Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02312/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2022, proposto da
Ittica Giosue' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Iossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cuccaro e Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Global Fish S.r.l., Golfo di Pozzuoli S.r.l., P.L. Pesca S.r.l., Civero Ittica S.a.s., Sud Pesca dei F.Lli Amoroso S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
della nota del Comune di Pozzuoli con la quale si chiarisce la mancata attribuzione dell'anzianità alla ricorrente, della graduatoria approvata con determinazione n. 316/2022, del bando di concorso approvato con determinazione n.2268/2021 e degli atti conseguenti, collegati e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Vista la memoria dell’11 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società Ittica Giosuè S.r.l., assegnataria a titolo provvisorio di spazi all’interno del mercato ittico del Comune di Pozzuoli (Na), ha impugnato, nella presente sede, la determinazione n. 316 del 21 febbraio 2022 con la quale il Comune di Pozzuoli ha approvato la graduatoria della selezione pubblica per l’affidamento in concessione di n. 20 box e n. 7 spazi di vendita ubicati all’interno del predetto mercato ittico, nella quale si è posizionata al 6° posto, nella parte in cui non ha attribuito alla società alcun punteggio per “attività commerciale per prodotti della pesca freschi e congelati svolta in forma continuativa in Mercati all’ingrosso, pubblici e privati, almeno dal 01.01.2018”, e la nota n. 028428 del 31 marzo 2022, in riscontro alla diffida inviata in data 24 marzo 2022, contenente chiarimenti sulle ragioni della mancata attribuzione del punteggio, individuate nella mancanza di qualsiasi dichiarazione in tal senso nella modulistica presentata dall’operatore a corredo della domanda di partecipazione.
In sintesi, Ittica Giosuè S.r.l. ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e degli atti presupposti in quanto:
- la modulistica allegata all’avviso di indizione della selezione l’avrebbe indotta a non dichiarare la pregressa anzianità nel mercato ittico a causa della richiesta dei dati identificativi della concessione, mai rilasciata dall’amministrazione ad alcun operatore del settore;
- l’amministrazione avrebbe potuto attribuire il punteggio relativo alla citata anzianità prescindendo dall’omissione dichiarativa essendo aliunde a conoscenza della pregressa attività della società nel mercato ittico di Pozzuoli;
- l’incompletezza della domanda sarebbe stata in ogni caso superabile attivando il soccorso istruttorio;
- la scelta di far scegliere i box agli operatori economici in ordine di graduatoria vanificherebbe gli investimenti fatti dai precedenti assegnatari.
2. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in data 10 giugno 2022, eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 120 c.p.a. (applicabili anche alle concessioni di servizi) e, nel merito, la sua infondatezza, in quanto le opzioni presenti nel fac-simile di domanda sarebbero state compatibili con l’indicazione di qualsiasi titolo abilitativo e non necessariamente di una formale concessione, l’amministrazione non avrebbe potuto supplire alle omissioni dichiarative dei candidati e la scelta di assegnare i box in base alla posizione ricoperta in graduatoria sarebbe ragionevole e meritocratica.
3. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
4. In data 11 marzo 2025 la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso a causa dell’accordo sottoscritto con l’amministrazione in data 12 luglio 2022 per una soluzione bonaria della controversia.
5. All’udienza pubblica straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
6. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dall’amministrazione resistente in forza di una più liquida ragione di improcedibilità.
7. Considerato, infatti, che la richiesta depositata dal difensore della ricorrente, pur priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Data la pronuncia in rito le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Rita Luce |
IL SEGRETARIO