Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1272/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1272/2023 R.G.A.C.C., promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di rappresentati e Parte_4 Persona_1
difesi come in atti dall'avv. Alberto Ciuffreda
- Appellanti -
nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dall'avv. Francesco La Torre
- Appellato -
OGGETTO: “Usucapione”.
dell'udienza del 22.4.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con contratto di compravendita del 1°.
9.1970 il Comune di ha acquistato da CP_1
la piena proprietà di una grotta con cisterna ed accessori sita in Largo Agnuli n. 4. Persona_2
2. – Con atto di citazione notificato il 4.1.2013 ha convenuto in Persona_1
giudizio, davanti al Tribunale di Foggia-Sezione Distaccata di Manfredonia, il CP_1
, esponendo di esercitare il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre trent'anni
[...]
sul fabbricato sito a , Largo Agnuli n. 7/b, censito in catasto al foglio 32, particella 217. CP_1
Inoltre, ha dedotto che detto fabbricato, privo di intestazione e classamento, adibito a deposito, è
disposto su un unico livello a piano terra ed è realizzato in parte a struttura portante con muratura in pietrame a sacco ed in parte incassata nella roccia circostante. Ha precisato di aver cominciato a godere dell'immobile, in stato di completo abbandono, sin dal 1981 allorché Controparte_2
glielo consegnò affinché se ne servisse per il deposito di materiale edile;
di aver eseguito le riparazioni sia ordinarie che straordinarie e di aver effettuato (vent'anni prima) opere di consolidamento al fine di prevenire il pericolo di crollo dell'immobile sovrastante di
[...]
; di essersi comportato dal 1981 “uti dominus” e di non aver mai ricevuto alcuna CP_3
contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, né rivendicazioni della proprietà del bene e delle sue pertinenze da chicchessia;
di essere stato destinatario soltanto il 12.1.2012 della richiesta di sgombero da parte della Polizia Municipale del Comune di , il quale ha rivendicato il CP_1
diritto di proprietà sull'immobile; di aver appurato, consultando gli atti amministrativi, che il locale rientra nel “modello C dell'inventario dei beni immobili del patrimonio del di CP_1
”, che include i beni del patrimonio disponibile dell'Ente. Pertanto, CP_1 [...]
ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del suddetto Persona_1
immobile.
2 3. – Il si è costituito in giudizio deducendo che l'immobile presenta un Controparte_1
vincolo pertinenziale di tipo funzionale con “Palazzo Mantuano”, bene di particolare interesse storico, artistico e culturale, edificato nel 1840 ed attualmente destinato a biblioteca comunale;
che difettano i requisiti del possesso “ad usucapionem” non solo per l'esistenza del predetto vincolo pertinenziale, ma anche per la consapevolezza di dell'altruità dell'immobile; Persona_1
che, infatti, l'Ente locale nel 2010 ha ricevuto un finanziamento regionale di € 76.000,00 per la realizzazione di lavori “di recupero di pertinenze di Palazzo Mantuano da adibire a struttura
ricettiva per velocipedi” e nel 2011 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per il recupero del manufatto in contesa;
che, dopo aver riscontrato la sua arbitraria occupazione, il
Comune di ha intimato a , figlio dell'attore, di liberare l'immobile; CP_1 Parte_1
che costui, con missiva del 31.10.2011 redatta dal suo difensore fiduciario, ha comunicato alla
Civica Amministrazione quanto segue: “l'immobile de quo da oltre venti anni non è occupato
abusivamente e/o senza titolo bensì è regolarmente detenuto da un familiare del sig. Parte_1
I motivi della suddetta detenzione scaturiscono dall'esercizio di fatto di un'attività di
[...]
guardiania, non solo sul medesimo immobile bensì sull'intero complesso immobiliare, esercitata
di fatto ed incaricata sin dagli anni novanta dall'amministrazione comunale”; che, dunque,
si è trovato in un rapporto di semplice detenzione con il locale, tollerata dal Persona_1
proprietario pubblico, come tale inidonea al suo acquisto per usucapione. Pertanto, il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda.
4. – A seguito del decesso dell'attore, il processo è stato interrotto e poi riassunto su iniziativa dei suoi eredi , e . Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
5. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e prova per testi.
6. – Con sentenza n. 2148 pubblicata il 7.9.2023 il giudice monocratico del Tribunale di
Foggia ha rigettato la domanda e condannato gli eredi , in solido fra loro, al Persona_1
pagamento delle spese processuali in favore del liquidate in complessivi € Controparte_1
3 7.616,00, a titolo di compenso legale, oltre Rsf ed accessori di legge, in base al valore indeterminabile (cd. “bassa complessità”) della controversia.
6.1. – Per giungere alla resa statuizione reiettiva, il giudicante ha attribuito valore dirimente alla missiva del 31.10.2011 a firma di , per le seguenti concorrenti ragioni: a) Parte_1
detta missiva è stata predisposta e sottoscritta dal suo legale, di talché l'espresso e meditato riferimento in esso contenuto alla detenzione del locale non può che assumere un univoco significato tecnico-giuridico; b) il mittente di quella comunicazione, avendo utilizzato l'immobile,
essendosi occupato della sua manutenzione ed essendo stato il destinatario dell'intimazione di sgombero, è il soggetto direttamente a conoscenza delle vicende relative al cespite;
c) non vi è
prova dell'asserzione attorea secondo cui avrebbe acquisito il possesso del Persona_1
locale sin dal 1981 allorché tale (di cui sono ignoti il rapporto con la “res” e la Controparte_2
qualità in cui ha agito) glielo consegnò per farne un deposito di materiale per l'edilizia. Sulla
scorta degli anzidetti rilievi, il GU ha ritenuto che sul bene sia stato esercitato non un possesso utile all'usucapione, bensì una mera detenzione (non qualificata) “nomine alieno”, cioè in nome e per conto del senza che l'attore abbia, quindi, manifestato l'“animus Controparte_1
possidendi”. Inoltre, ha soggiunto il decidente, non è neppure configurabile un mutamento della detenzione in possesso ex art. 1141 co. 2 cod. civ., posto che il potere di fatto sul bene fu in origine esercitato da a titolo di mera detenzione e i primi atti oppositivi dei suoi Persona_1
aventi causa risalgono, improduttivamente, al più, agli anni 2011-2012, allorché l'Ente rivendicò la proprietà del locale, lamentando la sua occupazione abusiva e chiedendone lo sgombero, cui l'utilizzatore si oppose accampando l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul cespite. Ancora,
il giudice dauno ha escluso che la richiesta di di accesso agli atti per verificare se Persona_1
l'immobile rientrasse nel patrimonio comunale possa costituire prova dell'inconsapevolezza dell'altruità del bene e della conseguente impossibilità di qualificare il potere di fatto dell'occupante come detenzione: ciò sia perché tale richiesta di accesso non è stata prodotta in giudizio e sia in quanto è plausibile ritenere che essa avesse la sola finalità di verificare la
4 sussistenza delle condizioni per la futura proposizione della domanda di usucapione. Infine,
secondo il giudice di prime cure, non risultano probatoriamente utilizzabili le dichiarazioni rese da alla P.G. nel corso del suo ascolto come persona sottoposta alle indagini, Persona_1
effettuato su disposizione del P.M. il 30.4.2012, né tantomeno quelle rilasciate alla P.M. al momento del sopralluogo presso il locale da sgomberare giacché prive di valore probatorio in quanto “de relato actoris” (dichiarazioni del teste ). Testimone_1
7. – Avverso la sentenza gli eredi hanno proposto appello, articolato in tre Persona_1
motivi, così testualmente rubricati: 1) “Valore di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. e non
confessorio delle missive antecedenti l'inizio del processo provenienti dal legale della parte”; 2)
“Presunzione ex art. 1141 del possesso ai fini dell'usucapione. Mancata prova incombente su
parte convenuta della detenzione non qualificata dell'immobile”; 3) “Erronea determinazione del
valore della controversia e conseguente errore nel computo delle spese di lite liquidate”. Pertanto,
gli appellanti hanno chiesto la riforma integrale della pronunzia impugnata, con l'accoglimento dell'originaria domanda di usucapione, vinte le spese del doppio grado del giudizio.
8. – Il gravame è stato contrastato dal che ha dedotto l'infondatezza di Controparte_1
tutti i motivi di appello, chiedendone il rigetto anche alla luce della seguente allegazione aggiuntiva: “…nel corso del procedimento di I grado gli odierni appellanti non hanno nemmeno
proceduto alla puntuale identificazione dell'unità immobiliare oggetto di causa. Infatti, mentre
l'unità immobiliare di cui invocano l'usucapione sarebbe al civico 7/B di Largo Agnuli, come da
consulenza tecnica di parte, a seguito della produzione dell'atto di compravendita dell'immobile
da parte del comune è emerso che il Comune di acquistava l'unità immobiliare censita CP_1
catastalmente alla partita 787, mappale 217, sita in al Largo Agnuli civico 4. Pertanto, CP_1
la domanda in primo grado andava rigettata anche con questa ulteriore motivazione…”.
9. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 22.4.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
10. – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
5 11. – I primi due motivi di impugnazione, la cui oggettiva connessione giustifica il loro scrutinio unitario, non hanno pregio.
11.1. – Gli appellanti lamentano che il Tribunale di Foggia abbia erroneamente attribuito valore confessorio al contenuto (peraltro riservato “inter partes”) della missiva del 31.10.2011,
sottoscritta da e dal suo difensore, nella quale si fa esplicito riferimento ad Parte_1
una situazione di detenzione dell'immobile da parte di un familiare del mittente, laddove quell'affermazione potrebbe integrare, al più, una prova presuntiva, ciò però nell'imprescindibile simultanea concorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 cod. civ., nella specie,
invece, mancanti. Inoltre, gli impugnanti allegano i seguenti elementi che – a loro dire – sarebbero idonei ad escludere la riconducibilità del potere di fatto sul locale ad una semplice situazione di detenzione: 1) la deposizione del teste (comandante della P.M. del Comune di ), Tes_1 CP_1
il quale, all'udienza del 25.11.2016, ha dichiarato che “in conseguenza delle operazioni di
sgombero veniva inoltrata CNR n. 1/2012 – R.G.N.R. n. 1278/2012 presso la Procura
territorialmente competente per i reati di cui all'art. 633 e 639 bis c.p. perché si introduceva ed
occupava i locali di proprietà comunale utilizzandoli come deposito di materiale edile”; 2) la deposizione del teste , il quale, all'udienza dell'11.5.2018, ha riferito che “sono stato Tes_2
incaricato dal sig. al fine di accertare la proprietà dell'immobile per cui è Persona_1
causa e dalle ricerche catastali effettuate l'immobile era privo di intestazione in quanto era
ancora a partita 1, Ente Urbano, privo di titolo ed intestazione”; 3) la nota del 25.10.2011 a firma dell'arch. , responsabile del Settore 3 del Comune di , nella quale è dato Persona_3 CP_1
leggere che “l'utilizzo di detto locale senza un regolare titolo di possesso (titolo di proprietà,
Contratto di affitto ecc.) si configura come un'occupazione arbitraria”; 4) la delibera n. 26 del
9.2.2012 della Giunta Comunale, in cui si dà conto del seguente episodio: “durante le operazioni
di sgombero effettuate dal Comando di Polizia Municipale in data 19.01.2012, verbalizzato con
prot. N. 52/PM è emerso che un certo sig. dal suo procuratore Persona_4
legale intimava agli operanti di riportare il materiale all'interno dell'immobile in quanto si
6 dichiarava possessore dell'immobile da oltre trenta anni”; 5) l'inverosimiglianza del fatto che una situazione di semplice detenzione del bene avrebbe indotto il Comandante della P.M. del Comune
di a trasmettere la c.n.r. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
6) CP_1
le dichiarazioni testimoniali di e dipendenti dell'Amministrazione, nonché la Tes_1 Tes_3
suddetta nota comunale del 25.10.2011, in grado di confermare che il proprietario del bene non ha avuto alcun potere di controllo sullo stesso immobile;
7) le difese processuali dell'Ente territoriale,
che, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha dedotto che “il bene oggetto di
usucapione ossia “la particella 217 del foglio 32 del catasto terreni del Comune di CP_1
individua la piazzetta che porta verso l'ingresso di Palazzo Mantuano” e non la grotta oggetto di
usucapione, e pur qualificandosi come proprietario, non aveva contezza della natura, delle
caratteristiche e dell'ubicazione dell'immobile oggetto di usucapione”; 8) la circostanza che ed i suoi aventi causa hanno utilizzato il locale come se fosse proprio, tanto essendo Persona_1
dimostrato dall'esecuzione di opere di consolidamento dell'immobile, del quale hanno avuto l'uso esclusivo. Infine, gli appellanti assumono – invero con un ragionamento fondato su un'evidente
“petitio principii” – che, presumendosi il possesso ex art. 1141 co. 1 cod. civ., per avere essi esercitato il potere di fatto sull'immobile, il Tribunale di Foggia avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova introdotto dal legislatore con la presunzione “iuris tantum” sancita dall'anzidetta disposizione codicistica.
11.2. – Orbene, chiarito che è sugli appellanti che incombe l'“onus probandi” circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'usucapione ordinaria, per aver invocato l'operatività dell'istituto previsto dall'art. 1158 cod. civ. come titolo di acquisto, deve ravvisarsene il mancato assolvimento, dal momento che tutti gli elementi da essi addotti (si rinvia all'elencazione di cui al punto che precede) assumono – a tutto voler concedere – una valenza indiziariamente inconsistente e, comunque, “neutra”, una volta rilevato il deficit probatorio circa l'asserita effettuazione, in passato, di opere di consolidamento del locale. Al riguardo, nessun elemento di conferma della ricostruzione fattuale deli appellanti può desumersi dalle deposizioni
7 testimoniali di , il quale, all'udienza del 5.10.2020, fra l'altro, ha riferito: “Non Controparte_3
so nemmeno se hanno fatto lavori all'interno del menzionato locale…”; nonché di
[...]
, il quale, alla precedente udienza del 17.2.2020, fra l'altro, ha dichiarato: “Nulla so in CP_4
ordine a spese e costi per opere relative al locale. Nulla so anche in merito a come il Persona_1
entrò in possesso del locale e non conosco un tale . Non so in che stato fosse il Controparte_2
bene nel momento in cui i ne entrarono in possesso, posso però dire che circa due Persona_1
anni fa (ossia nel 2018, nde) vidi che stava riparando il cordone interno alla Pt_1
porta…Sempre due-tre anni fa (dunque non vent'anni prima della proposizione della domanda,
nde) ebbi modo di vedere il soffitto del locale, che era in pessimo stato, non so se da allora sono
stati effettuati dei lavori relativamente al soffitto del locale...”.
11.3. – Invero, ferma l'indiscussa utilizzabilità, ai fini della formazione del convincimento giudiziale, della missiva del 31.10.2011 predisposta e sottoscritta dal difensore nonché firmata per adesione ed accettazione da , deve osservarsi che se s'interpreta il suo Parte_1
contenuto in base ad un ragionamento di tipo inferenziale basato su criteri di logica e di semantica razionale da impiegare nell'esegesi delle parole utilizzate dal professionista legale, è legittimo ritenere che le locuzioni “regolarmente detenuto” e “suddetta detenzione” siano state adoperate in senso tecnico-giuridico, tenuto conto che quello scritto proviene da un autore giusperito.
11.4. – D'altra parte, a ben vedere, l'esame del testo della stessa missiva tradisce una prospettazione fattuale che sembra porsi in antitesi con l'assunto degli appellanti, i quali, come si è
sopra esposto, hanno ripetutamente asserito che il locale fu consegnato nel 1981 al loro genitore da tale , per farne un deposito di materiale per l'edilizia. Diversamente, nella stessa Controparte_2
raccomandata datata 31.10.2011 si legge testualmente che “…l'immobile de quo da oltre venti anni
non è occupato abusivamente e/o senza titolo bensì è regolarmente detenuto da un familiare del
sig. I motivi della suddetta detenzione scaturiscono dall'esercizio di fatto di Parte_1
un'attività di guardiania, non solo sul medesimo immobile bensì sull'intero complesso
immobiliare esercitata di fatto ed incaricata sin dagli anni novanta dall'amministrazione
8 comunale”. Dunque, in base a quanto affermato da (cioè dal più informato ed Parte_1
interessato fra i quattro pretesi usucapenti) e contrariamente alla tesi reiteratamente sostenuta dagli appellanti, l'immobile sarebbe stato “detenuto” da : 1) per lo svolgimento del Persona_1
servizio di guardiana;
2) su incarico del 3) a partire non dal 1981, bensì Controparte_1
imprecisamente dagli anni '90.
11.5. – Conseguentemente, indipendentemente dalla questione relativa all'esatta identificazione materiale del cespite oggetto della domanda di usucapione, non solo sussiste l'incertezza/indefinitezza – anche alla luce delle generiche ed irrilevanti dichiarazioni testimoniali nonché del materiale documentale in atti, che nulla dicono circa l'effettivo possesso dell'immobile da parte di ed il suo “dies a quo” – del periodo di tempo da cui avrebbe Persona_1
avuto inizio il compimento dei primi supposti atti di godimento non equivoci del bene,
astrattamente integranti il possesso utile “ad usucapionem”, già tanto escludendo il presupposto prioritario per l'applicazione della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 cod. civ. in difetto del comprovato decorso del ventennio al momento della proposizione della domanda, ma emerge,
per soprammercato, anche l'avvenuto esercizio di una mera detenzione (non qualificata)
dell'immobile “nomine alieno”, situazione non smentita da alcuna risultanza istruttoria di segno contrario.
11.6. – A fronte del deficit probatorio circa l'originaria esistenza di una relazione di fatto con l'immobile, estrinsecatasi in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà da parte di
, e stante perdipiù l'affermazione, proveniente dal figlio quale Persona_1 Pt_1
preteso usucapente, che, invece, quel potere di fatto sulla cosa è stato “ab origine” esercitato a titolo di detenzione, appare un fuor d'opera indugiare a discettare di presunzione relativa di possesso ex art. 1141 co. 1 cod. civ. in capo agli appellanti: ciò perché nel loro dante causa è
mancato l'“animus rem sibi habendi”, per non avere egli tenuto un comportamento dominicale,
ossia indicativo dell'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà sul locale,
9 attraverso l'instaurazione di una relazione materiale con il cespite configurabile in termini di “ius
excludendi alios”.
11.7. – Inoltre, la circostanza che con l'atto d'impugnazione non si sia censurata la parte della motivazione concernente il mancato riconoscimento dell'operatività del meccanismo previsto dall'art. 1141 co. 2 cod. civ. in quanto assertivamente ritenuto irrilevante sull'infondato presupposto della presunzione di possesso “ab origine” (avendo gli appellanti dedotto testualmente
“l'inconferenza dell'assunto logico giuridico posto a fondamento del dictum in questa sede
impugnato, atteso che, ai fini dell'acquisto della proprietà del bene per usucapione, l'odierno
attore non era tenuto a dimostrare che vi fosse stata una interversio possessionis, sorgendo un
simile onere probatorio solo nell'ipotesi in cui la relazione di fatto con il bene sia iniziata come
semplice detenzione”), non può che esimere il Collegio dal formulare osservazioni su tale punto, le quali, infatti, si rivelerebbero superflue in quanto non richieste dallo specifico “devolutum”.
12. – Infine, anche il terzo motivo di appello, avente ad oggetto il prescelto criterio liquidatorio delle spese del processo di primo grado, non può essere accolto.
12.1. – Al riguardo, gli eredi si dolgono del valore indeterminabile della Persona_1
controversia assunto dal giudicante a base di calcolo del compenso legale, obiettando che il loro difensore, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva dichiarato quale valore della causa € 15.000,00,
il quale, in assenza di rendita catastale dell'immobile di che trattasi, è stato in detta misura quantificato sulla scorta della perizia di parte redatta dal geom. . Persona_5
12.2. – Il motivo non può essere accolto per due distinte ragioni: a) per un consolidato principio giurisprudenziale, la dichiarazione fatta dal difensore per la determinazione del contributo unificato ha finalità esclusivamente fiscale e non spiega alcun effetto sull'individuazione del valore della causa (fra le tante pronunce di legittimità, cfr. Cass. 11.5.2023
n. 12770, Cass. 15.6.2022 n. 19233); b) la natura di semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio (cfr., “ex plurimis”, Cass. SU 3.6.2013 n. 13902, Cass. 24.8.2017 n.
20347, Cass. 19.1.2022 n. 1614) che riveste la perizia redatta dal consulente degli appellanti (né
10 “giurata” e né “asseverata”) – che, peraltro, il Collegio non è riuscito a rinvenire fra i documenti allegati agli atti del giudizio di primo grado attraverso la consultazione dell'applicativo “Consolle”
–, come tale sprovvista di portata “responsabilizzante” per il suo autore in ordine ai dati in essa indicati ed inidonea ad integrare una “prova” precostituita e disponibile ai fini della determinazione del valore “ex actis” in base al primo dei criteri sussidiari previsti dall'art. 15 co. 3
cpc (cfr., in tema, Cass.
7.3.1983 n. 1686), non consente l'accoglimento della suddetta doglianza e la (implicitamente invocata) applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
13. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. Le competenze legali sono liquidate, in base al valore indeterminabile della causa, secondo gli importi fasici minimi in ragione della modesta complessità delle questioni dibattute dalle parti.
14. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2148/2023, pubblicata il 7.9.2023, con atto di citazione del 13.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 a titolo di compenso professionale,
oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
11 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
12