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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 162/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 162/2019 R.G. vertente tra
(già Parte_1
(P.I.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante Sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3
Vittorio Gallucci e Valentina Gallucci;
appellante
e già (C.F.: ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Tortorici;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2648/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 14.12.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza impugnata per la infondatezza della dichiarata inammissibilità della domanda, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 102 c.p.c. 2° comma e per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello;
per l'effetto, disporre perizia contabile nei termini indicati in narrativa e nell'atto di citazione in primo grado, accertando l'esatto dare – avere tra le parti, in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, che qui si trascrivono: “1.
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, come analiticamente indicati in premessa e prodotta in atti, per mancanza di forma scritta;
2. Accertare e dichiarare, per violazione delle norme imperative indicate in narrativa, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione degli interessi debitori dei suddetti contratto con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza;
3. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione delle norme imperative, delle clausole di determinazione degli interessi debitori per indeterminatezza;
4. Per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c degli interessi ultra-legali applicati nel corso del rapporto a far data dalla sua instaurazione ad oggi e l'applicazione, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
5. Accertare e dichiarare, per l'effetto l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni;
6. Condannare, di conseguenza, la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre interessi creditori e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c., in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo o nella misura che verrà accertata in corso di causa;
7. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi.”. In via subordinata rimettere la causa al Tribunale di Cosenza, al fine di proseguire il giudizio, conclusosi senza attività istruttoria, sebbene richiesta”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, confermare integralmente la sentenza n. 2648/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.12.2018 e per
l'effetto dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e/o comunque la improcedibilità dell'avverso appello ed in ogni caso delle domande riproposte in
2 secondo grado e/o comunque rigettare le stesse siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate ed indimostrate in fatto ed in diritto sia in merito all' an sia in merito al quantum nonché in ogni caso cadute in prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Finanziaria I ndustriale CP_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza il
[...] Parte_2
poi per ottenere la declaratoria di Controparte_2 Controparte_1
nullità, dovuta alla mancanza di apposita pattuizione scritta, delle clausole di determinazione del saggio di interesse ultralegale che l a banca aveva a suo dire applicato sia al rapporto di conto corrente n. 27/4732, acceso il 02.01.1974 e successivamente estinto e trasfuso nel rapporto n. 27/7548, sia a tale ul timo rapporto, il cui contratto era stato stipulato il successivo 02.01.1984. La società attrice deduceva inoltre che nella lettera di apertura del rapporto di conto corrente del 02.01.1974, era contenuta una cl ausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione delle condizioni applicabili al rapporto. Quanto, invece, al rapporto di conto corrente n. 27/7548 del 02.01.1984 e ai collegati contratti di apertura di credito in conto corrente, la società attrice deduceva la nullità delle clausole di determinazione dei tassi di interessi passivi le quali, pur indicando il saggio di interesse in termini numerici, erano comunque strutturate in modo da rendere il tasso medesimo indeterminato, a causa dell'aggiunta di un valore numerico frazionario non chiaro nonché per la facoltà che l ' istituto di credito si era riservata di apportare modifiche in ragione della variazione dei tassi di mercato e, in ogni caso, per il generico rinvio fatto, anche in questo caso, agli usi di piazza.
La società attrice dava conto della pendenza (al tempo della proposizione della domanda introduttiva) dinnanzi al Tribunale di Cosenza di altro procedimento (R.G. n. 2950/2005) che concerneva sempre lo stesso rapporto giuridico di conto corrente, ma in relazione al quale erano dedotti diversi profili di illegittimità, dal momento che il suo oggetto era da intendersi limitato all 'accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, alla restituzione di altri importi non contrattualizzati ed alla verifica del superamento dei tassi soglia ai fini dell'usura. Concludeva per la
3 condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, che quantificava in €2.290.855,87 o, in via subordinata, in €2. 145.153,23, oltre interessi e maggior danno.
Si costituiva il il qual e, preliminarmente, chiedeva la Controparte_2
riunione del giudizio a quello già pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario con R.G. n. 2950/2005. Nel merito deduceva l'i nfondatezza della domanda d i parte attrice, dal momento che i tassi di interesse relativi ai contratti di apertura di credito e r a n o stati tutti determinati per i scritto. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme che sarebbero state da essa indebitamente percepite dal momento che i l rapporto contrattuale era ancora in essere e il conto corrente non era stato chiuso ad opera delle parti. Infine, pur deducendo che l'attrice non a v e v a fornito l a prova di aver effettuato pagamenti di natura solutoria, per i quali avrebbe avuto titolo ad agire in ripetizione, eccepiva la prescrizione di tutte le rimesse solutorie effettuate nel corso del tempo, indicandone analiticamente la data e il relativo importo, quantificato complessi vamente in Lit 17.758.516.366. La convenuta concludeva, pertanto, invocando il rigetto integrale della domanda proposta da parte attrice.
