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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 282 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Mario Chieffallo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
Controparte_2
In persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati presso la sede dell in via Mazzini n.6 e rappresentati e difesi ex Controparte_1 CP_1
art. 417 bis c.p.c. dai dott. Felicita Buscaino e Mario Calò
RESISTENTI
1 ATA CONTROINTERESSATI
RESISTENTI CONTUMACI
In punto a : graduatorie
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2024
Il procuratore delle amministrazioni resistenti ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2023 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro Controparte_1
[...] Controparte_1 [...]
Part
, il e gli Controparte_1 Controparte_2
controinteressati affinchè il tribunale adito riconoscesse alla stessa per ogni singolo profilo di pertinenza il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio militare di leva espletato dal 20.03.2012 al 20.03.2013 e riconoscesse e attribuisse alla stessa il punteggio di 16,10 per assistente amministrativo e 17,30 per collaboratore scolastico
Domandava in subordine l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ridotto di 0,60.
Domandava, quindi, che il tribunale adottasse tutti i provvedimenti ritenuti più
idonei.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni
Si costituivano con memoria depositata in data 26 giugno 2023 le amministrazioni resistenti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
2 I controinteressati nonostante la regolarità della notifica rimanevano contumaci.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429
c.p.c. all'odierna udienza.
Sussiste, innanzitutto, la giurisdizione del giudice adito.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. SU n.10538/2023) “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.”
Tanto premesso si osserva, innanzitutto, che in data 9 ottobre 2010 è entrato in vigore il d.lgs n. 66/2010 “ Codice dell'ordinamento militare” e che l'art. l'art. 2268 del d.lgs n. 66/2010 ha abrogato espressamente la legge n. 958/1986.
L'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010 intitolato “ Valutazione del servizio militare come
3 titolo nei concorsi pubblici”, poi, così dispone:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”
Orbene si ritiene che detta disposizione sia applicabile anche al caso di specie posto che la valutazione dei titoli ai fini della collocazione in graduatoria rientra a tutti gli effetti nella previsione del suddetto art. 2050, né in contrario rileva che nel caso delle graduatorie non si sia in presenza di una procedura concorsuale in senso stretto.
Del resto l'applicabilità dell'art. 2050 al caso di specie è stata affermato dalla
Suprema Corte.
In particolare la Suprema Corte ( Cass. lav n. 5679/2020) ha asserito che: “Il
punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.”
Si ritiene che detta norma preveda che sia equiparato al servizio prestato presso la
4 medesima amministrazione, ai fini del punteggio, solo il servizio militare prestato in corso di nomina, e non anche quello prestato nel periodo successivo al conseguimento del titolo anche se non in costanza di nomina che rileva come un generico servizio prestato presso la pubblica amministrazione e si reputa che la distinzione contenuta in tale norma tra servizio in costanza e non in costanza di nomina non sia irragionevole.
Ne consegue, quindi, che l'attribuzione effettata dal DM 50/2021 di un diverso punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina o non in costanza di nomina è in linea con la suddetta norma ed è ragionevole.
Il DM 50/2021, infatti, prevede alla lettera A delle avvertenze che: “ "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
Come asserito da varie pronunce di merito la distinzione tra servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare prestato non in costanza di impiego
è, infatti, ragionevole costituendo due situazioni non comparabili tra di loro ( cfr.
Tribunale di Reggio Emilia sentenze 204/2023, 205/2023 est dott. Cavallari).
Né si condivide l'interpretazione della Suprema Corte e di parte della giurisprudenza di merito relativa all'art. 2050 che è in contrasto con il dato letterale e che non tiene conto della differenza delle due situazioni.
Si precisa, infine, che non può ritenersi che sull'art. 2050 prevalga come lex specialis
5 l'art. 485 u.c. del d.lgs n. 297/1994 in quanto l'ultimo comma dell'art. 2050 dispone chiaramente che detta norma si applichi a tutte le amministrazioni dello stato con la chiara volontà di uniformare la disciplina e con la conseguenza che norme precedenti ove incompatibili devono considerarsi abrogate come del resto disposto dall'art. 2267 del d.lgs n. 66/2010.
Del resto non si comprenderebbe la ratio per cui il personale della scuola dovrebbe avere un trattamento differenziato rispetto a quello delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene alla valutazione del servizio militare non svolto in costanza di rapporto di lavoro e ciò potrebbe anche creare dubbi di legittimità
costituzionale.
