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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, e Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli);
appellante
e
(avv.ti Maria Concetta Guerra e Natale Filiberto); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso del 27\12\2019, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Crotone esponendo, per la parte qui d'interesse, di avere prestato attività
lavorativa subordinata alle dipendenze di fino alla data del Controparte_2 30\12\2015, in cui diveniva efficace il provvedimento di licenziamento collettivo intimatole dalla parte datoriale.
Il 31\12\2015 formulava domanda di inserimento nelle liste di mobilità e di percezione della relativa indennità, domanda accolta dall'
[...]
convenuto, che le erogava i relativi ratei dal successivo mese di CP_3
gennaio 2016 e fino al gennaio del 2017.
Esponeva ancora la ricorrente che, ritenendo di avere diritto all'indennità di mobilità per un periodo di 18 mesi, sulla base di quanto statuito dal d.lgs.148/2015 e della stessa circolare n.2 del 2013, aveva proposto un Pt_1
ricorso al medesimo Tribunale (precedente a quello odierno) con il quale chiedeva fosse riconosciuto il predetto diritto ad ulteriori sei ratei mensili di indennità. Ricorso accolto con sentenza 519/2018, passata in giudicato.
Sentenza con la quale si rilevava come l'anzianità lavorativa della ricorrente non dovesse calcolarsi a decorrere dalla data del 1\1\2015, di sua effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ad opera di dovendosi Controparte_2
prendere atto della sentenza 1518/2014 di questa Corte che aveva dichiarata la nullità, per frode alla legge, del contratto di cessione aziendale stipulato fra la predetta e la e quindi CP_2 Controparte_4
della perdurante esistenza dei rapporti di lavoro fra i lavoratori ceduti,
compresa la ricorrente, e la s.p.a. cessionaria. Con la conseguenza che, avendo avuto il rapporto di lavoro della signora una durata di gran lunga CP_1
superiore ai dodici mesi ritenuti dall' le doveva essere riconosciuto il Pt_1
diritto a percepite l'indennità di mobilità fino allo scadere del diciottesimo mese.
1.2. Tutto ciò premesso, la ricorrente lamentava che alla citata sentenza di condanna al pagamento degli ulteriori sei ratei di mobilità faceva seguito, in data 1\4\2019, un'illegittima e “persecutoria” richiesta di “restituzione delle
somme percepite a titolo di CIG, mobilità e TFR” da parte dell Somme i cui Pt_1
importi erano quantificati, in una nota successiva del medesimo Istituto, nell'importo di € 28.318,32 a titolo di ratei di indennità di mobilità non dovuti e di € 3.061,01 per “differenze TFR”.
L'indebito di cui l' chiedeva la ripetizione e la cui esistenza l'assicurata Pt_1
ha contestato con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è, dunque,
quello desumibile dalla nota dell' datata 1\4\2019, prodotta dalla CP_3
stessa ricorrente ovvero il seguente.
A seguito del licenziamento collettivo intimato, fra gli altri, alla dalla CP_1
cessionaria nel luglio del 2012, Controparte_4
l' ha erogato alla ricorrente il trattamento di cassa integrazione guadagni Pt_1
e l'indennità di mobilità, nonché, con imputazione a carico del relativo fondo,
le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro ed il T.F.R.. Sennonché,
sopravvenuta la sentenza 519/2018 del Tribunale di Crotone con la quale si prendeva atto della dichiarata nullità della cessione aziendale fra e CP_2
(statuita con sentenza 1518/2014 di questa Corte), l' CP_4 CP_3
assumeva che le suddette prestazioni fossero state indebitamente erogate e ne chiedeva la ripetizione con note del 21\5\2019, 2\10\2019 e 4\3\2020. Nelle
quali gli importi di cui pretendeva la restituzione erano diversamente quantificati in “€. 28.318,32 a titolo di indennità di mobilità relativa al periodo 12-
7-2012/31-12-2014” e di “€. 3.034,56 e di €. 476,02” per gli altri titoli.
1.3. Questa la premessa in punto di fatto, in punto di diritto la ricorrente sollevava una preliminare eccezione di decadenza annuale dalla facoltà di ripetizione del preteso indebito, che assumeva decorrere dalla data in cui l'istituto aveva avuto conoscenza del pregresso ricorso giudiziale mirante ad ottenere le predette ulteriori sei mensilità di indennità di mobilità.
Nel merito, rilevava che, non essendo mai stata eseguita la sentenza 1518/2014
di questa Corte, ella era rimasta di fatto in uno stato di disoccupazione protrattosi fino alla data del 1\1\2015, in cui era riassunta da Controparte_2
ma senza riconoscimento di alcuna pregressa anzianità e che i molteplici tentativi, anche per via giudiziaria, di ottenere la ricostituzione della continuità del rapporto con tale società esitavano, anche a seguito del licenziamento intimatole in data 30\12\2015, in un accordo transattivo con il quale rinunciava, gioco forza, alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed alla sua ulteriore prosecuzione, accontentandosi dell'erogazione della somma lorda di € 147.142,90, oltre al T.F.R., contro la rinuncia ad avvalersi della sentenza 1518/2014 di questa Corte e “ad ogni altra domanda o pretesa e/o pretesa
connessa con tutti i fatti di causa e , più in generale, con i pregressi rapporti inter
partes”, nonché “a qualunque rivendicazione connessa alla riassunzione ex novo
avvenuta nel gennaio 2015 (…) in ordine alle mansioni svolte ed al trattamento
retributivo medio tempore ricevuto” ed, infine, anche “ad impugnare il
licenziamento” contestualmente intimatole.
Pertanto, non essendo mai stato ricostituito il pregresso rapporto lavorativo con rilevava di essere rimasta in uno stato di disoccupazione Controparte_2
involontaria fino alla data del 1\1\2015, in cui era assunta ex novo dalla predetta società. Con la conseguenza che non potevano ritenersi indebitamente percepiti i trattamenti di cassa integrazione e mobilità erogatile a seguito del licenziamento che, nel luglio 2012, le aveva intimato la cessionaria e tantomeno le ultime mensilità ed il T.F.R relativi al CP_4
rapporto di lavoro con quest'ultima.
2. Resisteva l' ribadendo l'esistenza dell'indebito di cui aveva chiesto Pt_1
la ripetizione ovvero quello desumibile dalla sentenza 519/2018 del medesimo
Tribunale di Crotone, passata in giudicato, che aveva confermato la continuità
del rapporto di lavoro con la . Sentenza pronunciata in un giudizio CP_2
in cui lo stesso era parte a differenza di quello esitato nella sentenza CP_3
1518/2014 di questa Corte.
In punto di diritto, osservando che
legittimità, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di mobilità non
possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto dal datore di lavoro per il mancato
ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa: ciò in quanto detta indennità opera su un piano
diverso dagli incrementi patrimoniali che derivino al lavoratore dall'essere stato
liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo,
la sua non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (Cass.
18.9.2019 n. 23306, in Mass. Giust. Civ. 2019; Cass. 27.3.2017 n. 7794, in Mass.
Giust. Civ. 2017; Cass. 23.2.2012 n. 2716, non mass.)>>, premesse da cui discenderebbe che
è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad
incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente
(sebbene quiescente di fatto, per effetto dell'illegittima cessione fino alla declaratoria di
nullità della stessa); la declaratoria di nullità della cessione determina[ndo], quindi,
l'insussistenza della vicenda traslativa, con ripristino del rapporto di lavoro originario
(tra cedente e lavoratore) (Cass. 28.2.2019 n. 5998, in Mass. giust. civ. 2019)>>.
3. L'adito Tribunale, rilevato che l' non aveva Pt_1
della (…) sentenza>> 1518/2014 di questa Corte, non essendo stato parte del relativo giudizio, ha accolto il ricorso della signora così motivando CP_1
l'infondatezza delle pretese di ripetizione dell' <<…questo Giudice CP_3
ritiene che il subentro (in luogo della “ ), quantomeno in via di fatto, Controparte_2
della “ nel rapporto lavorativo con Controparte_4
), costituisca idoneo titolo giustificativo dell'erogazione delle Controparte_1
prestazioni previdenziali (...) nel nostro ordinamento, se da un lato è vero che il
contratto nullo è improduttivo di effetti giuridici, ciò non toglie che lo stesso possa
comunque essere portato ad esecuzione, così producendo degli effetti (almeno di fatto):
è quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui (nonostante la nullità della cessione
del ramo d'azienda) il rapporto lavorativo tra e la “ Controparte_1 [...]
di fatto c'è stato ed è altresì cessato, così avendo Controparte_4
legittimato l'erogazione dell'indennità di mobilità e delle prestazioni a carico del Fondo
di Garanzia (…) Come statuito dalla Suprema Corte in relazione all'indennità di
disoccupazione (ma con considerazioni analogicamente estensibili quantomeno all'indennità di mobilità), “neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di
disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza
esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra
sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da
escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege” (Cass.,
n.17793/2020).>>
4. Propone appello l' rilevando che la declaratoria di nullità della Pt_1
cessione aziendale avrebbe determinato l'insussistenza della vicenda traslativa, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro tra società cedente e lavoratore, per come affermato da Cass. 28.2.2019 n. 5998.
Ripristinato, dunque, l'originario rapporto lavorativo, avrebbero ripreso vigore gli obblighi reciproci fra le parti, in particolare quello del datore di lavoro di erogare tutte le dovute retribuzioni.
