Articolo 1 della Legge 10 agosto 1948, n. 1148
Articolo 2
Versione
26 settembre 1948
Art. 1.
A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennita' di caropane, stabilita dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704 , e' elevata a L. 616 mensili.
Entrata in vigore il 26 settembre 1948