Si osserva, peraltro, che anche ove si ritenesse applicabile l'art. 485 u.c. del d.lgs n.
297/1994 il ricorso dovrebbe comunque essere rigettato.
Si ritiene, infatti, che ai fini di una corretta interpretazione di detto comma sia opportuno richiamare il disposto dell'intero articolo.
Tale articolo così prevede: “Personale docente”
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati
6 femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Orbene da una lettura sistematica della norma si evince che il comma settimo dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 si riferisce al riconoscimento ai fini della carriera di servizi precedenti per il personale già “di ruolo” e l'espressione “a tutti gli effetti” appare ragionevolmente riferibile al fatto che il periodo di servizio militare, a differenza di altri periodi di servizio disciplinati dai commi precedenti, è riconosciuto
7 comunque per intero, ma non appare incompatibile o derogare rispetto alla norma generale già prevista dall'art. 84 D.P.R. 417/1974 intitolato “Riconoscimento del servizio militare” che prevede che: “ Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonche' l'opera di assistenza tecnica in
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo” .
Ne consegue, quindi, che per quanto sopra esposto alla parte ricorrente non spettano 6
punti per il servizio militare svolto in quanto non svolto in costanza di nomina.
Occorre, quindi, valutare se alla stessa spetti il punteggio aggiuntivo di 0.60 la cui attribuzione è prevista per il servizio di leva o assimilato svolto non in costanza di nomina.
Si osserva che parte ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2021/2024 ha indicato seppure non tra i titoli di servizio, ma tra quelli di preferenza il servizio militare svolto.
Si ritiene, quindi, che nonostante l'errore materiale di inserimento abbia voluto far valere tale titolo e che quindi le possa essere riconosciuto il punteggio relativo.
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere riconosciuto il punteggio di 0,60 alla ricorrente.
Stante la reciproca soccombenza e la controvertibilità delle questioni affrontate devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice
8 del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.282/2023 così provvede :
1) Condanna il in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore ad attribuire a il punteggio aggiuntivo di 0,60 per il servizio di Parte_1
leva
2) Rigetta le altre domande
3) Compensa le spese giudiziali tra le parti
Reggio Emilia, 4 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 282 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Mario Chieffallo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
Controparte_2
In persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati presso la sede dell in via Mazzini n.6 e rappresentati e difesi ex Controparte_1 CP_1
art. 417 bis c.p.c. dai dott. Felicita Buscaino e Mario Calò
RESISTENTI
1 ATA CONTROINTERESSATI
RESISTENTI CONTUMACI
In punto a : graduatorie
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2024
Il procuratore delle amministrazioni resistenti ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2023 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro Controparte_1
[...] Controparte_1 [...]
Part
, il e gli Controparte_1 Controparte_2
controinteressati affinchè il tribunale adito riconoscesse alla stessa per ogni singolo profilo di pertinenza il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio militare di leva espletato dal 20.03.2012 al 20.03.2013 e riconoscesse e attribuisse alla stessa il punteggio di 16,10 per assistente amministrativo e 17,30 per collaboratore scolastico
Domandava in subordine l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ridotto di 0,60.
Domandava, quindi, che il tribunale adottasse tutti i provvedimenti ritenuti più
idonei.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni
Si costituivano con memoria depositata in data 26 giugno 2023 le amministrazioni resistenti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
2 I controinteressati nonostante la regolarità della notifica rimanevano contumaci.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429
c.p.c. all'odierna udienza.
Sussiste, innanzitutto, la giurisdizione del giudice adito.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. SU n.10538/2023) “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.”
Tanto premesso si osserva, innanzitutto, che in data 9 ottobre 2010 è entrato in vigore il d.lgs n. 66/2010 “ Codice dell'ordinamento militare” e che l'art. l'art. 2268 del d.lgs n. 66/2010 ha abrogato espressamente la legge n. 958/1986.
L'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010 intitolato “ Valutazione del servizio militare come
3 titolo nei concorsi pubblici”, poi, così dispone:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”
Orbene si ritiene che detta disposizione sia applicabile anche al caso di specie posto che la valutazione dei titoli ai fini della collocazione in graduatoria rientra a tutti gli effetti nella previsione del suddetto art. 2050, né in contrario rileva che nel caso delle graduatorie non si sia in presenza di una procedura concorsuale in senso stretto.
