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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11924/2024
TRA
, nata a [...] C.V. in data 11.07.1954, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to Domenico Pelosi e dall'avv.to Agnese Ponticiello, presso cui elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Fumo, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver presentato in data 24.01.2023 domanda di assegno sociale n.
2037952000048, rigettata dall' in data 30.01.2023 con la seguente CP_1 motivazione: ““l'art. 438 c.c. stabilisce un preciso obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante che si trova in condizioni di bisogno. Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato
1 di bisogno economico. Qualora la situazione di bisogno sia conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito l'assegno sociale, che ha nature sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito, non può essere riconosciuto”; di aver, pertanto, proposto avverso il suddetto provvedimento ricorso amministrativo in data 22.03.2023, rigettato in data 10.05.2023; di aver, con atto notarile del 25.11.2022, repertorio n°45.893 proceduto alla donazione del diritto all'usufrutto su alcuni immobili a favore dei figli;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge, avendo al momento della domanda più di 67 anni e 7 mesi, essendo cittadina italiana residente sul territorio nazionale priva di reddito e coniugata con un percettore di un reddito inferiore ai limiti di legge (€ 9.100,00 annui).
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, avendo la CP_1
ricorrente precostituito il proprio stato di bisogno tramite la donazione del diritto di usufrutto su n. 11 immobili ed avendo la prestazione in parola carattere sussidiario. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
29.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
L'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, applicabile ratione temporis, dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
2 corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Requisiti necessari all'ottenimento della prestazione sono: requisito anagrafico
(inizialmente 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita ex art. 18, co. 4 L.
111/2011) del compimento di 67 anni e 7 mesi;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana o, per i cittadini dell'UE, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
3 Quanto al requisito economico, qui in contestazione, l'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., restando a carico del ricorrente, come confermato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 23477 del 2010), la quale ha affermato che “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Ciò posto, si rileva che è vero, come prospettato dalla parte ricorrente, che il requisito reddituale in parola non è rappresentato dalla sussistenza di fonti di reddito meramente eventuali o potenziali o dal reddito “percepibile”, ma dal reddito concretamente ed effettivamente percepito dall'istante, come confermato dal dato letterale della norma.
Parimenti vero è – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso - che non vi è, né nella lettera né nella ratio della normativa di riferimento alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, e che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 7235 del 2023).
È pur vero, però, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che tali principi non sono d'ostacolo a un eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 24954 del
2021).
Nel caso di specie, l' contesta la pre-costituzione dello stato di bisogno, CP_1
attuata tramite la donazione del diritto di usufrutto vantato su undici cespiti immobiliari specificamente indicati in memoria, circostanza non contestata e anzi confermata dalla nel ricorso introduttivo (cfr. atto notarile rep. n. Pt_1
45.893 del 22.11.2022, da cui emerge come la ricorrente e il coniuge, titolari del diritto di usufrutto sui beni indicati in virtù di disposizione testamentaria,
4 abbiano rinunciato allo stesso su tutti gli immobili, in favore dei propri quattro figli).
Orbene, pur astrattamente condividendo i principi giurisprudenziali suesposti, ritiene la scrivente che nel caso concreto la prossimità dell'atto di rinuncia rispetto alla domanda di assegno sociale (2 mesi), il numero rilevante dei relativi immobili (n. 11) rispetto a quello dei beneficiari (4), la natura degli stessi (n. 2 locali commerciali, n. 1 locale autorimessa, n. 6 appartamenti e n. 2 depositi, tutti inerenti il medesimo fabbricato), la rendita catastale complessiva (pari a €
6.749,90) che avrebbe comportato, ove considerata unitamente ai redditi del coniuge (€ 9.100,00), il superamento dei limiti reddituali per la prestazione in parola, integrino elementi indiziari sufficienti e idonei a corroborare la prospettazione dell' . CP_1
Né parte ricorrente ha, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dall' , CP_1
addotto circostanze valide ad argomentare le ragioni sottese all'atto di rinuncia in parola (ad esempio, specificando la destinazione dei beni o la necessità dei beneficiari di adibirli a uso abitativo personale o la improduttività di reddito dei locali commerciali), limitandosi a invocare in via apodittica l'applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11924/2024
TRA
, nata a [...] C.V. in data 11.07.1954, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to Domenico Pelosi e dall'avv.to Agnese Ponticiello, presso cui elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Fumo, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver presentato in data 24.01.2023 domanda di assegno sociale n.
