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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti telematicamente e finalizzate a ribadire le rispettive istanze e conclusioni;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1030/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02.10.1983 (c.f. ), in qualità di esercenti la C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore, nato a [...] Parte_3
Calabria l'08.6.2011 ed elettivamente domiciliati in Bovalino, alla via
Francesco Perri, n. 11 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
BONAPARTE che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-ATTORI-
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T (cf. ) elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Reggio Calabria, alla via Placido Geraci, n. 3 presso lo studio dell'avv.
DEMETRIO FUSARO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA –
NONCHE'
(c.f. ) residente in [...];
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 06.3.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Fatto e diritto
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] minore , evocavano in giudizio e la Parte_3 CP_2 [...] esponendo che: il giorno 29.08.2021, verso le ore 21.50 in CP_3
Bovalino, mentre il minore attraversava a piedi la via Parte_3
Pagina 2 di 9 Vico Garibaldi V, nei pressi del ristorante “Trocadero”, veniva attinto dal mezzo moto Ape Piaggio 50, tg. X7F9TJ, che, che era intento a compiere una manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio;
che, in particolare, si immetteva da una stradina laterale in retromarcia sulla predetta via e non si avvedeva del minore;
che, in conseguenza dell'investimento
[...]
cadeva rovinosamente in terra e veniva soccorso in quel Pt_3 momento ma trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Locri solo la mattina successiva a causa degli acuirsi dei dolori durante la notte;
ivi gli veniva diagnosticato “trauma contusivo braccio sx e frattura omero ed emartro” con applicazione di apparecchio gessato definitivo (v. certificazione sanitaria in atti); che, solo in data 24.11.2021, veniva giudicato guarito con postumi.
Tutto ciò premesso domandavano all'adito Tribunale di condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti, quantificati in complessivi euro 21.494,97, oltre vittoria di spese di lite.
I.
2- Si costituiva in giudizio la Compagnia in epigrafe indicata impugnando e contestando la avversa ricostruzione del sinistro ed assumendo la infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, oltre che la carenza di prova concludendo pertanto per il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Deduceva in ordine alla non plausibilità della dinamica dei fatti per come descritti tenuto conto che il mezzo Ape aveva percorso in retromarcia un tratto di pochi metri e che la forza cinetica del mezzo non avrebbe potuto determinare e lesioni del tipo di quelle lamentate e che in particolare, “la dinamica con la quale il ragazzo sarebbe stato urtato in retromarcia e spinto a terra dalla parte posteriore della motoape non è tecnicamente giustificabile in relazione alle possibili altezze coniugate dell'alto profilo posteriore della motoape Piaggio 50”. In subordine, contestava il concorso di colpa per trovarsi il minore all'interno della carreggiata, peraltro in orario notturno, e non sulle strisce pedonale e comunque l'esosità della pretesa risarcitoria.
I.
3- Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio per di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Pagina 3 di 9 I.
4- La causa era istruita a mezzo delle prove orali e con l'espletamento di una c.t.u. medico legale, e con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2024 differita alla udienza cartolare del
06.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
II.- La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione.
II.
1- Invero, si osserva che nessun dubbio si pone in merito alla circostanza che il minore sia stato investito nel corso di una manovra in retromarcia effettuata dal alla guida del veicolo moto Ape Piaggio. CP_2
Invero, l'attività istruttoria espletata ed i documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova che il minore sia Parte_3
stato investito dal veicolo condotto e di proprietà di mentre CP_2 quest'ultimo stava eseguendo una manovra in retromarcia, di modo che la responsabilità del conducente è presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 1,
c.c. Inoltre, il teste, all'udienza del 21.3.2023 ha fornito Testimone_1 una versione univoca dei fatti conforme alla descrizione di cui all'atto introduttivo del giudizio. A tal riguardo, l'incontestata circostanza che il con la sua condotta, abbia violato l'art. 154 CdS, il quale dispone che CP_2
i conducenti che intendono eseguire una manovra di retromarcia devono
“assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”, oltre a porre un chiaro obbligo ed una chiara presunzione di responsabilità del veicolo in retromarcia, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo rigoroso: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per
Pagina 4 di 9 consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada” (Cass. penale n. 8591/2017).
Pertanto deve ritenersi esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il convenuto che, ha percorso un tratto di strada in retromarcia CP_2 immettendosi, sempre in retromarcia, sulla strada percorsa dalla minore e non si è avveduto del sopraggiungere del medesimo nello spazio retrostante urtandolo. La circostanza non giustifica lo stesso, ma conclama la sua colpa esclusiva, stante che non è consentito effettuare una manovra di retromarcia senza la sicurezza che nella parte retrostante del veicolo non vi siano persone e/o altri automezzi (v., Cass., 12 gennaio 2011, n. 524, a mente della quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo).
Peraltro, la Compagnia convenuta non ha dimostrato la realizzazione da parte del pedone di una condotta assolutamente imprevedibile ovvero del tutto straordinaria (ad esempio, un movimento improvviso, o una corsa repentina del bambino) idonea ad escludere, quanto meno, la responsabilità esclusiva del conducente. Peraltro, le contestazioni mosse dalla Compagnia appaiono generiche e destituite di fondamento nella misura in cui le perplessità sollevate in sede di comparsa di costituzione non sono state oggetto di specifica domanda in sede di escussione testimoniale (in specie, con riferimento ai punti d'urto ed alla assunzione di responsabilità per l'evento). Aggiungasi che in sede di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri la madre del minore ha precisato che questi era stato vittima di un incidente stradale.
II.
2- Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni, patrimoniali e non subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva quanto appresso.
Pagina 5 di 9 Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che il minore, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni consistenti in “frattura trasversa incompleta composta della troclea omerale con slargamento della rima articolare omero-ulnare da probabile lussazione rientrata e verosimile emartro” (cfr. pagg. 4 della relazione del CTU, dott.ssa ) risultanti compatibili con Per_1 il sinistro. In particolare, ai fini della compatibilità con la dinamica riferita
“La frattura della troclea omerale si verifica di frequente a causa di traumi diretti, non necessariamente di elevata entità, o di cadute sul gomito, come spesso accade in occasione di una banale caduta a terra;
nel caso di specie, risulta sufficiente che il mezzo abbia anche solo sfiorato il pedone, circostanza sufficiente a fargli perdere l'equilibrio con conseguente caduta a terra sul lato opposto a quello dell'urto”.
Le conclusioni indicate, in quanto frutto di accurate indagini e scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Pagina 6 di 9 Il danno biologico patito dall'attore è stato stimato nella misura dell'08%, con i.t.p. al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori
27 giorni.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato
Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd.
“danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi al minore , in considerazione dell'età al Parte_3 momento in cui è stato dichiarato guarito con stabilizzazione dei postumi
(10 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (8%) una somma pari a € 15.914,64 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 828,60 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 20, € 552,40 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 20) ed € 372,87 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 27 per un totale di € 1.753,87.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a
Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e
30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento predetto deve essere operato considerando l'elevata entità delle lesioni stesse nonché la loro tipologia e, nella specie, occorre tenere conto – sebbene trattavasi di soggetto destrimane all'epoca dei fatti, verosimile compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene sulla base delle allegazioni di parte attrice si ritiene congruo personalizzare il danno biologico permanente concedendo un incremento del biologico nella misura del 10% (pur potendo spingersi sino al 20%) in
Pagina 7 di 9 assenza di allegazioni difensive circa le ripercussioni negative in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita e sotto il profilo relazionale quale immediata conseguenza del sinistro. Pertanto, atteso che il danno biologico permanente è ristorato con la complessiva somma di euro 15.914,64 appesantendo il punto del 10%, stimasi equo valutare in complessivi euro
17.506,10 in valori attuali il danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale.
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 19.259,97 (euro 17.506,10 + € 1.753,87).
Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 348,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
II.
3- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e lesioni non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore dell'attore non possono essere riconosciuti gli interessi
"compensativi" in quanto questi non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 (e successive modifiche) sulla base del decisum in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività in concreto espletata, della non particolare complessità delle
Pagina 8 di 9 questioni esaminate e la decisione con modalità semplificate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in pari data, a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Pt_1
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Parte_2
sul minore, e, per l'effetto, condanna in solido Parte_3 CP_2
e la in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_3
pro tempore, al pagamento della somma di euro 19.259,97 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 348,00 per spese mediche per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
2. condanna in solido e la , in persona CP_2 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 3.264,00 (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24.3.2025
Il giudice
Mariagrazia Galati
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti telematicamente e finalizzate a ribadire le rispettive istanze e conclusioni;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1030/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02.10.1983 (c.f. ), in qualità di esercenti la C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore, nato a [...] Parte_3
Calabria l'08.6.2011 ed elettivamente domiciliati in Bovalino, alla via
Francesco Perri, n. 11 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
BONAPARTE che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-ATTORI-
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T (cf. ) elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Reggio Calabria, alla via Placido Geraci, n. 3 presso lo studio dell'avv.
DEMETRIO FUSARO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA –
NONCHE'
(c.f. ) residente in [...];
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 06.3.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Fatto e diritto
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] minore , evocavano in giudizio e la Parte_3 CP_2 [...] esponendo che: il giorno 29.08.2021, verso le ore 21.50 in CP_3
Bovalino, mentre il minore attraversava a piedi la via Parte_3
Pagina 2 di 9 Vico Garibaldi V, nei pressi del ristorante “Trocadero”, veniva attinto dal mezzo moto Ape Piaggio 50, tg. X7F9TJ, che, che era intento a compiere una manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio;
che, in particolare, si immetteva da una stradina laterale in retromarcia sulla predetta via e non si avvedeva del minore;
che, in conseguenza dell'investimento
[...]
cadeva rovinosamente in terra e veniva soccorso in quel Pt_3 momento ma trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Locri solo la mattina successiva a causa degli acuirsi dei dolori durante la notte;
ivi gli veniva diagnosticato “trauma contusivo braccio sx e frattura omero ed emartro” con applicazione di apparecchio gessato definitivo (v. certificazione sanitaria in atti); che, solo in data 24.11.2021, veniva giudicato guarito con postumi.
Tutto ciò premesso domandavano all'adito Tribunale di condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti, quantificati in complessivi euro 21.494,97, oltre vittoria di spese di lite.
I.
2- Si costituiva in giudizio la Compagnia in epigrafe indicata impugnando e contestando la avversa ricostruzione del sinistro ed assumendo la infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, oltre che la carenza di prova concludendo pertanto per il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Deduceva in ordine alla non plausibilità della dinamica dei fatti per come descritti tenuto conto che il mezzo Ape aveva percorso in retromarcia un tratto di pochi metri e che la forza cinetica del mezzo non avrebbe potuto determinare e lesioni del tipo di quelle lamentate e che in particolare, “la dinamica con la quale il ragazzo sarebbe stato urtato in retromarcia e spinto a terra dalla parte posteriore della motoape non è tecnicamente giustificabile in relazione alle possibili altezze coniugate dell'alto profilo posteriore della motoape Piaggio 50”. In subordine, contestava il concorso di colpa per trovarsi il minore all'interno della carreggiata, peraltro in orario notturno, e non sulle strisce pedonale e comunque l'esosità della pretesa risarcitoria.
I.
3- Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio per di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Pagina 3 di 9 I.
4- La causa era istruita a mezzo delle prove orali e con l'espletamento di una c.t.u. medico legale, e con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2024 differita alla udienza cartolare del
06.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
II.- La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione.
II.
1- Invero, si osserva che nessun dubbio si pone in merito alla circostanza che il minore sia stato investito nel corso di una manovra in retromarcia effettuata dal alla guida del veicolo moto Ape Piaggio. CP_2
Invero, l'attività istruttoria espletata ed i documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova che il minore sia Parte_3
stato investito dal veicolo condotto e di proprietà di mentre CP_2 quest'ultimo stava eseguendo una manovra in retromarcia, di modo che la responsabilità del conducente è presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 1,
c.c. Inoltre, il teste, all'udienza del 21.3.2023 ha fornito Testimone_1 una versione univoca dei fatti conforme alla descrizione di cui all'atto introduttivo del giudizio. A tal riguardo, l'incontestata circostanza che il con la sua condotta, abbia violato l'art. 154 CdS, il quale dispone che CP_2
i conducenti che intendono eseguire una manovra di retromarcia devono
“assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”, oltre a porre un chiaro obbligo ed una chiara presunzione di responsabilità del veicolo in retromarcia, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo rigoroso: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per
Pagina 4 di 9 consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada” (Cass. penale n. 8591/2017).