Rigettata la richiesta di riunione al procedimento n . 2950/2005, in quanto quest'ultimo si trovava in una fase istruttoria avanzata, il Giudice dava atto della sopravvenienza della sentenza n. 1745/2016 resa nel predetto procedimento, con la quale il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ., aveva accertato Parte_2
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e rigettato le ulteriori domande. Detta sentenza era stata appellata dalla sola banca convenuta e nei limiti dell'accoglimento della domanda proposta, mentre la società attrice, pur costituendosi nel giudizio di appello e resistendo alla domanda proposta dalla banca, non aveva proposto appello autonomo o incidentale relativamente alle domande disattese dal giudice di prime cure.
Invitate le parti ad interloquire in ordine alla pregiudizialità tra la controversia in esame e quella pendente in grado di appello, con sentenza n.
2648/18 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'attrice e compensava le spese di lite.
4 Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva la domanda inammissibile in quanto volta ad ottenere una pronuncia su identica questione già espressamente affrontata nel giudizio n. R.G. 2950/2005, definito con la sentenza n. 1745/2016 rectius 1521/2016, la cui relativa statuizione non era stata oggetto di appello.
Il Tribunale rilevava, infatti, che la sentenza n. 1521/2016, nel delineare il perimetro del thema decidendum, riportava il contenuto della domanda attribuita all'attore, il quale - si leggeva «ha dedotto l 'applicazione, in forza di clausole nulle, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque, non dovuti. In particolare, ha dedotto la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali [...]». Nella parte motiva del citato provvedimento si dava conto espressamente delle ragioni del rigetto della «domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi passivi a tasso ultralegale» in considerazione del fatto che «l
'attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l
'assunto da cui la domanda muove, ossia la determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi». Nel dispositivo della sentenza, infine, vi era espresso rigetto delle «ulteriori domande di nullità e le correlate pretese restitutorie»,
e dell'accoglimento della sol a domanda di nullità per la comprovata esi stenza di anatoci smo illegale relativo alla capitalizzazione degli interessi passivi in ordine al medesimo rapporto di conto corrente oggetto del g iudizio in decisione.
Il giudice di prime cure evidenziava poi che il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda volta ad acclarare la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali non era stato oggetto di impugnazione da parte dell'attrice, mentre la banca convenuta aveva appellato la sentenza citata solo con riferimento alle statuizi oni concernenti l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
Valutato, quindi, il contegno mantenuto dall'attrice nel giudizi o di appello quale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., non avendo essa spiegato appello incidentale, il Tribunale riteneva precluso qualunque ulteriore accertamento in ordine al diritto fatto valere, per la formazione del giudicato formale su di u n capo non espressamente impugnato della sentenza n. 1521/2016.
Aggiungeva che, anche laddove il giudice della citata pronuncia f o s s e incorso nel vizio dell'extra-petizione , con espressa statuizione relativa ad una
5 domanda non dedotta e non proposta (nemmeno implicitamente), restava fermo il principio secondo cui è fatto onere alla parte di impugnare la singola statuizione ad essa sfavorevole, per evitare che si formi il giudicato sul punto.
Il giudice di prime cure riteneva quindi l e domande volte ad ottenere l
'accertamento della nullità della cl ausola di determinazione degli interessi ultra legali, la declaratoria di nullità degli stessi, per indeterminatezza dell 'oggetto, e ogni ulteriore statuizi one conseguenziale i n ordine al rical col o degli addebiti e alla ripetizione delle somme versate in eccedenza, inammissibili per contrasto con il principio del ne bis in idem a seguito del passaggi o in giudicato del capo della sentenza n. 1 5 2 1 / 1 6
c o n tenente la medesima statuizione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.01.2019, la (già Parte_1 [...]
di seguito per brevità Parte_2 CP_4 lamentandone l'ingiustizia per i seguenti motivi: 1) posto che nel giudizio n. 2950/05 definito con la sentenza n. 1521/2016 la domanda sugli interessi ultralegali non era mai stata proposta dalla società attrice e che il pronunciamento di un Giudice, che respinge una domanda non richiesta, non può essere impugnato per il principio generale di cui all'art. 100 c.p.c., secondo il quale per poter proporre una domanda o resistere alla stessa è necessario averne interesse, nel caso di specie, poiché la sentenza aveva accolto le domande proposte, un eventuale appello sul respingimento di una domanda mai avanzata sarebbe stato superfluo e dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo evidente che si sarebbe dovuto chiedere al Giudice di appello soltanto di dichiarare che la domanda respinta non era stata mai avanzata;
non era dunque contestabile l'inerzia della mancata impugnazione di una domanda mai avanzata e respinta in quanto dalla impugnativa della sentenza n. 1521/2016 la società non avrebbe ottenuto una pronuncia diversa e più favorevole;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; la società attrice aveva chiesto al Tribunale che venisse accertata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, che venisse dichiarata la nullità della clausola degli interessi debitori c.d. “uso piazza”, la nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza, nonché la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali;
a prescindere dall'analisi degli interessi ultralegali, asseritamente coperti da giudicato, il Giudice di primo grado nulla aveva detto in ordine alle ulteriori domande, delle quali non vi era menzione in nessuna delle due sentenze;
la sentenza n. 1521/2016 non aveva riguardato la diversa questione della sanzione
6 dell'applicazione del tasso legale in mancanza di forma scritta della clausola di determinazione degli interessi;
inoltre la causa iscritta al n. 4002/2013 definita con la sentenza impugnata era relativa a due conti correnti: il n. 27/4732 del 2.1.1974 ed il n. 27/7548, sul quale il primo era confluito a partire dal 1.1.1984; la fascia temporale dal 2.1.1974 al 1.1.1984 nella quale il c/c n. 27/4732 era stato in vita prima di confluire e cambiare numero, non era stata oggetto della causa n. 2950/2005 terminata con sentenza n. 1521/2016 e quindi non era certamente coperta da alcun giudicato, né implicito, né esplicito;
il giudizio n. 2950/2005 aveva riguardato il solo c/c n. 27/7548 dal 2.1.1984 al 19.07.2005, come desumibile anche dalla c.t.u. espletata;
3)violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. L'eccezione di giudicato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, presupponeva che il
Giudice assegnasse alle parti il termine di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2; se il
Tribunale avesse sollevato la questione dell'inammissibilità della domanda per il ne bis in idem, le parti, ed in particolare essa appellante, avrebbero potuto dedurre più specificatamente e sarebbe stato assicurato il diritto di difesa.
Chiedeva, quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado ed in via istruttoria l'ammissione di c.t.u. contabile, al fine di rielaborare l'esatto dare-avere tra le parti ricalcolando il saldo dei c/c, in tutto o in parte secondo quanto indicato in narrativa, applicando il tasso di interesse passivo e attivo ai tassi legali tempo per tempo vigente, nonché il tasso ex art. 117 TUB, a far data dalla sua introduzione, escludendo ogni altra voce non specificatamente indicata nei contratti sottoscritti dalle parti, facendo riferimento alla perizia di parte depositata.
Con comparsa di risposta del 24.04.2019 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. contabile avanzata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
10.05.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
7 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. I motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono infondati.
Giova evidenziare che con la domanda azionata nel giudizio iscritto al n.
4002/2013 R.G., definito con la sentenza impugnata, la premesso di Parte_4
aver stipulato in data 02.01.1974 il contratto di conto corrente n. 27/4732, trasfuso in data 02.01.1984 nel conto corrente n. 27/7548, regolato dalle medesime condizioni contrattuali del primo, ha dedotto che nessuno dei documenti contrattuali risultava sottoscritto da entrambe le parti e che dunque difettava una valida pattuizione del tasso d'interesse debitore da applicarsi al conto corrente, così come di tutte le altre spese collegate al credito;
che in mancanza di una valida pattuizione degli interessi passivi, andavano applicati i soli tassi legali sino all'entrata in vigore dell'art. 117
TUB e successivamente i tassi indicati dalla suddetta norma (pag. 2 dell'atto di citazione); che in ogni caso il contratto di conto corrente del 02.01.1974 non conteneva alcuna indicazione del tasso di interesse passivo da applicare essendo previsto il rinvio agli usi su piazza con conseguente nullità della clausola per contrarietà a norme imperative (pag. 3 della citazione); che quanto al contratto del
02.01.1984, benchè vi fosse una indicazione numerica, le clausole erano strutturate in modo da rendere il tasso medesimo indeterminato (pag. 4 della citazione). Sulla scorta di tali premesse, l'attrice formulava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, come analiticamente indicati in premessa
e prodotta in atti, per mancanza di forma scritta;
2. Accertare e dichiarare, per violazione delle norme imperative indicate in narrativa, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione degli interessi debitori dei suddetti contratti con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza;
3. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione delle norme imperative, delle clausole di determinazione degli interessi debitori per indeterminatezza;
4. Per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c degli
8 interessi ultra-legali applicati nel corso del rapporto a far data dalla sua instaurazione ad oggi e l'applicazione, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
5. Accertare e dichiarare, per l'effetto l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni;
6. Condannare, di conseguenza, la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre interessi creditori e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c., in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo o nella misura che verrà accertata in corso di causa;
7. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Nel giudizio iscritto al n. 2951/05 R.G., definito con la sentenza n. 1521/2016,
l'attrice, per come testualmente riportato nella sentenza, “premesso di avere stipulato con la , già un contratto di conto Controparte_5 Controparte_2
corrente contraddistinto dal n. 27/4732, poi 27/7548- tuttora in corso-, ha dedotto
l'applicazione, in forza di clausole nulle, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque, non dovuti. In particolare, ha dedotto la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali
[...] ed ha chiesto: accertare e dichiarare, previo riconoscimento della mancanza di valida pattuizione scritta degli interessi debitori, la nullità della clausola relativa alla misura ultralegale degli interessi […]”.
