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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15294/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15294 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 Parte_2
2 Controparte_2
3 Pt_3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2023
1. , nata a [...] Controparte_5
Grande do Sul, Brasile) il 20.4.1975, residente in [...](Stato di Paranà, Brasile) a Avenida Generosi Marques n.1259, CPF;
C.F._1
2. , nata a [...], Brasile) il Controparte_2
17.11.1974, residente in [...](Stato di Santa Catarina, Brasile) a Avenida Brasil n.275, CPF;
C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nata a [...], Parte_4 Brasile) il 22.8.1983, residente in [...](Stato di Rio Grande do Sul, Brasile) a Rua General Prestes Guimaraes n.125, CPF , C.F._2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i ricorrenti , nata Controparte_5
a Sapucaia (Stato di Rio Grande do Sul, Brasile) il 20.4.1975, , nata a [...]
CA (Stato di Rio Grande do Sul, Brasile) il 17.11.1974, , Parte_4 nata a [...], Brasile) il 22.8.1983, sono cittadini italiani fin dalla nascita;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 Persona_2
), nato a [...] il [...], figlio di e , il quale
[...] Persona_3 Persona_4 in data 07.12.1877 contraeva matrimonio, a Marostica, con per poi Persona_5 emigrare in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva in Brasile:
• in data 20.08.1886, il quale contraeva matrimonio, il 17.08.1907, con Persona_6
e dalla loro unione nasceva in Brasile: Controparte_6
➢ in data 10.11.1911, che contraeva matrimonio, il Parte_5 12.3.1938, con e dalla loro unione Controparte_7 nascevano in Brasile:
✓ , il 10.11.1947, che contraeva matrimonio con CP_8 [...]
in data 16.09.1972, dalla cui unione nasceva in Brasile: Per_7
❖ il 20.4.1975, odierna Parte_6 ricorrente;
✓ , il 23.8.1949, che contraeva matrimonio con Persona_8 Per_9
, in data 17.11.1973, dalla cui unione nascevano in Brasile:
[...]
❖ , il 17.11.1974, odierna ricorrente, la quale, Controparte_2 il 30.5.1994, sposava dal quale divorziava Persona_10 successivamente;
❖ , il 22.8.1983, odierna ricorrente, la quale, il Parte_7 9.2.2004, sposava , adottando il Persona_11 nome di;
Parte_8
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
Dott. Giovanni Calasso 2
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1
(o ), nato a [...] il [...], prima della nascita del
[...] Persona_2
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato a [...] il [...]. - Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Dott. Giovanni Calasso 3
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15294 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 Parte_2
2 Controparte_2
3 Pt_3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2023
1. , nata a [...] Controparte_5
Grande do Sul, Brasile) il 20.4.1975, residente in [...](Stato di Paranà, Brasile) a Avenida Generosi Marques n.1259, CPF;
C.F._1
2. , nata a [...], Brasile) il Controparte_2
17.11.1974, residente in [...](Stato di Santa Catarina, Brasile) a Avenida Brasil n.275, CPF;
C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nata a [...], Parte_4 Brasile) il 22.8.1983, residente in [...](Stato di Rio Grande do Sul, Brasile) a Rua General Prestes Guimaraes n.125, CPF , C.F._2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i ricorrenti , nata Controparte_5
a Sapucaia (Stato di Rio Grande do Sul, Brasile) il 20.4.1975, , nata a [...]
CA (Stato di Rio Grande do Sul, Brasile) il 17.11.1974, , Parte_4 nata a [...], Brasile) il 22.8.1983, sono cittadini italiani fin dalla nascita;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 Persona_2
), nato a [...] il [...], figlio di e , il quale
[...] Persona_3 Persona_4 in data 07.12.1877 contraeva matrimonio, a Marostica, con per poi Persona_5 emigrare in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva in Brasile:
• in data 20.08.1886, il quale contraeva matrimonio, il 17.08.1907, con Persona_6
e dalla loro unione nasceva in Brasile: Controparte_6
➢ in data 10.11.1911, che contraeva matrimonio, il Parte_5 12.3.1938, con e dalla loro unione Controparte_7 nascevano in Brasile:
✓ , il 10.11.1947, che contraeva matrimonio con CP_8 [...]
in data 16.09.1972, dalla cui unione nasceva in Brasile: Per_7
❖ il 20.4.1975, odierna Parte_6 ricorrente;
✓ , il 23.8.1949, che contraeva matrimonio con Persona_8 Per_9
, in data 17.11.1973, dalla cui unione nascevano in Brasile:
[...]
❖ , il 17.11.1974, odierna ricorrente, la quale, Controparte_2 il 30.5.1994, sposava dal quale divorziava Persona_10 successivamente;
❖ , il 22.8.1983, odierna ricorrente, la quale, il Parte_7 9.2.2004, sposava , adottando il Persona_11 nome di;
Parte_8
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
Dott. Giovanni Calasso 2
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1
(o ), nato a [...] il [...], prima della nascita del
[...] Persona_2
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato a [...] il [...]. - Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Dott. Giovanni Calasso 3
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5