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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4745 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott. ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 , promossa da
nat a CAMPOSAMPIERO (PD) il 14/04/1990 (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato TONELLO ANDREA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: a) il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Persona_1
presso la madre;
b) Il diritto di visita in capo al padre viene così regolato: un week end alternato con la madre, ovvero il padre prenderà dalla sera del venerdì e lo riporterà alla madre la domenica sera;
Per_1
nel week end che starà con la madre, il padre potrà tenere con se il figlio al mercoledì pomeriggio (o altro giorno infrasettimanale che sarà concordato in base agli impegni scolastici o extrascolastici del figlio) dalle 16.00 fino alla mattina dopo che lo porterà direttamente a scuola;
15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (con impegno a concordare il periodo di ferie entro il mese d maggio di ogni anno); una settimana durante le vacanze di Natale (avendo cura di turnare le varie festività ad anni alterni tra i genitori, es. 1° anno: Natale con il padre, S. NO con la madre,
Capodanno con il padre, PI con la madre;
2° anno: Natale con la madre, S. NO con il padre, Capodanno con la madre, PI con il padre, ecc.); tre giorni durante le vacanze Pasquali
(alternando tra i genitori la festività di Pasqua con il lunedì dell'angelo), le altre festività alternate tra i genitori (es. 25 aprile madre, 1 maggio padre, 2 giugno madre, 8 dicembre padre, ecc.), essendo sempre possibili diversi accordi.
c) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con obbligo della medesima al Parte_1
rilascio della stessa entro e non oltre il termine perentorio del 10 settembre 2024;
d) la sig.ra dichiara sin d'ora di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale in Parte_1
sede divorzile, dandosi in ogni caso atto che il figlio potrà iniziare la frequenza dell'asilo a Per_1
Campodarsego (PD) fin dal mese di settembre p.v. pur mantenendo la residenza a Malo fino alla sentenza di divorzio. Entro il successivo termine di 7 (sette) giorni dalla riconsegna della casa coniugale al sig. il medesimo provvederà alla voltura di tutte le relative utenze. CP_1
e) Il sig. verserà mensilmente in favore della signora la Controparte_1 Parte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento della medesima,
(limitatamente e fino alla sentenza di divorzio (compreso il mese di pubblicazione della stessa), nonché l'ulteriore somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del minore e ciò quantomeno fino all'autosufficienza economica Persona_1
del medesimo. A carico del sig. permane altresi la compartecipazione al 50% Controparte_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute dalla madre nell'interesse del figlio , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Per_1 f) La sig.ra rinuncia altresì alla domanda di addebito della separazione proposta Parte_1
nei confronti del g) Spese legali del procedimento di separazione compensate Controparte_1
tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi procuratori.
h) Le parti dichiarano altresì di prestare acquiescenza alla sentenza di separazione non definitiva n.
1039/2024 pubbl. il 20/05/2024, al fine del passaggio in giudicato della medesima. Con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a AL (VI) in data 12/09/2020e che dall'unione, in Controparte_1
data 24.2.2021, era nato il figlio , ha allegato che: Per_1
- il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa del comportamento arrogante e prevaricatore del marito, che aveva posto in essere condotte per le quali la medesima aveva sporto querela;
- il marito aveva altresì violato l'obbligo di fedeltà, con ciò umiliandola, anche in relazione all'importante disparità reddituale dei coniugi;
ha pertanto chiesto la separazione con addebito al marito e l'affido esclusivo del minore, con le conseguenti domande afferenti al diritto di visita paterno e agli obblighi di mantenimento, per il figlio e per sé; contestualmente ha chiesto l'allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 473 bis n. 69
e 70 c.p.c.
Il resistente si è costituito aderendo alla domanda di separazione, opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo l'affido condiviso del figlio, formulando a propria volta domande in punto diritto di visita e mantenimento.
Con ordinanza in data 5.10.2023 e successiva modifica del 25.10.2023, il giudice designato ha adottato i provvedimenti provvisori;
Con sentenza parziale n. 1039/2024, pubblicata il 25.5.2024 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha dichiarato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la definizione delle altre domande;
all'udienza del 10.9.2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, con ciò formulando conclusioni congiunte;
il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento delle medesime condizioni
***
Reputa il Collegio, atteso il tenore delle condizioni della separazione, che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: in particolare, l'affido condiviso costituisce il regime ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto al quale non vi sono controindicazioni, perché neppure la ricorrente, nelle proprie allegazioni, ha dedotto l'inadeguatezza del padre;
il contributo economico stabilito per il figlio appare adeguato e proporzionato ai redditi dei genitori e può quindi essere confermato;
il contributo per la moglie attiene all'ambito dei diritti disponibili, come pure la domanda di addebito, sicché non vi è motivo per non prendere atto dell'accordo raggiunto;
parimenti può dirsi per l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del marito, rispetto alla quale la ricorrente non nutre interesse, tenuto conto della sua ubicazione e degli oneri di gestione.
La spese processuali vanno compensate, attesa la natura congiunta delle formulate conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda disattesa,
dato atto della sentenza parziale n. 1039/2024 del Tribunale di Vicenza;
provvede sulle altre domande in conformità delle condizioni indicate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott. ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 , promossa da
nat a CAMPOSAMPIERO (PD) il 14/04/1990 (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato TONELLO ANDREA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: a) il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Persona_1
presso la madre;
b) Il diritto di visita in capo al padre viene così regolato: un week end alternato con la madre, ovvero il padre prenderà dalla sera del venerdì e lo riporterà alla madre la domenica sera;
Per_1
nel week end che starà con la madre, il padre potrà tenere con se il figlio al mercoledì pomeriggio (o altro giorno infrasettimanale che sarà concordato in base agli impegni scolastici o extrascolastici del figlio) dalle 16.00 fino alla mattina dopo che lo porterà direttamente a scuola;
15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (con impegno a concordare il periodo di ferie entro il mese d maggio di ogni anno); una settimana durante le vacanze di Natale (avendo cura di turnare le varie festività ad anni alterni tra i genitori, es. 1° anno: Natale con il padre, S. NO con la madre,
Capodanno con il padre, PI con la madre;
2° anno: Natale con la madre, S. NO con il padre, Capodanno con la madre, PI con il padre, ecc.); tre giorni durante le vacanze Pasquali
(alternando tra i genitori la festività di Pasqua con il lunedì dell'angelo), le altre festività alternate tra i genitori (es. 25 aprile madre, 1 maggio padre, 2 giugno madre, 8 dicembre padre, ecc.), essendo sempre possibili diversi accordi.
c) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con obbligo della medesima al Parte_1
rilascio della stessa entro e non oltre il termine perentorio del 10 settembre 2024;
d) la sig.ra dichiara sin d'ora di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale in Parte_1
sede divorzile, dandosi in ogni caso atto che il figlio potrà iniziare la frequenza dell'asilo a Per_1
Campodarsego (PD) fin dal mese di settembre p.v. pur mantenendo la residenza a Malo fino alla sentenza di divorzio. Entro il successivo termine di 7 (sette) giorni dalla riconsegna della casa coniugale al sig. il medesimo provvederà alla voltura di tutte le relative utenze. CP_1
e) Il sig. verserà mensilmente in favore della signora la Controparte_1 Parte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento della medesima,
(limitatamente e fino alla sentenza di divorzio (compreso il mese di pubblicazione della stessa), nonché l'ulteriore somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del minore e ciò quantomeno fino all'autosufficienza economica Persona_1
del medesimo. A carico del sig. permane altresi la compartecipazione al 50% Controparte_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute dalla madre nell'interesse del figlio , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Per_1 f) La sig.ra rinuncia altresì alla domanda di addebito della separazione proposta Parte_1
nei confronti del g) Spese legali del procedimento di separazione compensate Controparte_1
tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi procuratori.
h) Le parti dichiarano altresì di prestare acquiescenza alla sentenza di separazione non definitiva n.
1039/2024 pubbl. il 20/05/2024, al fine del passaggio in giudicato della medesima. Con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a AL (VI) in data 12/09/2020e che dall'unione, in Controparte_1
data 24.2.2021, era nato il figlio , ha allegato che: Per_1
- il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa del comportamento arrogante e prevaricatore del marito, che aveva posto in essere condotte per le quali la medesima aveva sporto querela;
- il marito aveva altresì violato l'obbligo di fedeltà, con ciò umiliandola, anche in relazione all'importante disparità reddituale dei coniugi;
ha pertanto chiesto la separazione con addebito al marito e l'affido esclusivo del minore, con le conseguenti domande afferenti al diritto di visita paterno e agli obblighi di mantenimento, per il figlio e per sé; contestualmente ha chiesto l'allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 473 bis n. 69
e 70 c.p.c.
Il resistente si è costituito aderendo alla domanda di separazione, opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo l'affido condiviso del figlio, formulando a propria volta domande in punto diritto di visita e mantenimento.
Con ordinanza in data 5.10.2023 e successiva modifica del 25.10.2023, il giudice designato ha adottato i provvedimenti provvisori;
Con sentenza parziale n. 1039/2024, pubblicata il 25.5.2024 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha dichiarato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la definizione delle altre domande;
all'udienza del 10.9.2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, con ciò formulando conclusioni congiunte;
il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento delle medesime condizioni
***
Reputa il Collegio, atteso il tenore delle condizioni della separazione, che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: in particolare, l'affido condiviso costituisce il regime ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto al quale non vi sono controindicazioni, perché neppure la ricorrente, nelle proprie allegazioni, ha dedotto l'inadeguatezza del padre;
il contributo economico stabilito per il figlio appare adeguato e proporzionato ai redditi dei genitori e può quindi essere confermato;
il contributo per la moglie attiene all'ambito dei diritti disponibili, come pure la domanda di addebito, sicché non vi è motivo per non prendere atto dell'accordo raggiunto;
parimenti può dirsi per l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del marito, rispetto alla quale la ricorrente non nutre interesse, tenuto conto della sua ubicazione e degli oneri di gestione.
La spese processuali vanno compensate, attesa la natura congiunta delle formulate conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda disattesa,
dato atto della sentenza parziale n. 1039/2024 del Tribunale di Vicenza;
provvede sulle altre domande in conformità delle condizioni indicate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello