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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 24585 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
OPPONENTE CONTRO Controparte_1 in persona del legale
[...] fesa dall'Avv. Viviana La Ghezza come in atti OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2681/2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 2681/2024, il Tribunale di Roma, su istanza della (di Controparte_1 seguito, ha ingiunto a il pagamento della somma di CP_1 Parte_1
€ 26.536,05 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni dal 2016 al 2020, oltre interessi. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1 opposizione, affermando (lo si riporta in si che dalla somma ingiunta deve essere detratto l'importo di € 12.098,84 già oggetto di richiesta da parte di (con cartella Controparte_2 di pagamento n. 043 2020 0 ta 12.1.2024 relativamente agli anni 2016 e 2017) in quanto per tali somme è stata accolta istanza di rateizzazione;
che in ogni caso dalla somma ingiunta deve essere detratto l'importo di € 884,00 perché non dovuta, avendo la accordato la riduzione del 50% CP_1 delle sanzioni per gli anni 2016 e a causa dell'impossibilità di svolgimento dell'attività professionale per gravi motivi di salute come da istanza del 18.1.2021; che dalla somma ingiunta deve essere detratto l'importo di € 34,23 relativo all'anno 2020, in quanto egli non era iscritto alla Cassa. In via riconvenzionale, parte opponente ha chiesto di accertare che per gli anni 2018 e 2019 è dovuta la riduzione delle sanzioni irrogate ai sensi del Regolamento sulla contribuzione, per impossibilità di svolgimento dell'attività professionale per gravi motivi di salute. Tanto esposto, parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1)in via preliminare, per le ragioni innanzi esposte, sospendere, ai sensi dell'art.649 c.p.c., inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.2681/2024 del 17.4.2024;
2)per i motivi innanzi indicati, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.2681/2024 del 17.4.2024;
3)accertare e dichiarare l'inesistenza parziale del credito ingiunto per la somma complessiva di € 12.098,84, relativo agli importi per contributi, maggiorazioni e sanzioni per gli anni 2016 e 2017, già oggetto di richiesta da parte dell'agenzia di riscossione, il cui pagamento è stato rateizzato;
3)accertare e dichiarare l'inesistenza parziale del credito ingiunto per la somma di € 884,00, in ragione dell'applicazione della riduzione del 50% delle sanzioni per gli anni 2016 e 2017; 4)accertare e dichiarare l'inesistenza parziale del credito ingiunto per la somma di € 34,23, non dovuta, in quanto l'opponente, per l'anno 2020, non era contribuente per intervenuta cancellazione dalla CP_1
5)accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, che, per gli anni 2018 e 2019, è dovuta la riduzione del 50% sulle sanzioni per la somma complessiva di € 1.927,50, irrogate ai sensi del Regolamento sulla contribuzione, per impossibilità dell'opponente a svolgere l'attività professionale per gravi motivi di salute.
6)vinte le spese ed il compenso di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il Tribunale ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita la contestando l'opposizione e chiedendone il CP_1 rigetto, evidenzia e: che la cartella esattoriale notificata all'opponente l 22.9.2021 si riferisce a ruoli antecedenti e ad anni di riferimento del debito ben lontani rispetto al credito complessivo attestato dal Direttore generale dell'Ente in data 2.12.2022 posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo;
2 che l'opponente ha pagato solo 5 rate di un piano di rateizzazione parziale attivato con e non con l'Ente, attivato solo dopo la diffida e di cui l'Ente CP_3 non poteva ere al momento del deposito del ricorso monitorio;
che il creditore già in possesso di titolo esecutivo può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purchè l'azione non sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire e non vi sia abuso del diritto o del processo;
che la somma di € 34,23 è dovuta pur essendo l'opponente dal 15.10.2019 iscritto al solo albo professionale, trattandosi esclusivamente di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi ed essendo qualunque geometra tenuto a comunicare all'Ente le dichiarazioni reddituali;
che le sanzioni contributive applicate per la riscossione della contribuzione riferita agli anni 2016 e 2017 sono già state ridotte alla metà;
che per le annualità 2018 e 2019 parte opponente non ha diritto alla predetta riduzione, non avendo presentato l'istanza richiesta dal Regolamento sulla contribuzione. Parte resistente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione per le ragioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte e trattandosi, invece, di credito liquido, certo ed esigibile, confermato dalla dettagliata documentazione allegata in atti e, soprattutto, dalla prova certa del credito riveniente dall'attestazione rilasciata dal direttore Generale dell'Ente, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2681/2024 emesso il giorno 17.04.2024 e depositato in pari nella procedura monitoria avente R.G. n. 11786/2024, stante l'ingente importo ed il pericolo nel ritardo;
- nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede per le ragioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte e, trattandosi di credito liquido, certo ed esigibile, confermato dalla dettagliata e copiosa documentazione allegata in atti e, soprattutto, dalla prova certa del credito riveniente dall'attestazione rilasciata dal direttore Generale dell'Ente, confermare il decreto ingiuntivo n. 2681/2024 emesso il giorno 17.04.2024 e depositato in pari nella procedura monitoria avente R.G. n. 11786/2024 e, per l'effetto, condannare il sig. nato a [...]
RI (FG) il giorno 11.12.1984 e residente in [...], scala D, Int. 16, C.F. , a pagare la somma di C.F._1
€ 26.536,05= (Euro ventiseimilacinquecentotrentasei/05), relativa ad omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto ed oltre le spese legali del procedimento moratorio che liquida in € 750,00, il rimborso delle spese generali al 15%, nonché IVA, CPA e CU di € 21,50;
- ancora nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale, in quanto illegittima, infondata ed inammissibile, per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte;
3 - in subordine, in caso di accoglimento parziale delle eccezioni di controparte, ridurre la pretesa creditoria e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della Parte_1 eventuale minore somma, che si accerterà in sede di o
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (regolarmente eseguito da tutte le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
L'opposizione è in parte fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti. Premesso che nel caso in esame non è in contestazione la sussistenza dell'obbligo contributivo ma unicamente la sua quantificazione, si osserva, in ordine al primo motivo di opposizione, che con cartella di pagamento n. 043 2020 00028235 19 000 notificata in data 12.1.2024 Controparte_2
ha richiesto all'odierno opponente il pagamento di somme per
[...] samento dei contributi soggettivo, integrativo e maternità per gli anni 2016 e 2017; è pacifico che tale cartella non sia stata opposta e che anzi il debitore abbia concordato con l'agente della riscossione il pagamento rateale del debito, provvedendo al pagamento delle prime cinque rate;
non risulta alcun elemento che provi, allo stato, che il piano di rateizzazione non sia stato rispettato. Confrontando la suddetta cartella di pagamento (all. 2 parte opponente) con l'attestazione del credito rilasciata dal direttore generale della (all. 2 ric. CP_1
Monitorio) si evince chiaramente che i due atti fanno riferime medesimi crediti, come emerge dalla coincidenza degli importi e della descrizione. Nell'attestazione del credito si evidenzia, per l'anno 2016, un debito di € 2.528,99 per contributo soggettivo, € 1.264,50 per contributo integrativo ed € 15,63 per contributo maternità (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni); i medesimi importi sono contenuti nella cartella di pagamento e corrispondono alla stessa tipologia di contributo (soggettivo, integrativo, maternità) e così per l'anno 2017. Ebbene, la notifica di una cartella esattoriale non opposta determina il consolidamento del credito sia nell'an che nel quantum e la possibilità, per l'Ente riscossore, di agire con azioni esecutive per riscuotere il credito, in caso di mancato adempimento della richiesta di rateizzo. Ciò comporta che non si ravvisa alcun interesse ad agire della che giustifichi la duplicazione del CP_1 titolo, mediante ricorso alla procedura toria. Sul punto la Suprema Corte, con ordinanza n. 21768/2019, ha affermato il principio di diritto secondo il quale "Il creditore, ancorché munito di un titolo
4 esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo". In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità per il creditore già titolato, di munirsi di un secondo titolo esecutivo, trova ostacolo non già in un divieto - inesistente nell'ordinamento - di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass. n. 20106/2009 e del processo (ex multis, Cass. S.U. n. 9935/2015). Nel caso in esame, la cartella relativa ai contributi per gli anni 2016 e 2017 non è stata opposta ed anzi è in corso il pagamento rateizzato della stessa, per cui la cartella è certamente definitiva con conseguente irretrattabilità del credito (Cass. S.U. n. 23397/2016). Ebbene, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973 "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo". Pertanto, mancando qualsivoglia utile vantaggio dalla richiesta di un nuovo titolo – neppure concretamente dedotto dalla – deve concludersi che la CP_1 già disponeva di un titolo per procedere a esecuzione forzata quanto ai CP_1 contributi oggetto di causa, irretrattabili tra le parti nell'an e nel quantum. Da ciò consegue la carenza di un interesse ad agire che giustifichi la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per le somme già oggetto di riscossione mediante ruoli esattoriali (con assorbimento del motivo di opposizione relativo alla quantificazione delle sanzioni per gli anni 2016 e 2017).
Le ulteriori pretese di parte opponente sono infondate. Quanto alla richiesta di riduzione delle sanzioni per gli anni 2018 e 2019, è sufficiente osservare che è pacifico tra le parti che il Regolamento sulla contribuzione subordini la riduzione del 50% delle sanzioni alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato “entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della e che tale istanza non sia stata CP_1 presentata;
né parte opponente h ato e dimostrato il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione in esame per gli anni successivi al 2017. Si evidenzia, infine, che la “comunicazione di discarico” della (all. 7 ric.) CP_1 fa espresso riferimento unicamente agli anni 2016 e 2017.
5 Quanto, infine, all'importo di € 34,23 relativo all'anno 2020, lo stesso risulta dovuto nonostante l'opponente non fosse iscritto alla trattandosi di CP_1 somma non richiesta a titolo di contribuzione bensì sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi (violazione non contestata dall'opponente).
Per i motivi suesposti il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna di al pagamento della contribuzione relativa agli Parte_1 anni dal 2018 al 2020 per complessivi € 14.436,71, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Parte_1
D.I. n. 2681/2024; 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
Controparte_1 della somma di € 14.436,71 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 17/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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