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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 654/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 654/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. CASTELLANO LAURA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di ,
[...] Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di PE per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di PE, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. la minore LA, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_2
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della figlia. Gli stessi,
pagina 2 di 5 in ogni caso, provvederanno all'educazione, all'istruzione ed alla salute della medesima adottando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse e nel rispetto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
2. la minore LA, abiterà nella casa dei nonni materni, sita in Carpineto Per_2
della Nora in C/da La Penna n. 7 unitamente alla madre e continuerà a vivere con lei anche qualora quest'ultima trovi altro alloggio ovvero un'occupazione lavorativa in altra località, purché nell'ambito dell'area metropolitana di PE-Chieti;
3. tenuto conto della tenera età della minore e delle problematiche relazionali di cui si è detto, le Parti concordano che sino a quando la bambina non avrà acquisito maggiore serenità e autonomia di rapporti, comunque al più tardi sino al compimento del quinto anno di vita, il padre eserciterà il diritto/dovere di visita alla figlia il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, precisamente dalle 14 alle 21 nella giornata del sabato e dalle 9,00 alle 21,00 negli altri giorni, salvo diverso accordo con la madre. Il padre avrà comunque diritto, laddove gli impegni lavorativi glielo consentano e previo avviso alla madre, di esercitare il diritto di visita anche nei giorni infrasettimanali. In ogni caso potrà sentire telefonicamente o con videochiamate la minore anche tutti giorni.
Le Parti stabiliscono che le suddette visite verranno effettuate con la presenza della madre sino a quando la bambina non si sentirà libera di restare con il padre e di frequentarlo secondo le regole normali, fermo restando l'impegno assunto di proseguire il trattamento psicoterapeutico famigliare (quindi anche con la bambina) senza limiti di tempo.
Le Parti convengono altresì che, nell'esclusivo interesse della minore, ciascun genitore si impegna ad evitare che la stessa abbia contatti o frequentazioni significative con eventuali nuovi partner fino al compimento del sesto anno di età, salvo diverse necessità connesse al benessere della minore e previo accordo tra le parti medesime.
pagina 3 di 5 Al raggiungimento dei cinque anni della bambina, il padre medesimo terrà con sé la figlia, con facoltà di delegare i propri famigliari:
(i) dalle ore 11,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica (nel periodo estivo sino alle 22) a settimane alterne;
(ii) negli altri fine settimana dalle ore 9 alle ore 21 del sabato (nel periodo estivo sino alle 22),
(iii) un pomeriggio infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle 15 alle 21;
(iv) inoltre, la minore potrà dormire con il padre in prossimità delle feste e/o dei ponti previo accordo tra i genitori.
Le parti potranno variare le modalità indicate nel presente paragrafo purché, nella sostanza, restino fermi i tempi minimi così stabiliti.
4. Al raggiungimento dei 5 anni, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività (con o senza espatrio) assicurando comunque al padre la permanenza della figlia presso di sé almeno per sette giorni consecutivi durante le vacanze estive. Il padre medesimo avrà altresì facoltà di portarla in viaggio per 6 giorni (anche non consecutivi) durante il periodo natalizio e per 3 giorni durante il periodo pasquale, comunque rispettando il diritto alla turnazione. Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, stabilendo con congruo preavviso sia il periodo della vacanza che la località di villeggiatura.
5. In ogni caso, la figlia, raggiunta l'età di 5 anni, trascorrerà in modo alternato con i genitori le più importanti festività (compleanno, 24 dicembre, Natale, Santo Stefano,
San Silvestro, il primo dell'anno, l'Epifania, Pasqua e Pasquetta) laddove non sia possibile trascorrerle insieme.
6. La GN continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico ed il CP_1
padre, tenendo conto che l'importo a tale titolo percepito ammonta a circa € 201,00 mensili e della situazione lavorativa della GN , corrisponderà a titolo di CP_1
pagina 4 di 5 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 (da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT con decorrenza da aprile 2027 applicando l'indice febbraio 2027 con a base il mese di febbraio 2026 e così per i successivi anni), entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento sulla carta
Postepay intestata alla medesima sig.ra L'assegno di Controparte_1
mantenimento a carico del padre sarà rideterminato nella misura di € 300,00 nel caso in cui l'importo dell'assegno unico venga aumentato a euro 250,00 mensili, oppure qualora la GN trovi un'occupazione, anche part-time. La GN CP_1
si impegna a comunicare e documentare annualmente l'importo dell'assegno CP_1
unico percepito.
7. Le spese straordinarie individuate dal protocollo famiglia del Tribunale di PE
(che si allega al presente ricorso e che le parti dichiarano di conoscere) faranno carico ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. I genitori agevoleranno le relazioni della minore con i nonni concordando e curando anche il loro diritto di visita.
9. I ricorrenti dichiarano di non avere a pretendere nulla l'una dall'altro per qualsivoglia altro titolo o ragione.
10. Le parti dichiarano che provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio, vincolandosi a dare comunicazione con congruo preavviso dell'espatrio della minore e della durata dell'assenza che, comunque, non potrà essere superiore a 9 giorni consecutivi.
Spese compensate.
