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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14729/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa LA Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14729/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PATTI VITO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TORRISI Controparte_1 C.F._2
SE TO E DALL'AVV. RI D'TI
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Catania il 27.8.2013, Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2013, parte I, numero 276.
Per_ Dalla loro unione è nata il [...] la figlia .
Con ricorso depositato il 19.9.2018 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
deducendo che il rapporto coniugale si è deteriorato irrimediabilmente.
Si è costituito in giudizio il ed all'udienza presidenziale tenutasi in data 23.10.2019 è stato CP_1
esperito il tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo. Il Presidente, con ordinanza del
26.10.2019, ha adottato i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti e della prole, disponendo Per_ l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ed un contributo di € 250,00 del padre per la figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 13 ottobre 2021 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate limitatamente alla pronuncia di separazione personale, senza termini per conclusionali. Emessa sentenza parziale sullo status, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria sulle ulteriori domande delle parti.
Con ordinanza del 6.11.2024 la causa è stata nuovamente posta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
La ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa. Il resistente insiste nella chiesta riduzione del contributo per le spese straordinarie per la minore dal 70% al 50%, atteso che la sig.ra , oltre alla quota degli Pt_1
assegni familiari, ha percepito anche l'AUU ed il reddito di cittadinanza, oltre, naturalmente, al ricavato delle sue diverse attività; di converso, il sig. ha costituito una nuova famiglia con CP_1
altra figlia di appena tre anni.
_____ Preliminarmente va confermata la sentenza non definitiva del 27.5.2022 che ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Con riferimento alla domanda di affidamento della figlia, si evidenzia che le parti sono concordi sull'affido condiviso e per la conferma dei provvedimenti presidenziali sul diritto di visita.
L'affido esclusivo va disposto solo quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; n. 6535 del 06/03/2019).
Pertanto, in accoglimento delle istanze delle parti, in assenza di elementi di contrarietà Per_ all'interesse della minore, va confermato il diritto del di incontrare la figlia minore CP_1
ogni qual volta lo vorrà con accordo reciproco e, comunque, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 20,00; ogni fine settimana alternato dal sabato dalle ore 17,00 alla domenica fino alle ore 20,00; nelle vacanze natalizie per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
nelle vacanze pasquali, per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo; le festività verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza; la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori, nel periodo estivo, venti giorni anche non continuativamente, previo accordo tra le parti entro il 31 maggio.
____
In relazione alle richieste economiche, premesso che è onere di entrambi i genitori provvedere al mantenimento dei figli, in ragione delle proprie possibilità economiche, la ricorrente ha chiesto un contributo di € 350,00 mensili per la figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e di € 100,00 per sé. Il resistente ha chiesto di confermare un assegno mensile di € 250,00 per la figlia e le spese straordinarie al 50 %, e di rigettare la richiesta di mantenimento per il coniuge.
Sulle condizioni economiche delle parti all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come parrucchiera, mentre il resistente lavora come dipendente (operaio con la qualifica generica di saldatore) con un compenso di circa € 1.500,00 mensili (cfr. verbale del
23.10.2019 e comparsa conclusionale). In comparsa di costituzione il ha allegato CP_1 documentazione reddituale (anni 2017-2019) che attesta un reddito di circa 22.000/23.000,00 annui;
ha rappresentato di essere gravato da prestiti contratti nell'interesse della famiglia e dal mantenimento di due figli maggiorenni, non economicamente autonomi, e di un'altra figlia nata da nuova unione. La ricorrente rappresenta di non avere un lavoro stabile ma di svolgere “lavoretti saltuari, precari e mal pagati” (comparsa conclusionale e replica), e di vivere grazie all'aiuto paterno, ma non ha allegato documentazione reddituale;
è quindi incontestato che la stessa abbia capacità lavorativa.
Ritiene pertanto il Collegio che nulla vada disposto a titolo di assegno di mantenimento per il Per_ coniuge, e che il contributo per la figlia a carico del padre possa essere quantificato in €
300,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato dalla presente pronuncia.
____
Le spese sono compensate, in ragione della natura e dell'esito del procedimento, con accoglimento parziale delle domande delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva n. 2682/2022 del 27.5.2022, così statuisce:
Per_ 1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia di € Controparte_1
300,00 mensili rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato a far data dalla pronuncia;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. LA Vittorini Dr. LI Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa LA Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14729/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PATTI VITO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TORRISI Controparte_1 C.F._2
SE TO E DALL'AVV. RI D'TI
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Catania il 27.8.2013, Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2013, parte I, numero 276.
