Articolo 6 della Legge 10 dicembre 1980, n. 845
Articolo 5Articolo 7
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17 dicembre 1980
Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando la voce "difesa del suolo".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1980