Appare dunque evidente come, contrariamente all'assunto dall'appellante, anche nel giudizio n. 2951/05 R.G. la aveva formulato domanda di accertamento CP_4
della nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, né aveva limitato tale domanda al solo contratto n. 27/7548 (tale limitazione non si rinviene nell'atto introduttivo per come sopra riportato, né potrebbe desumersi dalla c.t.u. espletata in quel giudizio in quanto da un lato la mancata produzione della stessa in questa sede preclude qualsiasi tipo di verifica, dall'altro è verosimile ritenere che l'eventuale limitazione del periodo oggetto di indagine sia stata determinata dalla parziarietà della documentazione contabile, come dimostra il fatto che gli estratti conto depositati dall'appellante anche nel giudizio n. 4002/13 partono dal
13.01.1982).
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ravvisato l'identità, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, delle domande proposte nei giudizi n.
9 2951/05 e n. 4002/13, con conseguente inammissibilità della domanda successiva per violazione del principio del ne bis in idem attesa l'esistenza di un giudicato interno ex art. 329 c.p.c. (il capo della sentenza n . 1521/16 relativo al rigetto della domanda volta ad acclarare la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali non è stato infatti oggetto di impugnazione da parte dell'attrice come era suo onere essendo soccombente sul punto;
sull'onere della parte rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite di proporre gravame incidentale relativamente alle domande ed eccezioni disattese dal primo giudice, pena la formazione del giudicato interno, ex multiis Cass. n. 25876/2924).
Né l'erroneità della declaratoria di inammissibilità contenuta nella sentenza gravata potrebbe farsi discendere dalla circostanza che nel relativo giudizio l'attrice ha fatto valere il difetto di sottoscrizione quale motivo di nullità della clausola di determinazione degli interessi ulteriore rispetto a quello fondato sul rinvio agli usi di piazza oggetto del giudizio n. 2951/05.
Basta, invero, osservare che il giudizio sull'insussistenza di una causa di nullità del negozio preclude la facoltà di invocare -in un differente procedimento- la nullità dello stesso negozio sotto altro profilo, stante che la domanda di nullità negoziale afferisce ad un diritto autodeterminato, individuato prescindendo dallo specifico vizio fatto valere nella causa ed il giudicato -coprendo il dedotto e il deducibile- si estende altresì all'insussistenza di cause di invalidità differenti da quelle dedotte nella causa definita con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente;
ex plurimis Cass. n. 16982/22).
Va poi ulteriormente osservato che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, quand'anche il giudice della sentenza n. 1521/16 fosse incorso nel vizio di extra-petizione, resterebbe fermo il principio, desumibile dall'art. 161 c.p.c., per cui in assenza di gravame sulla statuizione affetta da extrapetizione si forma il giudicato, non determinando essa una nullità assoluta della sentenza, ma soltanto un vizio denunziabile con i normali mezzi d'impugnazione (cfr. Cass.
2479/87, Cass. 6344/04, Cass. 20402/13).
Del tutto pretestuosa è infine la doglianza fondata sull'asserita violazione dell'art. 101 c.p.c., essendo la questione rilevata dal giudice emersa nel contraddittorio delle parti, come è dato evincere dal contenuto della comparsa conclusionale in primo grado depositata nell'interesse dell'odierna appellante nella quale viene affrontata
“in via pregiudiziale, la questione relativa all'ammissibilità della domanda relativa
10 all'accertamento della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali in riferimento al concorrente giudizio, attualmente in grado d'appello”
(così testualmente a pag. 4 della comparsa).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione
[...]
notificata il 16.01.2019, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
2648/2018 pubblicata il 14.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 12.033,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 162/2019 R.G. vertente tra
(già Parte_1
(P.I.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante Sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3
Vittorio Gallucci e Valentina Gallucci;
appellante
e già (C.F.: ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Tortorici;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2648/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 14.12.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza impugnata per la infondatezza della dichiarata inammissibilità della domanda, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 102 c.p.c. 2° comma e per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello;
per l'effetto, disporre perizia contabile nei termini indicati in narrativa e nell'atto di citazione in primo grado, accertando l'esatto dare – avere tra le parti, in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, che qui si trascrivono: “1.