Quanto al verbale di conciliazione transattiva intercorso fra l'appellata e CP_2
, rilevatane l'illiceità laddove dispone del rapporto giuridico
[...]
previdenziale in cui è parte l' , assume che l'importo ivi riconosciuto CP_3
alla “in realtà, avesse la sostanza di una erogazione retributiva, che aveva CP_1
compensato, alquanto lautamente, la lavoratrice della mancata reintegra nel posto di
lavoro per il periodo successivo alla dichiarata nullità della cessione di ramo di
azienda”. Conseguendone che “quella rinuncia ad avvalersi degli effetti della
sentenza, quindi, era solo diretta a traslare sull' gli oneri economici connessi Pt_1
all'erogazione delle prestazioni previdenziali, non più giustificabili (quantomeno
l'indennità di mobilità) dalla erogazione di somme di denaro che avevano la sostanza
di competenze retributive. Un'operazione simulatoria quindi, posta in essere al fine di
sottrarre le somme erogate alla contribuzione previdenziale e all'azione di ripetizione
delle prestazioni corrisposte medio tempore da parte dell' . Pt_1
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi. 5. Nella resistenza di quest'ultima, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7.1. Il collegio non ignora la giurisprudenza che si è stratificata sulla questione concernente la riconducibilità o meno delle indennità di disoccupazione e mobilità nel concetto di aliunde perceptum detraibile dall'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore ingiustamente licenziato ed avente diritto a tutela reintegratoria, ai sensi dell'originario disposto dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Giurisprudenza della quale si dirà nel successivo paragrafo e che, correttamente interpretata, induce comunque alle medesime conclusioni di infondatezza dell'impugnazione.
Ritiene, tuttavia, più corretto epistemologicamente fondare la risposta negativa alle pretese di ripetizione dell' sulla natura e Controparte_3
funzione dell'indennità di mobilità. Che sono poi le medesime dell'indennità
di disoccupazione (ed oggi della Naspi), come reso chiaro già dal rinvio alla relativa normativa contenuto nel 12° comma dell'art.7 della L.223/921 e come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale.
Parlano, infatti, di “identica matrice causale” le SS.UU. nella sentenza 17389/2002
e, fra molte, si può richiamare la sentenza n. 20826/2014, con la quale la
Suprema Corte ha affermato che “l'indennità di disoccupazione e l'indennità di
mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando
entrambe nel più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno
dovuto alla disoccupazione (v. Corte Cost., 9 giugno 2000, n. 184, Corte Cost., 19
luglio 2011, n. 234)”.
Concetto ribadito dal Giudice delle leggi nelle pronunce ivi citate, dove si afferma che l'indennità di mobilità è “un emolumento finalizzato a dare un aiuto
(maggiore dell'indennità di disoccupazione) al lavoratore in un momento di difficoltà”
(Corte Cost. 184/2000) e che “l'indennità ordinaria di disoccupazione e l'indennità di mobilità - valutate non in astratto ma con specifico riferimento alla ratio della
disposizione (…) - presentano, nella finalità e nella struttura, assorbenti analogie,
perché tali sussidi rientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la
disoccupazione” (Corte Cost. 234/2011).
La funzione e la natura dell'indennità di mobilità risultano dunque essere le medesime dell'indennità di disoccupazione, ovvero “l'assegnazione agli
assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro
(…) [in quanto,] da un lato, (…) la funzione dell'assicurazione è di indennizzo in
conseguenza di un evento, cioè la mancanza di lavoro, e, dall'altro, (…) la
corresponsione delle prestazioni è condizionata alla non volontarietà dello stato di
disoccupazione (cfr. Cass. 6 febbraio 2003, n. 1732). Con specifico riferimento al
requisito oggettivo della mancanza di lavoro, (…) l'evento che dà luogo all'indennizzo
non è la disoccupazione in genere, come per esempio quella dei soggetti in cerca di
primo impiego, ma solo quell'inattività che deriva dalla estinzione di un rapporto di
lavoro protetto (…) secondo una individuazione dello stato di bisogno
giustificativo della prestazione che coincide non già con la mera inattività,
bensì con l'estinzione del rapporto di lavoro: il che è coerente con la funzione
propria della prestazione di disoccupazione, che è di indennizzo e non di
integrazione della retribuzione”.
Trattamenti che mirano ad attuare il precetto dell'art.38, 2° comma della
Costituzione, laddove afferma il diritto dei lavoratori a che “siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di (…) disoccupazione
involontaria”. Alla luce di tale precetto dovendosi dunque interpretare le norme di legge che li disciplinano.
Unicità di funzione resa oggi ancora più chiara a seguito dell'abrogazione dell'art.7 della L.223/91 ad opera dell'art.2, co.71, lett.b, L.92/2012, che, al primo comma, ha previsto, in favore di tutti i lavoratori che “abbiano perduto
involontariamente la disoccupazione”, un'unica indennità, la a sua volta Pt_2 sostituita dalla « Controparte_5
, introdotta dall'art.1, d.l.gs.22/2015, avente identica finalità.
[...]
Ma se la funzione di tali indennità è quella di assicurare mezzi adeguati a fronteggiare le esigenze di vita dei lavoratori che si siano trovati a perdere il rapporto di lavoro per ragioni estranee alla loro volontà, se cioè è questa la situazione fattuale di bisogno cui esse devono far fronte, non si vede quale rilevanza possano avere le vicende giudiziarie che abbiano ad interessare il pregresso rapporto di lavoro.
Il successivo riconoscimento giudiziale dell'illegittimità, nullità o inefficacia del licenziamento che aveva dato luogo allo stato di disoccupazione del beneficiario dell'indennità, al pari dell'accertata nullità del termine apposto al rapporto di lavoro o, come nel caso di specie, l'accertata nullità di un atto di cessione aziendale che faccia rivivere, ex novo, il rapporto di lavoro con il datore cedente sono, infatti, tutte vicende giuridiche che ordinariamente intervengono a distanza di molti anni dallo stato di disoccupazione involontaria che aveva generato il diritto alla tutela indennitaria mirante
“fronteggiare le esigenze di vita” del lavoratore e della propria famiglia. Esigenze
che devono essere valutate al momento del loro manifestarsi per la semplice ragione che quello è il momento in cui il disoccupato involontario ha diritto ad una forma di sostentamento da parte dello Stato. Un sostentamento che non può ritenersi, a posteriori, indebitamente percepito laddove la pronuncia di un giudice abbia in seguito ritenuto la perdurante esistenza giuridica del pregresso rapporto di lavoro. Giacché tale evento, concernente esclusivamente i rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, ma non fa venire meno lo stato di bisogno del lavoratore cui avevano fatto fronte le indennità di mobilità o di disoccupazione erogategli.
7.2. Inoltre, esiste oramai uno specifico dato normativo nella disciplina legislativa dei licenziamenti che, a partire dal 2012, supporta la tesi appena esposta. Come ricordato, i principi in tema di ripetibilità delle indennità di disoccupazione e mobilità nelle ipotesi di successiva ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro sono stati elaborati dalla giurisprudenza concernente la quantificazione dell'indennità prevista dall'art.18 dello Statuto, nel testo modificato dalla L. 108/90. Attesa l'esplicita natura risarcitoria dell'indennità,
si è posto il problema della sua esatta quantificazione nelle ipotesi in cui l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro avesse comunque fornito al lavoratore licenziato altre opportunità di guadagno, tipica quella della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e si è così affermata e consolidata la giurisprudenza in tema di aliunde pereptum. Quando si è poi posto il problema se comprendere nel suddetto aliunde perceptum anche i trattamenti previdenziali di mobilità e disoccupazione, la giurisprudenza, forse avvertendo l'alienità costituzionale dell'idea che il datore di lavoro potesse beneficiare di trattamenti diretti al sostentamento del lavoratore e della propria famigli nel periodo di disoccupazione cagionata dall'illegittimo o illecito licenziamento, portandoli in detrazione dell'indennità risarcitoria che era tenuto a corrispondergli, ha elaborato la tesi (di cui si dirà nel seguente paragrafo) della ripetibilità di tali trattamenti da parte dell'istituto previdenziale. Operando un'errata commistione fra le vicende relative al rapporto di lavoro e quelle concernenti le tutele previdenziali spettanti al lavoratore che abbia involontariamente perso la propria occupazione.
Sennonché, oggi è definitivamente venuta meno la ragione che aveva portato a tale erronea commistione di piani, atteso che, tanto l'art.18, commi 2° e 4°
dello Statuto, nel testo riformato dalla L.92/2012 che gli artt.2, 2° co. e 3, 2° co.,
d.lgs.23/2015, prevedono esplicitamente che l'indennità risarcitoria per il licenziamento debba essere decurtata soltanto di quanto il lavoratore ha percepito o avrebbe potuto percepire “per lo svolgimento di altre attività
lavorative”. Un dato normativo che pare giustificare una rimeditazione di quella giurisprudenza nel senso qui sostenuto, avendo il legislatore implicitamente escluso che il danno patito dal lavoratore a seguito del licenziamento possa ritenersi ridotto per effetto delle indennità previdenziali di cui qui si discute.
7.3. Il diritto della lavoratrice appellata a fruire del trattamento di cassa integrazione e dell'indennità di mobilità, a seguito del licenziamento intimatole nel mese di luglio del 2012, non può dunque ritenersi venuto meno per effetto della sentenza 1518/2014 di questa Corte che, dichiarata la nullità
della cessione aziendale, ha ritenuto la perdurante esistenza del rapporto di lavoro con la società cedente.
