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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/10/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa MA SERRAO Presidente rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.2289/25 V.G. promossa da:
, c.f. nato in [...], l'[...], residente Parte_1 C.F._1 in Colle Val d'Elsa (SI), via Fonternino Le-Grazie, n. 122/A , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Carello, c.f. che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù della procura apposta in calce al ricorso
, nata a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._3 residente in [...] , titolo di studio laurea in Scienze dell'Educazione cittadinanza svedese, difesa e rappresentata, in virtù di mandato rilasciato su foglio cartaceo separato da intendersi apposto in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c., dall'Avv. Davide Signorino, c.f.
del Foro di Siena, C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 21.7.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il e Parte_1 CP_1 genitori di , nato il [...] ,a [...] loro unione e
[...] Persona_1 convivenza more uxorio, hanno assunto , terminata la relazione , di aver raggiunto un accordo per la gestione del figlio minore. Hanno quindi chiesto, illustrata la propria condizione reddituale, l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni :
Affidamento
l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore , che risiederà Persona_1 con la madre, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo che le decisioni di maggiore interesse per il minore siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, mentre quelle ordinarie saranno assunte da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
Al fine di garantire al figlio la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del minore, con la necessaria gradualità e la massima cautela le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni.
b) Collocazione e residenza il piccolo sarà collocato presso la madre e risiederà nella attuale casa familiare Per_1 sita, sito in Colle val d'Elsa (SI), via Fonternino Le-Grazie, n. 122/A;
c) Diritto di visita
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il lunedì verrà preso, all'uscita della scuola, dal padre, il quale lo terrà con sé sino a giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. Detto giovedì la madre lo riprenderà con sé all'uscita della scuola;
- nella settimana successiva verrà sempre preso dal padre all'uscita della scuola il lunedì. Rimarrà con il padre sino a mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola. Lo stesso mercoledì lo riprenderà la madre all'uscita della scuola e lo terrà con sé sino a sabato mattina, quando, verso le 9.00, verrà consegnato al padre, il quale lo terrà per tutto il WE e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
d)Vacanze
- per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con i genitori i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio. Il prossimo Natale, dal 23 dicembre al 29 dicembre 2025, il piccolo lo Per_1 trascorrerà con la madre;
- per le vacanze scolastiche pasquali, il figlio le trascorrerà ad anni alterni con i genitori, iniziando da Pasqua 2026 che trascorrerà con il padre;
- per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno quindici giorni anche non consecutivi. Dette vacanze dovranno essere programmate e concordate con un congruo anticipo in modo di permettere l'organizzazione delle stesse. Pertanto, entro il 15 maggio di ogni anno i genitori dovranno concordare i luoghi, le date, le modalità etc, riguardanti dette vacanze estive.
e) Mantenimento del minore, spese ordinarie/straordinarie, gestione casa familiare. La Sig.ra a preteso e il Sig. ha accettato, che il padre versi in una unica CP_1 Pt_1 soluzione quanto dovuto per il mantenimento e per le spese straordinarie del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore ovvero fino a Per_1 quando lo stesso possa autonomamente provvedere alle proprie esigenze.
Detto versamento avviene con l'impegno al trasferimento immediato in favore della Sig.ra nata a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._3 residente in [...]:
1) della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggi adibito a casa familiare, sito in Colle val d'Elsa (SI), via Fonternino Le-Grazie, n. 122/A (atto di provenienza, di seguito allegato, rogato dal Notaio in NS (SI), , in data 18 febbraio 2014, Persona_2
n. di repertorio 130.507, raccolta N. 19405 registrato a NS (SI) il 20.02.2014 al n. 258 S.1T) e precisamente: Villetta indipendente circondata da giardino esclusivo composto da due piani collegati da scala interna. Al piano terreno rialzato si trovano ingresso, soggiorno, cucina abitabile, corridoio, due camere matrimoniali e due bagni con finestra, mentre il piano seminterrato si compone di 4 vani accessori oltre a lavanderia e due bagni. Sono di pertinenza una piscina privata ed un ampio giardino di ca. mq 2000 con parcheggio anch'esso privato. La proprietà è interamente delimitata da muretti e recinzioni e dispone di un accesso esclusivo direttamente alla strada pubblica. Sempre di pertinenza esclusiva è una tettoia fotovoltaica che funge da ombreggiante per il parcheggio. Quanto sopra è stato rilevato dai documenti in atti al Catasto dei Fabbricati di SIENA, planimetria depositata il 15/04/2024, al prot. n. SI0023129 estratta in copia il 06/10/2025. Quanto precede è identificato catastalmente come segue: immobili siti nel Comune di COLLE DI VAL D'ELSA - Codice C847 - Catasto dei Fabbricati;
Foglio 47; particella 119; sub 4 e 5; categoria A7; classe 2; vani 10; rendita catastale € 1420,26. Valore commerciale € 865.000,00 circa (Euro ottocentosessantacinquemila/00). Detto immobile è libero da ipoteche, vincoli e gravami di alcun genere (come da relazione tecnica integrata di seguito allegata).