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, come analiticamente indicati in premessa e prodotta in atti, per mancanza di forma scritta;
2. Accertare e dichiarare, per violazione delle norme imperative indicate in narrativa, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione degli interessi debitori dei suddetti contratto con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza;
3. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione delle norme imperative, delle clausole di determinazione degli interessi debitori per indeterminatezza;
4. Per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c degli interessi ultra-legali applicati nel corso del rapporto a far data dalla sua instaurazione ad oggi e l'applicazione, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
5. Accertare e dichiarare, per l'effetto l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni;
6. Condannare, di conseguenza, la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre interessi creditori e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c., in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo o nella misura che verrà accertata in corso di causa;
7. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi.”. In via subordinata rimettere la causa al Tribunale di Cosenza, al fine di proseguire il giudizio, conclusosi senza attività istruttoria, sebbene richiesta”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, confermare integralmente la sentenza n. 2648/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.12.2018 e per
l'effetto dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e/o comunque la improcedibilità dell'avverso appello ed in ogni caso delle domande riproposte in
2 secondo grado e/o comunque rigettare le stesse siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate ed indimostrate in fatto ed in diritto sia in merito all' an sia in merito al quantum nonché in ogni caso cadute in prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Finanziaria I ndustriale CP_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza il
[...] Parte_2
poi per ottenere la declaratoria di Controparte_2 Controparte_1
nullità, dovuta alla mancanza di apposita pattuizione scritta, delle clausole di determinazione del saggio di interesse ultralegale che l a banca aveva a suo dire applicato sia al rapporto di conto corrente n. 27/4732, acceso il 02.01.1974 e successivamente estinto e trasfuso nel rapporto n. 27/7548, sia a tale ul timo rapporto, il cui contratto era stato stipulato il successivo 02.01.1984. La società attrice deduceva inoltre che nella lettera di apertura del rapporto di conto corrente del 02.01.1974, era contenuta una cl ausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione delle condizioni applicabili al rapporto. Quanto, invece, al rapporto di conto corrente n. 27/7548 del 02.01.1984 e ai collegati contratti di apertura di credito in conto corrente, la società attrice deduceva la nullità delle clausole di determinazione dei tassi di interessi passivi le quali, pur indicando il saggio di interesse in termini numerici, erano comunque strutturate in modo da rendere il tasso medesimo indeterminato, a causa dell'aggiunta di un valore numerico frazionario non chiaro nonché per la facoltà che l ' istituto di credito si era riservata di apportare modifiche in ragione della variazione dei tassi di mercato e, in ogni caso, per il generico rinvio fatto, anche in questo caso, agli usi di piazza.
La società attrice dava conto della pendenza (al tempo della proposizione della domanda introduttiva) dinnanzi al Tribunale di Cosenza di altro procedimento (R.G. n. 2950/2005) che concerneva sempre lo stesso rapporto giuridico di conto corrente, ma in relazione al quale erano dedotti diversi profili di illegittimità, dal momento che il suo oggetto era da intendersi limitato all 'accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, alla restituzione di altri importi non contrattualizzati ed alla verifica del superamento dei tassi soglia ai fini dell'usura. Concludeva per la
3 condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, che quantificava in €2.290.855,87 o, in via subordinata, in €2. 145.153,23, oltre interessi e maggior danno.
Si costituiva il il qual e, preliminarmente, chiedeva la Controparte_2
riunione del giudizio a quello già pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario con R.G. n. 2950/2005. Nel merito deduceva l'i nfondatezza della domanda d i parte attrice, dal momento che i tassi di interesse relativi ai contratti di apertura di credito e r a n o stati tutti determinati per i scritto. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme che sarebbero state da essa indebitamente percepite dal momento che i l rapporto contrattuale era ancora in essere e il conto corrente non era stato chiuso ad opera delle parti. Infine, pur deducendo che l'attrice non a v e v a fornito l a prova di aver effettuato pagamenti di natura solutoria, per i quali avrebbe avuto titolo ad agire in ripetizione, eccepiva la prescrizione di tutte le rimesse solutorie effettuate nel corso del tempo, indicandone analiticamente la data e il relativo importo, quantificato complessi vamente in Lit 17.758.516.366. La convenuta concludeva, pertanto, invocando il rigetto integrale della domanda proposta da parte attrice.
