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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3033/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3033/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 marzo 2025, ad ore 13,05, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per per entrambi presenti, l'Avv. LODI RAFFAELLA;
Parte_1 Parte_1
per non costituito, nessuno compare. Controparte_1
Il Procuratore di parte intimante precisa le conclusioni come da memoria del 25.02.2025, riportandosi ai propri scritti difensivi;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3033/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LODI RAFFAELLA ATTORI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte intimante ha concluso come da memoria depositata il 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di intimazione di sfratto, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio ex art. 658 c.p.c., esponendo di essere proprietari del Controparte_1
bene immobile ad uso abitativo, sito a Bologna, via M.E. Lepido n. 269/3, posto al piano primo, concesso in locazione ad con contratto del 06.04.2023, stipulato da Controparte_1 [...] madre del in qualità di locatrice ed usufruttuaria dell'immobile di cui gli Per_1 Pt_1
attuali intimanti già detenevano la nuda proprietà; precisavano di essere subentrati nel contratto di locazione a seguito del decesso di avvenuto in data 30.05.2023; dichiaravano Persona_1 pagina 2 di 6 che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione ed accessori, da settembre 2023 a gennaio 2024, per l'importo complessivo di € 3.400,00.
Pertanto, chiedevano pronunciarsi la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale ingiunzione di pagamento della somma complessivamente indicata.
Nel procedimento speciale di cui all'art. 658 c.p.c., all'udienza del 26.02.2025, il Procuratore degli intimanti dichiarava che la morosità persisteva ed ammontava ad € 4.080,00: chiedeva, pertanto, che venissero emessi ordinanza di convalida dell'intimato sfratto e ingiunzione di pagamento. compariva personalmente, dichiarando che il contratto era viziato nella forma e Controparte_1
nella sostanza, data la falsificazione della firma della controparte, apposta dal n luogo della Pt_1
madre; sosteneva che, conseguentemente, non era tenuto a corrispondere alcunché ai locatori, in forza dell'occupazione dell'immobile; si opponeva alla convalida e all'ingiunzione di pagamento.
Il Giudice, rilevando che l'opposizione della parte intimata non era fondata su prova scritta, ordinava il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., fissando per l'esecuzione la data dell'08.04.2024; quindi, disponeva il mutamento del rito, assegnava il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria e fissava l'udienza di discussione della causa alla data del 12.09.2024.
2. Nella memoria integrativa depositata nel termine stabilito dal giudice, i locatori dichiaravano di aver esperito il procedimento di mediazione, di cui producevano il verbale con esito negativo;
contestavano le ragioni dell'opposizione, esposte dal conduttore all'udienza del 26.02.2024, e dichiaravano che mai il aveva contestato l'autenticità della sottoscrizione del contratto di locazione, prima della CP_1 suddetta udienza;
precisavano, così come avevano dichiarato in sede di verbale d'udienza del
26.02.2024, che al momento della sottoscrizione del contratto da parte del la firma della CP_1
era già stata apposta, in quanto il figlio le aveva sottoposto il contratto da firmare Per_1 presso la casa di riposo, ove l'anziana era ricoverata;
eccepivano il difetto di legittimazione del conduttore a contestare l'autenticità di una sottoscrizione non propria;
osservavano che, in caso di insussistenza di valido contratto di locazione, la presenza del presso l'immobile sarebbe CP_1 stata illegittima, in quanto sine titulo;
dichiaravano che l'immobile non era stato liberato nel termine stabilito nell'ordinanza giudiziale.
Pertanto, chiedevano di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, di condannarlo al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma dovuta (ammontante a luglio 2024 a complessivi € 7.040,00, per canoni di locazione e/o indennità di occupazione, oltre ad €
440,00 a titolo di spese condominiali). non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione Controparte_1
pagina 3 di 6 dell'ordinanza di mutamento del rito, e veniva dichiarato contumace.
Nella memoria conclusionale depositata il 25.02.2024, gli intimanti esponevano che in data 22.10.2024 si era proceduto all'estromissione dall'immobile del conduttore, come da relativo verbale di sfratto
(doc. 12), con successiva nomina di un custode ai sensi dell'art. 68 c.p.c.; dichiaravano che la morosità maturata sino a quella data ammontava a complessivi € 9.520,00, di cui € 8.960,00 per canoni scaduti
(ciascuno di € 640,00) maturati da settembre 2023 a ottobre 2024 (ovvero dovuta a titolo di indennità di occupazione) ed € 560,00 per spese condominiali relative allo stesso periodo;
chiedevano, pertanto, di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, di condannare l'intimato al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma indicata e delle spese sostenute e documentate, per mediazione obbligatoria, esecuzione e nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c., pari ad € 6.572,03.