Pertanto deve ritenersi esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il convenuto che, ha percorso un tratto di strada in retromarcia CP_2 immettendosi, sempre in retromarcia, sulla strada percorsa dalla minore e non si è avveduto del sopraggiungere del medesimo nello spazio retrostante urtandolo. La circostanza non giustifica lo stesso, ma conclama la sua colpa esclusiva, stante che non è consentito effettuare una manovra di retromarcia senza la sicurezza che nella parte retrostante del veicolo non vi siano persone e/o altri automezzi (v., Cass., 12 gennaio 2011, n. 524, a mente della quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo).
Peraltro, la Compagnia convenuta non ha dimostrato la realizzazione da parte del pedone di una condotta assolutamente imprevedibile ovvero del tutto straordinaria (ad esempio, un movimento improvviso, o una corsa repentina del bambino) idonea ad escludere, quanto meno, la responsabilità esclusiva del conducente. Peraltro, le contestazioni mosse dalla Compagnia appaiono generiche e destituite di fondamento nella misura in cui le perplessità sollevate in sede di comparsa di costituzione non sono state oggetto di specifica domanda in sede di escussione testimoniale (in specie, con riferimento ai punti d'urto ed alla assunzione di responsabilità per l'evento). Aggiungasi che in sede di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri la madre del minore ha precisato che questi era stato vittima di un incidente stradale.
II.
2- Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni, patrimoniali e non subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva quanto appresso.
Pagina 5 di 9 Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che il minore, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni consistenti in “frattura trasversa incompleta composta della troclea omerale con slargamento della rima articolare omero-ulnare da probabile lussazione rientrata e verosimile emartro” (cfr. pagg. 4 della relazione del CTU, dott.ssa ) risultanti compatibili con Per_1 il sinistro. In particolare, ai fini della compatibilità con la dinamica riferita
“La frattura della troclea omerale si verifica di frequente a causa di traumi diretti, non necessariamente di elevata entità, o di cadute sul gomito, come spesso accade in occasione di una banale caduta a terra;
nel caso di specie, risulta sufficiente che il mezzo abbia anche solo sfiorato il pedone, circostanza sufficiente a fargli perdere l'equilibrio con conseguente caduta a terra sul lato opposto a quello dell'urto”.
Le conclusioni indicate, in quanto frutto di accurate indagini e scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Pagina 6 di 9 Il danno biologico patito dall'attore è stato stimato nella misura dell'08%, con i.t.p. al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori
27 giorni.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato
Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd.
“danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi al minore , in considerazione dell'età al Parte_3 momento in cui è stato dichiarato guarito con stabilizzazione dei postumi
(10 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (8%) una somma pari a € 15.914,64 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 828,60 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 20, € 552,40 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 20) ed € 372,87 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 27 per un totale di € 1.753,87.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a
Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e
30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento predetto deve essere operato considerando l'elevata entità delle lesioni stesse nonché la loro tipologia e, nella specie, occorre tenere conto – sebbene trattavasi di soggetto destrimane all'epoca dei fatti, verosimile compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene sulla base delle allegazioni di parte attrice si ritiene congruo personalizzare il danno biologico permanente concedendo un incremento del biologico nella misura del 10% (pur potendo spingersi sino al 20%) in
Pagina 7 di 9 assenza di allegazioni difensive circa le ripercussioni negative in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita e sotto il profilo relazionale quale immediata conseguenza del sinistro. Pertanto, atteso che il danno biologico permanente è ristorato con la complessiva somma di euro 15.914,64 appesantendo il punto del 10%, stimasi equo valutare in complessivi euro
17.506,10 in valori attuali il danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale.
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 19.259,97 (euro 17.506,10 + € 1.753,87).
Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 348,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
II.
3- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e lesioni non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore dell'attore non possono essere riconosciuti gli interessi
"compensativi" in quanto questi non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 (e successive modifiche) sulla base del decisum in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività in concreto espletata, della non particolare complessità delle
Pagina 8 di 9 questioni esaminate e la decisione con modalità semplificate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in pari data, a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Pt_1
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Parte_2
sul minore, e, per l'effetto, condanna in solido Parte_3 CP_2
e la in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_3
pro tempore, al pagamento della somma di euro 19.259,97 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 348,00 per spese mediche per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
2. condanna in solido e la , in persona CP_2 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 3.264,00 (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24.3.2025
Il giudice
Mariagrazia Galati
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