Rigettata la richiesta di riunione al procedimento n . 2950/2005, in quanto quest'ultimo si trovava in una fase istruttoria avanzata, il Giudice dava atto della sopravvenienza della sentenza n. 1745/2016 resa nel predetto procedimento, con la quale il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ., aveva accertato Parte_2
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e rigettato le ulteriori domande. Detta sentenza era stata appellata dalla sola banca convenuta e nei limiti dell'accoglimento della domanda proposta, mentre la società attrice, pur costituendosi nel giudizio di appello e resistendo alla domanda proposta dalla banca, non aveva proposto appello autonomo o incidentale relativamente alle domande disattese dal giudice di prime cure.
Invitate le parti ad interloquire in ordine alla pregiudizialità tra la controversia in esame e quella pendente in grado di appello, con sentenza n.
2648/18 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'attrice e compensava le spese di lite.
4 Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva la domanda inammissibile in quanto volta ad ottenere una pronuncia su identica questione già espressamente affrontata nel giudizio n. R.G. 2950/2005, definito con la sentenza n. 1745/2016 rectius 1521/2016, la cui relativa statuizione non era stata oggetto di appello.
Il Tribunale rilevava, infatti, che la sentenza n. 1521/2016, nel delineare il perimetro del thema decidendum, riportava il contenuto della domanda attribuita all'attore, il quale - si leggeva «ha dedotto l 'applicazione, in forza di clausole nulle, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque, non dovuti. In particolare, ha dedotto la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali [...]». Nella parte motiva del citato provvedimento si dava conto espressamente delle ragioni del rigetto della «domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi passivi a tasso ultralegale» in considerazione del fatto che «l
'attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l
'assunto da cui la domanda muove, ossia la determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi». Nel dispositivo della sentenza, infine, vi era espresso rigetto delle «ulteriori domande di nullità e le correlate pretese restitutorie»,
e dell'accoglimento della sol a domanda di nullità per la comprovata esi stenza di anatoci smo illegale relativo alla capitalizzazione degli interessi passivi in ordine al medesimo rapporto di conto corrente oggetto del g iudizio in decisione.
Il giudice di prime cure evidenziava poi che il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda volta ad acclarare la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali non era stato oggetto di impugnazione da parte dell'attrice, mentre la banca convenuta aveva appellato la sentenza citata solo con riferimento alle statuizi oni concernenti l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
Valutato, quindi, il contegno mantenuto dall'attrice nel giudizi o di appello quale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., non avendo essa spiegato appello incidentale, il Tribunale riteneva precluso qualunque ulteriore accertamento in ordine al diritto fatto valere, per la formazione del giudicato formale su di u n capo non espressamente impugnato della sentenza n. 1521/2016.
Aggiungeva che, anche laddove il giudice della citata pronuncia f o s s e incorso nel vizio dell'extra-petizione , con espressa statuizione relativa ad una
5 domanda non dedotta e non proposta (nemmeno implicitamente), restava fermo il principio secondo cui è fatto onere alla parte di impugnare la singola statuizione ad essa sfavorevole, per evitare che si formi il giudicato sul punto.
Il giudice di prime cure riteneva quindi l e domande volte ad ottenere l
'accertamento della nullità della cl ausola di determinazione degli interessi ultra legali, la declaratoria di nullità degli stessi, per indeterminatezza dell 'oggetto, e ogni ulteriore statuizi one conseguenziale i n ordine al rical col o degli addebiti e alla ripetizione delle somme versate in eccedenza, inammissibili per contrasto con il principio del ne bis in idem a seguito del passaggi o in giudicato del capo della sentenza n. 1 5 2 1 / 1 6
c o n tenente la medesima statuizione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.01.2019, la (già Parte_1 [...]
