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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 10107.2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVIII, specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Udienza del 13 giugno 2025
Innanzi alla Giudice designata, dott.ssa Francesca Giacomini, sono comparsi per l'attore, l'avv. Eduardo Lombardi con l'avv. UI ON.
Per la parte convenuta è presente l'Avv. Giuseppe Berti.
Le parti discutono oralmente la causa e si riportano ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste. In particolare, le parti discutono l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, insistendo ognuno nelle proprie posizioni. L'avv. Lombardi in via assolutamente subordinata, nel caso in cui il giudice non ritenga di chiamare in causa il terzo, insiste per la compensazione delle spese, atteso il legittimo affidamento ingenerato con la bolletta per consumi anomali che proviene da Enel Servizio Elettrico s.p.a. L'avv. Berti si oppone, anche alla luce del contenuto della denuncia querela prodotta sub. doc. 1 della comparsa di risposta.
Il Giudice
all'esito di ampia discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, decide come da seguente sentenza contestuale, della quale da lettura in assenza delle parti e che forma parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza del 13 giugno 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10107 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
ON UI nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Lombardi presso lo studio C.F._1 del quale in Napoli, Corso A. Lucci, 137 è elettivamente domiciliato
- attore -
E già Enel Servizio Elettrico S.p.A., (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Berti presso lo studio del quale in Roma, Via Antonio
Gramsci n. 7, è elettivamente domiciliata
- convenuta -
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, UI ON ha convenuto in Contr giudizio (da ora in poi “ ”), società di Controparte_1 vendita dell'energia elettrica, lamentando di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della denuncia per furto di energia elettrica presentata dalla convenuta nei suoi confronti.
2. Espone l'attore che, a seguito di una verifica del misuratore dell'energia elettrica situato nell'azienda agricola di sua proprietà sita in Giuliano in Contr Campania, effettuata da due tecnici di in data 11.03.2015, la società convenuta avrebbe presentato una denuncia-querela in danno di ON
UI per furto di energia elettrica;
né è scaturito un procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli (RGNR 808/2016), conclusosi solo nel 2020 con assoluzione del ON;
secondo la prospettazione di parte attrice, tali eventi hanno cagionato una situazione di grave stress con episodi di insonnia, irritabilità, inappetenza, assenza di relazioni umane, oltre a comportare un consistente esborso per spese legali.
3. L'attore, ritenuta la natura di calunnia dolosa della denuncia, ha quindi Contr chiesto di condannare la al risarcimento dei danni subiti quantificati complessivamente in euro 22.000,00.
4. Si è costituita la convenuta eccependo, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
5. Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, l'attore ha contestato l'eccezione formulata dalla convenuta e chiesto, in via subordinata, di essere autorizzato a chiamare in causa l' in Controparte_3 persona del suo l.r.p.t., quale autore della denuncia-querela.
6. La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza del 13.6.2025 nella quale le parti hanno concluso come da verbale che precede.
7. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
3 formulata dalla convenuta.
8. Si osserva, in proposito, che l'eccezione riguarda la titolarità passiva dell'obbligazione, contestandosi la sussistenza della titolarità effettiva in capo a già Enel Servizio Elettrico S.p.A. del Controparte_1 rapporto dedotto in giudizio.
9. Ritiene il Tribunale, per le considerazioni che seguono, che la convenuta non sia titolare di tale posizione giuridica.
10. Con la comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 già Enel Servizio Elettrico S.p.A., espone di non aver presentato alcun esposto o denuncia di reato nei confronti dell'attore all'Autorità giudiziaria;
la circostanza, oltre che documentalmente provata (cfr. doc. 1 parte convenuta) è argomentata sulla circostanza che, per espressa disposizione di legge (art. 1
Decreto Legislativo n. 79/99 c.d. “Decreto BE”) l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e quella di vendita devono essere esercitate da società diverse e distinte;
le società di distribuzione gestiscono le reti e le infrastrutture in regime di concessione e sono le uniche ad intervenire in caso Contr di malfunzionamenti dei misuratori;
le società di vendita, come , sono operatori del mercato libero dell'energia elettrica, distinte e autonome rispetto Contr alle prime. Pertanto, non poteva intervenire nella verifica del misuratore e, di conseguenza, non ha mai presentato alcuna denuncia per manomissione del contatore e/o furto di energia.
