Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11110-21
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 gennaio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 11110/2021 R.G.A.C., è presente l'avv. Vita
Asaro, in sostituzione dell'avv. Lo Coco, per Nessuno è Controparte_1
presente per l' . Controparte_2
L'avv. Asaro discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
Si insiste nella richiesta di liquidazione di danno morale.
L'avv. Asaro chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv. Gio-
vanna Lo Coco ex art. 93 c.p.c., dichiaratasi antistataria.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di PA
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11110/2021 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanna Lo Coco ( per pro- Email_1
cura allegata all'atto di citazione;
- attore -
E
OP
( ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di PA ( ; Email_2
- convenuta -
e
( nato a [...] Controparte_4 C.F._2 CP_2
25 luglio 1952, domiciliato per la carica presso l'Azienda Ospedaliera Po-
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Sezione Terza Civile
liclinico “ di;
CP_2 CP_2
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di così prov- Controparte_4
vede:
1) condanna l' OP
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, e il dott. al pagamento, in soli- Controparte_4
do tra loro, in favore di della somma di € Controparte_1
5.210,40, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da de-
terminarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/2 le spese processuali tra le parti e condanna l' OP
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, e il dott. al pagamento, in soli- Controparte_4
do tra loro, delle spese di lite dell'attore nella mi- Controparte_1
sura del restante 1/2, che si liquidano in complessivi € 1.891,64,
di cui € 432,00 per esborsi ed € 1.459,64 per compenso professio-
nale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, dispo-
nendo che, ai sensi dell'art. 133, Testo Unico delle Spese di Giusti-
zia (D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento sia eseguito in favore
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dello Stato;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' OP
e del dott. in soli-
[...] CP_4 Controparte_4
do tra loro.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna solidale Controparte_1
dell' Controparte_5
e del dott. al risarcimento dei danni pa-
[...] Controparte_4
trimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di €
23.435,42 – scaturenti dalle conseguenze lesive di un intervento chirurgi-
co di ernioplastica inguinale destra plurirecidiva eseguito presso l'Unità
Operativa di Chirurgia Generale d'Urgenza del di nel CP_3 CP_2
gennaio 2018 e di un successivo intervento chirurgico di erniotomia e plastica muscolo aponeurotica, con apposizione di plug e di protesi in po-
lipropilene ad alta densità eseguito presso la medesima Unità Operativa
in data 21 novembre 2018.
❖❖❖
Tanto premesso, va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del convenuto ritualmente evocato Controparte_4
in giudizio e non costituitosi.
Ancora preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, stante
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l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 14 della produzio-
ne allegata all'atto di citazione].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, secondo giurispru-
denza ormai consolidata, la responsabilità della struttura sanitaria ha ca-
rattere contrattuale, potendo discendere sia – ex art. 1218 c.c. –
dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente (cfr. Cass. civ.
n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o
privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del
ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione
di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesi-
ma”), da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista deri-
vanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero nonché di orga-
nizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n.
1698/2006 e n. 13066/2004), sia – ex art. 1228 c.c. –
dall'inadempimento della prestazione svolta direttamente dal medico
“quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro
subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da
costui effettuata e la sua organizzazione aziendale” (Cass. civ. n.
13066/2004).
Peraltro, “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un
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ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello
normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed
anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della
struttura privata a quella pubblica, quanto al regime della responsabilità
civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incido-
no sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costitu-
zione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarci-
torie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sa-
nitaria” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
I suddetti principi sono stati recepiti anche dalla L. 24/2017 il cui art. 7, primo comma, recita testualmente: “La struttura sanitaria o sociosani-
taria pubblico o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si
avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal
paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai
sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o
colpose”.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale discendo-
no conseguenze in punto di ripartizione dell'onere della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento
(ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia op-
pure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato
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da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ov-
vero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o parame-
dico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la cau-
sa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera sog-
gettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima (cfr.
Cass. civ. n. 6102/2015).
In altri termini, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (così Cass. civ., sez. un., n. 577/2008; nello stesso senso, cfr. anche la più recente Cass. civ. n. 4764/2016).
Rimane pertanto irrilevante, almeno dal punto di vista della allocazio-
ne dell'onere della prova, la valutazione in merito alla difficoltà della pre-
stazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento (così Cass. civ. n. 18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negli-
genza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale me-
dia esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., rispetto a cui rileva anche la col-
pa lieve (cfr. Cass. civ. n. 5506/2014, n. 6093/2013, n. 5846/2007 e
9085/2006).
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In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta co-
munque al debitore provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr.
Cass. civ. n. 23918/2006, n. 11488/2004 e n. 5928/2002).
Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di re-
sponsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art.
40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se
il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal crite-
rio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno
della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaia-
no – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei diffe-
renti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del
nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza
dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige
la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguar-
do alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo
tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di
perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può rite-
nere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata cau-
sa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse sta-
ta tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n.
16123/2010).
