Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1847/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Boldrini e dall'avv. Giacomo Lesca, elettivamente domiciliato in
Torino, piazza Cavour n. 3 presso lo studio dell'avv. Boldrini;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 il sig. ha esposto Parte_1
di avere ottenuto in data 6.3.2017 dall' la liquidazione provvisoria della pensione CP_1
cat. ET N. 00532878 con decorrenza 1.3.2017; di avere sollecitato il 16.1.2023 la liquidazione in via definitiva, senza ottenere alcun riscontro;
di avere promosso ricorso al comitato provinciale dell' , respinto “per inammissibilità”. CP_1
Con il presente giudizio il sig. ha chiesto accertarsi il diritto alla liquidazione Parte_1
definitiva della pensione.
1
provvedimento di riliquidazione della pensione in data 28.4.2025.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuta liquidazione in via definitiva della pensione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , essendo intervenuto il CP_1
provvedimento in data successiva alla notificazione del ricorso, con la richiesta distrazione in favore dell'avv. Lesca e sono quantificate applicando i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria e tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate, nonché del comportamento processuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Lesca, antistatario.
Torino, 14/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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