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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1715/2024 R.G
promossa da
(CF/PI: , in persona del legale rappresentante pro–tempore, Parte_1 P.IVA_1 r esa dall' ARO presso il cui studio in Milano alla piazzetta Maurilio Bossi n.4 è eletto domicilio
– parte attrice - contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1 Fed esso il piazza Velasca n. è eletto domicilio
2) OM DE (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_2 DE OM presso il c azza Velasca n. è eletto domicilio
3) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3 Fe o il cu iazza Velasca n. è eletto domicilio
– parti convenute –
Motivi della decisione Con atto di intervento ex art. 111 cpc, ritualmente notificato, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro–tempore, quale cessionaria dei credi
[...]
, proponeva intervento ex art. 111 cpc nell'esecuzione immobiliare m. 1 CP_2 stituzione di confermando le deduzioni tutte svolte dalla CP_3 precedente titolare de uivano in giudizio OM CP_1 DE e instando per il rigetto della do ria proma Parte_2 da Controparte_2
, depositato telematicamente, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro–tempore, giudizio e Controparte_4 rinunciavano atti del giudizio a sp
[...] anto dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n.40/2025. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale
1 dott. Pasquale LONGARINI riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006) Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti. Invero l'art. 306, ult. comma, Cpc, prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Imperia, 19.12.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1715/2024 R.G
promossa da
(CF/PI: , in persona del legale rappresentante pro–tempore, Parte_1 P.IVA_1 r esa dall' ARO presso il cui studio in Milano alla piazzetta Maurilio Bossi n.4 è eletto domicilio
– parte attrice - contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1 Fed esso il piazza Velasca n. è eletto domicilio
2) OM DE (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_2 DE OM presso il c azza Velasca n. è eletto domicilio
3) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3 Fe o il cu iazza Velasca n. è eletto domicilio
– parti convenute –
Motivi della decisione Con atto di intervento ex art. 111 cpc, ritualmente notificato, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro–tempore, quale cessionaria dei credi
[...]
, proponeva intervento ex art. 111 cpc nell'esecuzione immobiliare m. 1 CP_2 stituzione di confermando le deduzioni tutte svolte dalla CP_3 precedente titolare de uivano in giudizio OM CP_1 DE e instando per il rigetto della do ria proma Parte_2 da Controparte_2
, depositato telematicamente, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro–tempore, giudizio e Controparte_4 rinunciavano atti del giudizio a sp
[...] anto dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n.40/2025. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale
1 dott. Pasquale LONGARINI riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006) Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti. Invero l'art. 306, ult. comma, Cpc, prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Imperia, 19.12.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI