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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2119/2022 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Daniele Toffanin elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Rovigo, via Mazzini n. 24, giusta procura in atti;
-attrice-
Nei confronti di
(C.F. , (C.F. CP C.F._2 P_
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Conchi Ezio e Cretì Caterina elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Rovigo, via Domenico Angeli n. 33/A, giusta procura in atti
convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti l'intestato Tribunale , e , per sentir CP P_ Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 1414 cc così come descritti in narrativa, 1. Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data 05.03.2020 rep. 16312/13975 a rogito Notaio nel quale risultano acquirenti Sig. per il Persona_1 CP
diritto di abitazione e le Sigg.re e per la proprietà, P_ Controparte_3
nonchè il successivo atto di Rinuncia al diritto di abitazione da parte di CP
a Favore delle sigg.re e in data 20.06.2022 rep. P_ Controparte_3
22698/19686 a rogito Notaio sono negozi simulati trattandosi di Persona_1
bene acquistato in realtà da e conseguentemente dichiarando detto bene CP
di proprietà esclusiva di quest'ultimo, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Rovigo con esonero del Conservatore da responsabilità;
2. Condannare le parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia in relazione al comportamento dalle stesse tenuto in danno e frode della parte attrice e delle figlie minori della stessa e del;
CP
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte attrice a sostegno della domanda ha allegato:
- di essere creditrice nei confronti di delle seguenti somme: euro CP
28.726,49 in virtù della sentenza di divorzio pronunciata in via definitiva dalla Corte
d'Appello di Venezia n. 2841/15 Reg. Sent., a titolo di assegni di mantenimento a favore delle figlie minori e Per_2 Per_3
- che con sentenza n. 181/19 Reg. Sent. del Tribunale di Rovigo, il AN era stato condannato a corrispondere a la somma di €. 13.430,00 oltre al 15%, Parte_1
IVA e CPA per spese processuali, oltre ad € 1.427,00 per spese documentate, e con sent. n. 28/22 Reg. Sent. della Corte d'Appello di Venezia lo stesso era stato condannato alla rifusione delle spese legali in favore dell'attrice, per € 9.515,00 oltre al 15%, IVA e
CPA, e così complessivamente per € 34.906.50;
pag. 2/18 - che con sentenza in data 17.02.22 il Tribunale di Rovigo aveva condannato in sede penale il a corrispondere a e alle figlie minori una provvisionale CP Parte_1 di € 15.610,00 oltre ad € 2.000,00 per danno morale, e alle spese del procedimento liquidate in € 4.085,52 (€ 2,800 + 15%, IVA e CPA);
- che con sentenza n. 109/22 in data 15.02.22 il Tribunale di Rovigo aveva condannato in sede penale il a corrispondere a e alle figlie minori la somma CP Parte_1 di € 2.390,00 per danni, e alle spese del procedimento liquidate in € 4.085,52 (€ 2,800 +
15%, IVA e CPA);
- che in ragione dei suddetti titoli, notificati con atti di precetto, il risultava CP debitore di della somma di € 28.726,49 a titolo di somme non Parte_1
corrisposte per il mantenimento delle figlie minori, di € 20.000,00 per danni da risarcire, ed € 43.077,56 per spese liquidate, e così complessivamente per € 91.804,05, oltre ad ulteriori spese per i precetti notificati e le azioni esecutive intraprese, tutte infruttuose;
- che il con molteplici azioni si era reso nullatenente, cancellando dal Registro CP
delle Imprese la sua ditta individuale, e procedendo ad aprire un'altra società, con unico socio (srls) e quindi non aggredibile per i debiti personali;
- che il conviveva con , alla quale sono intestati tutti i beni di cui lo CP P_
stesso usufruisce;
- che con atto in data 5 marzo 2020, n.16312 Rep. Notaio di Rovigo, Persona_1
e la figlia hanno acquistato da e da altri, P_ Controparte_3 Persona_4
l'immobile costituito da un appartamento sito in Via Francesco Petrarca, n. 16
(erroneamente indicato col n. 15) così censito in Catasto: Comune di Rovigo - Catasto
Fabbricati Seione RO Foglio 10, particella 182 sub 4 Via F. Petrarca n. 15, zona censuaria 1, Categ. A/2, classe 1a, vani 7,5, superficie catastale mq. 205, RC €. 581,1;
- che con il medesimo atto ha acquistato il diritto di abitazione CP
sull'immobile, in suo favore, mentre i diritti di proprietà si sono consolidati in capo a per la quota di 1/100 e a per la quota di 99/100; P_ Controparte_3
- che il suddetto atto ha comportato la corresponsione di € 50.330,00 per il diritto di abitazione, € 16.609,00 per i diritti acquistati dalla ed € 183,00 per quelli CP_3
della ,; P_
pag. 3/18 -che il prezzo della compravendita ai fini fiscali è stato dichiarato in € 41.000,00 e corrisposto mediante assegni circolari tratti su oltre a € 2.000,00 per la CP_4
mediazione corrisposti in contanti, precisando che e CP Controparte_3
hanno chiesto l'agevolazione fiscale quale casa di prima abitazione;
- che con successivo atto a rogito Notaio a suo rep. n. 22698 in data 20.6.2022 Per_1
il ha rinunciato "puramente e semplicemente per spirito di liberalità" al diritto di CP
abitazione a favore delle proprietarie;
-che l'atto di compravendita, appariva quindi fittizio e simulato, posta la successiva rinuncia al diritto di abitazione per il quale lo stesso risultava aver corrisposto CP
l'importo di €. 50.300,00, dopo che lo stesso si era reso nullatenente e privo di mezzi economici idonei a soddisfare le esigenze alimentari delle proprie figlie, nonché a pagare le spese di soccombenza relative ai giudizi nei quali lo stesso era stato condannato, atto posto in essere palesemente in frode alla creditrice e Parte_1
alle figlie minori;
- che l'acquisto dell'immobile di Via Petrarca di Rovigo era avvenuto, in realtà e con elevata verosimiglianza, con denaro dello stesso , essendo stato effettuato CP
mediante autonome provviste, senza ricorrere a finanziamenti bancari;
- che tale acquisto comprometteva le ragioni creditorie della essendo stato Pt_1
effettuato nella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del , il quale era a CP
conoscenza delle proprie esposizioni debitorie verso la ex-moglie.
L'attrice ha quindi chiesto di dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita indicato, accertando e dichiarando che lo stesso era stato effettivamente acquistato con denaro del , e che allo stesso andava intestato, così da poter essere posto in CP
esecuzione per il soddisfacimento delle pretese creditorie della Pt_1
Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e CP P_ [...]
, contestando le deduzioni attoree ed esponendo in punto di fatto: CP_3
- che in data 23.3.2019 e , in qualità di promittenti Per_2 Pt_2 Pt_3 Parte_4
venditori, e , in qualità di promittente acquirente, avevano stipulato un P_ contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile sito in Rovigo, Via
Francesco Petrarca n. 16, censito in catasto come segue: NCEU Comune di Rovigo –
Catasto Fabbricati – SZ RO, Foglio 10, Particella 182, Sub. 4, Cat. A/2, Cl. 1, 7 anni,
pag. 4/18 RC € 542,28 con la espressa previsione da parte della , di subentro per l'acquisto P_ dell'immobile della figlia con intestazione alla stessa al compimento dei 18 CP_3
anni di età in data 18.08.2019.
- che il prezzo per la compravendita era stato pattuito in euro 41.000,00 da versare con le seguenti modalità: euro 10.000,00 con assegni circolari a titolo di caparra al momento della stipula del preliminare ed euro 31.000,00 a titolo di saldo da versare al momento della stipula dell'atto notarile.
- che la caparra era stata versata tramite n. 2 assegni circolari di € 5.000,00 cadauno emessi dalla in data 22.3.2019; CP_5
- che successivamente, in data 5.3.2020, i promissari venditori avevano venduto il bene oggetto di preliminare alla (per i diritti di proprietà di 1/100) e ad P_ [...]
(per i diritti di proprietà di 99/100) e contestualmente alla stipula, era stato CP_3
versato dalle acquirenti il residuo prezzo di € 31.000,00 mediante assegno circolare di pari importo, emesso da all'ordine di CP_5 Parte_4
- che l'importo di € 41.000,00, a titolo di prezzo per l'acquisto dell'immobile, era stato interamente versato dalle acquirenti e , precisando che in P_ CP_3 P_
data 21.5.2019 aveva richiesto alla società Controparte_6
l'anticipo del TFR per acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli, a
[...]
cui aveva fatto seguito l'erogazione dell'importo netto di € 15.922,99 sul conto corrente acceso presso di Rovigo;
CP_7
- che in data 19.2.2020 le convenute e avevano richiesto a P_ CP_3 CP_7 un finanziamento di € 30.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili, che era stato
[...]
erogato in data 26.2.2020;
- che, attesa la convivenza da otto anni di e , oltre che con CP P_
, queste ultime per spirito di liberalità, avevano deciso di concedere al Controparte_3
il diritto di abitazione sull'immobile acquistato;
CP
- che tale diritto di abitazione era stato concesso senza versamento di somme da parte del , contestando che il avesse versato € 50.330,00, indicato nell'atto di CP CP
compravendita, rappresentando detto importo il valore catastale del diritto di abitazione da indicarsi necessariamente ai fini della tassazione;
pag. 5/18 - che successivamente, in data 20.06.2022, il aveva voluto riportare tutto CP
alla realtà dei fatti, rinunciano al diritto di abitazione in favore delle proprietarie e P_
, con la conseguenza che la piena proprietà risultava definitivamente in capo CP_3
alle stesse, le uniche che avevano corrisposto ai venditori il prezzo di € 41.000,00 per l'acquisto dell'immobile.
In diritto i convenuti hanno eccepito e domandato:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010;
- nel merito, la dichiarazione di infondatezza della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona (simulazione relativa soggettiva) dell'atto di compravendita, e del successivo atto di rinuncia al diritto di abitazione, per carenza dei presupposti, rilevando l'insussistenza dell'accordo simulatorio tra i vari soggetti della compravendita;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per asserito comportamento dei convenuti “in danno e frode” dell'attrice e delle figlie minori avute da CP
.
[...]
I convenuti hanno così concluso: “In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda promossa da per mancato esperimento del tentativo di Parte_1
mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1 bis del D.lgs. 28/2010; Nel merito: Rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di parte attrice per tutti i motivi di cui in parte narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
La causa è stata istruita mediante concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., produzione di documenti ed ammissione della prova per testimoni per testimoni formulata dalla parte attrice e dai convenuti, limitatamente ai capitoli ammessi di cui all'ordinanza del 11.4.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza dell'11.12.2024, e a seguito di discussione orale ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009;
pag. 6/18 tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione, in quanto la presente iniziativa pag. 7/18 giurisdizionale ha natura personale -contrattuale e non già reale, non vertendo sull'attribuzione di diritti reali e, pertanto, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010.
Ciò detto, nel presente giudizio l'attrice ha chiesto di dichiarare la simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona (dove è l'interponente e CP
e le interposte), dell'atto di compravendita stipulato in P_ Controparte_3 data 5.3.2020 e dell'atto di rinuncia al diritto di abitazione da parte di CP
stipulato il 20.6.2022, sostenendo che il bene immobile oggetto di trasferimento in favore di e , fosse stato acquistato con denaro del e andasse, P_ CP_3 CP
quindi, correttamente allo stesso intestato.
La domanda risulta infondata, in quanto, in base alle risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento, non può ritenersi raggiunta la prova della interposizione fittizia di persona nell'atto impugnato.
Non risulta dimostrata la natura simulata (simulazione relativa soggettiva) della compravendita immobiliare stipulata in data 5.3.2020, nel quale risultano acquirenti per il diritto di abitazione e e per la CP P_ Controparte_3
proprietà, non essendo neppure stato dimostrato che il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, sia stato pagato dal AN (con denaro proprio).
In termini generali, la simulazione relativa sussiste quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente. L'interposizione fittizia è un'ipotesi di simulazione relativa e consiste nel far apparire nel contratto un soggetto diverso da quello effettivo: è un accordo simulato in cui un soggetto (interposto, prestanome) risulta intestatario della proprietà, pur avendone un altro soggetto
(interponente) pagato il prezzo ed essendone per accordo tra le parti l'effettivo proprietario.
L'azione di simulazione di una compravendita per interposizione fittizia è un'azione di accertamento, essendo diretta ad identificare il vero contraente celato dall'interposto e determina non solo l'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo, odierno attore, ma anche la verifica dell'effetto traslativo della vendita in favore dell'interponente.
In materia di interposizione fittizia, la giurisprudenza di legittimità ha indicato i presupposti affermando che “in tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione
pag. 8/18 ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria. (Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018, Rv. 650676 – 01).
Inoltre, sull'accordo simulatorio la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che
“l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo
a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente.” (Sez. 2, Ordinanza n. 27189 del
21/10/2024, Rv. 672817 - 01).
pag. 9/18 Sul piano della prova della simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia, laddove a far valere la simulazione relativa sia un creditore o un terzo, diversamente da quanto accade nei rapporti tra le parti contraenti, la prova dell'accordo simulato può essere fornita con ogni mezzo, dunque anche per testimoni e per presunzioni, in considerazione del fatto che essi non possono materialmente procurarsi la c.d. controdichiarazione, trattandosi di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali (“In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22950).
Inoltre, è stato chiarito che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in Cassazione, se basati su motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 febbraio 2004, n. 2431).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 7512/2018).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, dalle reciproche allegazioni delle parti, dalla documentazione depositata e dai fatti da ritenersi provati in quanto non contestati, è risultata non fondata la prospettazione dell'attrice di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, del contratto di compravendita concluso in data
5.3.2020 tra i venditori ed gli odierni convenuti (doc. 1 attrice). Per_4
Difatti, non vi è prova che l'immobile sia stato acquistato con denaro proprio di CP
, né dell'accordo simulatorio tra tutte le parti, e quindi della dimostrazione della
[...]
pag. 10/18 partecipazione ad esso anche dei terzi contraenti, ovvero dei venditori dell'immobile de quo.
Alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, è onere di parte attrice fornire la prova del pagamento del prezzo dell'immobile, di cui all'atto del 5 marzo 2020, da parte del e non delle acquirenti. CP
Sul punto, va premesso che “In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 29540/2019).
E ancora, è stato chiarito che: “Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti” (Cass. 5326/2017).
Dall'istruttoria svolta, sia documentale che testimoniale, è emerso che il prezzo dell'immobile indicato nel rogito notarile in € 41.000,00, è stato interamente versato dalle convenute e . P_ CP_3
In particolare, la caparra di € 10.000,00 è stata versata tramite n. 2 assegni circolari di €
5.000,00 ciascuno, emessi da (la banca di Zattin) in data 22.3.2019 (doc. 2 CP_7
convenuti).
pag. 11/18 Sul punto il teste , della cui attendibilità non è dato dubitare, ha Parte_4
confermato la circostanza per la quale in data 23.03.2019 la sig.ra aveva P_
allo stesso consegnato n. 2 assegni circolari di € 5000 cadauno, intestati uno a Pt_5
e l'altro a
[...] Parte_4
Anche il residuo prezzo di € 31.000,00 è stato versato in data 5.3.2020 dalle venditrici, odierne convenute, mediante un assegno circolare di pari importo, emesso da CP_7
all'ordine di (doc. 3 convenuti).
[...] Parte_4
Sul punto, il teste venditore, ha confermato la circostanza, affermando Parte_4
che in data 05.03.2020 contestualmente alla stipula veniva versato dalle acquirenti e il residuo prezzo di € 31.000,00 mediante assegno P_ Controparte_3
circolare emesso da all'ordine di CP_4 Parte_4
Il teste deve ritenersi attendibile, atteso che non ha un interesse personale nel Per_4
presente giudizio ed è comunque beneficiario dell'assegno in questione.
Quanto alle somme corrisposte ai venditori per l'acquisto dell'immobile, è risultata dimostrata la provenienza delle stesse dalle convenute.
Infatti, risulta documentato che la ha richiesto al proprio datore di lavoro, tramite P_
la società , l'anticipo del TFR (doc. 4 Controparte_6
convenuti), per l'acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli e la conseguente erogazione dell'importo netto di € 15.922,99 sul conto corrente cointestato con la figlia n. 000003046980 acceso presso di Rovigo. CP_7
E' stato altresì dimostrato che le e , nel febbraio 2020, avevano P_ CP_3 richiesto ed ottenuto da un finanziamento di € 30.000 per l'acquisto CP_7
dell'immobile, rimborsabile in 120 rate mensili (docc. 5-6-9 parte convenuta), erogato il
2.3.2020 (doc. 9 convenuti) e, pertanto, prima dell'atto di compravendita del 5.3.2020.
Il riepilogo del pagamento delle rate del finanziamento n. 021/04837865 (doc. 12) ha dimostrato che le stesse vengono addebitate nel conto corrente di intestato CP_7
a e , e quindi sono sostenute effettivamente dalle stesse. P_ Controparte_3
Sulla provenienza delle somme corrisposte ai venditori dell'immobile, parte attrice nulla ha contestato specificamente nel termine delle preclusioni assertive rappresentato dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
pag. 12/18 Infatti, solamente nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la parte attrice ha contestato ed allegato a sostegno della dedotta simulazione relativa soggettiva: (i) che il diritto di abitazione concesso dalle convenute a favore del dovesse qualificarsi CP
come cessione a titolo oneroso da parte del venditore e non come atto di liberalità risiedendo il in altro immobile;
(ii) la circostanza che il denaro per l'acquisto CP dell'immobile da parte di non avrebbe potuto provenire dalla Controparte_3
medesima, in quanto soggetto privo di reddito e di garanzie personali, trattandosi quindi di somme provenienti dalla o dal;
(ii) ha contestato la sussistenza di prova P_ CP
della effettiva provenienza dalla della somma versata a titolo di caparra alla P_
stipula del preliminare, “supponendo” la dazione della somma da parte del , sul CP
rilievo dell'attività lavorativa svolta (operaia) e della conseguente non disponibilità di somme rilevanti in capo alla stessa, contestando altresì la mancanza di prova in ordine all'emittente degli assegni;
(iii) in ordine al finanziamento delle convenute, ha dedotto come ”inusuale” la relativa richiesta solo “otto giorni prima della stipula del definitivo” contestando la mancanza di prova della effettiva provenienza della somma di €
31.000,00, di cui all'assegno versato a saldo del prezzo dell'acquisto.
Trattasi di allegazioni in fatto inammissibili, perché tardive, in quanto dedotte dall'attrice soltanto dopo lo spirare delle preclusioni assertive individuate nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, e non rappresentanti repliche a domande ed eccezioni nuove o modificate dalla convenuta, come previsto dall'art. 183 comma 6 cpc in ordine al contenuto tassativo della memoria n. 2 (oltre all'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali).
Infatti, le suddette contestazioni sono evidentemente riferite al contenuto della comparsa di costituzione dei convenuti, e avrebbero quindi dovuto essere introdotte nel processo, soltanto nella prima difesa utile rispetto alla costituzione dei convenuti, ossia, al massimo, nella prima memoria ex art. 183, 6 co. C.p.c.
Il documento 12 prodotto da parte attrice -estratto verbale stenotipico procedimento penale- a carico di , è privo di rilevanza probatoria, atteso che lo stesso è CP
incompleto in quanto risultano omesse e non prodotte le pagine da 5 a 17.
Le contestazioni di parte attrice in ordine al reale valore dell'immobile sono infondate per le ragioni che seguono.
pag. 13/18 L'attrice ha affermato che il valore reale dell'immobile oggetto di compravendita, non corrispondesse al prezzo dichiarato nell'atto, allegando una tabella dell'Agenzia delle
Entrate (doc. 15 Tabella Agenzia delle Entrate valore immobili) da cui “emerge che un appartamento classificato A/2 con superficie di mq 205, con annesse cantine, posizionato in zona semicentrale del Comune di Rovigo da un minimo di €. 950 ad €.
1200, porta a determinare un valore di mercato pari ad €. 190.000, circ. Anche considerando il valore rientrante nelle abitazioni di tipo economico, si determinerebbe in €. 150.000,00 circa” e che “anche considerando la rivalutazione della rendita catastale ai fini esclusivamente dichiarativi in atti o denunce il valore dell'immobile è pari a circa €. 70.000”, desumendo da ciò elementi a sostegno della prospettata simulazione della vendita.
In ordine alla tabella dell'Agenzia delle Entrate prodotta dall'attrice, va precisato che sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, chiunque può calcolare il valore di un immobile sul territorio italiano, inserendo i dati catastali, il luogo ove si trova l'immobile ed altri dati richiesti dal format. Il documento n. 15 prodotto dall'attrice, è il risultato di una mera ricerca effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, inserendo i dati relativi all'immobile oggetto di controversia, all'esito della quale il sito ha indicato il valore dell'immobile emerso dalla ricerca.
Orbene, in ordine alla individuazione del valore degli immobili sul sito dell'Agenzia delle Entrate viene precisato sullo stesso sito, che “si tratta di quotazioni OMI, disponibili in un semestre, relative ai comuni censiti negli archivi catastali. E' quindi, possibile che l'elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali (in esito alle quali sono costituiti nuovi comuni
e soppressi altri)” con l'ulteriore precisazione della natura “indicativa di valore di larga massima” delle quotazioni OMI risultanti, come testualmente si legge: “Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli” e quindi si tratta di valori meramente presuntivi.
pag. 14/18 Trattasi di fatto notorio, necessario al fine di comprendere l'assenza di valore probatorio della stima derivante dal prospetto depositato.
Con la evidente conseguenza che il valore risultante dalla tabella allegata, non può certo essere ritenuto il reale valore dell'immobile compravenduto vincolante per le parti venditore-acquirente.
In punto di prezzo e valore di mercato dell'immobile oggetto di compravendita, dalle deposizioni testimoniali dei due agenti immobiliari che sono intervenuti nella fase preliminare all'atto di compravendita, ed hanno avuto contatti con le parti per la vendita dell'immobile, è risultato che il valore del bene oggetto di trasferimento si aggirava intorno ad euro 35.000,00-40.000,00 e quindi, era in tutto corrispondente a quello indicato nell'atto di compravendita, ossia euro 41.000,00.
Infatti, la teste , “agente immobiliare, di agenzia MC servizi immobiliari Testimone_1
di Rovigo” (agenzia che ha prestato servizio di mediazione in ordine all'immobile trasferito per cui è causa) interrogata sul capitolo “Dica il teste a quanto ammonta il valore di mercato di un immobile sito in zona semicentrale di Rovigo di cat. A/2 della superficie di mq 205 con accessori RC€. 581,01” ha dichiarato : “non lo posso dire, perché per fare una valutazione immobiliare devo avere molti più dati, devo visionare
l'immobile e valutarlo, solo vedendo l'immobile si può dire, ogni periodo ha una sua valutazione di mercato;
non posso nemmeno dire un range di valore di un immobile, perché non so le condizioni dell'immobile, occorre anche verificare le difformità urbanistiche”.
Interrogato sul medesimo capitolo il teste ha dichiarato “sono agente Testimone_2
immobiliare, società MC SERVIZI IMMOBILIARI, di Rovigo;
ho avuto un rapporto professionale con , l'ho seguita in una compravendita di 4 anni fa, P_ lei era l'acquirente” e sul valore dell'immobile ha precisato: “bisogna capire se
l'immobile è nuovo o meno, per i dati indicati nel presente capitolo, si può partire da
40.000,00 euro, fino a 120.000,00 euro, ma ciò dipende da molti fattori, ossia zona, condizioni dell'immobile; dal mio ricordo, l'immobile della compravendita che aveva visto parte la sig.ra , era un immobile fatiscente;
non ricordo il valore di P_ quell'immobile, ma poteva essere tra i 30 ai 45.000,00 euro circa, valore all'epoca della compravendita”.
pag. 15/18 I predetti testimoni sentiti sul capitolo di prova “Vero che l'immobile compravenduto di cui è causa, secondo i valori medi degli immobili ad uso abitativo per tipologia, metratura ed ubicazione, ha una valutazione di mercato ovvero accertabile da parte dell'Agenzia delle Entrate aggirantesi intorno ad Euro 95.000 - 100.000?” hanno dichiarato quanto segue.
La teste ha dichiarato di aver seguito i venditori “signori ” precisando Tes_1 Per_4
“per quello che ricordo posso dire che quell'immobile ad oggi potrebbe piazzarsi sul mercato ad un valore 35- 40.000,00 euro, non di più, trattasi di stabile ultrapopolare”
e il teste ha precisato: ”assolutamente no, siamo distanti anni luce, all'epoca Tes_2
della vendita ho già detto il valore che ricordo più o meno;
ad oggi il valore non muterebbe” (il riferimento è al valore tra i 30 e i 45.000,00 euro circa).
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità dei testi e , Tes_1 Tes_2
considerata l'insussistenza di un interesse nella presente causa e la loro posizione di terzietà, la logicità e non contraddittorietà delle dichiarazioni, l'attività lavorativa svolta
(agenti immobiliari) e la loro specifica competenza in materia di stima e valutazione di immobili.
Quindi, è indubbio che il prezzo della vendita effettivo sia stato quello di euro
41.000,00, come risulta dall'atto di compravendita (doc. 1 attore), ove si legge “il prezzo della presente vendita si è convenuto tra le parti in euro quarantunomila e zero centesimi (euro 41.000,00)” e pertanto, non risulta fondata la deduzione attorea per cui il avrebbe pagato per il diritto di abitazione l'importo di €. 50.300,00, CP
rappresentando detto importo il valore catastale del diritto di abitazione da indicarsi nell'atto notarile.
La circostanza è stata confermata dal teste , venditore dell'immobile, che Parte_4
interrogato sul capitolo “Vero che le acquirenti del diritto di proprietà, e P_
, hanno pagato ai venditori , Controparte_3 Parte_4 Persona_4 Pt_6
e , la somma complessiva di € 41.000,00 e che ai fini fiscali
[...] Parte_5 nell'atto notorio del 05.03.2020” ha dichiarato: “si è vero, somma complessiva di
41.000,00 euro, si è vero a fini fiscali è stato indicato il valore del diritto di abitazione in euro 50.330,00”.
pag. 16/18 Inoltre, non risulta dimostrato da parte attrice l'ulteriore requisito della invocata simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, rappresentato dall'accordo simulatorio tra l'interposto, l'interponente ed il terzo contraente.
Innanzitutto, difetta un accordo simulatorio tra , e P_ Controparte_3
quale reciproca intesa tra le parti sulla divergenza tra il contratto stipulato CP
ed il loro effettivo rapporto, in cui il reale ed effettivo acquirente del diritto di proprietà dell'immobile sarebbe stato il e soggetti interposti la e la . CP P_ CP_3
Inoltre, alcun accordo è stato provato tra gli odierni convenuti e i venditori dell'immobile signori , con adesione di questi ultimi all'intesa raggiunta tra i Per_4
primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, anzi nel caso di specie non è stata neanche allegata la partecipazione all'accordo simulatorio dei venditori e, tantomeno, provata la loro consapevole Per_4
adesione alla presunta intesa tra , e . P_ CP_3 CP
Dall'istruttoria è emerso che le trattative per l'acquisto dell'immobile in esame, sono state condotte dalla e la compravendita in questione è stata preceduta da un P_
contratto preliminare sottoscritto in data 20.3.2019 tra i promittenti venditori e Per_4
(doc.1 convenuti), in cui il AN non risulta essere parte. P_
Inoltre, come sopra esposto, il prezzo pattuito di € 41.000,00 è stato pagato con denaro proveniente da e e versato completamente ai venditori al momento P_ CP_3
della stipula del contratto.
In conclusione, la domanda volta ad accertare la simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, proposta dall'attrice, va respinta.
Va parimenti rigettata la domanda attorea di condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni, in relazione al comportamento dagli stessi tenuto in danno e frode della parte attrice e delle figlie minori, essendo assente qualsiasi allegazione sul punto, in ordine all'esistenza di un danno e alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del AN e i pretesi danni, senza che sia stata raggiunta la prova di quanto preteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa indicato dall'attrice come “indeterminabile”, ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, valori medi pag. 17/18 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e con applicazione della riduzione del
50% del compenso per la fase decisionale, in considerazione della discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di simulazione proposta da nei confronti di Parte_1
, e;
CP P_ Controparte_3
2) Rigetta le altre domande formulate dall'attrice;
3) Condanna a rifondere ad , e Parte_1 CP P_ [...]
, le spese di lite liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso CP_3
forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Rovigo, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2119/2022 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Daniele Toffanin elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Rovigo, via Mazzini n. 24, giusta procura in atti;
-attrice-
Nei confronti di
(C.F. , (C.F. CP C.F._2 P_
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Conchi Ezio e Cretì Caterina elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Rovigo, via Domenico Angeli n. 33/A, giusta procura in atti
convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti l'intestato Tribunale , e , per sentir CP P_ Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 1414 cc così come descritti in narrativa, 1. Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data 05.03.2020 rep. 16312/13975 a rogito Notaio nel quale risultano acquirenti Sig. per il Persona_1 CP
diritto di abitazione e le Sigg.re e per la proprietà, P_ Controparte_3
nonchè il successivo atto di Rinuncia al diritto di abitazione da parte di CP
a Favore delle sigg.re e in data 20.06.2022 rep. P_ Controparte_3
22698/19686 a rogito Notaio sono negozi simulati trattandosi di Persona_1
bene acquistato in realtà da e conseguentemente dichiarando detto bene CP
di proprietà esclusiva di quest'ultimo, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Rovigo con esonero del Conservatore da responsabilità;
2. Condannare le parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia in relazione al comportamento dalle stesse tenuto in danno e frode della parte attrice e delle figlie minori della stessa e del;
CP
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte attrice a sostegno della domanda ha allegato:
- di essere creditrice nei confronti di delle seguenti somme: euro CP
28.726,49 in virtù della sentenza di divorzio pronunciata in via definitiva dalla Corte
d'Appello di Venezia n. 2841/15 Reg. Sent., a titolo di assegni di mantenimento a favore delle figlie minori e Per_2 Per_3
- che con sentenza n. 181/19 Reg. Sent. del Tribunale di Rovigo, il AN era stato condannato a corrispondere a la somma di €. 13.430,00 oltre al 15%, Parte_1
IVA e CPA per spese processuali, oltre ad € 1.427,00 per spese documentate, e con sent. n. 28/22 Reg. Sent. della Corte d'Appello di Venezia lo stesso era stato condannato alla rifusione delle spese legali in favore dell'attrice, per € 9.515,00 oltre al 15%, IVA e
CPA, e così complessivamente per € 34.906.50;
pag. 2/18 - che con sentenza in data 17.02.22 il Tribunale di Rovigo aveva condannato in sede penale il a corrispondere a e alle figlie minori una provvisionale CP Parte_1 di € 15.610,00 oltre ad € 2.000,00 per danno morale, e alle spese del procedimento liquidate in € 4.085,52 (€ 2,800 + 15%, IVA e CPA);
- che con sentenza n. 109/22 in data 15.02.22 il Tribunale di Rovigo aveva condannato in sede penale il a corrispondere a e alle figlie minori la somma CP Parte_1 di € 2.390,00 per danni, e alle spese del procedimento liquidate in € 4.085,52 (€ 2,800 +
15%, IVA e CPA);
- che in ragione dei suddetti titoli, notificati con atti di precetto, il risultava CP debitore di della somma di € 28.726,49 a titolo di somme non Parte_1
corrisposte per il mantenimento delle figlie minori, di € 20.000,00 per danni da risarcire, ed € 43.077,56 per spese liquidate, e così complessivamente per € 91.804,05, oltre ad ulteriori spese per i precetti notificati e le azioni esecutive intraprese, tutte infruttuose;
- che il con molteplici azioni si era reso nullatenente, cancellando dal Registro CP
delle Imprese la sua ditta individuale, e procedendo ad aprire un'altra società, con unico socio (srls) e quindi non aggredibile per i debiti personali;
- che il conviveva con , alla quale sono intestati tutti i beni di cui lo CP P_
stesso usufruisce;
- che con atto in data 5 marzo 2020, n.16312 Rep. Notaio di Rovigo, Persona_1
e la figlia hanno acquistato da e da altri, P_ Controparte_3 Persona_4
l'immobile costituito da un appartamento sito in Via Francesco Petrarca, n. 16
(erroneamente indicato col n. 15) così censito in Catasto: Comune di Rovigo - Catasto
Fabbricati Seione RO Foglio 10, particella 182 sub 4 Via F. Petrarca n. 15, zona censuaria 1, Categ. A/2, classe 1a, vani 7,5, superficie catastale mq. 205, RC €. 581,1;
- che con il medesimo atto ha acquistato il diritto di abitazione CP
sull'immobile, in suo favore, mentre i diritti di proprietà si sono consolidati in capo a per la quota di 1/100 e a per la quota di 99/100; P_ Controparte_3
- che il suddetto atto ha comportato la corresponsione di € 50.330,00 per il diritto di abitazione, € 16.609,00 per i diritti acquistati dalla ed € 183,00 per quelli CP_3
della ,; P_
pag. 3/18 -che il prezzo della compravendita ai fini fiscali è stato dichiarato in € 41.000,00 e corrisposto mediante assegni circolari tratti su oltre a € 2.000,00 per la CP_4
mediazione corrisposti in contanti, precisando che e CP Controparte_3
hanno chiesto l'agevolazione fiscale quale casa di prima abitazione;
- che con successivo atto a rogito Notaio a suo rep. n. 22698 in data 20.6.2022 Per_1
il ha rinunciato "puramente e semplicemente per spirito di liberalità" al diritto di CP
abitazione a favore delle proprietarie;
-che l'atto di compravendita, appariva quindi fittizio e simulato, posta la successiva rinuncia al diritto di abitazione per il quale lo stesso risultava aver corrisposto CP
l'importo di €. 50.300,00, dopo che lo stesso si era reso nullatenente e privo di mezzi economici idonei a soddisfare le esigenze alimentari delle proprie figlie, nonché a pagare le spese di soccombenza relative ai giudizi nei quali lo stesso era stato condannato, atto posto in essere palesemente in frode alla creditrice e Parte_1
alle figlie minori;
- che l'acquisto dell'immobile di Via Petrarca di Rovigo era avvenuto, in realtà e con elevata verosimiglianza, con denaro dello stesso , essendo stato effettuato CP
mediante autonome provviste, senza ricorrere a finanziamenti bancari;
- che tale acquisto comprometteva le ragioni creditorie della essendo stato Pt_1
effettuato nella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del , il quale era a CP
conoscenza delle proprie esposizioni debitorie verso la ex-moglie.
L'attrice ha quindi chiesto di dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita indicato, accertando e dichiarando che lo stesso era stato effettivamente acquistato con denaro del , e che allo stesso andava intestato, così da poter essere posto in CP
esecuzione per il soddisfacimento delle pretese creditorie della Pt_1
Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e CP P_ [...]
, contestando le deduzioni attoree ed esponendo in punto di fatto: CP_3
- che in data 23.3.2019 e , in qualità di promittenti Per_2 Pt_2 Pt_3 Parte_4
venditori, e , in qualità di promittente acquirente, avevano stipulato un P_ contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile sito in Rovigo, Via
Francesco Petrarca n. 16, censito in catasto come segue: NCEU Comune di Rovigo –
Catasto Fabbricati – SZ RO, Foglio 10, Particella 182, Sub. 4, Cat. A/2, Cl. 1, 7 anni,
pag. 4/18 RC € 542,28 con la espressa previsione da parte della , di subentro per l'acquisto P_ dell'immobile della figlia con intestazione alla stessa al compimento dei 18 CP_3
anni di età in data 18.08.2019.
- che il prezzo per la compravendita era stato pattuito in euro 41.000,00 da versare con le seguenti modalità: euro 10.000,00 con assegni circolari a titolo di caparra al momento della stipula del preliminare ed euro 31.000,00 a titolo di saldo da versare al momento della stipula dell'atto notarile.
- che la caparra era stata versata tramite n. 2 assegni circolari di € 5.000,00 cadauno emessi dalla in data 22.3.2019; CP_5
- che successivamente, in data 5.3.2020, i promissari venditori avevano venduto il bene oggetto di preliminare alla (per i diritti di proprietà di 1/100) e ad P_ [...]
(per i diritti di proprietà di 99/100) e contestualmente alla stipula, era stato CP_3
versato dalle acquirenti il residuo prezzo di € 31.000,00 mediante assegno circolare di pari importo, emesso da all'ordine di CP_5 Parte_4
- che l'importo di € 41.000,00, a titolo di prezzo per l'acquisto dell'immobile, era stato interamente versato dalle acquirenti e , precisando che in P_ CP_3 P_
data 21.5.2019 aveva richiesto alla società Controparte_6
l'anticipo del TFR per acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli, a
[...]
cui aveva fatto seguito l'erogazione dell'importo netto di € 15.922,99 sul conto corrente acceso presso di Rovigo;
CP_7
- che in data 19.2.2020 le convenute e avevano richiesto a P_ CP_3 CP_7 un finanziamento di € 30.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili, che era stato
[...]
erogato in data 26.2.2020;
- che, attesa la convivenza da otto anni di e , oltre che con CP P_
, queste ultime per spirito di liberalità, avevano deciso di concedere al Controparte_3
il diritto di abitazione sull'immobile acquistato;
CP
- che tale diritto di abitazione era stato concesso senza versamento di somme da parte del , contestando che il avesse versato € 50.330,00, indicato nell'atto di CP CP
compravendita, rappresentando detto importo il valore catastale del diritto di abitazione da indicarsi necessariamente ai fini della tassazione;
pag. 5/18 - che successivamente, in data 20.06.2022, il aveva voluto riportare tutto CP
alla realtà dei fatti, rinunciano al diritto di abitazione in favore delle proprietarie e P_
, con la conseguenza che la piena proprietà risultava definitivamente in capo CP_3
alle stesse, le uniche che avevano corrisposto ai venditori il prezzo di € 41.000,00 per l'acquisto dell'immobile.
In diritto i convenuti hanno eccepito e domandato:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010;
- nel merito, la dichiarazione di infondatezza della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona (simulazione relativa soggettiva) dell'atto di compravendita, e del successivo atto di rinuncia al diritto di abitazione, per carenza dei presupposti, rilevando l'insussistenza dell'accordo simulatorio tra i vari soggetti della compravendita;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per asserito comportamento dei convenuti “in danno e frode” dell'attrice e delle figlie minori avute da CP
.
[...]
I convenuti hanno così concluso: “In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda promossa da per mancato esperimento del tentativo di Parte_1
mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1 bis del D.lgs. 28/2010; Nel merito: Rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di parte attrice per tutti i motivi di cui in parte narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
La causa è stata istruita mediante concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., produzione di documenti ed ammissione della prova per testimoni per testimoni formulata dalla parte attrice e dai convenuti, limitatamente ai capitoli ammessi di cui all'ordinanza del 11.4.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza dell'11.12.2024, e a seguito di discussione orale ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009;
pag. 6/18 tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione, in quanto la presente iniziativa pag. 7/18 giurisdizionale ha natura personale -contrattuale e non già reale, non vertendo sull'attribuzione di diritti reali e, pertanto, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010.
Ciò detto, nel presente giudizio l'attrice ha chiesto di dichiarare la simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona (dove è l'interponente e CP
e le interposte), dell'atto di compravendita stipulato in P_ Controparte_3 data 5.3.2020 e dell'atto di rinuncia al diritto di abitazione da parte di CP
stipulato il 20.6.2022, sostenendo che il bene immobile oggetto di trasferimento in favore di e , fosse stato acquistato con denaro del e andasse, P_ CP_3 CP
quindi, correttamente allo stesso intestato.
La domanda risulta infondata, in quanto, in base alle risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento, non può ritenersi raggiunta la prova della interposizione fittizia di persona nell'atto impugnato.
Non risulta dimostrata la natura simulata (simulazione relativa soggettiva) della compravendita immobiliare stipulata in data 5.3.2020, nel quale risultano acquirenti per il diritto di abitazione e e per la CP P_ Controparte_3
proprietà, non essendo neppure stato dimostrato che il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, sia stato pagato dal AN (con denaro proprio).
In termini generali, la simulazione relativa sussiste quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente. L'interposizione fittizia è un'ipotesi di simulazione relativa e consiste nel far apparire nel contratto un soggetto diverso da quello effettivo: è un accordo simulato in cui un soggetto (interposto, prestanome) risulta intestatario della proprietà, pur avendone un altro soggetto
(interponente) pagato il prezzo ed essendone per accordo tra le parti l'effettivo proprietario.
L'azione di simulazione di una compravendita per interposizione fittizia è un'azione di accertamento, essendo diretta ad identificare il vero contraente celato dall'interposto e determina non solo l'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo, odierno attore, ma anche la verifica dell'effetto traslativo della vendita in favore dell'interponente.
In materia di interposizione fittizia, la giurisprudenza di legittimità ha indicato i presupposti affermando che “in tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione
pag. 8/18 ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria. (Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018, Rv. 650676 – 01).
Inoltre, sull'accordo simulatorio la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che
“l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo
a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente.” (Sez. 2, Ordinanza n. 27189 del
21/10/2024, Rv. 672817 - 01).
pag. 9/18 Sul piano della prova della simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia, laddove a far valere la simulazione relativa sia un creditore o un terzo, diversamente da quanto accade nei rapporti tra le parti contraenti, la prova dell'accordo simulato può essere fornita con ogni mezzo, dunque anche per testimoni e per presunzioni, in considerazione del fatto che essi non possono materialmente procurarsi la c.d. controdichiarazione, trattandosi di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali (“In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22950).
Inoltre, è stato chiarito che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in Cassazione, se basati su motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 febbraio 2004, n. 2431).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 7512/2018).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, dalle reciproche allegazioni delle parti, dalla documentazione depositata e dai fatti da ritenersi provati in quanto non contestati, è risultata non fondata la prospettazione dell'attrice di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, del contratto di compravendita concluso in data
5.3.2020 tra i venditori ed gli odierni convenuti (doc. 1 attrice). Per_4
Difatti, non vi è prova che l'immobile sia stato acquistato con denaro proprio di CP
, né dell'accordo simulatorio tra tutte le parti, e quindi della dimostrazione della
[...]
pag. 10/18 partecipazione ad esso anche dei terzi contraenti, ovvero dei venditori dell'immobile de quo.
Alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, è onere di parte attrice fornire la prova del pagamento del prezzo dell'immobile, di cui all'atto del 5 marzo 2020, da parte del e non delle acquirenti. CP
Sul punto, va premesso che “In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 29540/2019).
E ancora, è stato chiarito che: “Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti” (Cass. 5326/2017).
Dall'istruttoria svolta, sia documentale che testimoniale, è emerso che il prezzo dell'immobile indicato nel rogito notarile in € 41.000,00, è stato interamente versato dalle convenute e . P_ CP_3
In particolare, la caparra di € 10.000,00 è stata versata tramite n. 2 assegni circolari di €
5.000,00 ciascuno, emessi da (la banca di Zattin) in data 22.3.2019 (doc. 2 CP_7
convenuti).
pag. 11/18 Sul punto il teste , della cui attendibilità non è dato dubitare, ha Parte_4
confermato la circostanza per la quale in data 23.03.2019 la sig.ra aveva P_
allo stesso consegnato n. 2 assegni circolari di € 5000 cadauno, intestati uno a Pt_5
e l'altro a
[...] Parte_4
Anche il residuo prezzo di € 31.000,00 è stato versato in data 5.3.2020 dalle venditrici, odierne convenute, mediante un assegno circolare di pari importo, emesso da CP_7
all'ordine di (doc. 3 convenuti).
[...] Parte_4
Sul punto, il teste venditore, ha confermato la circostanza, affermando Parte_4
che in data 05.03.2020 contestualmente alla stipula veniva versato dalle acquirenti e il residuo prezzo di € 31.000,00 mediante assegno P_ Controparte_3
circolare emesso da all'ordine di CP_4 Parte_4
Il teste deve ritenersi attendibile, atteso che non ha un interesse personale nel Per_4
presente giudizio ed è comunque beneficiario dell'assegno in questione.
Quanto alle somme corrisposte ai venditori per l'acquisto dell'immobile, è risultata dimostrata la provenienza delle stesse dalle convenute.
Infatti, risulta documentato che la ha richiesto al proprio datore di lavoro, tramite P_
la società , l'anticipo del TFR (doc. 4 Controparte_6
convenuti), per l'acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli e la conseguente erogazione dell'importo netto di € 15.922,99 sul conto corrente cointestato con la figlia n. 000003046980 acceso presso di Rovigo. CP_7
E' stato altresì dimostrato che le e , nel febbraio 2020, avevano P_ CP_3 richiesto ed ottenuto da un finanziamento di € 30.000 per l'acquisto CP_7
dell'immobile, rimborsabile in 120 rate mensili (docc. 5-6-9 parte convenuta), erogato il
2.3.2020 (doc. 9 convenuti) e, pertanto, prima dell'atto di compravendita del 5.3.2020.
Il riepilogo del pagamento delle rate del finanziamento n. 021/04837865 (doc. 12) ha dimostrato che le stesse vengono addebitate nel conto corrente di intestato CP_7
a e , e quindi sono sostenute effettivamente dalle stesse. P_ Controparte_3
Sulla provenienza delle somme corrisposte ai venditori dell'immobile, parte attrice nulla ha contestato specificamente nel termine delle preclusioni assertive rappresentato dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
pag. 12/18 Infatti, solamente nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la parte attrice ha contestato ed allegato a sostegno della dedotta simulazione relativa soggettiva: (i) che il diritto di abitazione concesso dalle convenute a favore del dovesse qualificarsi CP
come cessione a titolo oneroso da parte del venditore e non come atto di liberalità risiedendo il in altro immobile;
(ii) la circostanza che il denaro per l'acquisto CP dell'immobile da parte di non avrebbe potuto provenire dalla Controparte_3
medesima, in quanto soggetto privo di reddito e di garanzie personali, trattandosi quindi di somme provenienti dalla o dal;
(ii) ha contestato la sussistenza di prova P_ CP
della effettiva provenienza dalla della somma versata a titolo di caparra alla P_
stipula del preliminare, “supponendo” la dazione della somma da parte del , sul CP
rilievo dell'attività lavorativa svolta (operaia) e della conseguente non disponibilità di somme rilevanti in capo alla stessa, contestando altresì la mancanza di prova in ordine all'emittente degli assegni;
(iii) in ordine al finanziamento delle convenute, ha dedotto come ”inusuale” la relativa richiesta solo “otto giorni prima della stipula del definitivo” contestando la mancanza di prova della effettiva provenienza della somma di €
31.000,00, di cui all'assegno versato a saldo del prezzo dell'acquisto.
Trattasi di allegazioni in fatto inammissibili, perché tardive, in quanto dedotte dall'attrice soltanto dopo lo spirare delle preclusioni assertive individuate nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, e non rappresentanti repliche a domande ed eccezioni nuove o modificate dalla convenuta, come previsto dall'art. 183 comma 6 cpc in ordine al contenuto tassativo della memoria n. 2 (oltre all'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali).
Infatti, le suddette contestazioni sono evidentemente riferite al contenuto della comparsa di costituzione dei convenuti, e avrebbero quindi dovuto essere introdotte nel processo, soltanto nella prima difesa utile rispetto alla costituzione dei convenuti, ossia, al massimo, nella prima memoria ex art. 183, 6 co. C.p.c.
Il documento 12 prodotto da parte attrice -estratto verbale stenotipico procedimento penale- a carico di , è privo di rilevanza probatoria, atteso che lo stesso è CP
incompleto in quanto risultano omesse e non prodotte le pagine da 5 a 17.
Le contestazioni di parte attrice in ordine al reale valore dell'immobile sono infondate per le ragioni che seguono.
pag. 13/18 L'attrice ha affermato che il valore reale dell'immobile oggetto di compravendita, non corrispondesse al prezzo dichiarato nell'atto, allegando una tabella dell'Agenzia delle
Entrate (doc. 15 Tabella Agenzia delle Entrate valore immobili) da cui “emerge che un appartamento classificato A/2 con superficie di mq 205, con annesse cantine, posizionato in zona semicentrale del Comune di Rovigo da un minimo di €. 950 ad €.
1200, porta a determinare un valore di mercato pari ad €. 190.000, circ. Anche considerando il valore rientrante nelle abitazioni di tipo economico, si determinerebbe in €. 150.000,00 circa” e che “anche considerando la rivalutazione della rendita catastale ai fini esclusivamente dichiarativi in atti o denunce il valore dell'immobile è pari a circa €. 70.000”, desumendo da ciò elementi a sostegno della prospettata simulazione della vendita.
In ordine alla tabella dell'Agenzia delle Entrate prodotta dall'attrice, va precisato che sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, chiunque può calcolare il valore di un immobile sul territorio italiano, inserendo i dati catastali, il luogo ove si trova l'immobile ed altri dati richiesti dal format. Il documento n. 15 prodotto dall'attrice, è il risultato di una mera ricerca effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, inserendo i dati relativi all'immobile oggetto di controversia, all'esito della quale il sito ha indicato il valore dell'immobile emerso dalla ricerca.
Orbene, in ordine alla individuazione del valore degli immobili sul sito dell'Agenzia delle Entrate viene precisato sullo stesso sito, che “si tratta di quotazioni OMI, disponibili in un semestre, relative ai comuni censiti negli archivi catastali. E' quindi, possibile che l'elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali (in esito alle quali sono costituiti nuovi comuni
e soppressi altri)” con l'ulteriore precisazione della natura “indicativa di valore di larga massima” delle quotazioni OMI risultanti, come testualmente si legge: “Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli” e quindi si tratta di valori meramente presuntivi.
pag. 14/18 Trattasi di fatto notorio, necessario al fine di comprendere l'assenza di valore probatorio della stima derivante dal prospetto depositato.
Con la evidente conseguenza che il valore risultante dalla tabella allegata, non può certo essere ritenuto il reale valore dell'immobile compravenduto vincolante per le parti venditore-acquirente.
In punto di prezzo e valore di mercato dell'immobile oggetto di compravendita, dalle deposizioni testimoniali dei due agenti immobiliari che sono intervenuti nella fase preliminare all'atto di compravendita, ed hanno avuto contatti con le parti per la vendita dell'immobile, è risultato che il valore del bene oggetto di trasferimento si aggirava intorno ad euro 35.000,00-40.000,00 e quindi, era in tutto corrispondente a quello indicato nell'atto di compravendita, ossia euro 41.000,00.
Infatti, la teste , “agente immobiliare, di agenzia MC servizi immobiliari Testimone_1
di Rovigo” (agenzia che ha prestato servizio di mediazione in ordine all'immobile trasferito per cui è causa) interrogata sul capitolo “Dica il teste a quanto ammonta il valore di mercato di un immobile sito in zona semicentrale di Rovigo di cat. A/2 della superficie di mq 205 con accessori RC€. 581,01” ha dichiarato : “non lo posso dire, perché per fare una valutazione immobiliare devo avere molti più dati, devo visionare
l'immobile e valutarlo, solo vedendo l'immobile si può dire, ogni periodo ha una sua valutazione di mercato;
non posso nemmeno dire un range di valore di un immobile, perché non so le condizioni dell'immobile, occorre anche verificare le difformità urbanistiche”.
Interrogato sul medesimo capitolo il teste ha dichiarato “sono agente Testimone_2
immobiliare, società MC SERVIZI IMMOBILIARI, di Rovigo;
ho avuto un rapporto professionale con , l'ho seguita in una compravendita di 4 anni fa, P_ lei era l'acquirente” e sul valore dell'immobile ha precisato: “bisogna capire se
l'immobile è nuovo o meno, per i dati indicati nel presente capitolo, si può partire da
40.000,00 euro, fino a 120.000,00 euro, ma ciò dipende da molti fattori, ossia zona, condizioni dell'immobile; dal mio ricordo, l'immobile della compravendita che aveva visto parte la sig.ra , era un immobile fatiscente;
non ricordo il valore di P_ quell'immobile, ma poteva essere tra i 30 ai 45.000,00 euro circa, valore all'epoca della compravendita”.
pag. 15/18 I predetti testimoni sentiti sul capitolo di prova “Vero che l'immobile compravenduto di cui è causa, secondo i valori medi degli immobili ad uso abitativo per tipologia, metratura ed ubicazione, ha una valutazione di mercato ovvero accertabile da parte dell'Agenzia delle Entrate aggirantesi intorno ad Euro 95.000 - 100.000?” hanno dichiarato quanto segue.
La teste ha dichiarato di aver seguito i venditori “signori ” precisando Tes_1 Per_4
“per quello che ricordo posso dire che quell'immobile ad oggi potrebbe piazzarsi sul mercato ad un valore 35- 40.000,00 euro, non di più, trattasi di stabile ultrapopolare”
e il teste ha precisato: ”assolutamente no, siamo distanti anni luce, all'epoca Tes_2
della vendita ho già detto il valore che ricordo più o meno;
ad oggi il valore non muterebbe” (il riferimento è al valore tra i 30 e i 45.000,00 euro circa).
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità dei testi e , Tes_1 Tes_2
considerata l'insussistenza di un interesse nella presente causa e la loro posizione di terzietà, la logicità e non contraddittorietà delle dichiarazioni, l'attività lavorativa svolta
(agenti immobiliari) e la loro specifica competenza in materia di stima e valutazione di immobili.
Quindi, è indubbio che il prezzo della vendita effettivo sia stato quello di euro
41.000,00, come risulta dall'atto di compravendita (doc. 1 attore), ove si legge “il prezzo della presente vendita si è convenuto tra le parti in euro quarantunomila e zero centesimi (euro 41.000,00)” e pertanto, non risulta fondata la deduzione attorea per cui il avrebbe pagato per il diritto di abitazione l'importo di €. 50.300,00, CP
rappresentando detto importo il valore catastale del diritto di abitazione da indicarsi nell'atto notarile.
La circostanza è stata confermata dal teste , venditore dell'immobile, che Parte_4
interrogato sul capitolo “Vero che le acquirenti del diritto di proprietà, e P_
, hanno pagato ai venditori , Controparte_3 Parte_4 Persona_4 Pt_6
e , la somma complessiva di € 41.000,00 e che ai fini fiscali
[...] Parte_5 nell'atto notorio del 05.03.2020” ha dichiarato: “si è vero, somma complessiva di
41.000,00 euro, si è vero a fini fiscali è stato indicato il valore del diritto di abitazione in euro 50.330,00”.
pag. 16/18 Inoltre, non risulta dimostrato da parte attrice l'ulteriore requisito della invocata simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, rappresentato dall'accordo simulatorio tra l'interposto, l'interponente ed il terzo contraente.
Innanzitutto, difetta un accordo simulatorio tra , e P_ Controparte_3
quale reciproca intesa tra le parti sulla divergenza tra il contratto stipulato CP
ed il loro effettivo rapporto, in cui il reale ed effettivo acquirente del diritto di proprietà dell'immobile sarebbe stato il e soggetti interposti la e la . CP P_ CP_3
Inoltre, alcun accordo è stato provato tra gli odierni convenuti e i venditori dell'immobile signori , con adesione di questi ultimi all'intesa raggiunta tra i Per_4
primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, anzi nel caso di specie non è stata neanche allegata la partecipazione all'accordo simulatorio dei venditori e, tantomeno, provata la loro consapevole Per_4
adesione alla presunta intesa tra , e . P_ CP_3 CP
Dall'istruttoria è emerso che le trattative per l'acquisto dell'immobile in esame, sono state condotte dalla e la compravendita in questione è stata preceduta da un P_
contratto preliminare sottoscritto in data 20.3.2019 tra i promittenti venditori e Per_4
(doc.1 convenuti), in cui il AN non risulta essere parte. P_
Inoltre, come sopra esposto, il prezzo pattuito di € 41.000,00 è stato pagato con denaro proveniente da e e versato completamente ai venditori al momento P_ CP_3
della stipula del contratto.
In conclusione, la domanda volta ad accertare la simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, proposta dall'attrice, va respinta.
Va parimenti rigettata la domanda attorea di condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni, in relazione al comportamento dagli stessi tenuto in danno e frode della parte attrice e delle figlie minori, essendo assente qualsiasi allegazione sul punto, in ordine all'esistenza di un danno e alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del AN e i pretesi danni, senza che sia stata raggiunta la prova di quanto preteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa indicato dall'attrice come “indeterminabile”, ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, valori medi pag. 17/18 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e con applicazione della riduzione del
50% del compenso per la fase decisionale, in considerazione della discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di simulazione proposta da nei confronti di Parte_1
, e;
CP P_ Controparte_3
2) Rigetta le altre domande formulate dall'attrice;
3) Condanna a rifondere ad , e Parte_1 CP P_ [...]
, le spese di lite liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso CP_3
forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Rovigo, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 18/18