2037952000048, rigettata dall' in data 30.01.2023 con la seguente CP_1 motivazione: ““l'art. 438 c.c. stabilisce un preciso obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante che si trova in condizioni di bisogno. Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato
1 di bisogno economico. Qualora la situazione di bisogno sia conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito l'assegno sociale, che ha nature sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito, non può essere riconosciuto”; di aver, pertanto, proposto avverso il suddetto provvedimento ricorso amministrativo in data 22.03.2023, rigettato in data 10.05.2023; di aver, con atto notarile del 25.11.2022, repertorio n°45.893 proceduto alla donazione del diritto all'usufrutto su alcuni immobili a favore dei figli;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge, avendo al momento della domanda più di 67 anni e 7 mesi, essendo cittadina italiana residente sul territorio nazionale priva di reddito e coniugata con un percettore di un reddito inferiore ai limiti di legge (€ 9.100,00 annui).
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, avendo la CP_1
ricorrente precostituito il proprio stato di bisogno tramite la donazione del diritto di usufrutto su n. 11 immobili ed avendo la prestazione in parola carattere sussidiario. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
29.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
L'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, applicabile ratione temporis, dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
2 corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Requisiti necessari all'ottenimento della prestazione sono: requisito anagrafico
(inizialmente 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita ex art. 18, co. 4 L.
111/2011) del compimento di 67 anni e 7 mesi;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana o, per i cittadini dell'UE, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
3 Quanto al requisito economico, qui in contestazione, l'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., restando a carico del ricorrente, come confermato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 23477 del 2010), la quale ha affermato che “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Ciò posto, si rileva che è vero, come prospettato dalla parte ricorrente, che il requisito reddituale in parola non è rappresentato dalla sussistenza di fonti di reddito meramente eventuali o potenziali o dal reddito “percepibile”, ma dal reddito concretamente ed effettivamente percepito dall'istante, come confermato dal dato letterale della norma.
Parimenti vero è – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso - che non vi è, né nella lettera né nella ratio della normativa di riferimento alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, e che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 7235 del 2023).
È pur vero, però, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che tali principi non sono d'ostacolo a un eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 24954 del
2021).
Nel caso di specie, l' contesta la pre-costituzione dello stato di bisogno, CP_1
attuata tramite la donazione del diritto di usufrutto vantato su undici cespiti immobiliari specificamente indicati in memoria, circostanza non contestata e anzi confermata dalla nel ricorso introduttivo (cfr. atto notarile rep. n. Pt_1
45.893 del 22.11.2022, da cui emerge come la ricorrente e il coniuge, titolari del diritto di usufrutto sui beni indicati in virtù di disposizione testamentaria,
4 abbiano rinunciato allo stesso su tutti gli immobili, in favore dei propri quattro figli).
Orbene, pur astrattamente condividendo i principi giurisprudenziali suesposti, ritiene la scrivente che nel caso concreto la prossimità dell'atto di rinuncia rispetto alla domanda di assegno sociale (2 mesi), il numero rilevante dei relativi immobili (n. 11) rispetto a quello dei beneficiari (4), la natura degli stessi (n. 2 locali commerciali, n. 1 locale autorimessa, n. 6 appartamenti e n. 2 depositi, tutti inerenti il medesimo fabbricato), la rendita catastale complessiva (pari a €
6.749,90) che avrebbe comportato, ove considerata unitamente ai redditi del coniuge (€ 9.100,00), il superamento dei limiti reddituali per la prestazione in parola, integrino elementi indiziari sufficienti e idonei a corroborare la prospettazione dell' . CP_1
Né parte ricorrente ha, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dall' , CP_1
addotto circostanze valide ad argomentare le ragioni sottese all'atto di rinuncia in parola (ad esempio, specificando la destinazione dei beni o la necessità dei beneficiari di adibirli a uso abitativo personale o la improduttività di reddito dei locali commerciali), limitandosi a invocare in via apodittica l'applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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