8. Conclusioni che, ad ogni modo, non cambiano anche a volersi conformare all'interpretazione meno radicale stratificata nella giurisprudenza di legittimità.
8.1. La quale, in verità, in Cassazione 5850/1998 aveva affermato principi molto prossimi a quelli esposti nel precedente paragrafo: “In relazione alla
disciplina dettata dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n.1115 per l'erogazione del
trattamento speciale previsto nei casi di disoccupazione derivante da licenziamenti
determinati da situazioni di crisi aziendale, l'effetto estintivo del rapporto di
lavoro, proprio dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di
disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla
prestazione stabilita dalla norma, sul quale non incide la contestazione in
sede giudiziale della legittimità del licenziamento, impugnato dal lavoratore;
le statuizioni adottate in questa controversia promossa nei confronti del
datore di lavoro non possono incidere sull'accertamento del diritto del
lavoratore alla prestazione erogata dall'ente previdenziale”. Specificando in parte motiva che “Non è dunque configurabile, in relazione alle statuizioni
adottate in questa controversia (tra datore di lavoro e lavoratore) alcuna
'situazione incompatibile' con il diritto alla prestazione erogata dall'ente
previdenziale”. Tuttavia, anche nella giurisprudenza che ha poi affermato la ripetibilità -
stratificatasi, come detto, nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti in rapporti oggetto di c.d. “tutela reale”- si è sempre affermato che tale ripetibilità
potesse riconoscersi solo nei casi in cui il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato e dovrebbe ritenersi, non essendosi tali pronunce soffermate sul punto, che il riferimento fosse ai casi di effettivo, e non meramente enunciato,
ripristino del rapporto di lavoro.
Così in Cass. 6357/99, laddove si afferma che “L'indennità di mobilità, corrisposta
ai lavoratori licenziati per riduzione di personale, non può essere detratta dalle somme
al cui pagamento il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge
n.300 del 1970, atteso che l'indennità medesima, una volta dichiarato inefficace
il licenziamento e ripristinato il rapporto, potrà e dovrà essere richiesta in
restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti
(disoccupazione e collocamento in mobilità, conseguenti al licenziamento)”. E ancor più chiaramente in Cass. 6265/2000, laddove si afferma quanto segue: “Osserva
la Corte, pienamente condividendo il principio espresso nella propria recente sentenza
22 giugno 1999 n. 6357 a proposito della indennità di mobilità, ma valevole per tutte
le indennità previdenziali eventualmente percepite, e, dunque, anche per la indennità
di disoccupazione, che detta indennità non può essere detratta dalle somme cui il datore
di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 cit., in
quanto la stessa, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato
il rapporto per effetto della reintegrazione (…), potrà e dovrà essere chiesta in
restituzione dall' previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”. CP_3
Richiamando espressamente queste pronunce, Cass. 9109/2007 compie, però,
un ulteriore passo avanti nell'allargamento delle facoltà recuperatorie dell' , facendo seguire all'affermazione secondo cui "una Controparte_3
volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della
reintegrazione le indennità di disoccupazione 'potranno e dovranno essere chieste in
restituzione dell' essendone venuti meno i presupposti, così non Controparte_3 potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato
condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18” la specificazione che “se non è
sufficiente l'accertamento giudiziale della illegittimità del licenziamento a far venir
meno lo stato di disoccupazione, essendo anche necessario che il lavoratore
licenziato abbia la possibilità di realizzare concretamente gli effetti di tale
sentenza, quando però tale possibilità in concreto sussista, se essa non venga
sfruttata, non possono farsi ricadere le conseguenze dell'inerzia del lavoratore
sull' ne' possono invocarsi situazioni di impedimento Controparte_3
che si sono successivamente verificate”. Specificazione dalla quale sembra emergere un onere a carico del lavoratore di fare tutto quanto in suo potere per ottenere l'effettiva ripristinazione del rapporto di lavoro.
8.2. La materia è stata oggetto di una profonda rimeditazione ad opera della sentenza 28295/2019, in termini che il collegio ritiene di dover condividere.
In essa la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: “L'indennità
di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro,
è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito
giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia
non segua poi l'effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla
sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto
lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non
dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi
comunque involontario”.
Importante pronuncia del Giudice di legittimità, della cui motivazione meritano di essere riportati ampi stralci (dai quali, peraltro, potrebbero trarsi diversi spunti a sostegno della tesi espressa nel precedente paragrafo):
<A fondamento del ricorso l' deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 Pt_1
III comma del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito con modificazioni nella I. 6
aprile 1936 n. 1155 vigente ratione temporis, con riferimento agli articoli 2033 e 1372 c.c. Sostiene che la soluzione adottata dalla Corte d'appello (…) si porrebbe in
contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali in tema di indennità ordinaria
di disoccupazione e con quelli afferenti all'efficacia (dichiarativa, ex tunc) della
conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dell'illegittima
apposizione del termine;
sostiene che l'accertamento giudiziale circa la sussistenza di
un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso periodo escluderebbe
lo stato di disoccupazione, con conseguente indebita erogazione del relativo
trattamento.
Il ricorso non è fondato. A mente dell'art. 45 del R.D.L. 04/10/1935, n. 1827,
l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo
l'assegnazione agli assicurati di un'indennità nei casi di disoccupazione
involontaria per mancanza di lavoro. Occorre dunque che sussista in esito
alla perdita del lavoro uno stato di disoccupazione, per tale intendendosi,
secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 181 del 2000,
applicabile ratione temporis, "la condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".
14. L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione
per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un
precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma
dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del
mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di
fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al
reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 II comma della
Costituzione.
15. Tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in
cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore.
16. E' stato altresì chiarito che la domanda per ottenere il trattamento di
disoccupazione "non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo", mentre "l'effetto estintivo
del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo
stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla
prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della
legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del
27/06/1980).
17. Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per
effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno
essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i
presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il
datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v. Cass.
15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n.
9418 del 20/4/2007).
18. A tali assunti deve darsi continuità anche in relazione al caso in esame, in cui
all'esito della scadenza del termine contrattuale si è determinata una situazione di
disoccupazione del lavoratore, non ostandovi il fatto che in presenza di una
sentenza dichiarativa dell'illegittimità del detto termine contrattuale e di
conversione del rapporto a tempo indeterminato ex tunc, sia intervenuta tra le
parti una transazione prevedente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la
regolarizzazione previdenziale e l'erogazione di un importo a titolo di danno non
patrimoniale.
(…)
Deve in proposito rilevarsi in primo luogo che l'impugnazione giudiziale della
legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del
lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi
alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non
spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di
impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure
ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra. 21. Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la
mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva,
essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra
sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto
tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex
lege.
In coerenza con tali premesse, deve aggiungersi - in dissenso rispetto alla
soluzione adottata da questa Corte negli arresti n. 9109 e 9418 del 2007, resi
all'esito della stessa udienza e relativi a medesima vicenda, in cui è stata
esclusa la spettanza dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dalla L. n. 1115
del 1968 per alcuni lavoratori che avevano ottenuto la declaratoria d' invalidità del
licenziamento e l'ordine di reintegra ex art. 18 della I. n. 300 del 1970 - che neppure
rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione
un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza
favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere
in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il
richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno,
mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale
prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà
che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale
eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito
positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.
23. Invero, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto,
non la mancata strenua opposizione ad esso (che è un post factum, in quanto
tale eziologicamente ininfluente).
24. Anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una
sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento ostativo alla
percezione dell'indennità di disoccupazione sarebbe dunque l'effettiva
ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato
che il lavoratore non è mai stato reintegrato e che per il periodo in
contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive.>>.
Orientamento cui ha dato seguito, fra le altre, anche Cass.30553/2022.
8.3. Applicando i principi da ultimo esposti al caso oggetto di giudizio,
risulta evidente l'infondatezza delle pretese restitutorie dell Pt_1
Risulta dagli atti di causa che la signora già dipendente di CP_1 CP_2
a seguito di atto di cessione di ramo d'azienda del 6\10\2009, passava
[...]
alle dipendenze di Controparte_4
In data 15\9\2010, la lavoratrice, insieme ad altri 32 lavoratori, ricorreva al
Tribunale di Crotone per ottenere la dichiarazione della nullità del contratto di cessione aziendale, perché simulato ed in frode alla legge, e la ricostituzione del rapporto di lavoro con la società cedente.
Nel luglio del 2012, nelle more del predetto giudizio, il proprio rapporto di lavoro con la cessionaria si interrompeva, per effetto del licenziamento collettivo che quest'ultima intimava a tutti i lavoratori. Come detto, in conseguenza di questo licenziamento l'appellata ha percepito dall' il Pt_1
trattamento di cassa integrazione e poi l'indennità di mobilità. Ai quali si aggiungevano, stante l'omessa corresponsione ad opera dell'apparente datore di lavoro, anche le ultime tre mensilità ed il TFR, con imputazione al Fondo di
Garanzia dell'Istituto.