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Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte, “in
questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabili-
stica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamen-
to e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi
anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attie-
ne alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di
previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della re-
sponsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a
loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà
più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza)
dell'illecito” (così Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
❖❖❖
Passando all'esame del caso specifico, deve anzitutto rilevarsi che paci-
fica e incontestata – oltre che provata per tabulas [cfr. produzione allegata all'atto di citazione e produzione allegata alla comparsa di risposta] – è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con l'Azienda ospedaliera conve-
nuta, in virtù del ricovero di presso l'Unità Operativa di Controparte_1
Chirurgia Generale d'Urgenza del Policlinico di ove lo stesso “nel CP_2
gennaio 2018… veniva ricoverato … e, all'uopo, sottoposto ad intervento
chirurgico, per ernia inguinale dx plurirecidiva;
intervento, questo, diretto ed
eseguito dal Direttore del reparto di Chirurgia, Prof. … [e successi- CP_4
vamente] dal 04/10/2018 al 22/11/2018, … veniva nuovamente ricovera-
to … e, ancora una volta, sottoposto ad intervento chirurgico di ernia ingui-
nale destra plurirecidiva (IV episodio a dx) [e] … in data 21/11/2018, …
sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico di erniotomia e plastica mu-
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scolo aponeurotica, con apposizione di plug e di protesi in polipropilene ad
alta densità” [cfr. atto di citazione, pag. 2].
Per quanto concerne l'evento dannoso, i CC.TT.UU. incaricati nel corso del giudizio hanno rilevato: “la documentazione sanitaria fa risaltare il fat-
to che, seppur vi sia stata una indicazione corretta per l'intervento chirurgi-
co del 21 novembre 2018, l'ematoma creatosi ed evidenziato ai controlli
ambulatoriali del 23.11.2018 e 26.11.2018 – di cui si è a conoscenza sola-
mente nell'ambito dell'anamnesi del 30.11.2018, in assenza di certificazio-
ne sanitaria che avrebbe potuto far meglio circoscrivere l'entità
dell'ematoma stesso -, appaiono non condivisibili. Infatti, malgrado la per-
sistenza dell'ematoma scrotale (che probabilmente necessitava di essere
evacuato) e l'insorgenza di dolore testicolare (in data 26.11.18), non ne di-
scendeva la prescrizione di esami di approfondimento e di verifica riguardo
alle condizioni del didimo, quale ad esempio un ecocolordoppler testicolare,
eseguito solo in data 30/11/2018 che ne accertava l'irreversibilità del pro-
cesso ischemico testicolare. Va da sé che una corretta valutazione trofica
del didimo nell'immediato post-operatorio, ossia quando si appalesarono
dolore (id est segno di ischemia) ed ematoma (26 novembre 2018), avrebbe
potuto indirizzare ad una possibile ed adeguata scelta terapeutica (deten-
zione evacuativa dell'ematoma? Altro (lesione iatrogena vascolare)?).” [cfr.
relazione dei CC.TT.UU. dott.ssa e dott. pag. 23]. Persona_1 Persona_2
Per ciò che concerne il nesso eziologico e la responsabilità dei sanitari,
i CC.TT.UU. hanno poi osservato: “Va da sè che, più probabilmente che
non, le menomazioni in diagnosi dedotte – da ritenersi permanenti atteso il
tempo ormai trascorso e suscettibili di un posizionamento protesico che
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l'attore ha comunque rifiutato - siano conseguenza diretta dell'operato non
condivisibile dei Sanitari nel corso del monitoraggio clinico post-operatorio
rispetto all'intervento chirurgico del giorno 21.11.2018” [cfr. relazione cit., pag.
24].
In definitiva, “Sulla base dei classici criteri di compatibilità medico-
legale, sussiste un rapporto di derivazione etiologica tra le menomazioni
presenti sul e la condotta professionale dei Sanitari della Struttura CP_1
convenuta ( ) … Controparte_6
Dalla disamina della documentazione sanitaria, secondo il criterio del più
probabile che non, è emerso che l'atteggiamento professionale degli odierni
convenuti sia censurabile in ordine alla discrezionalità diagnostica nei con-
trolli post-operatori rispetto all'intervento chirurgico del giorno 21.11.2018
che ne hanno determinato una atrofia testicolare dx” [cfr. relazione cit., pag. 27].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifi-
ca, da un percorso argomentativo lineare, rigoroso ed esaustivo e avendo pure i CC.TT.UU. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P dell'attore [cfr. relazione cit., pag. 26].
In proposito è opportuno rammentare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
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tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Deve pertanto ritenersi sussistente, in base alla sopra illustrata regola della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), un nesso di causalità tra la condotta del sanitario della struttura ospedaliera e le lesioni riportate dall'attore, mentre l' convenuta non ha fornito al- CP_3
cuna prova circa la non imputabilità dell'inadempimento accertato dal
C.T.U.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti dei convenuti, che devono pertanto es- Controparte_1
sere condannati a risarcire l'attore dei danni da quest'ultimo sofferti in conseguenza del comportamento inadempiente del sanitario.