Per_ Dalla loro unione è nata il [...] la figlia .
Con ricorso depositato il 19.9.2018 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
deducendo che il rapporto coniugale si è deteriorato irrimediabilmente.
Si è costituito in giudizio il ed all'udienza presidenziale tenutasi in data 23.10.2019 è stato CP_1
esperito il tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo. Il Presidente, con ordinanza del
26.10.2019, ha adottato i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti e della prole, disponendo Per_ l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ed un contributo di € 250,00 del padre per la figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 13 ottobre 2021 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate limitatamente alla pronuncia di separazione personale, senza termini per conclusionali. Emessa sentenza parziale sullo status, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria sulle ulteriori domande delle parti.
Con ordinanza del 6.11.2024 la causa è stata nuovamente posta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
La ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa. Il resistente insiste nella chiesta riduzione del contributo per le spese straordinarie per la minore dal 70% al 50%, atteso che la sig.ra , oltre alla quota degli Pt_1
assegni familiari, ha percepito anche l'AUU ed il reddito di cittadinanza, oltre, naturalmente, al ricavato delle sue diverse attività; di converso, il sig. ha costituito una nuova famiglia con CP_1
altra figlia di appena tre anni.
_____ Preliminarmente va confermata la sentenza non definitiva del 27.5.2022 che ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Con riferimento alla domanda di affidamento della figlia, si evidenzia che le parti sono concordi sull'affido condiviso e per la conferma dei provvedimenti presidenziali sul diritto di visita.
L'affido esclusivo va disposto solo quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; n. 6535 del 06/03/2019).
Pertanto, in accoglimento delle istanze delle parti, in assenza di elementi di contrarietà Per_ all'interesse della minore, va confermato il diritto del di incontrare la figlia minore CP_1
ogni qual volta lo vorrà con accordo reciproco e, comunque, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 20,00; ogni fine settimana alternato dal sabato dalle ore 17,00 alla domenica fino alle ore 20,00; nelle vacanze natalizie per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
nelle vacanze pasquali, per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo; le festività verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza; la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori, nel periodo estivo, venti giorni anche non continuativamente, previo accordo tra le parti entro il 31 maggio.
____
In relazione alle richieste economiche, premesso che è onere di entrambi i genitori provvedere al mantenimento dei figli, in ragione delle proprie possibilità economiche, la ricorrente ha chiesto un contributo di € 350,00 mensili per la figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e di € 100,00 per sé. Il resistente ha chiesto di confermare un assegno mensile di € 250,00 per la figlia e le spese straordinarie al 50 %, e di rigettare la richiesta di mantenimento per il coniuge.
Sulle condizioni economiche delle parti all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come parrucchiera, mentre il resistente lavora come dipendente (operaio con la qualifica generica di saldatore) con un compenso di circa € 1.500,00 mensili (cfr. verbale del
23.10.2019 e comparsa conclusionale). In comparsa di costituzione il ha allegato CP_1 documentazione reddituale (anni 2017-2019) che attesta un reddito di circa 22.000/23.000,00 annui;
ha rappresentato di essere gravato da prestiti contratti nell'interesse della famiglia e dal mantenimento di due figli maggiorenni, non economicamente autonomi, e di un'altra figlia nata da nuova unione. La ricorrente rappresenta di non avere un lavoro stabile ma di svolgere “lavoretti saltuari, precari e mal pagati” (comparsa conclusionale e replica), e di vivere grazie all'aiuto paterno, ma non ha allegato documentazione reddituale;
è quindi incontestato che la stessa abbia capacità lavorativa.
Ritiene pertanto il Collegio che nulla vada disposto a titolo di assegno di mantenimento per il Per_ coniuge, e che il contributo per la figlia a carico del padre possa essere quantificato in €
300,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato dalla presente pronuncia.
____
Le spese sono compensate, in ragione della natura e dell'esito del procedimento, con accoglimento parziale delle domande delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva n. 2682/2022 del 27.5.2022, così statuisce:
Per_ 1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia di € Controparte_1
300,00 mensili rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato a far data dalla pronuncia;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. LA Vittorini Dr. LI Greco