Le parti precisano che tale attribuzione (passaggio di proprietà), voluta e concessa nell'esclusivo interesse del minore, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Conseguentemente le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni previste dalle vigenti norme in materia e di cui all'art. 19 della L. 74 del 6/3/1987, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 154 del 10/5/1999, nonché di quelle agevolazioni di cui all'art. 8, lett. F, del testo sull'imposta di registro e sue successive modificazioni. Ai fini fiscali, per quanto occorrer possa, al fine della valutazione dei beni e dei diritti che saranno oggetto di trasferimento, le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 L. 13/5/1988 n°154.
2) della piena ed esclusiva proprietà del veicolo targato GG173NF dal valore commerciale di € 39.000,00 circa;
3) della piena ed esclusiva proprietà ed usufrutto del fondo di investimento denominato contratto n. 000561IP103- IP100056103 presso Banca Fideuram dal Parte_2 complessivo valore nominale di € 100.000 (Euro centomila/00);
4) dei benefici previdenziali di cui alla polizze n.70054345109 e n.70046345006 Fideuram Vita.
I genitori pattuiscono che nel pagamento per come sopra concordato rientreranno le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dal padre e Parte_1 sarà fiscalmente a carico dello stesso al 100%. Per_1
Il padre, comunque, per il corrispondente periodo di permanenza del figlio presso la propria abitazione, si farà carico di tutte le relative spese ordinarie, ossia vitto, alloggio, abbigliamento ordinario etc.
Infine, considerato che:
- il corrispettivo viene versato in una unica soluzione;
- il termine temporale dell'obbligazione contratta dalla Signora è indeterminato, CP_1 in quanto legato all'effettiva indipendenza economica ed autonomia materiale del minore;
- l'impegno assunto dalle parti in merito all'identità linguistico-culturale del minore comporta tempistiche e costi oggi difficilmente quantificabili;
i comparenti si impegnano a valutare e, all'occorrenza, a modificare, nel corso dei prossimi anni, le suddette pattuizioni aventi ad oggetto il mantenimento del minore.
g) Documenti
Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità ai fini della validità per l'espatrio propria e del minore.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza ( così come precisate con nota depositata il 20.10.2025) le condizioni come sopra riportate .
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio .
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 21.7.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza)
[...] CP_1 provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 23.10.2025
La Presidente rel
MA SE
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa MA SERRAO Presidente rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.2289/25 V.G. promossa da:
, c.f. nato in [...], l'[...], residente Parte_1 C.F._1 in Colle Val d'Elsa (SI), via Fonternino Le-Grazie, n. 122/A , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Carello, c.f. che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù della procura apposta in calce al ricorso
, nata a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._3 residente in [...] , titolo di studio laurea in Scienze dell'Educazione cittadinanza svedese, difesa e rappresentata, in virtù di mandato rilasciato su foglio cartaceo separato da intendersi apposto in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c., dall'Avv. Davide Signorino, c.f.
del Foro di Siena, C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 21.7.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il e Parte_1 CP_1 genitori di , nato il [...] ,a [...] loro unione e
[...] Persona_1 convivenza more uxorio, hanno assunto , terminata la relazione , di aver raggiunto un accordo per la gestione del figlio minore. Hanno quindi chiesto, illustrata la propria condizione reddituale, l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni :
Affidamento
l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore , che risiederà Persona_1 con la madre, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo che le decisioni di maggiore interesse per il minore siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, mentre quelle ordinarie saranno assunte da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
Al fine di garantire al figlio la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del minore, con la necessaria gradualità e la massima cautela le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni.
b) Collocazione e residenza il piccolo sarà collocato presso la madre e risiederà nella attuale casa familiare Per_1 sita, sito in Colle val d'Elsa (SI), via Fonternino Le-Grazie, n. 122/A;
c) Diritto di visita
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il lunedì verrà preso, all'uscita della scuola, dal padre, il quale lo terrà con sé sino a giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. Detto giovedì la madre lo riprenderà con sé all'uscita della scuola;
- nella settimana successiva verrà sempre preso dal padre all'uscita della scuola il lunedì. Rimarrà con il padre sino a mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola. Lo stesso mercoledì lo riprenderà la madre all'uscita della scuola e lo terrà con sé sino a sabato mattina, quando, verso le 9.00, verrà consegnato al padre, il quale lo terrà per tutto il WE e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
d)Vacanze
- per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con i genitori i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio. Il prossimo Natale, dal 23 dicembre al 29 dicembre 2025, il piccolo lo Per_1 trascorrerà con la madre;
- per le vacanze scolastiche pasquali, il figlio le trascorrerà ad anni alterni con i genitori, iniziando da Pasqua 2026 che trascorrerà con il padre;
- per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno quindici giorni anche non consecutivi. Dette vacanze dovranno essere programmate e concordate con un congruo anticipo in modo di permettere l'organizzazione delle stesse. Pertanto, entro il 15 maggio di ogni anno i genitori dovranno concordare i luoghi, le date, le modalità etc, riguardanti dette vacanze estive.
e) Mantenimento del minore, spese ordinarie/straordinarie, gestione casa familiare. La Sig.ra a preteso e il Sig. ha accettato, che il padre versi in una unica CP_1 Pt_1 soluzione quanto dovuto per il mantenimento e per le spese straordinarie del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore ovvero fino a Per_1 quando lo stesso possa autonomamente provvedere alle proprie esigenze.
