Sentenza 11 marzo 2025
Decreto collegiale 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rampino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Istituto Comprensivo Carlo Fontana di Magenta, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. XXX/2024 della Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro e Previdenza, la sentenza n.XXX pubblicata in data 08 aprile 2024, che così provvede:
- “ accertata la responsabilità esclusiva dell’amministrazione scolastica nella causazione dell’infortunio occorso a -OMISSIS- in data 28 gennaio 2004, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a quest’ultima il complessivo importo di € 26.804,02 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con interessi legali da gennaio 2004 al saldo da calcolarsi sulla predetta somma devalutata a gennaio 2004 e rivalutata con cadenza annuale sino ad oggi; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a -OMISSIS- metà delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio che, in tale proporzione, liquida in € 17.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dichiarandole compensate per il residuo ”.
2. Nonostante la notifica, effettuata a tutte le amministrazioni coinvolte, in data 24.07.2024, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria della Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro e Previdenza, in data 12.11.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare completa esecuzione alla predetta sentenza n. XXX/2024 della Corte d’appello di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. In data 19.12.2024 si è costituita a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato, con atto di mera forma, l’amministrazione intimata.
6. Alla camera di consiglio del 25.02.2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. XXX pubblicata in data 08 aprile 2024 della Corte d’appello di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta .
9. Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della sua proposizione si conferma l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si demanda la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) spese compensate.
Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.