11. L'eccezione non è superata dalle argomentazioni formulate con le note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione depositate dall'attore; quest'ultimo sostiene che la distinzione tra le due società non sarebbe opponibile a terzi in quanto “relativa a rapporti interni” tra le stesse.
12. Si osserva, al riguardo, che la separazione tra attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e la conseguente scissione societaria di Enel operata con il c.d. Decreto BE (d.lgs. 79/1999) ha imposto, ai fini della liberalizzazione del mercato elettrico, la scissione dell'originario ente in società nettamente distinte in base all'attività svolta. Contr
13. Appurato che e sono soggetti giuridici distinti, Controparte_3 ne consegue che, rispetto alla domanda formulata dall'attore nel presente
4 Contr giudizio, non è titolare, dal lato passivo, della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall'attore.
14. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomentazione formulata da UI
ON in ordine ad un legittimo affidamento dell'attore in ordine all'identità Contr del soggetto denunciante, fondata sulla circostanza per la quale non avrebbe mai dichiarato, a seguito delle comunicazioni inviate dal ON, la sua estraneità alla denuncia.
15. Pur tralasciando il fatto che le prime due comunicazioni documentate dall'attore (cfr. doc. allegati alla citazione) sono del 24 aprile e del 16 giugno
2015, quindi precedenti alla data di comunicazione della notizia di reato da parte di , che è del 05.01.2016, dall'esame di tali documenti Controparte_3 emerge che UI ON aveva originariamente contestato il verbale del sopralluogo sia alla società di vendita che a quella di distribuzione, entrambe destinatarie della comunicazione del 24.04.2015 (cfr. documentazione allegata in citazione); l'odierno attore aveva quindi ben presente, sin da subito,
l'esistenza di due distinte società, ma ha deciso di coltivare l'azione solo nei confronti di una delle due.
16. Peraltro, alla mancata risposta alla comunicazione dell'attore del 13 giugno Contr 2022, non può attribuirsi alcuna assunzione di responsabilità da parte di in ordine alle contestazioni ivi sollevate.
17. Per quanto concerne infine la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata, tempestivamente, dall'attore, la stessa non può trovare accoglimento per ragioni di economia processuale.
18. Si osserva, sul punto che, in virtù della previsione di cui all'art. 183, comma
5, c.p.c., nella formulazione precedente al D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis al caso in esame, l'attore può chiamare in causa un terzo, su autorizzazione del giudice, ai sensi degli artt. 106 e 269, comma
3, "se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto”; la norma consente che l'attore possa formulare istanza di chiamata in causa del terzo, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa di quest'ultimo che contesti la propria legittimazione passiva, con l' indicazione di un terzo quale soggetto
5 effettivamente legittimato.
19. Tuttavia, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sent. 2331/2022 e giurisprudenza ivi citata).
20. Nel caso di specie, va osservato che l'odierno attore avrebbe potuto e dovuto proporre un'autonoma e distinta domanda nei confronti di Controparte_3
società a lui già ampiamente nota anche alla luce delle considerazioni
[...] precedentemente svolte.
21. Superiori ragioni di economia processuale impongono, dunque, in questo caso, di non autorizzare la chiamata in causa del terzo.
22. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la domanda dell'attore deve essere respinta.
23. Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni formulate dall'attore.
24. Tuttavia, valutata la vicenda nel suo complesso, tenuto conto che il contenzioso si è protratto per numerosi anni anche in sede penale e considerata la posizione di consumatore dell'attore, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di Servizio Elettrico
Nazionale S.p.A. già Enel Servizio Elettrico S.p.A.;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Francesca Giacomini
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVIII, specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Udienza del 13 giugno 2025
Innanzi alla Giudice designata, dott.ssa Francesca Giacomini, sono comparsi per l'attore, l'avv. Eduardo Lombardi con l'avv. UI ON.
