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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/11/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3885/2024 del ruolo generale, vertente
TRA
, C.F. , parte nata a ON (PD) in [...] Parte_1 C.F._1
20/05/1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MONTE ISABELLA
ANNALISA, elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 26/10/1969, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LORENZETTO SAMUEL, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
“Revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a seguito della Persona_1
variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della domanda;
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, nonchè di aver regolato tutti i reciproci rapporti di dare e avere;
Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.10.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno introdotto il presente procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c., volto ad ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 471/2019, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 2.7.2019.
1 Nello specifico, le parti hanno dato atto della raggiunta autosufficienza economica della figlia
, ragione per cui non è più giustificabile la corresponsione di un assegno di mantenimento in Per_1
favore della stessa.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nel merito questo Collegio ritiene che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione delle mutate condizioni economiche familiari, che giustificano una ridefinizione complessiva dei rispettivi rapporti economici;
peraltro, le concordate modifiche non sono contrarie a norme imperative, ragione per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza di divorzio n- 471/2019, pronunciata dal Tribunale di Rovigo, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe, e per l'effetto
REVOCA l'assegno di mantenimento in favore della figlia delle parti, con Persona_1
decorrenza dalla domanda;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.11.2024.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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