La scansione delle diverse vicende giudiziarie che si sono in seguito intersecate
è puntualmente descritta nell'atto di conciliazione transattiva stipulato fra la ricorrente e in data 21\10\2015 e prodotto in atti. Con sentenza del CP_2
4\10\2012, il Tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di cessione aziendale. Proposta
impugnazione davanti a questa Corte, con la già citata sentenza 1518 del
18\11\2014-16\1\2015 è stato accolto l'appello e dichiarata la nullità della cessione, con ordine a di ricostituire i rapporti di lavoro con i Controparte_2 lavoratori ceduti e risarcire loro il danno in misura pari a tutte le retribuzioni dovute dalla data dell'illecita cessione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la , ricorso rigettato dalla Suprema Corte con CP_2
ordinanza n.16576 del 28\6\2019. In data 24\1\2015, la lavoratrice otteneva,
sulla base della sentenza 1518/2014 di questa Corte, decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 181.356,56 a titolo di retribuzioni arretrate,
decreto opposto dalla con incardinamento del giudizio 549/2015 davanti CP_2
al Tribunale di Crotone. In data 17\3\2015 la lavoratrice ha notificato alla società un atto di pignoramento presso terzi fondato sul citato decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 7\7\2015, il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e fissava l'udienza del
7\8\2015, poi rinviata al 11\10\2016. intanto, “ricostituiva la Controparte_2
posizione lavorativa della lavoratrice ex novo (…) senza alcun riconoscimento delle
pretese della lavoratrice”, invitandola a riprendere la prestazione lavorativa a decorrere dal 1\4\2015 (due anni e nove mesi dopo il licenziamento intimatole da n.d.e.). Il 21\10\2015, però, era licenziata dalla in esito CP_4 CP_2
ad una procedura di licenziamento collettivo. Nello stesso giorno in cui le era intimato questo secondo licenziamento stipulava l'atto di conciliazione con la datrice di lavoro, con il quale: rinunciava ad avvalersi di ogni possibile effetto derivante dalla sentenza 1518/2019 di questa Corte;
rinunciava, altresì, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone “ed a tutte le azioni esecutive
da esso discendenti”; rinunziava “a qualunque rivendicazione connessa alla
riassunzione ex novo avvenuta nel gennaio 2015”; rinunziava ad impugnare il licenziamento contestualmente intimatole e, a fronte di tali rinunzie, otteneva l'impegno della società a corrisponderle la somma lorda di € 147.142,90 (pari al netto di € 113.300), oltre al TFR.
8.4. Risulta pertanto evidente che la lavoratrice, per dirla con Cass.28295/2019,
“non è mai stata reintegrata e che per il periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive” e, dunque, non sussiste alcun diritto dell' a Pt_1
ripetere le indennità erogatele.
Diritto insussistente anche a voler aderire alla interpretazione più restrittiva proposta da Cass.9109/2007, non potendosi certo ritenere che la mancata ripristinazione del rapporto sia stata una “conseguenza dell'inerzia della
lavoratrice”, atteso che la stessa ha avviato ben tre diversi giudizi finalizzati ad ottenere l'effettiva ripristinazione del rapporto di lavoro, giudizi che l'hanno vista impegnata per un arco temporale di quasi nove anni ed ancora per due terzi pendenti al momento della stipula della conciliazione, avvenuta, non va dimenticato, sotto la spada di Damocle di un nuovo, contestuale,
licenziamento.
9. Non rileva in senso contrario l'invocata Cass. 5998/2019, con la quale è
affermato il principio secondo cui
ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella
specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per
l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto
instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente
ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione>>.
Resa, peraltro, in un giudizio avverso un licenziamento intimato dalla società
cedente perché il lavoratore, coinvolto nella cessione aziendale poi dichiarata nulla, aveva esercitato, nei confronti di quest'ultima, l'opzione ex art.18, 3° co.,
L.300/70. Sentenza con la quale è stato disatteso l'assunto della cedente secondo cui la suddetta opzione per l'indennità sostitutiva avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro anche nei propri confronti. Una situazione evidentemente del tutto eccentrica a quella oggetto del presente giudizio.
Lo stesso dovendosi dire riguardo a Cass. 23039/2024, su cui ha particolarmente insistito l'appellante nel corso dell'odierna discussione,
pronuncia che ha ritenuto l'art.34, 5° co., L.488/1998 - che esclude il diritto all'indennità di disoccupazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni - estensibile anche all'ipotesi in cui il lavoratore, dopo avere ottenuto una sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento e del contestuale ripristino del rapporto, abbia poi aderito ad una conciliazione prevedente la risoluzione consensuale del medesimo dietro pagamento di una somma di denaro.
Essendo da preferire, come già detto, l'opposto principio affermato da Cass.
28295/2019, secondo cui non rileva, ai fini della spettanza dell'indennità, la
successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione
posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in
quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non
dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque
involontario. E comunque, per ritenere la ripetibilità della prestazione previdenziale, dovendosi quanto meno poter affermare che vi fosse la
“concreta possibilità di realizzare gli effetti” ripristinatori del rapporto di lavoro.
Per come ritenuto persino delle più restrittive Cass. 9109 e 9418/2007. E che nel caso di specie sussistesse tale concreta possibilità lo si deve senz'altro escludere atteso il vero e proprio calvario giudiziario, sopra ricordato al prg.
8.3, che l'appellata ha dovuto percorrere per ottenere parziale giustizia.
10.1. Rimane da affrontare la questione della ripetibilità o meno dei pagamenti del e delle ultime tre mensilità, effettuati a carico del fondo di garanzia Pt_3
di cui alla L.297/1982 ed al d.lgs. 80/1992, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro con la per effetto Controparte_4
del licenziamento intimato alla ricorrente il 4 luglio del 2012.
E' determinante al riguardo l'esatta qualificazione della natura dei crediti maturati dalla lavoratrice nei confronti delle due parti datoriali – CP_2
e – nell'arco temporale che va
[...] Controparte_4
dall'illecito atto di cessione aziendale alla mora credendi attivata in seguito alla sentenza 1518/2014 con cui questa Corte ne ha dichiarato la nullità. Sul punto occorre partire dai principi affermati dalle SS.UU. nella sentenza
2990/2018.
In quell'importante pronuncia la Cassazione, recependo, relativamente alle ipotesi di accertata illiceità dell'appalto, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.29 del d.lgs.276/2003, ha colmato la lacunosa disciplina della norma, affermando che, nelle ipotesi di “mancato
ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro [rectius del committente individuato quale reale datore di lavoro nella sentenza dichiarativa della nullità dell'appalto], sorge “l'obbligo per quest'ultimo di
corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal
momento dell'offerta della prestazione lavorativa”. Distinguendo, in altri termini,
l'arco temporale che va dal conferimento dell'illecito appalto all'offerta della prestazione lavorativa al committente da quello successivo a tale offerta ed affermando che, mentre i crediti del lavoratore nei confronti dell'illecito committente hanno natura risarcitoria nel primo arco temporale, assumono invece natura contrattuale, quale credito delle retribuzioni, nel periodo successivo. Principi affermati con riferimento a tutte le ipotesi in cui vi sia stato l'accertamento della nullità del contratto o di una sua clausola con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso (sentenze dichiarative della nullità del termine contrattuale) o con altro (sentenze dichiarative della nullità della cessione aziendale o dell'appalto) datore di lavoro.
Le Sezioni Unite sono partite dalla constatazione dell'assenza, in tali ipotesi,
di una disciplina specifica quale quella dettata per i licenziamenti, che, per le pronunce aventi effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro, stabilisce espressamente la natura risarcitoria delle tutele indennitarie variamente declinate dalle norme, con conseguente necessaria detrazione dell'aliunde perceptum. Assenza di disciplina specifica che impone, quindi, di fare riferimento a quella generale delle obbligazioni ed, in particolare, all'art.1453 c.c., in base al quale il diritto al risarcimento del danno si aggiunge e non si sostituisce al diritto all'adempimento degli obblighi contrattuali. Ed il discrimen temporale fra diritto al mero risarcimento del danno e diritto al pieno adempimento contrattuale è individuato nel momento in cui sorge la mora credendi ossia,
nel caso dell'appalto o della cessione d'azienda di cui si sia accertata l'illiceità,
nel momento in cui il lavoratore offre la sua prestazione al committente o al cedente ed il ripristino del rapporto lavorativo non avvenga per fatto imputabile a quest'ultimo.
10.2. Tale momento, nel caso che qui occupa -analogamente a quello oggetto della citata pronuncia delle SS.UU.- è individuabile nell'emissione del decreto ingiuntivo del 24\1\2015, con il quale, in accoglimento del ricorso in monitorio dell'appellata, era ingiunto a il pagamento di tutte Controparte_2
le retribuzioni ad essa dovute. Da tale momento, dunque, è sorto l'obbligo in capo alla cedente di pagare le retribuzioni, mentre per il periodo anteriore i suoi obblighi verso l'appellante hanno conservato natura meramente risarcitoria, con la conseguenza che la determinazione dell'ammontare dei pagamenti dovuti debba avvenire al netto dell'aliunde perceptum.
Da quanto appena detto discendono importanti conseguenze ai fini che qui interessano, in quanto l'avvenuto pagamento, a carico del Fondo di garanzia del T.F.R. maturato dalla ricorrente fino al licenziamento intimatogli da Pt_1
il 4\7\2012 e delle ultime tre mensilità retributive computate a CP_4
ritroso da tale data dev'essere decurtato, ex jure, dai crediti da essa maturati nel medesimo periodo nei confronti della cedente . CP_2
Non potendo dunque tali crediti più rivivere nei confronti di quest'ultima società, risulta corretta l'imputazione a carico del Fondo di garanzia conseguente alla mancata soddisfazione degli stessi. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Crotone del 1\7\2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 6.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, e Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli);
appellante
e
(avv.ti Maria Concetta Guerra e Natale Filiberto); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso del 27\12\2019, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Crotone esponendo, per la parte qui d'interesse, di avere prestato attività
lavorativa subordinata alle dipendenze di fino alla data del Controparte_2 30\12\2015, in cui diveniva efficace il provvedimento di licenziamento collettivo intimatole dalla parte datoriale.
Il 31\12\2015 formulava domanda di inserimento nelle liste di mobilità e di percezione della relativa indennità, domanda accolta dall'
[...]
convenuto, che le erogava i relativi ratei dal successivo mese di CP_3
gennaio 2016 e fino al gennaio del 2017.
Esponeva ancora la ricorrente che, ritenendo di avere diritto all'indennità di mobilità per un periodo di 18 mesi, sulla base di quanto statuito dal d.lgs.148/2015 e della stessa circolare n.2 del 2013, aveva proposto un Pt_1
ricorso al medesimo Tribunale (precedente a quello odierno) con il quale chiedeva fosse riconosciuto il predetto diritto ad ulteriori sei ratei mensili di indennità. Ricorso accolto con sentenza 519/2018, passata in giudicato.
Sentenza con la quale si rilevava come l'anzianità lavorativa della ricorrente non dovesse calcolarsi a decorrere dalla data del 1\1\2015, di sua effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ad opera di dovendosi Controparte_2
prendere atto della sentenza 1518/2014 di questa Corte che aveva dichiarata la nullità, per frode alla legge, del contratto di cessione aziendale stipulato fra la predetta e la e quindi CP_2 Controparte_4
della perdurante esistenza dei rapporti di lavoro fra i lavoratori ceduti,
compresa la ricorrente, e la s.p.a. cessionaria. Con la conseguenza che, avendo avuto il rapporto di lavoro della signora una durata di gran lunga CP_1
superiore ai dodici mesi ritenuti dall' le doveva essere riconosciuto il Pt_1
diritto a percepite l'indennità di mobilità fino allo scadere del diciottesimo mese.
1.2. Tutto ciò premesso, la ricorrente lamentava che alla citata sentenza di condanna al pagamento degli ulteriori sei ratei di mobilità faceva seguito, in data 1\4\2019, un'illegittima e “persecutoria” richiesta di “restituzione delle
somme percepite a titolo di CIG, mobilità e TFR” da parte dell Somme i cui Pt_1
importi erano quantificati, in una nota successiva del medesimo Istituto, nell'importo di € 28.318,32 a titolo di ratei di indennità di mobilità non dovuti e di € 3.061,01 per “differenze TFR”.
L'indebito di cui l' chiedeva la ripetizione e la cui esistenza l'assicurata Pt_1
ha contestato con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è, dunque,
quello desumibile dalla nota dell' datata 1\4\2019, prodotta dalla CP_3
stessa ricorrente ovvero il seguente.
A seguito del licenziamento collettivo intimato, fra gli altri, alla dalla CP_1
cessionaria nel luglio del 2012, Controparte_4
l' ha erogato alla ricorrente il trattamento di cassa integrazione guadagni Pt_1
e l'indennità di mobilità, nonché, con imputazione a carico del relativo fondo,
le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro ed il T.F.R.. Sennonché,
sopravvenuta la sentenza 519/2018 del Tribunale di Crotone con la quale si prendeva atto della dichiarata nullità della cessione aziendale fra e CP_2
(statuita con sentenza 1518/2014 di questa Corte), l' CP_4 CP_3
assumeva che le suddette prestazioni fossero state indebitamente erogate e ne chiedeva la ripetizione con note del 21\5\2019, 2\10\2019 e 4\3\2020. Nelle
quali gli importi di cui pretendeva la restituzione erano diversamente quantificati in “€. 28.318,32 a titolo di indennità di mobilità relativa al periodo 12-
7-2012/31-12-2014” e di “€. 3.034,56 e di €. 476,02” per gli altri titoli.
1.3. Questa la premessa in punto di fatto, in punto di diritto la ricorrente sollevava una preliminare eccezione di decadenza annuale dalla facoltà di ripetizione del preteso indebito, che assumeva decorrere dalla data in cui l'istituto aveva avuto conoscenza del pregresso ricorso giudiziale mirante ad ottenere le predette ulteriori sei mensilità di indennità di mobilità.
Nel merito, rilevava che, non essendo mai stata eseguita la sentenza 1518/2014
di questa Corte, ella era rimasta di fatto in uno stato di disoccupazione protrattosi fino alla data del 1\1\2015, in cui era riassunta da Controparte_2
ma senza riconoscimento di alcuna pregressa anzianità e che i molteplici tentativi, anche per via giudiziaria, di ottenere la ricostituzione della continuità del rapporto con tale società esitavano, anche a seguito del licenziamento intimatole in data 30\12\2015, in un accordo transattivo con il quale rinunciava, gioco forza, alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed alla sua ulteriore prosecuzione, accontentandosi dell'erogazione della somma lorda di € 147.142,90, oltre al T.F.R., contro la rinuncia ad avvalersi della sentenza 1518/2014 di questa Corte e “ad ogni altra domanda o pretesa e/o pretesa
connessa con tutti i fatti di causa e , più in generale, con i pregressi rapporti inter
partes”, nonché “a qualunque rivendicazione connessa alla riassunzione ex novo
avvenuta nel gennaio 2015 (…) in ordine alle mansioni svolte ed al trattamento
retributivo medio tempore ricevuto” ed, infine, anche “ad impugnare il
licenziamento” contestualmente intimatole.
Pertanto, non essendo mai stato ricostituito il pregresso rapporto lavorativo con rilevava di essere rimasta in uno stato di disoccupazione Controparte_2
involontaria fino alla data del 1\1\2015, in cui era assunta ex novo dalla predetta società. Con la conseguenza che non potevano ritenersi indebitamente percepiti i trattamenti di cassa integrazione e mobilità erogatile a seguito del licenziamento che, nel luglio 2012, le aveva intimato la cessionaria e tantomeno le ultime mensilità ed il T.F.R relativi al CP_4
rapporto di lavoro con quest'ultima.
2. Resisteva l' ribadendo l'esistenza dell'indebito di cui aveva chiesto Pt_1
la ripetizione ovvero quello desumibile dalla sentenza 519/2018 del medesimo
Tribunale di Crotone, passata in giudicato, che aveva confermato la continuità
del rapporto di lavoro con la . Sentenza pronunciata in un giudizio CP_2
in cui lo stesso era parte a differenza di quello esitato nella sentenza CP_3
1518/2014 di questa Corte.
In punto di diritto, osservando che
legittimità, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di mobilità non
possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto dal datore di lavoro per il mancato
ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa: ciò in quanto detta indennità opera su un piano
diverso dagli incrementi patrimoniali che derivino al lavoratore dall'essere stato
liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo,
la sua non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (Cass.
18.9.2019 n. 23306, in Mass. Giust. Civ. 2019; Cass. 27.3.2017 n. 7794, in Mass.
Giust. Civ. 2017; Cass. 23.2.2012 n. 2716, non mass.)>>, premesse da cui discenderebbe che
è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad
incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente
(sebbene quiescente di fatto, per effetto dell'illegittima cessione fino alla declaratoria di
nullità della stessa); la declaratoria di nullità della cessione determina[ndo], quindi,
l'insussistenza della vicenda traslativa, con ripristino del rapporto di lavoro originario
(tra cedente e lavoratore) (Cass. 28.2.2019 n. 5998, in Mass. giust. civ. 2019)>>.
3. L'adito Tribunale, rilevato che l' non aveva Pt_1
della (…) sentenza>> 1518/2014 di questa Corte, non essendo stato parte del relativo giudizio, ha accolto il ricorso della signora così motivando CP_1
l'infondatezza delle pretese di ripetizione dell' <<…questo Giudice CP_3
ritiene che il subentro (in luogo della “ ), quantomeno in via di fatto, Controparte_2
della “ nel rapporto lavorativo con Controparte_4
), costituisca idoneo titolo giustificativo dell'erogazione delle Controparte_1
prestazioni previdenziali (...) nel nostro ordinamento, se da un lato è vero che il
contratto nullo è improduttivo di effetti giuridici, ciò non toglie che lo stesso possa
comunque essere portato ad esecuzione, così producendo degli effetti (almeno di fatto):
è quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui (nonostante la nullità della cessione
del ramo d'azienda) il rapporto lavorativo tra e la “ Controparte_1 [...]
di fatto c'è stato ed è altresì cessato, così avendo Controparte_4
legittimato l'erogazione dell'indennità di mobilità e delle prestazioni a carico del Fondo
di Garanzia (…) Come statuito dalla Suprema Corte in relazione all'indennità di
disoccupazione (ma con considerazioni analogicamente estensibili quantomeno all'indennità di mobilità), “neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di
disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza
esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra
sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da
escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege” (Cass.,
n.17793/2020).>>
4. Propone appello l' rilevando che la declaratoria di nullità della Pt_1
cessione aziendale avrebbe determinato l'insussistenza della vicenda traslativa, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro tra società cedente e lavoratore, per come affermato da Cass. 28.2.2019 n. 5998.
Ripristinato, dunque, l'originario rapporto lavorativo, avrebbero ripreso vigore gli obblighi reciproci fra le parti, in particolare quello del datore di lavoro di erogare tutte le dovute retribuzioni.