di seguito per brevità Parte_2 CP_4 lamentandone l'ingiustizia per i seguenti motivi: 1) posto che nel giudizio n. 2950/05 definito con la sentenza n. 1521/2016 la domanda sugli interessi ultralegali non era mai stata proposta dalla società attrice e che il pronunciamento di un Giudice, che respinge una domanda non richiesta, non può essere impugnato per il principio generale di cui all'art. 100 c.p.c., secondo il quale per poter proporre una domanda o resistere alla stessa è necessario averne interesse, nel caso di specie, poiché la sentenza aveva accolto le domande proposte, un eventuale appello sul respingimento di una domanda mai avanzata sarebbe stato superfluo e dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo evidente che si sarebbe dovuto chiedere al Giudice di appello soltanto di dichiarare che la domanda respinta non era stata mai avanzata;
non era dunque contestabile l'inerzia della mancata impugnazione di una domanda mai avanzata e respinta in quanto dalla impugnativa della sentenza n. 1521/2016 la società non avrebbe ottenuto una pronuncia diversa e più favorevole;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; la società attrice aveva chiesto al Tribunale che venisse accertata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, che venisse dichiarata la nullità della clausola degli interessi debitori c.d. “uso piazza”, la nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza, nonché la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali;
a prescindere dall'analisi degli interessi ultralegali, asseritamente coperti da giudicato, il Giudice di primo grado nulla aveva detto in ordine alle ulteriori domande, delle quali non vi era menzione in nessuna delle due sentenze;
la sentenza n. 1521/2016 non aveva riguardato la diversa questione della sanzione
6 dell'applicazione del tasso legale in mancanza di forma scritta della clausola di determinazione degli interessi;
inoltre la causa iscritta al n. 4002/2013 definita con la sentenza impugnata era relativa a due conti correnti: il n. 27/4732 del 2.1.1974 ed il n. 27/7548, sul quale il primo era confluito a partire dal 1.1.1984; la fascia temporale dal 2.1.1974 al 1.1.1984 nella quale il c/c n. 27/4732 era stato in vita prima di confluire e cambiare numero, non era stata oggetto della causa n. 2950/2005 terminata con sentenza n. 1521/2016 e quindi non era certamente coperta da alcun giudicato, né implicito, né esplicito;
il giudizio n. 2950/2005 aveva riguardato il solo c/c n. 27/7548 dal 2.1.1984 al 19.07.2005, come desumibile anche dalla c.t.u. espletata;
3)violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. L'eccezione di giudicato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, presupponeva che il
Giudice assegnasse alle parti il termine di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2; se il
Tribunale avesse sollevato la questione dell'inammissibilità della domanda per il ne bis in idem, le parti, ed in particolare essa appellante, avrebbero potuto dedurre più specificatamente e sarebbe stato assicurato il diritto di difesa.
Chiedeva, quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado ed in via istruttoria l'ammissione di c.t.u. contabile, al fine di rielaborare l'esatto dare-avere tra le parti ricalcolando il saldo dei c/c, in tutto o in parte secondo quanto indicato in narrativa, applicando il tasso di interesse passivo e attivo ai tassi legali tempo per tempo vigente, nonché il tasso ex art. 117 TUB, a far data dalla sua introduzione, escludendo ogni altra voce non specificatamente indicata nei contratti sottoscritti dalle parti, facendo riferimento alla perizia di parte depositata.
Con comparsa di risposta del 24.04.2019 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. contabile avanzata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
10.05.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
7 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. I motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono infondati.
Giova evidenziare che con la domanda azionata nel giudizio iscritto al n.
4002/2013 R.G., definito con la sentenza impugnata, la premesso di Parte_4
aver stipulato in data 02.01.1974 il contratto di conto corrente n. 27/4732, trasfuso in data 02.01.1984 nel conto corrente n. 27/7548, regolato dalle medesime condizioni contrattuali del primo, ha dedotto che nessuno dei documenti contrattuali risultava sottoscritto da entrambe le parti e che dunque difettava una valida pattuizione del tasso d'interesse debitore da applicarsi al conto corrente, così come di tutte le altre spese collegate al credito;
che in mancanza di una valida pattuizione degli interessi passivi, andavano applicati i soli tassi legali sino all'entrata in vigore dell'art. 117
TUB e successivamente i tassi indicati dalla suddetta norma (pag. 2 dell'atto di citazione); che in ogni caso il contratto di conto corrente del 02.01.1974 non conteneva alcuna indicazione del tasso di interesse passivo da applicare essendo previsto il rinvio agli usi su piazza con conseguente nullità della clausola per contrarietà a norme imperative (pag. 3 della citazione); che quanto al contratto del
02.01.1984, benchè vi fosse una indicazione numerica, le clausole erano strutturate in modo da rendere il tasso medesimo indeterminato (pag. 4 della citazione). Sulla scorta di tali premesse, l'attrice formulava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, come analiticamente indicati in premessa
e prodotta in atti, per mancanza di forma scritta;
2. Accertare e dichiarare, per violazione delle norme imperative indicate in narrativa, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione degli interessi debitori dei suddetti contratti con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza;
3. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione delle norme imperative, delle clausole di determinazione degli interessi debitori per indeterminatezza;
4. Per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c degli
8 interessi ultra-legali applicati nel corso del rapporto a far data dalla sua instaurazione ad oggi e l'applicazione, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
5. Accertare e dichiarare, per l'effetto l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni;
6. Condannare, di conseguenza, la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre interessi creditori e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c., in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo o nella misura che verrà accertata in corso di causa;
7. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Nel giudizio iscritto al n. 2951/05 R.G., definito con la sentenza n. 1521/2016,
l'attrice, per come testualmente riportato nella sentenza, “premesso di avere stipulato con la , già un contratto di conto Controparte_5 Controparte_2
corrente contraddistinto dal n. 27/4732, poi 27/7548- tuttora in corso-, ha dedotto
l'applicazione, in forza di clausole nulle, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque, non dovuti. In particolare, ha dedotto la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali
[...] ed ha chiesto: accertare e dichiarare, previo riconoscimento della mancanza di valida pattuizione scritta degli interessi debitori, la nullità della clausola relativa alla misura ultralegale degli interessi […]”.