❖❖❖
Passando alla quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che la ri-
scontrata inidonea condotta professionale ha provocato a Parte_1
[...
una inabilità temporanea relativa di 30 giorni (di cui 15 al 75% delle attitudini del soggetto e 15 al 50%) e, infine, un danno biologico perma-
nente – comprensivo dell'interferente pregiudizio di natura estetica – pari all'4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato dai CC.TT.UU. no-
minati in corso di causa, che hanno pienamente motivato le proprie con-
clusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) e hanno, altresì,
esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal difensore dell'attore, precisando che “il danno biologico relativo alla “sindrome an-
sioso-depressiva” non sia presente ad oggi – ultime certificazioni psichiatri-
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che risalenti al 2020 -, rientrando all'interno del quantificato Danno biologi-
co Temporaneo. Tale assunto nasce dal dato obiettivo che l'attore, per sua
stessa ammissione, ha affermato di non assumere alcun tipo di terapia
presentandosi alla visita eutimico” [cfr. relazione peritale cit., pag. 26].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche
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nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello
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di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nel caso specifico, peraltro, devono trovare applicazione le tabelle ag-
giornate alla luce del D.M. 16 luglio 2024 (punto base € 947,30), emanato in attuazione dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), oggetto di espresso richiamo, in tema di danno biologico conse-
guente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, ad opera dell'art. 3, terzo comma, D.L. 158/2012 (conv. con modificaz. dalla L.
189/2012) e, successivamente, dell'art. 7, quarto comma, L. 24/2017.
Infatti, “l'art. 3, comma 3, l. n. 189 del 2012, che prescrive che il danno
biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la pro-
fessione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli art. 138 e
139 d.lg. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), deve ritenersi appli-
cabile anche a fatti avvenuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore,
trattandosi di normativa che non incide negativamente sull'atto generatore
del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazio-
ne del danno non patrimoniale” (Trib. Milano n. 1453/2014).
Orbene, in base alle tabelle in argomento, spetta a , a Controparte_1
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titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità dell'4%
e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (54 anni compiuti), la somma complessiva di € 3.842,25 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dai CC.TT.UU., si liquida ad equità la somma di € 55,24 al giorno prevista dal citato D.M. 16 luglio 2024, per un totale di € 1.035,75 in valori attua-
li.
Non può invece essere accolta la richiesta dell'attore di risarcimento del danno morale da “ripercussioni a livello della sfera emotiva e relaziona-
le” dal momento che tale voce di danno è rimasta priva di valido supporto probatorio anche alla luce delle conclusioni dei CC.TT.UU. che, come det-
to hanno rilevato che “il danno biologico relativo alla “sindrome ansioso-
depressiva” non sia presente ad oggi – ultime certificazioni psichiatriche ri-
salenti al 2020 -, rientrando all'interno del quantificato Danno biologico
Temporaneo. Tale assunto nasce dal dato obiettivo che l'attore, per sua
stessa ammissione, ha affermato di non assumere alcun tipo di terapia
presentandosi alla visita eutimico”.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore a cau-
sa dell'inadempimento di parte convenuta ammontante ad € 4.878,00, in valori attuali.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento Parte_2
del danno patrimoniale, la somma di € 332,40 per le spese sanitarie do-
cumentate [cfr. produzione parte attrice], che i CC.TT.UU. hanno reputato con-
grue e riferibili all'evento per cui è causa [cfr. relazione cit., pag. 29].
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio
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sofferto dall'attore a causa della riscontrata inidonea condotta professio-
nale ammonta dunque ad € 4.878,00 per il danno non patrimoniale e a €
332,40 per il danno patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimonia-
le) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i cal-
coli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli in-
teressi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono cal-
colarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano
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e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data d'insorgenza; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via
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maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli inte-
ressi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarci-
mento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a ammonta ad € 5.210,40, oltre interessi, da Controparte_1
calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno condannati i con-
venuti in solido tra loro – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data del-
la presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va da ultimo respinta la domanda di condanna avanzata da parte at-
trice nei riguardi della convenuta ai sensi dell'art. 96 OP
c.p.c., non essendovi elementi per affermare che gli opponenti abbiano re-
sistito con mala fede o colpa grave.
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Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
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medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore
(€ 5.210,40) rispetto a quello richiesto (€ 23.435,42), appare equo a que-
sto giudice compensare in ragione di metà le spese processuali tra le parti e condannare l' E_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
[...]
il dott. al pagamento, in solido tra loro, della Controparte_4
restante metà.
Il compenso professionali al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri medi.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo
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di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Va ancora riconosciuto a parte attrice il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica di parte - pari a € 300,00 - at-
teso che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allega-
zione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la
parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o
la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)” (Cass., Ord.
15/10/2024 n. 26729).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore –
vanno poste, in via definitiva, a carico dei convenuti in solido tra loro.
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Così deciso in PA il 28 gennaio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digi-
tale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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