3. L'azione promossa in giudizio dagli intimanti è diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione inter partes, per effetto del mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, e alla condanna del conduttore al pagamento dei canoni e delle spese ancora dovuti.
Essa è fondata e pertanto merita accoglimento.
Preliminarmente si dà atto che e hanno dato corso al procedimento Parte_1 Parte_1
di mediazione, al quale non ha partecipato. Controparte_1
È documentale la prova del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 06.04.2023 e debitamente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito a Bologna, via M.E. Lepido n. 269/3, concesso in locazione ad da cui risulta che il canone pattuito per il godimento del Controparte_1
bene era di € 640,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Il comportamento tenuto dal convenuto, che non ha ritenuto di doversi costituire nel presente giudizio e nel procedimento di sfratto si è opposto alla convalida con argomentazioni sprovviste di alcun supporto probatorio, induce a reputare sussistente la pretesa di parte locatrice. Il ha infatti eccepito CP_1
la nullità del contratto di locazione per falsità della firma del locatore, di cui non ha fornito alcuna allegazione probatoria;
anzi, come si è evidenziato nell'ordinanza di rilascio del 29.02.2024, le risultanze documentali in atti evidenziano la totale difformità tra la grafia del risultante Pt_1
dalla procura alle liti, e quella apposta sul contratto di locazione, riferibile alla Per_1
cosicché anche sotto tale profilo appare temeraria la tesi secondo cui il vrebbe apposto sul Pt_1
contratto di locazione la sottoscrizione per conto della madre. Del resto la contestazione del conduttore risulta essere stata sollevata per la prima volta soltanto in sede di udienza di comparizione nel procedimento di convalida di sfratto, avendo il ato regolare esecuzione al contratto sino al CP_1 mese di settembre 2023, quando ha cessato ogni pagamento, e perpetrando l'occupazione pagina 4 di 6 dell'immobile locato sino alla data di intervenuta esecuzione del rilascio avvenuta il 22.10.2024.
La mancata corresponsione dei canoni di locazione e delle spese condominiali, dal mese di settembre
2023 al mese di ottobre 2024, per l'importo complessivo di € 9.520,00 (di cui € 8.960,00 per canoni ed
€ 560,00 per spese condominiali), legittima senz'altro la proposizione della domanda risolutoria, trattandosi di condotta che si configura come grave inadempimento contrattuale.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per morosità.
Sulla domanda di rilascio dell'immobile, è intervenuta la cessazione della materia del contendere, per effetto dell'intervenuta estromissione del conduttore dall'appartamento locato in sede esecutiva. In ogni caso, l'ordinanza del 29.02.2024 va confermata, data la fondatezza delle ragioni esposte dai locatori nell'atto di intimazione.
Non può essere disposta la condanna del conduttore al rimborso delle spese di € 610,00 asseritamente sostenute per la custodia del bene, non essendo stata documentata la nomina dell'ausiliario ex art. 68
c.p.c..
4. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, risultato soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo.
I compensi relativi al presente giudizio vengono determinati secondo i valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura ed entità delle questioni trattate, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato (da € 5.201 a € 26.000), e così per €
2.540,00, oltre ad oneri di legge.
Sono dovute le spese relative al procedimento di convalida di sfratto, pari ad € 92,42 per anticipazioni ed € 700,00 per compensi, oltre ad oneri di legge, secondo i criteri tabellari adottati in forza del
Protocollo operativo presso il Tribunale di Bologna alla data del procedimento, avuto riguardo all'ammontare della morosità dichiarata in quella sede.
Spettano ai locatori le spese di assistenza legale relative alla fase di esecuzione immobiliare, che si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1.135,00.
Infine, debbono essere rimborsate ai locatori le spese di mediazione obbligatoria, che si liquidano in €
420,00, oltre ad oneri di legge, per la sola fase di attivazione, non avendo il convenuto partecipato alla procedura.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande proposte da
[...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pt_1 Parte_1
-dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per morosità del conduttore CP_1
[...]
-conferma l'ordinanza del 29.02.2024;
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile locato;
-condanna al pagamento, in favore di e della Controparte_1 Parte_1 Parte_1 somma complessivamente determinata in € 9.520,00 (di cui € 8.960,00 per canoni di locazione ed €
560,00 per spese condominiali), oltre ad interessi legali dalla scadenza di ciascun canone non pagato al saldo effettivo;
-condanna al pagamento, in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 92,42 per anticipazioni ed € 4.795,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e
15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
Bologna, 11 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3033/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 marzo 2025, ad ore 13,05, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per per entrambi presenti, l'Avv. LODI RAFFAELLA;
Parte_1 Parte_1
per non costituito, nessuno compare. Controparte_1
Il Procuratore di parte intimante precisa le conclusioni come da memoria del 25.02.2025, riportandosi ai propri scritti difensivi;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3033/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LODI RAFFAELLA ATTORI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte intimante ha concluso come da memoria depositata il 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di intimazione di sfratto, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio ex art. 658 c.p.c., esponendo di essere proprietari del Controparte_1
bene immobile ad uso abitativo, sito a Bologna, via M.E. Lepido n. 269/3, posto al piano primo, concesso in locazione ad con contratto del 06.04.2023, stipulato da Controparte_1 [...] madre del in qualità di locatrice ed usufruttuaria dell'immobile di cui gli Per_1 Pt_1
attuali intimanti già detenevano la nuda proprietà; precisavano di essere subentrati nel contratto di locazione a seguito del decesso di avvenuto in data 30.05.2023; dichiaravano Persona_1 pagina 2 di 6 che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione ed accessori, da settembre 2023 a gennaio 2024, per l'importo complessivo di € 3.400,00.
Pertanto, chiedevano pronunciarsi la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale ingiunzione di pagamento della somma complessivamente indicata.
Nel procedimento speciale di cui all'art. 658 c.p.c., all'udienza del 26.02.2025, il Procuratore degli intimanti dichiarava che la morosità persisteva ed ammontava ad € 4.080,00: chiedeva, pertanto, che venissero emessi ordinanza di convalida dell'intimato sfratto e ingiunzione di pagamento. compariva personalmente, dichiarando che il contratto era viziato nella forma e Controparte_1
nella sostanza, data la falsificazione della firma della controparte, apposta dal n luogo della Pt_1
madre; sosteneva che, conseguentemente, non era tenuto a corrispondere alcunché ai locatori, in forza dell'occupazione dell'immobile; si opponeva alla convalida e all'ingiunzione di pagamento.
Il Giudice, rilevando che l'opposizione della parte intimata non era fondata su prova scritta, ordinava il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., fissando per l'esecuzione la data dell'08.04.2024; quindi, disponeva il mutamento del rito, assegnava il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria e fissava l'udienza di discussione della causa alla data del 12.09.2024.
2. Nella memoria integrativa depositata nel termine stabilito dal giudice, i locatori dichiaravano di aver esperito il procedimento di mediazione, di cui producevano il verbale con esito negativo;
contestavano le ragioni dell'opposizione, esposte dal conduttore all'udienza del 26.02.2024, e dichiaravano che mai il aveva contestato l'autenticità della sottoscrizione del contratto di locazione, prima della CP_1 suddetta udienza;
precisavano, così come avevano dichiarato in sede di verbale d'udienza del
26.02.2024, che al momento della sottoscrizione del contratto da parte del la firma della CP_1
era già stata apposta, in quanto il figlio le aveva sottoposto il contratto da firmare Per_1 presso la casa di riposo, ove l'anziana era ricoverata;
eccepivano il difetto di legittimazione del conduttore a contestare l'autenticità di una sottoscrizione non propria;
osservavano che, in caso di insussistenza di valido contratto di locazione, la presenza del presso l'immobile sarebbe CP_1 stata illegittima, in quanto sine titulo;
dichiaravano che l'immobile non era stato liberato nel termine stabilito nell'ordinanza giudiziale.
Pertanto, chiedevano di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, di condannarlo al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma dovuta (ammontante a luglio 2024 a complessivi € 7.040,00, per canoni di locazione e/o indennità di occupazione, oltre ad €
440,00 a titolo di spese condominiali). non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione Controparte_1
pagina 3 di 6 dell'ordinanza di mutamento del rito, e veniva dichiarato contumace.
Nella memoria conclusionale depositata il 25.02.2024, gli intimanti esponevano che in data 22.10.2024 si era proceduto all'estromissione dall'immobile del conduttore, come da relativo verbale di sfratto
(doc. 12), con successiva nomina di un custode ai sensi dell'art. 68 c.p.c.; dichiaravano che la morosità maturata sino a quella data ammontava a complessivi € 9.520,00, di cui € 8.960,00 per canoni scaduti
(ciascuno di € 640,00) maturati da settembre 2023 a ottobre 2024 (ovvero dovuta a titolo di indennità di occupazione) ed € 560,00 per spese condominiali relative allo stesso periodo;
chiedevano, pertanto, di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, di condannare l'intimato al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma indicata e delle spese sostenute e documentate, per mediazione obbligatoria, esecuzione e nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c., pari ad € 6.572,03.
3. L'azione promossa in giudizio dagli intimanti è diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione inter partes, per effetto del mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, e alla condanna del conduttore al pagamento dei canoni e delle spese ancora dovuti.
Essa è fondata e pertanto merita accoglimento.
Preliminarmente si dà atto che e hanno dato corso al procedimento Parte_1 Parte_1
di mediazione, al quale non ha partecipato. Controparte_1
È documentale la prova del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 06.04.2023 e debitamente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito a Bologna, via M.E. Lepido n. 269/3, concesso in locazione ad da cui risulta che il canone pattuito per il godimento del Controparte_1
bene era di € 640,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Il comportamento tenuto dal convenuto, che non ha ritenuto di doversi costituire nel presente giudizio e nel procedimento di sfratto si è opposto alla convalida con argomentazioni sprovviste di alcun supporto probatorio, induce a reputare sussistente la pretesa di parte locatrice. Il ha infatti eccepito CP_1
la nullità del contratto di locazione per falsità della firma del locatore, di cui non ha fornito alcuna allegazione probatoria;
anzi, come si è evidenziato nell'ordinanza di rilascio del 29.02.2024, le risultanze documentali in atti evidenziano la totale difformità tra la grafia del risultante Pt_1
dalla procura alle liti, e quella apposta sul contratto di locazione, riferibile alla Per_1
cosicché anche sotto tale profilo appare temeraria la tesi secondo cui il vrebbe apposto sul Pt_1
contratto di locazione la sottoscrizione per conto della madre. Del resto la contestazione del conduttore risulta essere stata sollevata per la prima volta soltanto in sede di udienza di comparizione nel procedimento di convalida di sfratto, avendo il ato regolare esecuzione al contratto sino al CP_1 mese di settembre 2023, quando ha cessato ogni pagamento, e perpetrando l'occupazione pagina 4 di 6 dell'immobile locato sino alla data di intervenuta esecuzione del rilascio avvenuta il 22.10.2024.
La mancata corresponsione dei canoni di locazione e delle spese condominiali, dal mese di settembre
2023 al mese di ottobre 2024, per l'importo complessivo di € 9.520,00 (di cui € 8.960,00 per canoni ed
€ 560,00 per spese condominiali), legittima senz'altro la proposizione della domanda risolutoria, trattandosi di condotta che si configura come grave inadempimento contrattuale.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per morosità.
Sulla domanda di rilascio dell'immobile, è intervenuta la cessazione della materia del contendere, per effetto dell'intervenuta estromissione del conduttore dall'appartamento locato in sede esecutiva. In ogni caso, l'ordinanza del 29.02.2024 va confermata, data la fondatezza delle ragioni esposte dai locatori nell'atto di intimazione.
Non può essere disposta la condanna del conduttore al rimborso delle spese di € 610,00 asseritamente sostenute per la custodia del bene, non essendo stata documentata la nomina dell'ausiliario ex art. 68
c.p.c..
4. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, risultato soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo.
I compensi relativi al presente giudizio vengono determinati secondo i valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura ed entità delle questioni trattate, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato (da € 5.201 a € 26.000), e così per €
2.540,00, oltre ad oneri di legge.
Sono dovute le spese relative al procedimento di convalida di sfratto, pari ad € 92,42 per anticipazioni ed € 700,00 per compensi, oltre ad oneri di legge, secondo i criteri tabellari adottati in forza del
Protocollo operativo presso il Tribunale di Bologna alla data del procedimento, avuto riguardo all'ammontare della morosità dichiarata in quella sede.
Spettano ai locatori le spese di assistenza legale relative alla fase di esecuzione immobiliare, che si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1.135,00.
Infine, debbono essere rimborsate ai locatori le spese di mediazione obbligatoria, che si liquidano in €
420,00, oltre ad oneri di legge, per la sola fase di attivazione, non avendo il convenuto partecipato alla procedura.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande proposte da
[...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pt_1 Parte_1
-dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per morosità del conduttore CP_1
[...]
-conferma l'ordinanza del 29.02.2024;
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile locato;
-condanna al pagamento, in favore di e della Controparte_1 Parte_1 Parte_1 somma complessivamente determinata in € 9.520,00 (di cui € 8.960,00 per canoni di locazione ed €
560,00 per spese condominiali), oltre ad interessi legali dalla scadenza di ciascun canone non pagato al saldo effettivo;
-condanna al pagamento, in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 92,42 per anticipazioni ed € 4.795,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e
15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
Bologna, 11 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6