Versione
1 giugno 1983
1 giugno 1983
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Versione
27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 26. (( 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile .
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza ))
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile .
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza ))
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- 1. La competenza giudiziaria in materia di accesso all’identità del figlio adottato: il Tribunale per i Minorenni e l’esclusione del giudice amministrativoMarco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Introduzione. La questione dell'accesso alle informazioni sulle origini da parte dei figli adottati si configura come un nodo cruciale nel panorama giuridico contemporaneo, ponendosi all'intersezione tra diritti fondamentali di rango costituzionale. Da un lato, emerge con forza il diritto del figlio adottato a conoscere la propria identità, inteso come diritto alla piena realizzazione della personalità e alla ricostruzione della propria storia personale. Dall'altro lato, si contrappone l'esigenza di tutelare la riservatezza dei genitori biologici e adottivi, valori anch'essi meritevoli di protezione giuridica. Il bilanciamento tra questi interessi, intrinsecamente delicato e complesso, …
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Giurisprudenza • 142
- 1. Trib. Minorenni Taranto, sentenza 23/12/2024, n. 54Provvedimento: […] e al tutore nonchè per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 26 co. 4 legge 184/1983 dopo la irrevocabilità della sentenza (trascrizione nel registro di cui all'art 18 e comunicazione all'ufficiale dello stato civile per la annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 del decreto legislativo n. 196/2003Leggi di più...
- adozione·
- stato di figlio nato nel matrimonio·
- art. 26 L. 184/1983·
- parere favorevole tutore·
- art. 27 L. 184/1983·
- cognome adottato·
- art. 25 L. 184/1983·
- affidamento preadottivo·
- adottabilità·
- parere favorevole PM