Del resto l'applicabilità dell'art. 2050 al caso di specie è stata affermato dalla
Suprema Corte.
In particolare la Suprema Corte ( Cass. lav n. 5679/2020) ha asserito che: “Il
punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.”
Si ritiene che detta norma preveda che sia equiparato al servizio prestato presso la
4 medesima amministrazione, ai fini del punteggio, solo il servizio militare prestato in corso di nomina, e non anche quello prestato nel periodo successivo al conseguimento del titolo anche se non in costanza di nomina che rileva come un generico servizio prestato presso la pubblica amministrazione e si reputa che la distinzione contenuta in tale norma tra servizio in costanza e non in costanza di nomina non sia irragionevole.
Ne consegue, quindi, che l'attribuzione effettata dal DM 50/2021 di un diverso punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina o non in costanza di nomina è in linea con la suddetta norma ed è ragionevole.
Il DM 50/2021, infatti, prevede alla lettera A delle avvertenze che: “ "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
Come asserito da varie pronunce di merito la distinzione tra servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare prestato non in costanza di impiego
è, infatti, ragionevole costituendo due situazioni non comparabili tra di loro ( cfr.
Tribunale di Reggio Emilia sentenze 204/2023, 205/2023 est dott. Cavallari).
Né si condivide l'interpretazione della Suprema Corte e di parte della giurisprudenza di merito relativa all'art. 2050 che è in contrasto con il dato letterale e che non tiene conto della differenza delle due situazioni.
Si precisa, infine, che non può ritenersi che sull'art. 2050 prevalga come lex specialis
5 l'art. 485 u.c. del d.lgs n. 297/1994 in quanto l'ultimo comma dell'art. 2050 dispone chiaramente che detta norma si applichi a tutte le amministrazioni dello stato con la chiara volontà di uniformare la disciplina e con la conseguenza che norme precedenti ove incompatibili devono considerarsi abrogate come del resto disposto dall'art. 2267 del d.lgs n. 66/2010.
Del resto non si comprenderebbe la ratio per cui il personale della scuola dovrebbe avere un trattamento differenziato rispetto a quello delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene alla valutazione del servizio militare non svolto in costanza di rapporto di lavoro e ciò potrebbe anche creare dubbi di legittimità
costituzionale.
Si osserva, peraltro, che anche ove si ritenesse applicabile l'art. 485 u.c. del d.lgs n.
297/1994 il ricorso dovrebbe comunque essere rigettato.
Si ritiene, infatti, che ai fini di una corretta interpretazione di detto comma sia opportuno richiamare il disposto dell'intero articolo.
Tale articolo così prevede: “Personale docente”
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati
6 femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Orbene da una lettura sistematica della norma si evince che il comma settimo dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 si riferisce al riconoscimento ai fini della carriera di servizi precedenti per il personale già “di ruolo” e l'espressione “a tutti gli effetti” appare ragionevolmente riferibile al fatto che il periodo di servizio militare, a differenza di altri periodi di servizio disciplinati dai commi precedenti, è riconosciuto
7 comunque per intero, ma non appare incompatibile o derogare rispetto alla norma generale già prevista dall'art. 84 D.P.R. 417/1974 intitolato “Riconoscimento del servizio militare” che prevede che: “ Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonche' l'opera di assistenza tecnica in
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo” .
Ne consegue, quindi, che per quanto sopra esposto alla parte ricorrente non spettano 6
punti per il servizio militare svolto in quanto non svolto in costanza di nomina.
Occorre, quindi, valutare se alla stessa spetti il punteggio aggiuntivo di 0.60 la cui attribuzione è prevista per il servizio di leva o assimilato svolto non in costanza di nomina.
Si osserva che parte ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2021/2024 ha indicato seppure non tra i titoli di servizio, ma tra quelli di preferenza il servizio militare svolto.
Si ritiene, quindi, che nonostante l'errore materiale di inserimento abbia voluto far valere tale titolo e che quindi le possa essere riconosciuto il punteggio relativo.
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere riconosciuto il punteggio di 0,60 alla ricorrente.
Stante la reciproca soccombenza e la controvertibilità delle questioni affrontate devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice
8 del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.282/2023 così provvede :
1) Condanna il in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore ad attribuire a il punteggio aggiuntivo di 0,60 per il servizio di Parte_1
leva
2) Rigetta le altre domande
3) Compensa le spese giudiziali tra le parti
Reggio Emilia, 4 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
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