Appare dunque evidente come, contrariamente all'assunto dall'appellante, anche nel giudizio n. 2951/05 R.G. la aveva formulato domanda di accertamento CP_4
della nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, né aveva limitato tale domanda al solo contratto n. 27/7548 (tale limitazione non si rinviene nell'atto introduttivo per come sopra riportato, né potrebbe desumersi dalla c.t.u. espletata in quel giudizio in quanto da un lato la mancata produzione della stessa in questa sede preclude qualsiasi tipo di verifica, dall'altro è verosimile ritenere che l'eventuale limitazione del periodo oggetto di indagine sia stata determinata dalla parziarietà della documentazione contabile, come dimostra il fatto che gli estratti conto depositati dall'appellante anche nel giudizio n. 4002/13 partono dal
13.01.1982).
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ravvisato l'identità, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, delle domande proposte nei giudizi n.
9 2951/05 e n. 4002/13, con conseguente inammissibilità della domanda successiva per violazione del principio del ne bis in idem attesa l'esistenza di un giudicato interno ex art. 329 c.p.c. (il capo della sentenza n . 1521/16 relativo al rigetto della domanda volta ad acclarare la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali non è stato infatti oggetto di impugnazione da parte dell'attrice come era suo onere essendo soccombente sul punto;
sull'onere della parte rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite di proporre gravame incidentale relativamente alle domande ed eccezioni disattese dal primo giudice, pena la formazione del giudicato interno, ex multiis Cass. n. 25876/2924).
Né l'erroneità della declaratoria di inammissibilità contenuta nella sentenza gravata potrebbe farsi discendere dalla circostanza che nel relativo giudizio l'attrice ha fatto valere il difetto di sottoscrizione quale motivo di nullità della clausola di determinazione degli interessi ulteriore rispetto a quello fondato sul rinvio agli usi di piazza oggetto del giudizio n. 2951/05.
Basta, invero, osservare che il giudizio sull'insussistenza di una causa di nullità del negozio preclude la facoltà di invocare -in un differente procedimento- la nullità dello stesso negozio sotto altro profilo, stante che la domanda di nullità negoziale afferisce ad un diritto autodeterminato, individuato prescindendo dallo specifico vizio fatto valere nella causa ed il giudicato -coprendo il dedotto e il deducibile- si estende altresì all'insussistenza di cause di invalidità differenti da quelle dedotte nella causa definita con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente;
ex plurimis Cass. n. 16982/22).
Va poi ulteriormente osservato che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, quand'anche il giudice della sentenza n. 1521/16 fosse incorso nel vizio di extra-petizione, resterebbe fermo il principio, desumibile dall'art. 161 c.p.c., per cui in assenza di gravame sulla statuizione affetta da extrapetizione si forma il giudicato, non determinando essa una nullità assoluta della sentenza, ma soltanto un vizio denunziabile con i normali mezzi d'impugnazione (cfr. Cass.
2479/87, Cass. 6344/04, Cass. 20402/13).
Del tutto pretestuosa è infine la doglianza fondata sull'asserita violazione dell'art. 101 c.p.c., essendo la questione rilevata dal giudice emersa nel contraddittorio delle parti, come è dato evincere dal contenuto della comparsa conclusionale in primo grado depositata nell'interesse dell'odierna appellante nella quale viene affrontata
“in via pregiudiziale, la questione relativa all'ammissibilità della domanda relativa
10 all'accertamento della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali in riferimento al concorrente giudizio, attualmente in grado d'appello”
(così testualmente a pag. 4 della comparsa).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione
[...]
notificata il 16.01.2019, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
2648/2018 pubblicata il 14.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 12.033,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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