Così deciso in PE il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 654/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. CASTELLANO LAURA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di ,
[...] Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di PE per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di PE, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. la minore LA, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_2
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della figlia. Gli stessi,
pagina 2 di 5 in ogni caso, provvederanno all'educazione, all'istruzione ed alla salute della medesima adottando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse e nel rispetto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
2. la minore LA, abiterà nella casa dei nonni materni, sita in Carpineto Per_2
della Nora in C/da La Penna n. 7 unitamente alla madre e continuerà a vivere con lei anche qualora quest'ultima trovi altro alloggio ovvero un'occupazione lavorativa in altra località, purché nell'ambito dell'area metropolitana di PE-Chieti;
3. tenuto conto della tenera età della minore e delle problematiche relazionali di cui si è detto, le Parti concordano che sino a quando la bambina non avrà acquisito maggiore serenità e autonomia di rapporti, comunque al più tardi sino al compimento del quinto anno di vita, il padre eserciterà il diritto/dovere di visita alla figlia il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, precisamente dalle 14 alle 21 nella giornata del sabato e dalle 9,00 alle 21,00 negli altri giorni, salvo diverso accordo con la madre. Il padre avrà comunque diritto, laddove gli impegni lavorativi glielo consentano e previo avviso alla madre, di esercitare il diritto di visita anche nei giorni infrasettimanali. In ogni caso potrà sentire telefonicamente o con videochiamate la minore anche tutti giorni.
Le Parti stabiliscono che le suddette visite verranno effettuate con la presenza della madre sino a quando la bambina non si sentirà libera di restare con il padre e di frequentarlo secondo le regole normali, fermo restando l'impegno assunto di proseguire il trattamento psicoterapeutico famigliare (quindi anche con la bambina) senza limiti di tempo.
Le Parti convengono altresì che, nell'esclusivo interesse della minore, ciascun genitore si impegna ad evitare che la stessa abbia contatti o frequentazioni significative con eventuali nuovi partner fino al compimento del sesto anno di età, salvo diverse necessità connesse al benessere della minore e previo accordo tra le parti medesime.
pagina 3 di 5 Al raggiungimento dei cinque anni della bambina, il padre medesimo terrà con sé la figlia, con facoltà di delegare i propri famigliari:
(i) dalle ore 11,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica (nel periodo estivo sino alle 22) a settimane alterne;
(ii) negli altri fine settimana dalle ore 9 alle ore 21 del sabato (nel periodo estivo sino alle 22),
(iii) un pomeriggio infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle 15 alle 21;
(iv) inoltre, la minore potrà dormire con il padre in prossimità delle feste e/o dei ponti previo accordo tra i genitori.
Le parti potranno variare le modalità indicate nel presente paragrafo purché, nella sostanza, restino fermi i tempi minimi così stabiliti.
4. Al raggiungimento dei 5 anni, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività (con o senza espatrio) assicurando comunque al padre la permanenza della figlia presso di sé almeno per sette giorni consecutivi durante le vacanze estive. Il padre medesimo avrà altresì facoltà di portarla in viaggio per 6 giorni (anche non consecutivi) durante il periodo natalizio e per 3 giorni durante il periodo pasquale, comunque rispettando il diritto alla turnazione. Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, stabilendo con congruo preavviso sia il periodo della vacanza che la località di villeggiatura.
5. In ogni caso, la figlia, raggiunta l'età di 5 anni, trascorrerà in modo alternato con i genitori le più importanti festività (compleanno, 24 dicembre, Natale, Santo Stefano,
San Silvestro, il primo dell'anno, l'Epifania, Pasqua e Pasquetta) laddove non sia possibile trascorrerle insieme.
6. La GN continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico ed il CP_1
padre, tenendo conto che l'importo a tale titolo percepito ammonta a circa € 201,00 mensili e della situazione lavorativa della GN , corrisponderà a titolo di CP_1
pagina 4 di 5 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 (da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT con decorrenza da aprile 2027 applicando l'indice febbraio 2027 con a base il mese di febbraio 2026 e così per i successivi anni), entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento sulla carta
Postepay intestata alla medesima sig.ra L'assegno di Controparte_1
mantenimento a carico del padre sarà rideterminato nella misura di € 300,00 nel caso in cui l'importo dell'assegno unico venga aumentato a euro 250,00 mensili, oppure qualora la GN trovi un'occupazione, anche part-time. La GN CP_1
si impegna a comunicare e documentare annualmente l'importo dell'assegno CP_1
unico percepito.
7. Le spese straordinarie individuate dal protocollo famiglia del Tribunale di PE
(che si allega al presente ricorso e che le parti dichiarano di conoscere) faranno carico ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. I genitori agevoleranno le relazioni della minore con i nonni concordando e curando anche il loro diritto di visita.
9. I ricorrenti dichiarano di non avere a pretendere nulla l'una dall'altro per qualsivoglia altro titolo o ragione.
10. Le parti dichiarano che provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio, vincolandosi a dare comunicazione con congruo preavviso dell'espatrio della minore e della durata dell'assenza che, comunque, non potrà essere superiore a 9 giorni consecutivi.
Spese compensate.
Così deciso in PE il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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