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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, oggi 27 maggio 2025, ha pronunciato all'esito dell'udienza tenutasi il 23 maggio 2025 nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 916 del r.a.c.l. dell'anno 2025, promossa da:
, nato il 1° dicembre 1968 a Sant'Antioco e quivi residente, Parte_1 elettivamente domiciliato a Torino, presso lo studio dell'avvocato Federico De Petris che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Uffici della locale avvocatura, rappresentato e difeso dagli avvocati
Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti.
CONVENUTA
Conclusioni per parte ricorrente: come nelle note di trattazione scritta 19 maggio 2025
Conclusioni per parte convenuta: come nelle note di trattazione scritta 8 maggio 2025
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, ha chiesto il riconoscimento Parte_1
CP_ del diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia, istituito presso l' ex artt. 1 e 2 D. Lgs 80/92
l'erogazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR (mensilità settembre 2021) di importo pari ad € 2.190,22 lordi (equivalenti € 1.661,21 netti) da lui ritenuti dovuti in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta individuale Giovanni Gorgoglione, dal
06.09.2021 al 17.09.2021, in qualità di elettricista manutentore di impianti.
CP_ L' si è costituito in giudizio allegando che, una volta acquisita la documentazione presentata in giudizio, ma mai mostrata in sede amministrativa, l' ha messo in CP_1
pagamento la prestazione (doc. 1); ha, infatti, specificato che il ricorrente, in sede amministrativa, non ha provveduto ad esibire copia del ricorso per decreto ingiuntivo RGL
CP_ 648/2022, utile all' al fine di stabilire il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto di lavoro.
L' ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e CP_1
compensare le spese di lite, essendo la lite causata dal comportamento del ricorrente.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna parte ricorrente ha dato atto del pagamento del credito da parte dell' e ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la CP_1
CP_ materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione della sua soccombenza c.d.
“virtuale”, considerato che L'Ente convenuto, con la sua condotta ha costretto ad agire Pt_1
giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto, potendosi desumere dall'istanza di insinuazione al passivo depositata con la domanda giudiziale la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione invocata.
Poiché, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_ Quanto alle spese del giudizio, si osserva che la circolare n. 70 del 26 luglio 2023 così dispone:
“10.1 Documenti da allegare alla domanda.
Rientra nei poteri regolamentari dell' determinare la documentazione necessaria CP_1 per l'istruttoria della domanda. […]
Di seguito si individua la documentazione di massima occorrente per l'istruttoria delle domande, salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione in relazione a fattispecie particolari [89].
A. Fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
- Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo.[…]
- dichiarazione sostitutiva dell'attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'articolo 98 della legge fallimentare o dell'articolo 206 del CCII. La dichiarazione è integrata nella domanda telematica. […]
- copia autentica del decreto (art. 99 della legge fallimentare e articolo 207 del CCII) che ha deciso l'azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore […] - modello “SR52” sottoscritto dal responsabile della procedura. Detto modulo può essere trasmesso dal responsabile della procedura anche tramite lo specifico servizio disponibile sul portale istituzionale www.inps.it e, in questo caso, le domande risulteranno automaticamente in stato di “abbinate”.
In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare
i modelli in questione, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (ad esempio, istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello “SR54”. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello “SR52” deve essere allegata al modello “SR54”;
[…]
- copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga, ecc.).
Questa tipologia di documento è necessaria in mancanza del modello “SR52” e quando dallo stato passivo non sia possibile evincere il dettaglio dei crediti ammessi. La domanda di ammissione è sempre necessaria nel caso in cui, con l'accertamento del credito, sia stata richiesto anche l'accertamento dell'esistenza o della natura subordinata del rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro fallito”.
Orbene, risulta che i documenti sopra indicati siano stati ritualmente allegati alla domanda amministrativa proposta dal ricorrente (cfr. doc. 11 parte ricorrente) e si osserva che l'Istituto in un'ottica di leale collaborazione ben avrebbe potuto richiedere a quest'ultimo il deposito di ulteriore documentazione, essendo possibile desumere dalla insinuazione al passivo (doc. 8 parte ricorrente) che l'azione legale a tutela del credito era iniziata prima del decorso dell'anno dalla cessazione del rapporto, prima di procedere al rigetto della domanda.
Tanto premesso, in ragione della soccombenza virtuale, le spese del giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore minimo dello CP_1 scaglione di importo fino a € 5.200 delle cause previdenziali, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 886,00, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cagliari, 27 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia