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Ordinanza 16 gennaio 2025
Ordinanza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 16/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N. R.G. 29471/2023
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata il 15 gennaio 2025, provvede con la seguente
ORDINANZA nella causa R.G. n° 29471/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Massimiliano Parte_1
Garofalo, presso il cui studio in Roma, Via Fiume Giallo n. 411 è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;
- RESISTENTE -
Oggetto: risarcimento danni da dequalificazione e demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata esponeva di essere stata assunta il 19.1.1982 presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Lazio, organo periferico del Per quanto Controparte_3 qui di rilievo, la ricorrente riferiva che a decorrere dal 12.8.2009 nei suoi confronti era stato disposto distacco dalla sede romana della predetta Soprintendenza alla sede operativa di Latina, ove per quanto consta ancora presta servizio. Come dalla stessa ricorrente affermato (cap. 53m pag. 8 del ricorso) negli anni successivi al distacco, presso la sede di Latina ebbe a subire una lunga serie di condotte ostruzionistiche, e anche apertamente ostili, oltre a demansionamento e svilimento della sua stessa persona oltre ad aggressioni verbali da parte di altri dipendenti e superiori della medesima Soprintendenza. La ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenza dunque che i fatti integranti nel loro complesso la lamentata ipotesi di mobbing sono avvenuti tutti a Latina.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto che ha eccepito CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in ragione dello svolgimento di servizio a tempo indeterminato da parte della ricorrente presso la Soprintendenza di Latina, con conseguente operatività dell'art. 413 co. 5 cpc.
*****
Ritiene questo giudice la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, ritualmente sollevata dal convenuto al momento della costituzione in giudizio, alla luce CP_1 di quanto dedotto da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo e tenuto conto della documentazione prodotta.
Più precisamente, in termini generali deve ritenersi che anche per quanto riguarda la scelta di adire un determinato giudice, sulla base dei criteri di competenza per territorio, trovi applicazione l'art. 2697 cod. civ., a norma del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato od estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La regola dell'onere probatorio cioè, trova applicazione anche in tema di competenza per territorio, laddove è l'attore a dover indicare in base a quali fatti la competenza debba ritenersi radicata innanzi ad un determinato giudice.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale (cfr. ex plurimis, Cass. N.7182/2014,
n.9014/2016), salvo che nei casi, non ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui la prospettazione di parte attrice appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (cfr., tra le altre Cass., n.
11415/2007).
Il presente giudizio è stato instaurato da parte ricorrente al fine di ottenere ristoro per i danni subiti a causa delle condotte integranti demansionamento, ostruzionismo, quando non addirittura manifestazioni di aperta ostilità nei suoi confronti e di svilimento della sua persona tenute da altri dipendenti ed anche superiori della Soprintendenza di Latina.
Di conseguenza, sotto il profilo della identificazione del giudice da adire, rileva quanto dispone l'art. 413 co. 5 cpc.
Il Tribunale ritiene di uniformarsi al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la non esatta inquadrabilità del paradigma dell'art.38 c.p.c., è inderogabile. Pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice adito, rientra nel potere- dovere del medesimo l'identificazione del Giudice territorialmente competente, e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo si dovesse rivelare diverso da quello indicato dalla o dalle parti
(Cass.4368/86, 4078/91).
Nel caso di specie l'individuazione del Giudice competente operata dal resistente con CP_1 riferimento al Tribunale di Latina appare corretta. La Corte di cassazione con ordinanza S.L. n.
506 dell'11.01.2019, n. 506 ha rilevato che la competenza territoriale deve essere determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. Sulla scorta di quanto osservato, è stato quindi statuito che il giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. 29 febbraio 2012 n. 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562). Pertanto,
l'art. 413 co. 5 cpc, secondo il quale competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto “va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che l'art. 413
c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)”. Tale principio è stato ribadito, sia pure incidentalmente, anche per i casi di comando e distacco (v. Cass. S.L. n. 28519/11 del
23.11.2011).
Come da ricostruzione della stessa ricorrente, le condotte per cui è causa sono state tenute tutte a Latina. Pertanto, Tribunale territorialmente competente viene individuato in quello di Latina.
A norma dell'art. 279, comma 1° c.p.c. il giudice provvede con ordinanza “quando decide soltanto questioni di competenza”; nessuna norma, neanche quella generale dell'art. 38 c.p.c., prevede che il giudice adito, nel dichiarare la propria incompetenza, pronunci sulle spese del giudizio che conclude dinanzi a sé, in tali casi.
Deve darsi atto che il legislatore della riforma in vigore dal 4.9.2009 (L. 69/1999), nel prevedere che la pronuncia in esame avvenga con ordinanza, e non più con sentenza, non ha tuttavia provveduto a modificare la norma generale dell'art. 91 c.p.c., cosicchè il giudice provvede sulle spese di lite “con la sentenza che chiude il processo davanti a sé”, e dunque non quando chiude il giudizio (in punto di rito) con ordinanza.
Ne consegue che, nel caso di specie, non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio, dovendo su di esse provvedere il giudice eventualmente adito con il ricorso in riassunzione.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro;
fissa il termine di mesi 3 da oggi per la riassunzione del giudizio nella sede competente.
Si comunichi.
Roma, 16.1.2025
Il Giudice
dott. Francesco Rigato
SEZIONE LAVORO
N. R.G. 29471/2023
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata il 15 gennaio 2025, provvede con la seguente
ORDINANZA nella causa R.G. n° 29471/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Massimiliano Parte_1
Garofalo, presso il cui studio in Roma, Via Fiume Giallo n. 411 è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;
- RESISTENTE -
Oggetto: risarcimento danni da dequalificazione e demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata esponeva di essere stata assunta il 19.1.1982 presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Lazio, organo periferico del Per quanto Controparte_3 qui di rilievo, la ricorrente riferiva che a decorrere dal 12.8.2009 nei suoi confronti era stato disposto distacco dalla sede romana della predetta Soprintendenza alla sede operativa di Latina, ove per quanto consta ancora presta servizio. Come dalla stessa ricorrente affermato (cap. 53m pag. 8 del ricorso) negli anni successivi al distacco, presso la sede di Latina ebbe a subire una lunga serie di condotte ostruzionistiche, e anche apertamente ostili, oltre a demansionamento e svilimento della sua stessa persona oltre ad aggressioni verbali da parte di altri dipendenti e superiori della medesima Soprintendenza. La ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenza dunque che i fatti integranti nel loro complesso la lamentata ipotesi di mobbing sono avvenuti tutti a Latina.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto che ha eccepito CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in ragione dello svolgimento di servizio a tempo indeterminato da parte della ricorrente presso la Soprintendenza di Latina, con conseguente operatività dell'art. 413 co. 5 cpc.
*****
Ritiene questo giudice la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, ritualmente sollevata dal convenuto al momento della costituzione in giudizio, alla luce CP_1 di quanto dedotto da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo e tenuto conto della documentazione prodotta.
Più precisamente, in termini generali deve ritenersi che anche per quanto riguarda la scelta di adire un determinato giudice, sulla base dei criteri di competenza per territorio, trovi applicazione l'art. 2697 cod. civ., a norma del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato od estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La regola dell'onere probatorio cioè, trova applicazione anche in tema di competenza per territorio, laddove è l'attore a dover indicare in base a quali fatti la competenza debba ritenersi radicata innanzi ad un determinato giudice.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale (cfr. ex plurimis, Cass. N.7182/2014,
n.9014/2016), salvo che nei casi, non ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui la prospettazione di parte attrice appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (cfr., tra le altre Cass., n.
11415/2007).
Il presente giudizio è stato instaurato da parte ricorrente al fine di ottenere ristoro per i danni subiti a causa delle condotte integranti demansionamento, ostruzionismo, quando non addirittura manifestazioni di aperta ostilità nei suoi confronti e di svilimento della sua persona tenute da altri dipendenti ed anche superiori della Soprintendenza di Latina.
Di conseguenza, sotto il profilo della identificazione del giudice da adire, rileva quanto dispone l'art. 413 co. 5 cpc.
Il Tribunale ritiene di uniformarsi al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la non esatta inquadrabilità del paradigma dell'art.38 c.p.c., è inderogabile. Pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice adito, rientra nel potere- dovere del medesimo l'identificazione del Giudice territorialmente competente, e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo si dovesse rivelare diverso da quello indicato dalla o dalle parti
(Cass.4368/86, 4078/91).
Nel caso di specie l'individuazione del Giudice competente operata dal resistente con CP_1 riferimento al Tribunale di Latina appare corretta. La Corte di cassazione con ordinanza S.L. n.
506 dell'11.01.2019, n. 506 ha rilevato che la competenza territoriale deve essere determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. Sulla scorta di quanto osservato, è stato quindi statuito che il giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. 29 febbraio 2012 n. 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562). Pertanto,
l'art. 413 co. 5 cpc, secondo il quale competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto “va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che l'art. 413
c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)”. Tale principio è stato ribadito, sia pure incidentalmente, anche per i casi di comando e distacco (v. Cass. S.L. n. 28519/11 del
23.11.2011).
Come da ricostruzione della stessa ricorrente, le condotte per cui è causa sono state tenute tutte a Latina. Pertanto, Tribunale territorialmente competente viene individuato in quello di Latina.
A norma dell'art. 279, comma 1° c.p.c. il giudice provvede con ordinanza “quando decide soltanto questioni di competenza”; nessuna norma, neanche quella generale dell'art. 38 c.p.c., prevede che il giudice adito, nel dichiarare la propria incompetenza, pronunci sulle spese del giudizio che conclude dinanzi a sé, in tali casi.
Deve darsi atto che il legislatore della riforma in vigore dal 4.9.2009 (L. 69/1999), nel prevedere che la pronuncia in esame avvenga con ordinanza, e non più con sentenza, non ha tuttavia provveduto a modificare la norma generale dell'art. 91 c.p.c., cosicchè il giudice provvede sulle spese di lite “con la sentenza che chiude il processo davanti a sé”, e dunque non quando chiude il giudizio (in punto di rito) con ordinanza.
Ne consegue che, nel caso di specie, non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio, dovendo su di esse provvedere il giudice eventualmente adito con il ricorso in riassunzione.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro;
fissa il termine di mesi 3 da oggi per la riassunzione del giudizio nella sede competente.
Si comunichi.
Roma, 16.1.2025
Il Giudice
dott. Francesco Rigato