Per la parte convenuta è presente l'Avv. Giuseppe Berti.
Le parti discutono oralmente la causa e si riportano ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste. In particolare, le parti discutono l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, insistendo ognuno nelle proprie posizioni. L'avv. Lombardi in via assolutamente subordinata, nel caso in cui il giudice non ritenga di chiamare in causa il terzo, insiste per la compensazione delle spese, atteso il legittimo affidamento ingenerato con la bolletta per consumi anomali che proviene da Enel Servizio Elettrico s.p.a. L'avv. Berti si oppone, anche alla luce del contenuto della denuncia querela prodotta sub. doc. 1 della comparsa di risposta.
Il Giudice
all'esito di ampia discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, decide come da seguente sentenza contestuale, della quale da lettura in assenza delle parti e che forma parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza del 13 giugno 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10107 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
ON UI nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Lombardi presso lo studio C.F._1 del quale in Napoli, Corso A. Lucci, 137 è elettivamente domiciliato
- attore -
E già Enel Servizio Elettrico S.p.A., (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Berti presso lo studio del quale in Roma, Via Antonio
Gramsci n. 7, è elettivamente domiciliata
- convenuta -
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, UI ON ha convenuto in Contr giudizio (da ora in poi “ ”), società di Controparte_1 vendita dell'energia elettrica, lamentando di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della denuncia per furto di energia elettrica presentata dalla convenuta nei suoi confronti.
2. Espone l'attore che, a seguito di una verifica del misuratore dell'energia elettrica situato nell'azienda agricola di sua proprietà sita in Giuliano in Contr Campania, effettuata da due tecnici di in data 11.03.2015, la società convenuta avrebbe presentato una denuncia-querela in danno di ON
UI per furto di energia elettrica;
né è scaturito un procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli (RGNR 808/2016), conclusosi solo nel 2020 con assoluzione del ON;
secondo la prospettazione di parte attrice, tali eventi hanno cagionato una situazione di grave stress con episodi di insonnia, irritabilità, inappetenza, assenza di relazioni umane, oltre a comportare un consistente esborso per spese legali.
3. L'attore, ritenuta la natura di calunnia dolosa della denuncia, ha quindi Contr chiesto di condannare la al risarcimento dei danni subiti quantificati complessivamente in euro 22.000,00.
4. Si è costituita la convenuta eccependo, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
5. Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, l'attore ha contestato l'eccezione formulata dalla convenuta e chiesto, in via subordinata, di essere autorizzato a chiamare in causa l' in Controparte_3 persona del suo l.r.p.t., quale autore della denuncia-querela.
6. La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza del 13.6.2025 nella quale le parti hanno concluso come da verbale che precede.
7. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
3 formulata dalla convenuta.
8. Si osserva, in proposito, che l'eccezione riguarda la titolarità passiva dell'obbligazione, contestandosi la sussistenza della titolarità effettiva in capo a già Enel Servizio Elettrico S.p.A. del Controparte_1 rapporto dedotto in giudizio.
9. Ritiene il Tribunale, per le considerazioni che seguono, che la convenuta non sia titolare di tale posizione giuridica.
10. Con la comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 già Enel Servizio Elettrico S.p.A., espone di non aver presentato alcun esposto o denuncia di reato nei confronti dell'attore all'Autorità giudiziaria;
la circostanza, oltre che documentalmente provata (cfr. doc. 1 parte convenuta) è argomentata sulla circostanza che, per espressa disposizione di legge (art. 1
Decreto Legislativo n. 79/99 c.d. “Decreto BE”) l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e quella di vendita devono essere esercitate da società diverse e distinte;
le società di distribuzione gestiscono le reti e le infrastrutture in regime di concessione e sono le uniche ad intervenire in caso Contr di malfunzionamenti dei misuratori;
le società di vendita, come , sono operatori del mercato libero dell'energia elettrica, distinte e autonome rispetto Contr alle prime. Pertanto, non poteva intervenire nella verifica del misuratore e, di conseguenza, non ha mai presentato alcuna denuncia per manomissione del contatore e/o furto di energia.
11. L'eccezione non è superata dalle argomentazioni formulate con le note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione depositate dall'attore; quest'ultimo sostiene che la distinzione tra le due società non sarebbe opponibile a terzi in quanto “relativa a rapporti interni” tra le stesse.
12. Si osserva, al riguardo, che la separazione tra attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e la conseguente scissione societaria di Enel operata con il c.d. Decreto BE (d.lgs. 79/1999) ha imposto, ai fini della liberalizzazione del mercato elettrico, la scissione dell'originario ente in società nettamente distinte in base all'attività svolta. Contr
13. Appurato che e sono soggetti giuridici distinti, Controparte_3 ne consegue che, rispetto alla domanda formulata dall'attore nel presente
4 Contr giudizio, non è titolare, dal lato passivo, della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall'attore.
14. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomentazione formulata da UI
ON in ordine ad un legittimo affidamento dell'attore in ordine all'identità Contr del soggetto denunciante, fondata sulla circostanza per la quale non avrebbe mai dichiarato, a seguito delle comunicazioni inviate dal ON, la sua estraneità alla denuncia.
15. Pur tralasciando il fatto che le prime due comunicazioni documentate dall'attore (cfr. doc. allegati alla citazione) sono del 24 aprile e del 16 giugno
2015, quindi precedenti alla data di comunicazione della notizia di reato da parte di , che è del 05.01.2016, dall'esame di tali documenti Controparte_3 emerge che UI ON aveva originariamente contestato il verbale del sopralluogo sia alla società di vendita che a quella di distribuzione, entrambe destinatarie della comunicazione del 24.04.2015 (cfr. documentazione allegata in citazione); l'odierno attore aveva quindi ben presente, sin da subito,
l'esistenza di due distinte società, ma ha deciso di coltivare l'azione solo nei confronti di una delle due.
16. Peraltro, alla mancata risposta alla comunicazione dell'attore del 13 giugno Contr 2022, non può attribuirsi alcuna assunzione di responsabilità da parte di in ordine alle contestazioni ivi sollevate.
17. Per quanto concerne infine la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata, tempestivamente, dall'attore, la stessa non può trovare accoglimento per ragioni di economia processuale.
18. Si osserva, sul punto che, in virtù della previsione di cui all'art. 183, comma
5, c.p.c., nella formulazione precedente al D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis al caso in esame, l'attore può chiamare in causa un terzo, su autorizzazione del giudice, ai sensi degli artt. 106 e 269, comma
3, "se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto”; la norma consente che l'attore possa formulare istanza di chiamata in causa del terzo, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa di quest'ultimo che contesti la propria legittimazione passiva, con l' indicazione di un terzo quale soggetto
5 effettivamente legittimato.
19. Tuttavia, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sent. 2331/2022 e giurisprudenza ivi citata).
20. Nel caso di specie, va osservato che l'odierno attore avrebbe potuto e dovuto proporre un'autonoma e distinta domanda nei confronti di Controparte_3
società a lui già ampiamente nota anche alla luce delle considerazioni
[...] precedentemente svolte.
21. Superiori ragioni di economia processuale impongono, dunque, in questo caso, di non autorizzare la chiamata in causa del terzo.
22. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la domanda dell'attore deve essere respinta.
23. Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni formulate dall'attore.
24. Tuttavia, valutata la vicenda nel suo complesso, tenuto conto che il contenzioso si è protratto per numerosi anni anche in sede penale e considerata la posizione di consumatore dell'attore, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di Servizio Elettrico
Nazionale S.p.A. già Enel Servizio Elettrico S.p.A.;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Francesca Giacomini
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