Quanto al verbale di conciliazione transattiva intercorso fra l'appellata e CP_2
, rilevatane l'illiceità laddove dispone del rapporto giuridico
[...]
previdenziale in cui è parte l' , assume che l'importo ivi riconosciuto CP_3
alla “in realtà, avesse la sostanza di una erogazione retributiva, che aveva CP_1
compensato, alquanto lautamente, la lavoratrice della mancata reintegra nel posto di
lavoro per il periodo successivo alla dichiarata nullità della cessione di ramo di
azienda”. Conseguendone che “quella rinuncia ad avvalersi degli effetti della
sentenza, quindi, era solo diretta a traslare sull' gli oneri economici connessi Pt_1
all'erogazione delle prestazioni previdenziali, non più giustificabili (quantomeno
l'indennità di mobilità) dalla erogazione di somme di denaro che avevano la sostanza
di competenze retributive. Un'operazione simulatoria quindi, posta in essere al fine di
sottrarre le somme erogate alla contribuzione previdenziale e all'azione di ripetizione
delle prestazioni corrisposte medio tempore da parte dell' . Pt_1
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi. 5. Nella resistenza di quest'ultima, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7.1. Il collegio non ignora la giurisprudenza che si è stratificata sulla questione concernente la riconducibilità o meno delle indennità di disoccupazione e mobilità nel concetto di aliunde perceptum detraibile dall'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore ingiustamente licenziato ed avente diritto a tutela reintegratoria, ai sensi dell'originario disposto dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Giurisprudenza della quale si dirà nel successivo paragrafo e che, correttamente interpretata, induce comunque alle medesime conclusioni di infondatezza dell'impugnazione.
Ritiene, tuttavia, più corretto epistemologicamente fondare la risposta negativa alle pretese di ripetizione dell' sulla natura e Controparte_3
funzione dell'indennità di mobilità. Che sono poi le medesime dell'indennità
di disoccupazione (ed oggi della Naspi), come reso chiaro già dal rinvio alla relativa normativa contenuto nel 12° comma dell'art.7 della L.223/921 e come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale.
Parlano, infatti, di “identica matrice causale” le SS.UU. nella sentenza 17389/2002
e, fra molte, si può richiamare la sentenza n. 20826/2014, con la quale la
Suprema Corte ha affermato che “l'indennità di disoccupazione e l'indennità di
mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando
entrambe nel più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno
dovuto alla disoccupazione (v. Corte Cost., 9 giugno 2000, n. 184, Corte Cost., 19
luglio 2011, n. 234)”.
Concetto ribadito dal Giudice delle leggi nelle pronunce ivi citate, dove si afferma che l'indennità di mobilità è “un emolumento finalizzato a dare un aiuto
(maggiore dell'indennità di disoccupazione) al lavoratore in un momento di difficoltà”
(Corte Cost. 184/2000) e che “l'indennità ordinaria di disoccupazione e l'indennità di mobilità - valutate non in astratto ma con specifico riferimento alla ratio della
disposizione (…) - presentano, nella finalità e nella struttura, assorbenti analogie,
perché tali sussidi rientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la
disoccupazione” (Corte Cost. 234/2011).
La funzione e la natura dell'indennità di mobilità risultano dunque essere le medesime dell'indennità di disoccupazione, ovvero “l'assegnazione agli
assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro
(…) [in quanto,] da un lato, (…) la funzione dell'assicurazione è di indennizzo in
conseguenza di un evento, cioè la mancanza di lavoro, e, dall'altro, (…) la
corresponsione delle prestazioni è condizionata alla non volontarietà dello stato di
disoccupazione (cfr. Cass. 6 febbraio 2003, n. 1732). Con specifico riferimento al
requisito oggettivo della mancanza di lavoro, (…) l'evento che dà luogo all'indennizzo
non è la disoccupazione in genere, come per esempio quella dei soggetti in cerca di
primo impiego, ma solo quell'inattività che deriva dalla estinzione di un rapporto di
lavoro protetto (…) secondo una individuazione dello stato di bisogno
giustificativo della prestazione che coincide non già con la mera inattività,
bensì con l'estinzione del rapporto di lavoro: il che è coerente con la funzione
propria della prestazione di disoccupazione, che è di indennizzo e non di
integrazione della retribuzione”.
Trattamenti che mirano ad attuare il precetto dell'art.38, 2° comma della
Costituzione, laddove afferma il diritto dei lavoratori a che “siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di (…) disoccupazione
involontaria”. Alla luce di tale precetto dovendosi dunque interpretare le norme di legge che li disciplinano.
Unicità di funzione resa oggi ancora più chiara a seguito dell'abrogazione dell'art.7 della L.223/91 ad opera dell'art.2, co.71, lett.b, L.92/2012, che, al primo comma, ha previsto, in favore di tutti i lavoratori che “abbiano perduto
involontariamente la disoccupazione”, un'unica indennità, la a sua volta Pt_2 sostituita dalla « Controparte_5
, introdotta dall'art.1, d.l.gs.22/2015, avente identica finalità.
[...]
Ma se la funzione di tali indennità è quella di assicurare mezzi adeguati a fronteggiare le esigenze di vita dei lavoratori che si siano trovati a perdere il rapporto di lavoro per ragioni estranee alla loro volontà, se cioè è questa la situazione fattuale di bisogno cui esse devono far fronte, non si vede quale rilevanza possano avere le vicende giudiziarie che abbiano ad interessare il pregresso rapporto di lavoro.
Il successivo riconoscimento giudiziale dell'illegittimità, nullità o inefficacia del licenziamento che aveva dato luogo allo stato di disoccupazione del beneficiario dell'indennità, al pari dell'accertata nullità del termine apposto al rapporto di lavoro o, come nel caso di specie, l'accertata nullità di un atto di cessione aziendale che faccia rivivere, ex novo, il rapporto di lavoro con il datore cedente sono, infatti, tutte vicende giuridiche che ordinariamente intervengono a distanza di molti anni dallo stato di disoccupazione involontaria che aveva generato il diritto alla tutela indennitaria mirante
“fronteggiare le esigenze di vita” del lavoratore e della propria famiglia. Esigenze
che devono essere valutate al momento del loro manifestarsi per la semplice ragione che quello è il momento in cui il disoccupato involontario ha diritto ad una forma di sostentamento da parte dello Stato. Un sostentamento che non può ritenersi, a posteriori, indebitamente percepito laddove la pronuncia di un giudice abbia in seguito ritenuto la perdurante esistenza giuridica del pregresso rapporto di lavoro. Giacché tale evento, concernente esclusivamente i rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, ma non fa venire meno lo stato di bisogno del lavoratore cui avevano fatto fronte le indennità di mobilità o di disoccupazione erogategli.
7.2. Inoltre, esiste oramai uno specifico dato normativo nella disciplina legislativa dei licenziamenti che, a partire dal 2012, supporta la tesi appena esposta. Come ricordato, i principi in tema di ripetibilità delle indennità di disoccupazione e mobilità nelle ipotesi di successiva ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro sono stati elaborati dalla giurisprudenza concernente la quantificazione dell'indennità prevista dall'art.18 dello Statuto, nel testo modificato dalla L. 108/90. Attesa l'esplicita natura risarcitoria dell'indennità,
si è posto il problema della sua esatta quantificazione nelle ipotesi in cui l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro avesse comunque fornito al lavoratore licenziato altre opportunità di guadagno, tipica quella della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e si è così affermata e consolidata la giurisprudenza in tema di aliunde pereptum. Quando si è poi posto il problema se comprendere nel suddetto aliunde perceptum anche i trattamenti previdenziali di mobilità e disoccupazione, la giurisprudenza, forse avvertendo l'alienità costituzionale dell'idea che il datore di lavoro potesse beneficiare di trattamenti diretti al sostentamento del lavoratore e della propria famigli nel periodo di disoccupazione cagionata dall'illegittimo o illecito licenziamento, portandoli in detrazione dell'indennità risarcitoria che era tenuto a corrispondergli, ha elaborato la tesi (di cui si dirà nel seguente paragrafo) della ripetibilità di tali trattamenti da parte dell'istituto previdenziale. Operando un'errata commistione fra le vicende relative al rapporto di lavoro e quelle concernenti le tutele previdenziali spettanti al lavoratore che abbia involontariamente perso la propria occupazione.
Sennonché, oggi è definitivamente venuta meno la ragione che aveva portato a tale erronea commistione di piani, atteso che, tanto l'art.18, commi 2° e 4°
dello Statuto, nel testo riformato dalla L.92/2012 che gli artt.2, 2° co. e 3, 2° co.,
d.lgs.23/2015, prevedono esplicitamente che l'indennità risarcitoria per il licenziamento debba essere decurtata soltanto di quanto il lavoratore ha percepito o avrebbe potuto percepire “per lo svolgimento di altre attività
lavorative”. Un dato normativo che pare giustificare una rimeditazione di quella giurisprudenza nel senso qui sostenuto, avendo il legislatore implicitamente escluso che il danno patito dal lavoratore a seguito del licenziamento possa ritenersi ridotto per effetto delle indennità previdenziali di cui qui si discute.
7.3. Il diritto della lavoratrice appellata a fruire del trattamento di cassa integrazione e dell'indennità di mobilità, a seguito del licenziamento intimatole nel mese di luglio del 2012, non può dunque ritenersi venuto meno per effetto della sentenza 1518/2014 di questa Corte che, dichiarata la nullità
della cessione aziendale, ha ritenuto la perdurante esistenza del rapporto di lavoro con la società cedente.
8. Conclusioni che, ad ogni modo, non cambiano anche a volersi conformare all'interpretazione meno radicale stratificata nella giurisprudenza di legittimità.
8.1. La quale, in verità, in Cassazione 5850/1998 aveva affermato principi molto prossimi a quelli esposti nel precedente paragrafo: “In relazione alla
disciplina dettata dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n.1115 per l'erogazione del
trattamento speciale previsto nei casi di disoccupazione derivante da licenziamenti
determinati da situazioni di crisi aziendale, l'effetto estintivo del rapporto di
lavoro, proprio dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di
disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla
prestazione stabilita dalla norma, sul quale non incide la contestazione in
sede giudiziale della legittimità del licenziamento, impugnato dal lavoratore;
le statuizioni adottate in questa controversia promossa nei confronti del
datore di lavoro non possono incidere sull'accertamento del diritto del
lavoratore alla prestazione erogata dall'ente previdenziale”. Specificando in parte motiva che “Non è dunque configurabile, in relazione alle statuizioni
adottate in questa controversia (tra datore di lavoro e lavoratore) alcuna
'situazione incompatibile' con il diritto alla prestazione erogata dall'ente
previdenziale”. Tuttavia, anche nella giurisprudenza che ha poi affermato la ripetibilità -
stratificatasi, come detto, nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti in rapporti oggetto di c.d. “tutela reale”- si è sempre affermato che tale ripetibilità
potesse riconoscersi solo nei casi in cui il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato e dovrebbe ritenersi, non essendosi tali pronunce soffermate sul punto, che il riferimento fosse ai casi di effettivo, e non meramente enunciato,
ripristino del rapporto di lavoro.
Così in Cass. 6357/99, laddove si afferma che “L'indennità di mobilità, corrisposta
ai lavoratori licenziati per riduzione di personale, non può essere detratta dalle somme
al cui pagamento il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge
n.300 del 1970, atteso che l'indennità medesima, una volta dichiarato inefficace
il licenziamento e ripristinato il rapporto, potrà e dovrà essere richiesta in
restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti
(disoccupazione e collocamento in mobilità, conseguenti al licenziamento)”. E ancor più chiaramente in Cass. 6265/2000, laddove si afferma quanto segue: “Osserva
la Corte, pienamente condividendo il principio espresso nella propria recente sentenza
22 giugno 1999 n. 6357 a proposito della indennità di mobilità, ma valevole per tutte
le indennità previdenziali eventualmente percepite, e, dunque, anche per la indennità
di disoccupazione, che detta indennità non può essere detratta dalle somme cui il datore
di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 cit., in
quanto la stessa, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato
il rapporto per effetto della reintegrazione (…), potrà e dovrà essere chiesta in
restituzione dall' previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”. CP_3
Richiamando espressamente queste pronunce, Cass. 9109/2007 compie, però,
un ulteriore passo avanti nell'allargamento delle facoltà recuperatorie dell' , facendo seguire all'affermazione secondo cui "una Controparte_3
volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della
reintegrazione le indennità di disoccupazione 'potranno e dovranno essere chieste in
restituzione dell' essendone venuti meno i presupposti, così non Controparte_3 potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato
condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18” la specificazione che “se non è
sufficiente l'accertamento giudiziale della illegittimità del licenziamento a far venir
meno lo stato di disoccupazione, essendo anche necessario che il lavoratore
licenziato abbia la possibilità di realizzare concretamente gli effetti di tale
sentenza, quando però tale possibilità in concreto sussista, se essa non venga
sfruttata, non possono farsi ricadere le conseguenze dell'inerzia del lavoratore
sull' ne' possono invocarsi situazioni di impedimento Controparte_3
che si sono successivamente verificate”. Specificazione dalla quale sembra emergere un onere a carico del lavoratore di fare tutto quanto in suo potere per ottenere l'effettiva ripristinazione del rapporto di lavoro.
8.2. La materia è stata oggetto di una profonda rimeditazione ad opera della sentenza 28295/2019, in termini che il collegio ritiene di dover condividere.
In essa la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: “L'indennità
di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro,
è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito
giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia
non segua poi l'effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla
sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto
lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non
dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi
comunque involontario”.
Importante pronuncia del Giudice di legittimità, della cui motivazione meritano di essere riportati ampi stralci (dai quali, peraltro, potrebbero trarsi diversi spunti a sostegno della tesi espressa nel precedente paragrafo):
<A fondamento del ricorso l' deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 Pt_1
III comma del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito con modificazioni nella I. 6
aprile 1936 n. 1155 vigente ratione temporis, con riferimento agli articoli 2033 e 1372 c.c. Sostiene che la soluzione adottata dalla Corte d'appello (…) si porrebbe in
contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali in tema di indennità ordinaria
di disoccupazione e con quelli afferenti all'efficacia (dichiarativa, ex tunc) della
conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dell'illegittima
apposizione del termine;
sostiene che l'accertamento giudiziale circa la sussistenza di
un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso periodo escluderebbe
lo stato di disoccupazione, con conseguente indebita erogazione del relativo
trattamento.
Il ricorso non è fondato. A mente dell'art. 45 del R.D.L. 04/10/1935, n. 1827,
l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo
l'assegnazione agli assicurati di un'indennità nei casi di disoccupazione
involontaria per mancanza di lavoro. Occorre dunque che sussista in esito
alla perdita del lavoro uno stato di disoccupazione, per tale intendendosi,
secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 181 del 2000,
applicabile ratione temporis, "la condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".
14. L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione
per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un
precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma
dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del
mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di
fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al
reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 II comma della
Costituzione.
15. Tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in
cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore.
16. E' stato altresì chiarito che la domanda per ottenere il trattamento di
disoccupazione "non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo", mentre "l'effetto estintivo
del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo
stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla
prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della
legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del
27/06/1980).
17. Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per
effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno
essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i
presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il
datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v. Cass.
15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n.
9418 del 20/4/2007).
18. A tali assunti deve darsi continuità anche in relazione al caso in esame, in cui
all'esito della scadenza del termine contrattuale si è determinata una situazione di
disoccupazione del lavoratore, non ostandovi il fatto che in presenza di una
sentenza dichiarativa dell'illegittimità del detto termine contrattuale e di
conversione del rapporto a tempo indeterminato ex tunc, sia intervenuta tra le
parti una transazione prevedente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la
regolarizzazione previdenziale e l'erogazione di un importo a titolo di danno non
patrimoniale.
(…)
Deve in proposito rilevarsi in primo luogo che l'impugnazione giudiziale della
legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del
lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi
alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non
spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di
impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure
ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra. 21. Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la
mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva,
essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra
sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto
tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex
lege.
In coerenza con tali premesse, deve aggiungersi - in dissenso rispetto alla
soluzione adottata da questa Corte negli arresti n. 9109 e 9418 del 2007, resi
all'esito della stessa udienza e relativi a medesima vicenda, in cui è stata
esclusa la spettanza dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dalla L. n. 1115
del 1968 per alcuni lavoratori che avevano ottenuto la declaratoria d' invalidità del
licenziamento e l'ordine di reintegra ex art. 18 della I. n. 300 del 1970 - che neppure
rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione
un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza
favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere
in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il
richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno,
mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale
prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà
che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale
eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito
positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.
23. Invero, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto,
non la mancata strenua opposizione ad esso (che è un post factum, in quanto
tale eziologicamente ininfluente).
24. Anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una
sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento ostativo alla
percezione dell'indennità di disoccupazione sarebbe dunque l'effettiva
ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato
che il lavoratore non è mai stato reintegrato e che per il periodo in
contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive.>>.
Orientamento cui ha dato seguito, fra le altre, anche Cass.30553/2022.
8.3. Applicando i principi da ultimo esposti al caso oggetto di giudizio,
risulta evidente l'infondatezza delle pretese restitutorie dell Pt_1
Risulta dagli atti di causa che la signora già dipendente di CP_1 CP_2
a seguito di atto di cessione di ramo d'azienda del 6\10\2009, passava
[...]
alle dipendenze di Controparte_4
In data 15\9\2010, la lavoratrice, insieme ad altri 32 lavoratori, ricorreva al
Tribunale di Crotone per ottenere la dichiarazione della nullità del contratto di cessione aziendale, perché simulato ed in frode alla legge, e la ricostituzione del rapporto di lavoro con la società cedente.
Nel luglio del 2012, nelle more del predetto giudizio, il proprio rapporto di lavoro con la cessionaria si interrompeva, per effetto del licenziamento collettivo che quest'ultima intimava a tutti i lavoratori. Come detto, in conseguenza di questo licenziamento l'appellata ha percepito dall' il Pt_1
trattamento di cassa integrazione e poi l'indennità di mobilità. Ai quali si aggiungevano, stante l'omessa corresponsione ad opera dell'apparente datore di lavoro, anche le ultime tre mensilità ed il TFR, con imputazione al Fondo di
Garanzia dell'Istituto.