Detto versamento avviene con l'impegno al trasferimento immediato in favore della Sig.ra nata a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._3 residente in [...]:
1) della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggi adibito a casa familiare, sito in Colle val d'Elsa (SI), via Fonternino Le-Grazie, n. 122/A (atto di provenienza, di seguito allegato, rogato dal Notaio in NS (SI), , in data 18 febbraio 2014, Persona_2
n. di repertorio 130.507, raccolta N. 19405 registrato a NS (SI) il 20.02.2014 al n. 258 S.1T) e precisamente: Villetta indipendente circondata da giardino esclusivo composto da due piani collegati da scala interna. Al piano terreno rialzato si trovano ingresso, soggiorno, cucina abitabile, corridoio, due camere matrimoniali e due bagni con finestra, mentre il piano seminterrato si compone di 4 vani accessori oltre a lavanderia e due bagni. Sono di pertinenza una piscina privata ed un ampio giardino di ca. mq 2000 con parcheggio anch'esso privato. La proprietà è interamente delimitata da muretti e recinzioni e dispone di un accesso esclusivo direttamente alla strada pubblica. Sempre di pertinenza esclusiva è una tettoia fotovoltaica che funge da ombreggiante per il parcheggio. Quanto sopra è stato rilevato dai documenti in atti al Catasto dei Fabbricati di SIENA, planimetria depositata il 15/04/2024, al prot. n. SI0023129 estratta in copia il 06/10/2025. Quanto precede è identificato catastalmente come segue: immobili siti nel Comune di COLLE DI VAL D'ELSA - Codice C847 - Catasto dei Fabbricati;
Foglio 47; particella 119; sub 4 e 5; categoria A7; classe 2; vani 10; rendita catastale € 1420,26. Valore commerciale € 865.000,00 circa (Euro ottocentosessantacinquemila/00). Detto immobile è libero da ipoteche, vincoli e gravami di alcun genere (come da relazione tecnica integrata di seguito allegata).
Le parti precisano che tale attribuzione (passaggio di proprietà), voluta e concessa nell'esclusivo interesse del minore, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Conseguentemente le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni previste dalle vigenti norme in materia e di cui all'art. 19 della L. 74 del 6/3/1987, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 154 del 10/5/1999, nonché di quelle agevolazioni di cui all'art. 8, lett. F, del testo sull'imposta di registro e sue successive modificazioni. Ai fini fiscali, per quanto occorrer possa, al fine della valutazione dei beni e dei diritti che saranno oggetto di trasferimento, le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 L. 13/5/1988 n°154.
2) della piena ed esclusiva proprietà del veicolo targato GG173NF dal valore commerciale di € 39.000,00 circa;
3) della piena ed esclusiva proprietà ed usufrutto del fondo di investimento denominato contratto n. 000561IP103- IP100056103 presso Banca Fideuram dal Parte_2 complessivo valore nominale di € 100.000 (Euro centomila/00);
4) dei benefici previdenziali di cui alla polizze n.70054345109 e n.70046345006 Fideuram Vita.
I genitori pattuiscono che nel pagamento per come sopra concordato rientreranno le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dal padre e Parte_1 sarà fiscalmente a carico dello stesso al 100%. Per_1
Il padre, comunque, per il corrispondente periodo di permanenza del figlio presso la propria abitazione, si farà carico di tutte le relative spese ordinarie, ossia vitto, alloggio, abbigliamento ordinario etc.
Infine, considerato che:
- il corrispettivo viene versato in una unica soluzione;
- il termine temporale dell'obbligazione contratta dalla Signora è indeterminato, CP_1 in quanto legato all'effettiva indipendenza economica ed autonomia materiale del minore;
- l'impegno assunto dalle parti in merito all'identità linguistico-culturale del minore comporta tempistiche e costi oggi difficilmente quantificabili;
i comparenti si impegnano a valutare e, all'occorrenza, a modificare, nel corso dei prossimi anni, le suddette pattuizioni aventi ad oggetto il mantenimento del minore.
g) Documenti
Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità ai fini della validità per l'espatrio propria e del minore.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza ( così come precisate con nota depositata il 20.10.2025) le condizioni come sopra riportate .
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio .
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 21.7.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza)
[...] CP_1 provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 23.10.2025
La Presidente rel
MA SE
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi