, con l'effetto che il diritto al pagamento delle prestazioni dedotte non può ritenersi esigibile.
Inoltre, nemmeno può condividersi quanto sostenuto dal , secondo cui CP_10
l'emissione della fattura qui considerata si desumerebbe dall'estratto del registro delle fatture elettroniche della , i registri delle fatture autenticati, nonostante Parte_3
l'attestazione del notaio, non possono fornire la prova che le fatture siano state trasmesse Cont all' mediante il cd. “Sistema d'Interscambio”. Infatti, il notaio non ha certificato l'autenticità delle fatture emesse tramite il Sistema d'interscambio, bensì ha solo attestato
(con riguardo alla fattura n. 42E/ARAD/2 del 31.8.2019) la conformità delle stesse a quanto si riscontra alla pagina n. 2019/8 del registro delle fatture elettroniche. Pertanto, il
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solo deposito del detto estratto notarile giammai potrebbe dimostrare in maniera idonea l'adempimento della fatturazione elettronica.
In definitiva, neppure l'importo relativo alle prestazioni di radiodiagnostica può essere riconosciuto.
3. Con il terzo motivo, rubricato “Error in iudicando ed Error in procedendo –
Carenza di motivazione e/o pronuncia della sentenza in merito alla richiesta di indebito arricchimento”, il Centro ha lamentato il mancato accoglimento della domanda diretta a conseguire un “equo indennizzo”, ai sensi dell'art. 2041 c.c., deducendo un'insufficiente motivazione da parte del Giudice di prime cure e, comunque, l'erroneità della decisione Cont in quanto l' on avrebbe dimostrato “che l'arricchimento ricevuto non è stato voluto
o le è stato imposto”.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che non è affatto vero che la sentenza di primo grado sia sostanzialmente priva di motivazione sul punto, avendo il Tribunale fatto Cont riferimento alla giurisprudenza dominante ed avendo altresì evidenziato che l' neppure poteva ritenersi a conoscenza dello svolgimento delle prestazioni da parte del
. CP_10
Tanto premesso, occorre comunque integrare la motivazione della predetta sentenza, tenendo conto del fatto che per le fatture relative alle prestazioni di emodialisi il credito è stato escluso in considerazione della mancanza del contratto, mentre per la fattura relativa alla prestazione di radiodiagnostica il credito non è stato riconosciuto in considerazione del mancato invio della fattura secondo la disciplina sopra descritta.
In ordine alle prestazioni di emodialisi, per le quali manca il contratto, occorre richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Alla luce di tali principi la domanda non può essere accolta.
Ed infatti le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041
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Cont c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
(cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini,
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024).
È pur vero che, nel caso di specie, il vizio riscontrato è la mancanza del contratto e non il superamento del tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente la stessa. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in forza di un regolare contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in mancanza di contratto che, già solo Cont per tale ragione, sono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini, le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte per le quali non può essere riconosciuto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le ragioni appena richiamate.
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Quanto alle prestazioni per radiodiagnostica, occorre evidenziare che il fatto che la relativa fattura non sia stata correttamente trasmessa produce comunque conseguenze Cont sul rispetto del tetto di spesa, giacché non consente all' di contabilizzare correttamente le prestazioni e, quindi, di tenerne conto ai fini del rispetto del budget o per l'applicazione della regressione tariffaria. Valgono pertanto le medesime considerazioni sopra svolte in ordine all'impossibilità di riconoscere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c..
A tale considerazione può aggiungersi che, per la radiodiagnostica, il contratto c'è ma l'importo richiesto non è stato riconosciuto perché il centro non ha rispettato le modalità previste dall'art. 7 del medesimo contratto, necessarie per il riconoscimento del compenso per le prestazioni in esse indicate;
tale circostanza è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 2041 c.c., in quanto, secondo la giurisprudenza dominante,
l'arricchimento non può ritenersi intervenuto senza causa quando vi è comunque un contratto o un rapporto compiutamente regolato tra le parti (Cass. 2312/2008; Cass.
5689/2005; Cass. SS.UU. 14215/2002).
Per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato.
4. In considerazione del rigetto dell'appello, la C.M.O. va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi, in base ai criteri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000, nei seguenti importi:
fase di studio: € 1.500
fase introduttiva: € 1.000
fase istruttoria: € 2.200
fase decisoria: € 2.600
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1325/2022 emessa Parte_1 il 6 giugno 2022:
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 a 12 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2.condanna la al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_1 Controparte_4 del presente grado di giudizio che liquida in Euro 7.300 per compenso professionale ed
Euro 1.095 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3.dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
Controparte_ N. 5216/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 12 a 12 Parte_1