La scansione delle diverse vicende giudiziarie che si sono in seguito intersecate
è puntualmente descritta nell'atto di conciliazione transattiva stipulato fra la ricorrente e in data 21\10\2015 e prodotto in atti. Con sentenza del CP_2
4\10\2012, il Tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di cessione aziendale. Proposta
impugnazione davanti a questa Corte, con la già citata sentenza 1518 del
18\11\2014-16\1\2015 è stato accolto l'appello e dichiarata la nullità della cessione, con ordine a di ricostituire i rapporti di lavoro con i Controparte_2 lavoratori ceduti e risarcire loro il danno in misura pari a tutte le retribuzioni dovute dalla data dell'illecita cessione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la , ricorso rigettato dalla Suprema Corte con CP_2
ordinanza n.16576 del 28\6\2019. In data 24\1\2015, la lavoratrice otteneva,
sulla base della sentenza 1518/2014 di questa Corte, decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 181.356,56 a titolo di retribuzioni arretrate,
decreto opposto dalla con incardinamento del giudizio 549/2015 davanti CP_2
al Tribunale di Crotone. In data 17\3\2015 la lavoratrice ha notificato alla società un atto di pignoramento presso terzi fondato sul citato decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 7\7\2015, il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e fissava l'udienza del
7\8\2015, poi rinviata al 11\10\2016. intanto, “ricostituiva la Controparte_2
posizione lavorativa della lavoratrice ex novo (…) senza alcun riconoscimento delle
pretese della lavoratrice”, invitandola a riprendere la prestazione lavorativa a decorrere dal 1\4\2015 (due anni e nove mesi dopo il licenziamento intimatole da n.d.e.). Il 21\10\2015, però, era licenziata dalla in esito CP_4 CP_2
ad una procedura di licenziamento collettivo. Nello stesso giorno in cui le era intimato questo secondo licenziamento stipulava l'atto di conciliazione con la datrice di lavoro, con il quale: rinunciava ad avvalersi di ogni possibile effetto derivante dalla sentenza 1518/2019 di questa Corte;
rinunciava, altresì, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone “ed a tutte le azioni esecutive
da esso discendenti”; rinunziava “a qualunque rivendicazione connessa alla
riassunzione ex novo avvenuta nel gennaio 2015”; rinunziava ad impugnare il licenziamento contestualmente intimatole e, a fronte di tali rinunzie, otteneva l'impegno della società a corrisponderle la somma lorda di € 147.142,90 (pari al netto di € 113.300), oltre al TFR.
8.4. Risulta pertanto evidente che la lavoratrice, per dirla con Cass.28295/2019,
“non è mai stata reintegrata e che per il periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive” e, dunque, non sussiste alcun diritto dell' a Pt_1
ripetere le indennità erogatele.
Diritto insussistente anche a voler aderire alla interpretazione più restrittiva proposta da Cass.9109/2007, non potendosi certo ritenere che la mancata ripristinazione del rapporto sia stata una “conseguenza dell'inerzia della
lavoratrice”, atteso che la stessa ha avviato ben tre diversi giudizi finalizzati ad ottenere l'effettiva ripristinazione del rapporto di lavoro, giudizi che l'hanno vista impegnata per un arco temporale di quasi nove anni ed ancora per due terzi pendenti al momento della stipula della conciliazione, avvenuta, non va dimenticato, sotto la spada di Damocle di un nuovo, contestuale,
licenziamento.
9. Non rileva in senso contrario l'invocata Cass. 5998/2019, con la quale è
affermato il principio secondo cui
ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella
specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per
l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto
instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente
ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione>>.
Resa, peraltro, in un giudizio avverso un licenziamento intimato dalla società
cedente perché il lavoratore, coinvolto nella cessione aziendale poi dichiarata nulla, aveva esercitato, nei confronti di quest'ultima, l'opzione ex art.18, 3° co.,
L.300/70. Sentenza con la quale è stato disatteso l'assunto della cedente secondo cui la suddetta opzione per l'indennità sostitutiva avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro anche nei propri confronti. Una situazione evidentemente del tutto eccentrica a quella oggetto del presente giudizio.
Lo stesso dovendosi dire riguardo a Cass. 23039/2024, su cui ha particolarmente insistito l'appellante nel corso dell'odierna discussione,
pronuncia che ha ritenuto l'art.34, 5° co., L.488/1998 - che esclude il diritto all'indennità di disoccupazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni - estensibile anche all'ipotesi in cui il lavoratore, dopo avere ottenuto una sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento e del contestuale ripristino del rapporto, abbia poi aderito ad una conciliazione prevedente la risoluzione consensuale del medesimo dietro pagamento di una somma di denaro.
Essendo da preferire, come già detto, l'opposto principio affermato da Cass.
28295/2019, secondo cui non rileva, ai fini della spettanza dell'indennità, la
successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione
posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in
quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non
dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque
involontario. E comunque, per ritenere la ripetibilità della prestazione previdenziale, dovendosi quanto meno poter affermare che vi fosse la
“concreta possibilità di realizzare gli effetti” ripristinatori del rapporto di lavoro.
Per come ritenuto persino delle più restrittive Cass. 9109 e 9418/2007. E che nel caso di specie sussistesse tale concreta possibilità lo si deve senz'altro escludere atteso il vero e proprio calvario giudiziario, sopra ricordato al prg.
8.3, che l'appellata ha dovuto percorrere per ottenere parziale giustizia.
10.1. Rimane da affrontare la questione della ripetibilità o meno dei pagamenti del e delle ultime tre mensilità, effettuati a carico del fondo di garanzia Pt_3
di cui alla L.297/1982 ed al d.lgs. 80/1992, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro con la per effetto Controparte_4
del licenziamento intimato alla ricorrente il 4 luglio del 2012.
E' determinante al riguardo l'esatta qualificazione della natura dei crediti maturati dalla lavoratrice nei confronti delle due parti datoriali – CP_2
e – nell'arco temporale che va
[...] Controparte_4
dall'illecito atto di cessione aziendale alla mora credendi attivata in seguito alla sentenza 1518/2014 con cui questa Corte ne ha dichiarato la nullità. Sul punto occorre partire dai principi affermati dalle SS.UU. nella sentenza
2990/2018.
In quell'importante pronuncia la Cassazione, recependo, relativamente alle ipotesi di accertata illiceità dell'appalto, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.29 del d.lgs.276/2003, ha colmato la lacunosa disciplina della norma, affermando che, nelle ipotesi di “mancato
ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro [rectius del committente individuato quale reale datore di lavoro nella sentenza dichiarativa della nullità dell'appalto], sorge “l'obbligo per quest'ultimo di
corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal
momento dell'offerta della prestazione lavorativa”. Distinguendo, in altri termini,
l'arco temporale che va dal conferimento dell'illecito appalto all'offerta della prestazione lavorativa al committente da quello successivo a tale offerta ed affermando che, mentre i crediti del lavoratore nei confronti dell'illecito committente hanno natura risarcitoria nel primo arco temporale, assumono invece natura contrattuale, quale credito delle retribuzioni, nel periodo successivo. Principi affermati con riferimento a tutte le ipotesi in cui vi sia stato l'accertamento della nullità del contratto o di una sua clausola con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso (sentenze dichiarative della nullità del termine contrattuale) o con altro (sentenze dichiarative della nullità della cessione aziendale o dell'appalto) datore di lavoro.
Le Sezioni Unite sono partite dalla constatazione dell'assenza, in tali ipotesi,
di una disciplina specifica quale quella dettata per i licenziamenti, che, per le pronunce aventi effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro, stabilisce espressamente la natura risarcitoria delle tutele indennitarie variamente declinate dalle norme, con conseguente necessaria detrazione dell'aliunde perceptum. Assenza di disciplina specifica che impone, quindi, di fare riferimento a quella generale delle obbligazioni ed, in particolare, all'art.1453 c.c., in base al quale il diritto al risarcimento del danno si aggiunge e non si sostituisce al diritto all'adempimento degli obblighi contrattuali. Ed il discrimen temporale fra diritto al mero risarcimento del danno e diritto al pieno adempimento contrattuale è individuato nel momento in cui sorge la mora credendi ossia,
nel caso dell'appalto o della cessione d'azienda di cui si sia accertata l'illiceità,
nel momento in cui il lavoratore offre la sua prestazione al committente o al cedente ed il ripristino del rapporto lavorativo non avvenga per fatto imputabile a quest'ultimo.
10.2. Tale momento, nel caso che qui occupa -analogamente a quello oggetto della citata pronuncia delle SS.UU.- è individuabile nell'emissione del decreto ingiuntivo del 24\1\2015, con il quale, in accoglimento del ricorso in monitorio dell'appellata, era ingiunto a il pagamento di tutte Controparte_2
le retribuzioni ad essa dovute. Da tale momento, dunque, è sorto l'obbligo in capo alla cedente di pagare le retribuzioni, mentre per il periodo anteriore i suoi obblighi verso l'appellante hanno conservato natura meramente risarcitoria, con la conseguenza che la determinazione dell'ammontare dei pagamenti dovuti debba avvenire al netto dell'aliunde perceptum.
Da quanto appena detto discendono importanti conseguenze ai fini che qui interessano, in quanto l'avvenuto pagamento, a carico del Fondo di garanzia del T.F.R. maturato dalla ricorrente fino al licenziamento intimatogli da Pt_1
il 4\7\2012 e delle ultime tre mensilità retributive computate a CP_4
ritroso da tale data dev'essere decurtato, ex jure, dai crediti da essa maturati nel medesimo periodo nei confronti della cedente . CP_2
Non potendo dunque tali crediti più rivivere nei confronti di quest'ultima società, risulta corretta l'imputazione a carico del Fondo di garanzia conseguente alla mancata soddisfazione degli stessi. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Crotone del 1\7\2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 6.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni